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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.03.2009 12.2009.53

27 mars 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·697 mots·~3 min·5

Résumé

Appello contro scioglimento di SA carente di organizzazione, infondato art. 313bis CPC

Texte intégral

1

Incarto n. 12.2009.53

Lugano 27 marzo 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.200 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 12 febbraio 2009 da

AO 1   

contro

AP 1   

chiedente di adottare ai sensi dell’art. 154 cpv. 3 ORC i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della società, rimasta priva di organizzazione, domanda accolta dal Pretore con sentenza del 13 febbraio 2009, pronunciando lo scioglimento della Succursale della società e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la AP 1, Lussemburgo, con atto del 23 febbraio 2009, nel quale contesta lo scioglimento della succursale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

letti ed esaminati gli atti ,

considerato

in fatto e in diritto:

                                         che l’Ufficio del registro di commercio, constatato come AP 1, succursale di L__________, fosse rimasta priva di rappresentante a seguito della cancellazione del direttore con firma individuale il 30 ottobre 2008 (doc. A), ha diffidato il 31 ottobre 2008 la società, per plico raccomandato alla succursale di L__________ e alla sede statutaria a Luxembourg, intimandole un termine di trenta giorni per ristabilire la situazione legale ai sensi dell’art. 154 ORC (doc. B);

                                         che la diffida è stata anche pubblicata sul FUSC (doc. C);

                                         che decorso infruttuoso il termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio (URC) si è rivolto il 12 febbraio 2009 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della succursale;

                                         che con sentenza 13 febbraio 2009 il Pretore ha ordinato lo scioglimento della succursale della società e la sua messa in liquidazione secondo le disposizioni applicabili al fallimento, per il motivo che non adempiva più all’organizzazione imperati-vamente prescritta dalla legge;

                                         che con ricorso (recte: appello) del 23 febbraio 2009 la sede statutaria della società si è opposta alla liquidazione della sua succursale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, sostenendo di aver intenzione di presentare istanza di cancellazione della succursale svizzera non appena ottenutane la firma, la legalizzazione e l’apostillazione in Lussemburgo;

                                         che l’appello non è stato notificato alla controparte;

                                         che la ricorrente non contesta la decorrenza infruttuosa del termine assegnato con la diffida del 31 ottobre 2008 né la circostanza che la sua succursale svizzera sia sprovvista di rappresentante dal 31 ottobre 2008;

                                         che le giustificazioni da lei addotte, consistenti in pratica nell’affermazione della volontà di chiedere la cancellazione della succursale, per altro nemmeno concretizzata alla data del ricorso, non possono contrastare la pacifica assenza dell’organizzazione imperativamente imposta dalla legge per la succursale e il disinteresse sinora dimostrato, come accertato dal Pretore, la cui sentenza regge alla critica;

                                         che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:               1.   L'appello 23 febbraio 2009 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura di appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 300.già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     - -    - , ad avvenuta crescita in giudicato.  

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.  

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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