Incarto n. 12.2010.144
Lugano 21 dicembre 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.20 (risarcimento per occupazione abusiva) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 16 giugno 2006 da
IS 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’ RA 1
preso atto della domanda di designazione del giudice competente ai sensi dell’art. 25 CPC, presentata dalla parte attrice il 17 agosto 2010, e delle osservazioni inoltrate il 9 settembre 2010 dalle parti convenute;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il IS 1 e AO 1 hanno stipulato il 7 aprile 1988 un contratto di affitto agricolo per la masseria ubicata nel territorio del Comune di C__________, località __________. Tra le parti contrattuali sono poi sorti dissidi in seguito alla disdetta del contratto di affitto agricolo notificato dal IS 1 e alle richieste di risarcimento del danno presentate da AO 1 e dalla figlia di costui AO 2 per asseriti difetti di costruzione dei nuovi stabili in affitto (incarto OA.1998.31 della Pretura di Riviera).
2.Con petizione 16 giugno 2006 il IS 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera per ottenere la condanna di AO 1 e AO 2 al pagamento di fr. 64'749.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2004 per il risarcimento dell’occupazione abusiva, perdita di fitto, consumo di acqua potabile e costi legali. I convenuti si sono parzialmente opposti alla petizione con risposta 25 settembre 2006, nella quale hanno chiesto la riduzione a fr. 6'229.- del risarcimento (incarto OA.2006.20).
3. Il Pretore del Distretto di Riviera __________ ha notificato alle parti il 24 aprile 2007 la sua intenzione di astenersi dalle cause nelle quali sono parti AO 1 e AO 2 e il 7 maggio 2007 ha inviato alla Seconda Camera civile del Tribunale d’appello la relativa domanda di astensione. Con sentenza 7 gennaio 2008 (inc. 12.2007.150) la Seconda Camera civile del Tribunale di appello ha accolto l’istanza e ha trasmesso gli atti al Segretario assessore per la continuazione del processo. Il Segretario assessore, in conformità con l’art. 34 cpv. 1 LOG, ha ripreso la conduzione del procedimento, dopo aver accertato che le parti non avevano nulla da dubitare sulla sua imparzialità e correttezza (verbale di udienza del 19 maggio 2008). Il 22 ottobre 2008 il Segretario assessore, preso atto della sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 134 I 184, in particolare del considerando 5.5.1, ha trasmesso al Pretore del Distretto di Bellinzona, viciniore di Riviera, l’intero incarto per sua competenza. Il Pretore di Bellinzona si è dichiarato incompetente con sentenza 25 maggio 2009, rilevando che la giurisprudenza delle Camere civili del Tribunale d’appello non era univoca sul tema e fondandosi su quella della Prima Camera civile, motivo per il quale ha ritenuto che il Segretario assessore era competente per statuire nei procedimenti in cui il Pretore è ricusato.
4. Di fronte alle richieste della parte attrice di proseguire il procedimento in corso, il Pretore del Distretto di Riviera ha segnalato il 2 agosto 2010 di non potersi occupare della procedura a seguito della sentenza 7 gennaio 2008 della Seconda Camera civile, che aveva accolto la sua domanda di astensione per grave inimicizia con una parte e il 5 agosto 2010 ha ribadito di non poter proseguire il procedimento né di poter emanare una qualsiasi decisione. L’attrice ha presentato il 17 agosto 2010 alla Seconda Camera civile un’istanza per designazione del giudice competente ai sensi dell’art. 25 CPC, chiedendo che la Camera constati l’incompetenza del Segretario assessore a occuparsi del procedimento in corso e designi il giudice competente. Nelle proprie osservazioni del 9 settembre 2010 le parti convenute chiedono di respingere l’istanza siccome tardiva.
5. Nella fattispecie la parte attrice chiede che la Seconda Camera civile designi il giudice competente per occuparsi della procedura civile in corso. A norma dell’art. 25 CPC quando un giudice dichiara la sua incompetenza e un altro giudice presso il quale la causa è stata riproposta si dichiara egli pure incompetente, la Camera civile di appello designa, su istanza di parte, il giudice competente (cpv. 1), ritenuto che la domanda deve essere presentata entro il termine e nelle forme previste per l’appellazione contro la decisione dell’ultimo giudice (cpv. 2). La disposizione non è invero applicabile direttamente, non essendone date le condizioni. La particolarità della fattispecie giustifica tuttavia la sua applicazione per analogia. Il primo quesito da risolvere è dunque quello di sapere se l’istanza 17 agosto 2010 sia tempestiva. Le parti convenute sostengono che essa avrebbe dovuto essere presentata nei venti giorni successivi all’emanazione della sentenza 25 maggio 2009 del Pretore di Bellinzona (OA.2009.80). Se non che, il conflitto di competenze, nel senso di sapere quale magistrato dovrà occuparsi del procedimento, si è concretamente presentato solo quando il Pretore di Riviera ha ribadito, il 2 e il 5 agosto 2010, di attenersi alla sua astensione dalla causa, sancita dalla sentenza 7 gennaio 2008 di questa Camera. L’istanza deve dunque essere considerata tempestiva e può quindi essere esaminata nel merito.
6. Secondo l’art. 34 cpv. 1 della Legge organica giudiziaria ticinese (LOG), che regola la supplenza ordinaria, “in caso di impedimento legale o di assenza, il pretore è sostituito dal segretario assessore, assistito dal segretario, o da un notaio o da altra persona di notoria idoneità, salvo il disposto dell’art. 24”. L’art. 35 LOG disciplina la supplenza straordinaria, e prevede che in caso di impedimento legale del pretore e del segretario assessore, la causa è devoluta al pretore viciniore. I Pretori di Bellinzona e di Riviera si suppliscono a vicenda. Al momento in cui questa Camera ha accolto la domanda di astensione del Pretore di Riviera, il 7 gennaio 2008, era ammesso che il Segretario assessore avesse una competenza giurisdizionale e potesse condurre i procedimenti ed emanare sentenze. Nel giudizio pubblicato in DTF 134 I 184, il Tribunale federale si è espresso sulla competenza giurisdizionale del Segretario assessore prevista dall’art. 34 cpv. 2 LOG, vale a dire quando lo esige il funzionamento della Pretura “su richiesta e sotto responsabilità” del Pretore. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che riconoscere al Segretario assessore un potere giurisdizionale autonomo, parallelo a quello del Pretore, violava le Costituzioni cantonale e federale (consid. 5.5.4).
7. La giurisprudenza ticinese successiva a tale sentenza federale non è univoca, poiché la Prima Camera civile, così come la Camera di esecuzione e fallimenti e la Camera di cassazione civile, ritengono che il Segretario assessore ha un potere giurisdizionale autonomo nel caso in cui il Pretore sia assente o impedito (art. 34 cpv. 1 LOG). La Seconda camera civile, per contro, reputa che anche in questi casi il Segretario assessore non abbia potere giurisdizionale. Come rilevato dal Tribunale federale, l’art. 75 della Costituzione cantonale ticinese non menziona nell’elenco dei titolari della giurisdizione civile i Segretari assessori (DTF 134 I 184, consid. 5.5.1). Questi ultimi, del resto, non sono eletti dal Gran Consiglio come i Pretori e i giudici del Tribunale d’appello, né dal popolo come i giudici di pace, ma sono nominati dal Consiglio di Stato, come tutti gli altri funzionari dell’amministrazione cantonale. Dal profilo formale il Segretario assessore non presenta di conseguenza il requisito dell’indipendenza richiesta dall’art. 30 cpv. 1 Cost., poiché come funzionario dell’amministrazione cantonale è soggetto al potere gerarchico del Consiglio di Stato, dal quale dipende. In altre parole, l’art. 34 cpv. 1 LOG attribuisce a un funzionario statale il potere di applicare la legge in una determinata causa civile, senza che tale potere giurisdizionale trovi la sua fonte nella Costituzione cantonale. Tale designazione viola dunque sia la Costituzione cantonale, sia quella federale, ed è in contrasto con l’art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Nel Cantone Ticino, secondo quanto dispone l’art. 73 della Costituzione cantonale, i tribunali esercitano il potere giudiziario, decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale. La constatazione che l’art. 34 cpv. 2 LOG viola la Costituzione cantonale, quella federale e la CEDU, ha come conseguenza che non può essere riconosciuto alcun potere giurisdizionale al Segretario assessore. Nella fattispecie la supplenza del Pretore di Riviera deve pertanto essere regolata in base all’art. 35 lett. d LOG. Il giudice competente per emanare decisioni nella procedura giudiziaria in corso è quindi il Pretore viciniore del Pretore di Riviera, vale a dire il Pretore di Bellinzona.
8 L’istanza dovrebbe di conseguenza essere accolta e l’incarto rinviato al Pretore di Bellinzona, affinché disponga il seguito della procedura ed emani poi la sentenza. Già si detto però che il Pretore di Bellinzona si è dichiarato incompetente e che la relativa sentenza 25 maggio 2009 non è stata impugnata, sicché non è più possibile ritornare sulla questione. Considerato però che, a dipendenza della novella legislativa che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, accanto al Pretore sarà introdotta la figura del Pretore aggiunto, l’incarto può ugualmente essere trasmesso alla Pretura di Bellinzona, con l’accorgimento che lo stesso dovrà però essere trattato da uno dei Pretori aggiunti. Tale soluzione appare conforme allo spirito della norma.
Viste le particolarità della fattispecie, che tocca questioni di ordine pubblico fondamentali come la giurisdizione, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese a carico delle parti. Il giudizio odierno si è reso necessario per risolvere un conflitto giurisdizionale derivante da divergenze giurisprudenziali alle quali le parti sono estranee. La parte istante riceverà dunque dallo Stato del Canton Ticino un’equa indennità per ripetibili.
9. Sul piano federale contro l’odierna sentenza è proponibile il ricorso in materia civile – trattandosi di competenza – indipendentemente dal carattere finale della decisione (art. 92 LTF).
per questi motivi,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta. Gli atti della causa OA.2006.20 sono trasmessi al Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona per competenza, affinché prosegua la procedura ed emani la sentenza.
2. Non si prelevano tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino verserà alla parte istante fr. 600.- per ripetibili.
3. Intimazione:
- - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera e alla Pretura del Distretto di Bellinzona (con il fascicolo processuale)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.