Incarto n. 12.2009.73
Lugano 8 maggio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 17 aprile 2009 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la sentenza 31 marzo 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale (contestazione della disdetta straordinaria) da lui promossa nei confronti della locatrice e nella causa di sfratto promossa contro di lui da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
preso atto dello scritto 5 maggio 2009 con il quale l’appellante comunica di ritirare l’appello e chiede lo stralcio della causa dai ruoli;
considerato che per quanto precede l’appello è diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante, al quale vanno caricate tasse e spese;
che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato, la procedura trovandosi ancora allo stadio della domanda di anticipo delle presumibili tasse e spese di giudizio;
che il valore di causa ammonta a fr. 34'500.-, pari al canone di locazione fino alla scadenza del contratto;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giudizio di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 150.-), rimangono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).