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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.03.2010 12.2009.50

17 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,065 mots·~20 min·5

Résumé

Disconoscimento del debito - appalto

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.50

Lugano 17 marzo 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.53 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 21 maggio 2007 da

AP 1 ora, Stabio patrocinata dall’ PA 1  

  contro  

AO 1 patrocinato dall’ PA 2  

con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 10'760.– oltre interessi del 5% dal 24 gennaio 2007 di cui al PE n. __________ del 9/14 marzo 2007 dell'UEF di Mendrisio, domanda avversata dal convenuto, che il Pretore con sentenza 22 gennaio 2009 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 760.–;   

appellante l'attrice che, con atto di appello 20 febbraio 2009, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e accertare così l'inesistenza del debito capitale di fr. 10'760.– oltre accessori, con protesta di tasse, spese e ripetibili (indennità di primo grado da aumentare da fr. 1'500.– a fr. 1'700.–) per entrambe le sedi di giudizio; 

mentre il convenuto con osservazioni 17 aprile 2009 propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   Con accordo confidenziale del 13 aprile 2005, AP 1 s'è impegnata a corrispondere a AO 1 fr. 10'000.– a completamento e liquidazione dei lavori al mapp. __________ RFD di __________ [recte: __________. Proprietari di quel fondo sono i coniugi __________ e __________ -in ragione di metà ciascuno- che intenzionati a edificarlo si erano appunto affidati a AO 1 in vista della scelta dell'impresa edile e per la supervisione di tutte le opere. Il 14 aprile 2005, in qualità di committenti, __________ e __________ hanno sottoscritto con AP 1 un contratto d'appalto riferito alla costruzione di una nuova casa unifamiliare. Ultimata la realizzazione della casa, le reciproche pretese fra i committenti e l'impresa appaltatrice sono state liquidate con accordo finale del 18 dicembre 2006, gli uni con il versamento a saldo di fr. 19'100.– e l'altra portando a termine determinate opere edili. Nel frattempo, con istanza di frazionamento del 12 maggio 2006, da quel fondo sono state ricavate le nuove particelle n. __________, n. __________, __________ e __________ RFD di __________.

                                  B.   Con scritto raccomandato del 13 dicembre 2006 inviato a AP 1, AO 1 ha sollecitato il pagamento di complessivi fr. 10'760.– (la somma capitale di fr. 10'000.– e fr. 760.– di IVA al 7.6%). AP 1 vi si è opposta con lettera dell'8 gennaio 2007, affermando di non avere chiesto e ancor meno usufruito di sue prestazioni nell'ambito della realizzazione della casa unifamiliare di cui alla particella n. __________ RFD di __________, fermo restando oltretutto che ogni pretesa ad essa connessa era già stata definitivamente liquidata. Rimaste inevase le ulteriori diffide dell'11 e del 24 gennaio 2007, AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ del 9/14 marzo 2007 dell'UEF di Mendrisio. Stante l'opposizione interposta dall'escussa, AO 1 ha chiesto il rigetto provvisorio. Con sentenza 8 maggio 2007 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, ha accolto l'istanza e rigettato in via provvisoria quell'opposizione.

                                  C.   Con petizione 21 maggio 2007 AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 10'760.– a motivo che il versamento a AO 1 della provvigione di fr. 10'000.–, di cui all'accordo confidenziale del 13 aprile 2005, non dipendeva dall'edificazione di una ma bensì di quattro villette unifamiliari su quella che era in origine la particella n. __________ RFD di __________, con una superficie di 1806 mq. Quell'importo poi era omnicomprensivo, di modo che anche il computo dell'IVA non era giustificato. Onde chiudere bonariamente la vertenza, ma senza con ciò ammettere alcunché da parte sua, l'attrice si è dichiarata disposta a versare fr. 2'500.–, ossia un quarto di quanto pattuito per la costruzione dei quattro edifici. 

                                  D.   Con risposta del 22 giugno 2007, il convenuto ha negato che il versamento di fr. 10'000.– dipendeva dall'edificazione di quattro villette unifamiliari. L'accordo confidenziale 13 aprile 2005 rinviava in modo esplicito al contratto d'appalto sottoscritto il giorno dopo dai coniugi __________ con cui affidavano all'attrice la costruzione di una casa unifamiliare. A quel momento inoltre, i soli preventivi da lei allestiti si riferivano proprio a quell'edificio. Peraltro, erano state consultate anche altre ditte, e sempre per l'edificazione di un’unica casa. Di fatto poi, la suddivisione in lotti di quella che era in origine la particella n. __________ risaliva a quasi un anno dopo l'accordo 13 aprile 2005. Vero era che attrice e committenti avevano risolto le ultime contestazioni connesse alla realizzazione di quell'opera - di per sé terminata a settembre 2006 - accettando la liquidazione finale del dicembre 2006. Ma, in questo contesto non rientrava la provvigione di fr. 10'000.– di cui all'impegno 13 aprile 2005 e che costituiva una sua pretesa personale. Ha infine ammesso che nulla giustificava il conteggio dell'IVA, evidenziando tuttavia l'insufficienza di quanto proposto a titolo bonale.

                                  E.   L'attrice ha ribadito il suo punto di vista con replica del 13 agosto 2007. Non vi era alcuna prova circa l'esistenza di altri preventivi riferiti alla costruzione di una casa sul fondo n. __________. A ogni modo, essi non inficiavano certo la tesi secondo cui le trattative fra lei e il convenuto comportavano la realizzazione di quattro case. A riprova di ciò vi era il fatto che quel fondo era poi stato suddiviso in quattro particelle. Nel corso della costruzione, il convenuto aveva agito in qualità di direzione lavori, e non di semplice consulente dei coniugi __________. E solo a lui erano da ricondurre le contestazioni ad essa riferite. Ha infine preso atto che il computo dell'IVA era errato.

                                  F.   Nella sua duplica 6 settembre 2007 il convenuto ha confermato i suoi argomenti. Ha inoltre puntualizzato che le offerte di massima per l'edificazione della casa dei coniugi __________ erano state chieste a ulteriori quattro ditte, che i lavori erano in definitiva stati deliberati all'attrice, che egli aveva agito quale consulente dei coniugi __________, che in questo contesto aveva segnalato problematiche e difetti sul cantiere, che la liquidazione finale tra l'attrice e i committenti era ben distinta da quanto gli era ora dovuto a mò di provvigione in base all'accordo 13 aprile 2005 riferito all'unico contratto d'appalto firmato a quel momento.   

                                  G.   All'udienza preliminare del 16 ottobre 2007, le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni. Il 2 ottobre 2008, esperita l'istruttoria e preso atto che ogni prova era stata assunta, hanno poi rinunciato al dibattimento finale. Il Pretore ha così fissato al 17 novembre 2008 il termine ultimo per l'invio delle rispettive conclusioni. L'11 novembre 2008 il convenuto ha trasmesso il memoriale conclusivo di conferma delle proprie allegazioni. L'attrice vi ha provveduto il successivo 14 novembre 2008, evidenziando la parzialità e - in parte - la contraddittorietà delle testimonianze rese dai coniugi __________.

                                  H.   Con sentenza 22 gennaio 2009, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha stabilito che controversa era la questione a sapere se il compenso di fr. 10'000.– di cui all'accordo del 13 aprile 2005 presupponeva l'edificazione da parte dell'attrice di una casa oppure di quattro stabili. Visto che dall'istruttoria non erano emersi sufficienti elementi per accertare quale fosse stata l'unanime e concorde volontà delle parti a quel momento, il primo giudice ha proceduto in base al principio dell'affidamento. Dal profilo letterale, secondo quell'accordo, il versamento di fr. 10'000.– era riferito all'unico contratto d'appalto firmato dai coniugi __________, riguardante la costruzione di una casa unifamiliare. Certo, l'architetto di fiducia dell'attrice aveva dichiarato che il pagamento di quella cifra era subordinato alla costruzione di quattro unità unifamiliari. Tuttavia, aveva altresì confermato di avere personalmente dettato e proprio entro quei precisi termini, il testo come si presentava ora. In aggiunta, avrebbe potuto costituire un ulteriore indizio a favore della pattuizione di fr. 10'000.– per la realizzazione di una sola casa il fatto che l'impresa __________ Sagl di __________ -una delle ditte interpellate dal convenuto - avesse confermato di avere allestito un'offerta di massima in relazione alla costruzione di una casa unifamiliare, il cui costo era stato aumentato di fr. 10'000.–. Per finire, il Pretore ha disconosciuto il debito limitatamente a fr. 760.–, ossia l'importo che il convenuto aveva a torto preteso per l'IVA, respingendo per il resto la petizione.

                                    I.   Con appello 20 febbraio 2009 l'attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e disconoscere quindi il debito di fr. 10'760.– oltre accessori di cui al PE n. __________ del 9/14 marzo 2007 dell'UEF di Mendrisio, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Rimprovera al Pretore di non avere assunto agli atti il preventivo completo dell'impresa __________ Sagl di __________, come da ordinanza 10 luglio 2008, e ne chiede l'assunzione in appello. Ribadisce che il convenuto l'aveva interpellata per l'edificazione sul fondo dei coniugi __________ di quattro case unifamiliari e che, solo una volta terminata la loro costruzione e onorati i relativi costi, lei avrebbe corrisposto la provvigione di fr. 10'000.–. Visto che, di fatto, si era occupata della realizzazione di una sola casa, nulla giustificava il versamento di quella cifra. Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2009, il convenuto propone la reiezione del gravame, con protesta di tassa, spese e ripetibili.                        

e considerando

in diritto:                  1.   L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del debito. L'inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 55 ad art. 83 LEF).

                                         In concreto, spetta pertanto al convenuto dimostrare la titolarità e l'esistenza del suo credito di fr. 10'000.– fondato sull'accordo 13 aprile 2005, fermo restando che egli ha pacificamente ammesso di avere a torto conteggiato su quell'importo anche l'IVA di fr. 760.– (risposta, pag. 3 ad 3). Del resto, in merito, egli non impugna la decisione pretorile. Per contro, all'attrice, quale debitrice, incombe di dimostrare che condizione di validità dell'accordo confidenziale 13 aprile 2005 era la costruzione di quattro case unifamiliare sul fondo di proprietà dei coniugi __________.         

                                   2.   Per l'appellante è anzitutto grave che il Pretore abbia ammesso quale prova il preventivo dell'impresa __________ Sagl, salvo poi omettere di sollecitarne la produzione agli atti, atteggiamento questo assimilabile a una revoca di edizione di documenti mai notificata alle parti (appello, pag. 7 n. 2.1). Pertanto, egli chiede di provvedervi in questa sede, visto che il documento era idoneo a provare la tesi del convenuto e che si trattava di una circostanza utilizzata dal Pretore per interpretare l'accordo 13 aprile 2005 (appello, pag. 8 n. 2.1). Ma, invano. Certo, in occasione dell'audizione testimoniale 10 luglio 2008 - cui il patrocinatore legale dell'attrice aveva partecipato (verbale, pag. 16) - P__________, dipendente dell'impresa __________ Sagl, ha precisato di essere stato interpellato dal convenuto in merito a un progetto di costruzione di una casa unifamiliare a __________, in proposito di avere allestito un preventivo dei costi di costruzione maggiorando l'importo finale di fr. 10'000.– e, in pratica, calcolato il globale comprendendo questi fr. 10'000.– (verbale, pag. 16 seg.). Quel preventivo era poi stato consegnato al convenuto; al riguardo però l'impresa non aveva ricevuto alcun incarico (verbale, pag. 17). Il teste ha altresì aggiunto che il preventivo dovrebbe risalire a3o4 anni fa, e previo accordo della controparte e del Pretore, di impegnarsi a trasmetterne copia alla Pretura entro 30 giorni da oggi (verbale, pag. 17). E, in effetti, del documento in questione non v'è traccia alcuna agli atti. L'appellante omette tuttavia di considerare che in occasione dell'interrogatorio formale del 2 ottobre 2008 cui, su richiesta dell'attrice, era stato sottoposto il convenuto, la discussione era stata per metà incentrata proprio su quel preventivo (14 domande su un totale di 27: verbale, pag. 24 e 25), e che al termine di quella audizione le parti si sono date atto che ogni prova è stata assunta (verbale, pag. 26). Ammesso e non concesso che in effetti sia stato possibile rintracciare il preventivo in questione, ciò lascia in definitiva presumere che di comune accordo le parti vi abbiano rinunciato. A queste condizioni, censure quali il rimprovero al Pretore per avere dapprima ammesso quale prova quel preventivo, ma anche l'accenno in un secondo tempo a una revoca di edizione di documenti mai notificata, sono al limite del pretesto. Ciò posto, visto quanto precede, nella misura in cui la ricorrente ne rivendica l'assunzione in appello, la richiesta è nuova e come tale incompatibile con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.   

                                   3.   Per giungere alla sua conclusione il Pretore si è affidato al senso letterale dell'accordo designato “Confidenziale” sottoscritto a __________ il 13 aprile 2005 da attrice e convenuto (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). E, il tenore per esteso del relativo testo è appunto il seguente: “Come da accordi intercorsi tra il signor AO 1 e la AP 1, con la presente si stabilisce che al completamento dei lavori al mapp. __________ RFD in __________ [recte: __________] (come da contratto allegato) ad opere liquidate e completamente saldate saranno corrisposti Fr. 10'000.00 al signor AO 1 per le sue prestazioni dietro rilascio di relativa fattura con pagamento a 30 giorni (doc. B). Il Pretore ha quindi accertato che a quel momento il fondo n. __________ non era ancora stato frazionato - circostanza di per sé incontestata - e che l'unico contratto cui quell'accordo poteva riferirsi era quello inerente la realizzazione della casa dei coniugi __________, il che faceva propendere per la tesi secondo cui quel compenso era dovuto per quella specifica costruzione (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). Concretamente, in effetti, l'unico contratto d'appalto in essere tra i coniugi __________, proprietari del fondo n. __________, e l'attrice era quello datato 14 aprile 2005, avente per oggetto tutte le opere da capomastro in vista della costruzione di una “nuova casa unifamiliare” (doc. 11). Inoltre, lo stesso contratto rinvia poi ad un “preventivo di massima del 22.03.2005” (doc. 11, pag. 2 n. 3.1), designato appunto quale “preventivo di massima realizzazione nuovo edificio unifamiliare” (doc. 10). Ciò posto, per il Pretore, anche la testimonianza dell'architetto di fiducia dell'attrice contribuiva a rafforzare questa sua conclusione, laddove quel teste oltre a ribadire la tesi secondo cui la provvigione era stata pattuita quale contropartita per la costruzione di quattro case, aveva nel contempo confermato di essere stato l'autore dell'accordo medesimo che, appunto, faceva riferimento a un solo contratto d'appalto (sentenza impugnata, pag. 7 n. 3). E - come si vedrà oltre (sotto, consid. 7) - anche da questo punto di vista la sua conclusione merita riconferma. 

                                   4.   L'appellante rimprovera al Pretore di non avere considerato il losco agire della parte appellata, che aveva sottoscritto accordi confidenziali all'insaputa dei coniugi __________, dovendosi ritenere evidente che di fatto la provvigione rientrava nel costo complessivo dell'opera che le avevano commissionato, atteggiamento tipico di una persona inaffidabile e inattendibile (appello, pag. 8 n. 2.2 e 2.3). Si tratta però di una mera deduzione e congettura di parte che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti e che, così come proposta, non intacca le chiare risultanze documentali cui si è inspirato il primo giudice. A ciò si aggiunga che oggetto della controversia in esame è il rapporto contrattuale esistente tra attrice e convenuto in virtù dell'accordo confidenziale del 13 aprile 2005, non quello (eventualmente) sorto tra il convenuto e i committenti. Sotto questo profilo, la censura va quindi disattesa.

                                   5.   L'appellante si duole dell'atteggiamento senza scrupoli assunto dal convenuto anche riguardo ai lavori commissionati all'attrice dai coniugi __________. A suo dire, la controparte non si limitava a svolgere mansioni di semplice consulente, ma aveva da loro ricevuto un vero e proprio mandato quale direzione lavori, per il quale non era ragionevole pensare che lavorasse a titolo gratuito (appello, pag. 9 n. 2.5). Come appena detto però (sopra, consid. 4), in discussione è la relazione contrattuale dell'attrice con il convenuto e non quella tra quest'ultimo e i committenti. Se il fatto di chiedere quella che sembra essere una sorta di commissione per aver procacciato il contratto con i signori __________ sia compatibile con gli impegni assunti dall’appellato nei confronti dei medesimi signori __________ è questione che può di conseguenza rimanere aperta. Per il resto giova rilevare che l'accordo quantifica in fr. 10'000.– il compenso per prestazioni svolte dal convenuto (doc. C). In siffatte circostanze, non si può certo dire che egli abbia assunto gratuitamente quel ruolo. E, che di fatto sia stata l'attrice ad assumersi l'onere di corrispondere quell'importo - come risulta chiaramente dall'accordo confidenziale 13 aprile 2005 - e non direttamente i coniugi __________, in concreto non cambia la sostanza. Per il resto, a fronte dell'incontestabile mancato pagamento da parte dell'attrice – all'origine appunto della vertenza in esame - anche un'affermazione del convenuto quale: “Per tutte queste mansioni io non sono stato pagato” (appello, pag. 10 n. 2.5), trova a ben vedere riscontro oggettivo. Anche al riguardo l'appello è così senza fondamento.

                                   6.   Invero, per l'appellante anche le modalità di frazionamento di quello che era in origine il fondo n. __________ RFD di __________, incrina la credibilità e l'attendibilità della tesi del convenuto (sentenza impugnata, pag. 10 n. 2.6). Dagli atti però risulta che quel fondo è stato concretamente suddiviso a seguito dell'istanza del 12 maggio 2006, completa di piano di mutazione del competente geometra approvato dall'autorità comunale il 3 aprile 2006 e della necessaria documentazione (doc. rich. III: incarto dall'UR di Mendrisio). Peraltro, nella misura in cui la ricorrente medesima fa risalire quel frazionamento a 8 mesi dopo l'accordo è lei stessa a confermare implicitamente che l'unico reale ed effettivo progetto in essere al 13 aprile 2005 riguardava la costruzione della casa unifamiliare di cui al contratto d'appalto 14 aprile 2005, e la relativa domanda di costruzione che era poi seguita il 20 luglio 2005 (doc. rich. II: incarto dal Comune di __________, particella n. __________). Ancora una volta quindi, la censura va respinta. 

                                   7.   L'appellante reputa di avere sempre sostenuto una sola e univoca tesi, ossia quella della pattuizione di una provvigione di fr. 10'000.– quale contropartita per la costruzione di quattro case (sentenza impugnata, pag. 11 n. 2.7). Di ciò - a suo dire - dava pieno riscontro l'audizione di __________, architetto di fiducia dell'attrice, che a più riprese aveva confermato che si era parlato di quattro edifici unifamiliari da edificare, per i quali lui aveva già preparato la necessaria documentazione (appello, pag. 11 n. 2.7 lett. a). Se non che, di quei documenti, ad eccezione della domanda di costruzione 20 luglio 2005 per una casa unifamiliare (doc. rich. II: incarto dal Comune di __________, part. n. __________) e di quella datata 4 luglio 2006 (doc. rich. II: incarto dal Comune di __________, part. n. __________), introdotta quindi a frazionamento avvenuto del fondo n. __________, non v'è alcuna traccia. D'altra parte, i soli preventivi di massima allestiti dall'attrice e che figurano agli atti sono due: il primo riguarda la “realizzazione nuovo edificio unifamiliare” sulla part. n. __________, di fatto presentato sottoforma di “variante 1” e “variante 2” del 16 febbraio 2005 (doc. 9) e di “variante 3” del 22 marzo 2005 (doc. 10), quest'ultimo diventato poi parte integrante del contratto d'appalto 14 aprile 2005 (doc. 11, pag. 2 n. 3.1); il secondo invece risale al 31 maggio 2006 e concerne la “realizzazione di una nuova abitazione unifamiliare al mapp. __________ RFD di __________” in base a un progetto elaborato da quel professionista il 26 aprile 2006 (doc. 14). A ciò si aggiunga che l'attrice non tenta nemmeno di confrontarsi con la conclusione ritenuta dal Pretore riguardo la testimonianza dell'architetto e segnatamente spiegando perché, se le quattro case erano conditio sine qua non per la provvigione di fr. 10'000.–, componendo il testo di cui all'accordo confidenziale 13 aprile 2005 egli si sia limitato ad accennare al completamento dei lavori alla part. n. __________ rinviando poi a un solo e unico contratto (doc. C). Di modo che, da questo punto di vista, l'appello è persino sprovvisto di motivazione e quindi nullo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC che rinvia al cpv. 5).   

                                         Peraltro, l'appellante sembra omettere (appello, pag. 12 n. 2.7 lett. b e lett. c) che anche i testi __________, segretaria dell'attrice, e __________, tecnico edile dell'attrice, hanno per finire confermato che contestualmente all'accordo 13 aprile 2005 l'unico contratto firmato ed effettivo era quello riferito “alla casa __________” (verbale, pag. 13 in basso e 14 in basso). Di modo che, anche sotto questo profilo, la conclusione del Pretore resiste alla critica.

                                   8.   A detta dell'appellante, essendo stato l'accordo confidenziale 13 aprile 2005 sottoscritto allorquando la part. n. __________ non era ancora stata frazionata, data la sua considerevole dimensione risultava evidente e logico che la volontà delle parti era quella di edificare quattro case (appello, pag. 12 n. 2.7). Resta il fatto che, pur tenendo conto della sua superficie originaria - ossia di 1806 mq - l'unico progetto concreto previsto a quel momento su quel fondo era la casa monofamiliare dei coniugi __________ di cui alla domanda di costruzione 20 luglio 2005 (doc. rich. II: incarto dal Comune di __________, part. n. __________). Senza rilevanza, per finire, la pretesa sproporzione di una provvigione di fr. 10'000.– a fronte di un valore complessivo per opere da capomastro di fr. 150'000.–, il convenuto non essendo persona specializzata e diplomata (appello, pag. 13 n. 2.8). A parte il fatto che il preventivo 22 marzo 2005 (doc. 10) cui rinvia il contratto d'appalto, stabilisce in fr. 275'000.– le opere da capomastro, carpentiere, lattoniere, intonaci interni e betoncini per pavimenti affidate all'attrice, è l'accordo confidenziale 13 aprile 2005 che stabilisce quella precisa cifra. A fronte di una puntuale quantificazione, anche la pretesa sproporzione diventa così priva di rilevanza. Ancora una volta, l'appello va disatteso.

                                   9.   L'appellante rimprovera infine al Pretore di avere interpretato unilateralmente la deposizione rilasciata da __________, dipendente dell'impresa __________ Sagl, e di averla considerata per rafforzare la conclusione cui era giunto (appello, pag. 13 seg. n. 3). Ciò non toglie che, come peraltro lei stessa sostiene (appello, pag. 13 n. 3 in basso), si tratta invero di circostanza irrilevante ai fini della vertenza in esame. La stessa motivazione del Pretore, va in tal senso, laddove ha inteso farvi riferimento a titolo aggiuntivo e meramente ipotetico, nel senso che quella specifica risultanza avrebbe potuto costituire un ulteriore indizio a favore della tesi del convenuto (sentenza impugnata, pag. 7 n. 3). La questione pertanto, non merita ulteriore disamina.    

                                10.   Visto che il giudizio pretorile resiste alla critica, l'appello deve in definitiva essere respinto. Gli oneri processuali, che seguono la soccombenza (art. 148 CPC), restano a carico dell'appellante, tenuto a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso di fr. 10'000.– è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L'appello 20 febbraio 2009 di __________, ora AP 1, __________, è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.        600.–

                                         b) spese                         fr.        100.–

                                         Totale                             fr.        700.–                   

                                         già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 700.–.

                                   3.   Intimazione:

- -   Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                     La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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