Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.11.2009 12.2009.91

2 novembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,731 mots·~14 min·2

Résumé

Appalto, pagamento di fornitura di porte e di armadi, rescissione del contratto per rifiuto del committente di lasciar portare a termine i lavori

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.91

Lugano 2 novembre 2009/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.681 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 31 ottobre 2007 da

AP 1, . AP 4, . __________, AP 2, (patrocinati . RA 2, )

contro    

AO 1, (patrocinato dall' RA 1, )

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'478.90 al tasso d'interesse del 5% dal 25 agosto 2007 oltre fr. 1'616.40 di interessi capitalizzati fino al 24 agosto 2007 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE __________, domanda alla quale il convenuto, sollevata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, si è opposto;

e che il Pretore con sentenza 30 marzo 2009 ha integralmente respinto, tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese a carico degli attori in solido fra di loro, questi ultimi obbligati a rifondere al convenuto ripetibili di fr. 1'200.–;

appellanti gli attori che con atto di ricorso del 30 aprile 2009 postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso che la petizione sia parzialmente accolta, e meglio che al convenuto sia fatto obbligo di versare loro fr. 14'478.90 oltre interessi al 5% dal 25 agosto 2007, protestate tassa di giustizia, spese e ripetibili, quest'ultima indennità aumentata per la prima sede da fr. 1'200.– a fr. 2'000.–;

mentre il convenuto con risposta [recte: osservazioni] del 5 giugno 2009 propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1, __________. AP 4, __________. AP 3 ed AP 2, sono cessionari in base all'art. 260 LEF di pretese appartenenti alla massa fallimentare __________ di __________ - ditta attiva nel ramo della falegnameria - dichiarata fallita con decreto 30 giugno 2006 dalla Pretura __________. Tra queste pretese figura fra l'altro un credito di fr. 14'478.90 a carico di AO 1 per l'esecuzione a __________ in una villa di sua proprietà di opere che egli aveva commissionato alla società fallita, e per le quali quest'ultima aveva poi emesso la fattura 31 dicembre 2002 di fr. 36'945.– per “finestre, porta d'entrata, vetrata fissa” (doc. A) e la fattura 25 agosto 2005 di fr. 13'533.90 per “fornitura di porte e armadio, come da accordo” (doc. B). Con scritto 25 e 31 luglio 2006 (doc. P, C) e 30 ottobre 2006 (doc. D) l'Ufficio fallimenti __________, autorità incaricata di amministrare il fallimento, ha ingiunto al convenuto il versamento di fr. 14'478.90. Giusta l'art. 260 LEF, il 7 maggio 2007 la predetta amministrazione ha ceduto questo credito - insieme ad altri - agli attori con l'obbligo di dare avvio al processo entro il 31 agosto 2007 (doc. H, pag. 5), termine poi prorogato una prima volta fino al 31 dicembre 2007 (doc. M, pag. 5) e successivamente fino al 30 giugno 2008 (doc. N, pag. 5). Ulteriori diffide di pagamento sono seguite per conto degli attori in data 11 giugno 2007 (doc. E), 14 giugno 2007 (doc. F) e 9 luglio 2007 (doc. G).

                                  B.   Il 27 agosto/18 settembre 2007 gli attori hanno fatto spiccare dall'UE __________ nei confronti del convenuto il precetto esecutivo n. __________ (doc. I) del valore di fr. 14'478.90 e interessi del 5% dal 25 agosto 2007 a titolo di “residuo dovuto su lavori eseguiti nel periodo 02/03 nella villa a __________ + ulteriori lavori nel 2005 e meglio come da fattura 8095 del 25.08.07”, di fr. 1'616.40 quali “interessi conteggiati sino al 24.08.07” (doc. L) e di fr. 350.– per “costi d'intervento”, cui è stata interposta tempestiva opposizione.

                                  C.   Con petizione 31 ottobre 2007 AP 1, . AP 4, . AP 3 ed AP 2 hanno chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 14'478.90 oltre interessi al 5% dal 25 agosto 2007, di fr. 1'616.40 di interessi conteggiati fino al 24 agosto 2007 e delle spese. Parimenti hanno altresì postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

                                         Con risposta del 6 febbraio 2008 il convenuto vi si è opposto. Anzitutto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva [recte: rappresentanza processuale] per tre degli attori intervenuti in causa, oltre a rilevare la mancata tempestività con cui era stato dato avvio all'azione legale. Nel merito, ha sostenuto che l'importo di fr. 36'945.– di cui alla fattura 31 dicembre 2002 era stato saldato con un primo acconto di fr. 20'000.– (già registrato dalla fattura medesima) e dal versamento di due ulteriori acconti di fr. 8'000.– ciascuno, i restanti fr. 945.– essendogli stati condonati quale sconto. Per contro, ha escluso l'esistenza di un accordo circa l'esecuzione presso la villa di __________ dei lavori fatturati il 25 agosto 2005, contestando oltre all'importo anche l'avvenuta fornitura e istallazione di quanto preteso. Anzi, egli aveva venduto quell'immobile con atto notarile del 24 febbraio 2005 e il relativo trapasso era stato iscritto a registro fondiario il 28 febbraio 2005. E, per il resto, la cessione ex art. 260 LEF non costituiva di per sé garanzia dell'esistenza del credito rivendicato dagli attori. Ha infine contestato il conteggio degli interessi. Nella replica 4 marzo 2008 gli attori hanno escluso carenze riguardo alla loro rappresentanza processuale e legittimazione attiva. Il termine per dare avvio alla causa poi era stato prolungato fino al 30 giugno 2008. Hanno inoltre evidenziato che lo sconto di fr. 945.– era unilaterale e quindi non valido. Mentre, era stato per sola volontà del convenuto che le opere di cui alla fattura 25 agosto 2005 - trasmessa dalla società fallita al notaio che aveva rogato l'atto di vendita a terzi dell'immobile di __________ (doc. O) ed era incaricato della liquidazione delle pretese di tutti gli artigiani - non erano state posate e ultimate. Nella sua duplica 5 aprile 2008, il convenuto ha confermato la carenza di rappresentanza processuale e preso atto delle proroghe per l'inoltro della causa. Ha quindi ribadito la validità dello sconto di fr. 945.– sulla prima fattura, e che nulla agli atti dava riscontro dei presunti lavori poi fatturati per complessivi fr. 13'533.90 in data 25 agosto 2005.

                                  D.   All'udienza preliminare del 3 giugno 2008, attori e convenuto hanno riproposto le rispettive allegazioni e domande. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con ordinanza 13 gennaio 2009 il Pretore ha quindi fissato al 2 febbraio 2009 il termine ultimo per l'invio delle conclusioni scritte. Con memoriali del 23 dicembre 2008 e 30 gennaio 2009, ciascuna di esse ha in sostanza confermato il suo punto di vista, il convenuto sollevando per finire l'eccezione di inadempimento dell'art. 82 CO.

                                  E.   Statuendo con sentenza 30 marzo 2009, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, ha respinto la petizione. In ordine, fondandosi sulle procure agli atti e sulla comparsa degli attori insieme al loro legale all'udienza indetta per esperire il giuramento di edizione ex art. 208 CPC, ha accertato il presupposto della rappresentanza processuale. Ciò posto, nel merito, sulla fattura 31 dicembre 2002 il gerente della società fallita - sentito quale teste - aveva confermato la concessione di uno sconto di fr. 945.–, motivo per cui la pretesa era da considerare estinta. Riguardo alla fattura di fr. 13'533.90 del 25 agosto 2005, il primo giudice ha anzitutto precisato che, in ossequio all'art. 8 CC e 183 CPC, spettava al cessionario ex art. 260 LEF dimostrare l'esistenza e la congruità del preteso credito e questo nonostante il convenuto non avesse mai reagito all'invio di quel conteggio e dei vari solleciti che erano seguiti. In proposito, il gerente della società fallita aveva confermato la fornitura di porte e armadio presso l'abitazione di __________, nondimeno precisando che altri lavori ancora in corso ne avevano impedito la posa. Ritenuto che i nuovi proprietari cui era stato venduto l'immobile non erano interessati a quelle porte e a quell'armadio, il convenuto aveva accennato a un possibile loro riutilizzo presso un altro cantiere. La società fallita aveva così accettato di riprenderli e, nell'attesa, li aveva depositati nel proprio magazzino, da cui erano poi spariti senza lasciare traccia. A detta del Pretore, era comunque certo che dopo di allora la merce non era più stata riconsegnata al convenuto. Motivo per cui, per l'art. 82 CO, da quest'ultimo non si poteva pretendere alcun pagamento.    

                                  F.   Con appello 30 aprile 2009 gli attori postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Rimproverano al primo giudice un'errata applicazione dell'art. 82 CO, che l'avrebbe indotto a negare loro la pretesa di cui alla fattura 25 agosto 2005. Dall'istruttoria - e segnatamente dalla dichiarazione testimoniale del gerente della società fallita - era in effetti emerso che il convenuto aveva commissionato l'esecuzione di porte e armadio regolarmente fornite. Mentre, la loro mancata posa - il cui costo non era comunque stato fatturato - non era dovuta all'inadempienza della società fallita ma alla volontà del convenuto, visto che determinati lavori non erano stati ultimati. Irrilevante invece che la società fallita avesse acconsentito a ritirare quelle porte e quegli armadi, in quanto a seguito della mancata posa la stessa non poteva che dichiararsi disposta a tenerle in deposito fino a quando il convenuto non le avesse riutilizzate. Pertanto, la società fallita aveva adempiuto ai suoi obblighi contrattuali, il che legittimava la richiesta di pagamento. Gli appellanti infine chiedono che l'indennità per ripetibili di prima sede sia aumentata loro da fr. 1'200.– a fr. 2'000.–. Nelle sue osservazioni del 5 giugno 2009 il convenuto propone la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.          

Considerando

in diritto:                  1.   Nella fattispecie non è più controversa la questione legata alla rappresentanza processuale degli attori, debitamente esaminata e chiarita dal primo giudice. Nel merito poi, anche la questione legata al saldo della fattura 31 dicembre 2002 è pacifica, considerato che gli appellanti neppure si confrontano con le motivazioni al riguardo contenute nella sentenza impugnata, dove il Pretore ha ritenuto estinta la rimanenza di fr. 945.-. Nella misura in cui essi postulano il riconoscimento anche di quest'importo, l'appello, privo di qualsivoglia motivazione, è manifestamente irricevibile. 

                                         Resta quindi da esaminare unicamente se sia giustificata la richiesta di pagamento della fattura 25 agosto 2005 di cui al doc. B. 

                                   2.   Il Pretore, fondandosi sulle dichiarazioni del gerente della società fallita, ha accertato che le porte e l'armadio di cui alla fattura del 25 agosto 2005 erano sì state fornite, ma che lo stato d'avanzamento dei lavori interni del cantiere ne aveva impedito la posa. In seguito, dopo che il committente aveva alienato l'immobile, e posto come non vi era alcun interesse per i nuovi proprietari dell'immobile alla posa dei medesimi, in accordo con il convenuto la società fallita aveva accettato di riprenderli in vista di un riutilizzo futuro, depositandoli presso il proprio magazzino, dove erano rimasti fino al fallimento per poi sparire definitivamente. Poiché dopo di allora le porte e l'armadio non erano più stati riconsegnati al convenuto, ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dal convenuto che invocava l'art. 82 CO, escludendo per finire che egli dovesse pagare alcunché (sentenza impugnata, pag. 6). Davanti a questa Camera gli appellanti ravvisano in questo giudizio un'errata applicazione e interpretazione dell'art. 82 CO oltre che delle prove in atti.

                                   3.   La fattura 25 agosto 2005 oggetto di contestazione è stata emessa per "opere da falegname. Fornitura di porte e armadio, come da accordo"  (doc. B). Originariamente le prestazioni concordate dalle parti consistevano, oltre che nella fornitura, anche nella posa delle porte e dell'armadio. Il rapporto giuridico che legava il convenuto alla società fallita - le cui pretese sono poi state cedute ex art. 260 LEF ai qui attori - può senz'altro essere qualificato di contratto d'appalto, laddove l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede (art. 363 CO). Vero è che la posa non fu eseguita, in un primo tempo perché l'avanzamento dei lavori non lo consentiva, in seguito perché il committente vi aveva rinunciato (teste __________, verbale 30 settembre 2008, pag. 5). Tale circostanza non è tale da imporre una diversa qualifica del contratto, né peraltro la parte appellante lo sostiene.

                                   4.   La parte appellante rimprovera al Pretore un'erronea applicazione dell'art. 82 CO, rilevando che tale disposto di legge non permette a una parte al contratto di rifiutare la prestazione della controparte e liberarsi dai propri obblighi.

                                         L'argomento non è pertinente. In effetti - diversamente da quanto ritiene la parte appellante - il primo giudice non ha applicato l'art. 82 CO al contratto d'appalto, bensì a un successivo accordo intervenuto tra convenuto e fallita, in virtù del quale quest'ultima, dopo essere stata esonerata dalla posa delle porte e dell'armadio, li aveva ripresi perché destinati a un futuro utilizzo a favore del convenuto. Preso atto che gli oggetti erano spariti, ha rilevato che la fallita non poteva pretendere da controparte l'adempimento degli obblighi derivanti da questo accordo perché essa medesima  non era più in grado di adempierlo. 

                                         Nella misura in cui la parte appellante si duole dell'errata applicazione dell'art. 82 CO al contratto d'appalto, la critica rivolta alla sentenza impugnata cade quindi nel vuoto.

                                   5.   Contrariamente a quanto adduce ancora la parte appellante (appello pag. 4, p. 5), il rifiuto del committente di lasciar portare a termine l'opera costituisce una valida rescissione del contratto. In effetti, per l'art. 377 CO , finché l'opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto. In tale evenienza egli deve tenere indenne l’appaltatore del lavoro già fatto e di ogni danno. Nel caso concreto, il danno ben poteva consistere nel costo del materiale fornito dall'appaltatore e diventato inutilizzabile a seguito della rinuncia del committente. Il Pretore ha però accertato che era intervenuto un accordo tra committente e appaltatore, in virtù del quale quest'ultimo avrebbe ripreso il materiale, per poi riutilizzarlo successivamente nell'ambito di un'altra costruzione del medesimo committente. La parte appellante, che incentra le proprie argomentazioni sul contratto d'appalto, non contesta l'esistenza di siffatto accordo, che di conseguenza dev'essere dato per acquisito. Di conseguenza, appare corretta anche la conclusione del Pretore che, il materiale non essendo più reperibile e l'appaltatore non essendo più in grado di adempiere questo suo obbligo, egli neppure poteva chiedere la mercede.

                                         Stante quanto precede, la conclusione del Pretore resiste alla critica degli appellanti. Il giudizio impugnato merita quindi conferma. In conseguenza di ciò, anche la pretesa richiesta di aumento delle ripetibili di prima sede da fr. 1'200.– a fr. 2'000.– deve essere respinta.

                                   6.   In definitiva, l'appello deve così essere integralmente respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano dunque a carico degli appellanti, in solido fra di loro, tenuti a rifondere - sempre con vincolo di solidarietà - alla controparte ripetibili di appello. Il valore litigioso di fr. 14'478.90 è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG e il regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L'appello 30 aprile 2009 di AP 1, . AP 4, . AP 3 ed AP 2 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.        450.–

                                         b) spese                         fr.          50.–

                                         totale                              fr.        500.–                   

                                         già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico con vincolo di solidarietà. AP 1, AP 4, . AP 3 ed AP 2, sempre in solido fra di loro, rifonderanno a AO 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2009.91 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.11.2009 12.2009.91 — Swissrulings