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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.12.2010 12.2009.33

14 décembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,090 mots·~20 min·5

Résumé

Azione di accertamento - conto congiunto

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.33

Lugano 14 dicembre 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.10 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16 gennaio 2007 da

AO 1 AO 2 AO 3 tutte rappr. dall’ RA 2  

 contro

PI 1, __________ rappr. dall’__________, __________   nella quale è stata denunciata in lite C__________, __________ composta di: AO 1, __________ AO 3, __________ AO 2, __________ __________, __________ ed è intervenuta in lite AP 1, __________ rappr. dall’

con cui le attrici hanno promosso azione di petizione d’eredità, d’accertamento e di restituzione e rendiconto;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, denunciando la lite ai membri della C__________;

intervenuta in lite AP 1, anch’essa postulando la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza 12 gennaio 2009 ha parzialmente accolto;

appellante l’interveniente con atto di appello 2 febbraio 2009, con cui chiede la parziale riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili;

mentre le attrici con osservazioni 4 marzo 2009 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 11 maggio 2009 postula il riesame in sede di appello della quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede.

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

ritenuto in fatto:

                                  A.   Il 7 settembre 1990 è stata presentata alla PI 1 di __________ (in seguito: banca) una richiesta d’apertura di conto cifrato a nome dei fratelli “__________”, con procure a firma individuale. Il medesimo giorno è stato aperto il conto “__________”. La documentazione bancaria indica quali titolari del conto __________ (doc. F, 1). L’11 novembre 1998 sono state aggiornate le formalità bancarie d’apertura del conto cifrato menzionato, ora denominato “__________, con titolari i “signori __________”. La convenzione per conto/deposito congiunto, sottoscritta da P__________, prevede, tra l’altro, che in caso di decesso di un contraente, il rapporto contrattuale viene proseguito con il contraente rimanente (fascicolo doc. F, 3, clausola 6). Il 30 ottobre 2005 è deceduto P__________ (doc. A), che ha lasciato quali uniche eredi le nipoti AO 1, AO 3 e AO 2 (doc. C, D). Il 18 marzo 2006 è deceduta la sorella E__________ (doc. B richiamato CN.2007.108), le cui eredi sono le nipoti AO 1, AO 3, AO 2 e AP 1.

                                  B.   Con lettera 20 maggio 2006 AO 1, AO 3 e AO 2, in qualità di eredi di P__________, hanno dato istruzione alla banca di chiudere la relazione __________, preannunciando che avrebbero pure proceduto all’estinzione del contratto di locazione della cassetta di sicurezza. La banca ha comunicato il 31 maggio 2006 di non poter dar seguito alla richiesta, per il motivo che il conto in questione, oltre che a P__________, era intestato anche a sua sorella E__________, così che per procedere come auspicato era necessario il consenso scritto di tutti gli eredi, compresi quelli di E__________.

                                  C.   Con petizione 16 gennaio 2007 AO 1, AO 3 e AO 2, eredi di P__________, hanno promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord azione di petizione d’eredità, d’accertamento e di restituzione e rendiconto, chiedendo di accertare che il conto __________, risp. __________ e la cassetta di sicurezza alla PI 1 erano una relazione individuale di P__________, che esse erano le uniche eredi di quest’ultimo e aventi diritto alla relazione bancaria, che fosse fatto ordine alla PI 1 di produrre la documentazione e fornire il rendiconto sull’apertura e l’attività del conto dalla sua costituzione ad oggi e che fosse ordinato alla banca di mettere immediatamente a loro disposizione ogni avere in conto e la relativa cassetta di sicurezza. A sostegno delle proprie richieste le attrici rilevano che E__________ non aveva mai firmato alcuna documentazione bancaria, né quella di apertura del conto del 1990, né quella di aggiornamento del 1998 e neppure aveva sottoscritto il cartoncino firme. Le firme di E__________ sui documenti bancari sarebbero apocrife, e la relazione bancaria sarebbe pertanto sempre stata di esclusiva pertinenza di P__________ e farebbe ora parte del suo asse ereditario, dei cui beni le attrici potrebbero disporre liberamente, non avendo E__________ mai manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la banca.

                                  D.   Con risposta 25 aprile 2009, la PI 1 di Ligornetto si è opposta alle richieste delle attrici, chiedendo la reiezione della petizione sia in ordine che nel merito. Secondo la convenuta, la parte attrice non avrebbe potuto cumulare la petizione d’eredità, l’azione di accertamento e l’azione di rendiconto e restituzione. Un’azione di accertamento sarebbe sussidiaria per rapporto alle azioni di condanna e costitutive, per modo che le domande di accertamento della pertinenza della relazione bancaria e della qualità di uniche eredi di P__________ delle attrici sarebbero irricevibili. La petizione d’eredità sarebbe improponibile, poiché l’azione promossa dalle attrici non si fonderebbe sul diritto successorio. Sarebbe ricevibile unicamente l’azione di rendiconto e restituzione, comunque da respingere nel merito. Le firme di E__________ apposte sui documenti di apertura del conto, in assenza di specifici elementi probatori, non potrebbero essere considerate apocrife. Dalla documentazione bancaria risulterebbe che i titolari del conto e beneficiari economici erano P__________ ed E__________. A prescindere dalla mancata firma della sorella, P__________ non avrebbe mai invocato la pretesa mancata firma della cointestataria del conto, ma al contrario avrebbe sempre ribadito a più riprese il carattere congiunto dello stesso. Inoltre, essendo P__________ premorto alla sorella E__________, sulla base della clausola n. 6 della convenzione di conto/deposito congiunto, tutti gli averi esistenti sarebbero di esclusiva spettanza degli eredi fu E__________, ai quali la banca ha denunciato la lite.

                                  E.   Con risposta 14 agosto 2007, AP 1, erede di E__________, è intervenuta in lite chiedendo la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Ribadendo gli argomenti fatti valere dalla convenuta, l’interveniente ha precisato che al decesso di P__________ la titolarità del conto era passata alla sorella E__________ e successivamente alle sue eredi. Ne seguirebbe l’esclusione dalla relazione bancaria delle eredi di P__________, che avrebbero la legittimazione attiva limitatamente all’azione di rendiconto per il periodo in cui quest’ultimo era titolare della relazione bancaria. E__________, fino a prova del contrario, avrebbe sottoscritto la documentazione bancaria con l’indicazione che si trattava di un conto congiunto. P__________, con la sottoscrizione di suddetta documentazione, avrebbe in ogni caso ratificato questo stato di cose. In fase istruttoria è stata allestita una perizia giudiziaria dalla quale è emerso che le firme “__________E__________” apposte sulla documentazione bancaria non possono essere attribuite alla medesima e che con tutta probabilità le stesse sono state apposte dal fratello P__________. Nelle rispettive conclusioni le parti si sono riconfermate nelle loro tesi. Statuendo il 12 gennaio 2009, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, ha accertato che le relazioni bancarie erano una relazione individuale di pertinenza del defunto P__________, ha ordinato alla banca convenuta di consegnare alle attrici la documentazione relativa alla relazione bancaria unitamente al rendiconto dall’apertura ad oggi e di mettere immediatamente a disposizione delle attrici ogni avere in conto e il contenuto della relativa cassetta di sicurezza. La tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta in ragione di 9/10 e per la rimanenza in solido a carico delle attrici, con obbligo per la convenuta di versare alle attrici fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.

                                  F.   Con atto di appello 2 febbraio 2009 l’interveniente AP 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 4 marzo 2009 le attrici hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 11 maggio 2009 la convenuta ha rinunciato a formulare richieste di giudizio nel merito, contestando tuttavia la quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede, domandandone il riesame in sede di appello.

e considerato

in diritto:

                                   1.   La Pretora ha innanzitutto constatato l’ammissibilità dell’azione di accertamento relativa alla titolarità del rapporto giuridico con la banca, considerando che si trattava di una questione pregiudiziale da risolvere prima di una pronuncia in merito sulle richieste condannatorie avanzate nei confronti della convenuta. La giudice di prime cure ha invece dichiarato irricevibile la richiesta di accertare che le attrici fossero le uniche eredi di P__________, trattandosi di una questione di mera natura successoria. Nel merito, la Pretora ha osservato che, benché P__________ abbia manifestato la volontà di aprire un conto congiunto con la sorella, quest’ultima non risulta mai aver espresso la volontà di instaurare una relazione contrattuale congiunta con la banca, per cui secondo giurisprudenza e dottrina si deve ritenere che P__________ fosse l’unico titolare della relazione bancaria e che al suo decesso il rapporto contrattuale è proseguito con le sue eredi AO 1, AO 3 e AO 2. La Pretora ha inoltre verificato l’eventuale sussistenza di un contratto a favore di terzi individuabile nell’apertura di un conto bancario a nome di una persona diversa dal disponente, giungendo comunque alla medesima conclusione. Di conseguenza, la Pretora ha stabilito che le attrici, subentrate nel contratto bancario a P__________, hanno diritto di disporre degli averi depositati e d’ottenere tutte le informazioni relative al rapporto contrattuale. Considerato un valore di causa di fr. 2'363'799.-, la prima giudice ha accollato una tassa di giustizia di fr. 20'000.- e le spese alla convenuta in ragione di 9/10 e per la rimanenza solidalmente alle attrici, alle quali ha riconosciuto l’importo di fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.

                                   2.   L’appellante rimprovera alla Pretora di non aver a torto dichiarato irricevibile l’azione di accertamento tendente a far accertare che il conto bancario __________ risp. __________ fosse una relazione individuale di pertinenza del solo P__________ (petitum 1a), poiché in ragione della sua natura sussidiaria e della promozione dell’azione condannatoria contenuta nella medesima petizione (petitum 1d) risulterebbe con tutta evidenza il difetto del requisito di un interesse attuale e concreto.

                                   3.   Come ha rilevato la Pretora, l’azione di accertamento ha natura sussidiaria, nel senso che è ammissibile unicamente quando la constatazione positiva o negativa di un diritto o di un rapporto giuridico sia l’unico mezzo processuale a disposizione per la tutela di questo diritto o rapporto giuridico; non si giustifica invece quando è possibile far valere questo diritto con un’azione condannatoria o costitutiva (II CCA 24 aprile 2006 n. 12.2005.109; II CCA 6 marzo 2003 n. 12.2002.126, pubblicata in NRCP 2003 461). La sussidiarietà dell’azione di accertamento ancora non significa che tale azione sia esclusa a priori ogni qual volta l’interessato possa rivolgersi al giudice in tempi ragionevoli con un’azione di condanna o un’azione costitutiva. L’attore, in effetti, può anche avere un interesse proprio a ottenere una sentenza esecutiva che comporti solo un formale accertamento. Così, anche quando sia proponibile un’azione di condanna, un’azione di accertamento resta ammissibile – seppur a titolo eccezionale – ove si tratti di accertare l’esistenza di un rapporto giuridico in vista di uno sviluppo futuro, ove si tratti di accertare una questione di principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia in ogni modo garantito oppure ove si tratti di accertare l’inesistenza di un rapporto giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l’attore chieda solo una parte delle prestazioni (cfr. sentenza impugnata consid. 1.2, pag. 6).

                                   4.   Nel caso in esame gli accertamenti chiesti dalla parte attrice sono necessari per l’evasione della domanda condannatoria, trattandosi di determinare se il defunto __________ era titolare unico del conto oggetto del litigio. Non sarebbe neppure stato necessario formulare le specifiche domande di causa, la questione della titolarità del conto bancario dovendo comunque essere verificata e decisa prima di ogni altra. In tale situazione, il fatto di aver inserito formalmente la richiesta di accertamento tra le domande di causa, pur non essendo strettamente necessario, non è suscettibile di modificare la natura condannataria della causa medesima, tali domande dovendo essere considerate nel contesto della causa e non avulse dallo stesso. La situazione è quindi sostanzialmente differente dalla sentenza di questa Camera citata dall’appellante (II CCA 24 aprile 2006 n. 12.2005.109), dove vi erano solo domande di accertamento, ciò che non avviene in concreto. Come del resto afferma l’appellante medesima, l’accertamento che il conto bancario litigioso è una relazione individuale del solo P__________ “deve essere necessariamente accertato anche per dar seguito all’azione condannatoria” (appello, pag. 4). Nella misura in cui l’appellante postula che l’azione di accertamento sia dichiarata irricevibile è l’appello stesso a dover essere giudicato irricevibile, stante l’evidente mancanza di interesse alla contestazione.

                                   5.   Il giudizio di irricevibilità pretorile relativo all’azione di accertamento volta ad accertare che le attrici sono le uniche eredi di P__________ contenuta nella domanda di giudizio 1b non è contestato in appello, sicché non resta che entrare nel merito delle contestazioni relative all’accoglimento in prima sede delle domande 1c e 1d.

                                   6.   L’appellante rimprovera alla Pretora di essere giunta all’errata conclusione secondo cui tra la banca e P__________ sussisteva una relazione individuale. L’appellante non contesta che E__________ non abbia mai firmato alcuna documentazione bancaria inerente al conto in questione, come stabilito dalla relativa perizia giudiziaria, tuttavia ritiene che la Pretora non abbia tenuto nella giusta considerazione il fatto che in sua vece abbia firmato il fratello P__________. Sostiene l’appellante che la firma di P__________ in luogo della sorella E__________ unitamente al fatto che la banca ha considerato tale relazione di carattere congiunto per dodici anni, dimostrerebbe che le parti avrebbero manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto di conto/deposito congiunto. Il fatto che E__________ non abbia mai firmato alcun documento bancario non significherebbe che la stessa non abbia mai manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la banca o di non esserne la beneficiaria.

                                6.1   Come rilevato dalla Pretora, il contratto di conto o deposito congiunto è reputato concluso allorquando le diverse parti al contratto hanno manifestato reciprocamente e in modo concordante la loro volontà, praticamente quando tutte le parti hanno sottoscritto il formulario bancario di conto congiunto (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed., p. 455, Lombardini Droit bancaire suisse, 2a ed., p. 412, n. 65). Nell’eventualità in cui uno dei cocontraenti previsti non dovesse sottoscrivere il contratto di conto congiunto, sarà possibile considerare perfezionato tale contratto unicamente nel caso in cui risultasse chiaramente che lo stesso non è stato concluso alla condizione che tutti i contraenti lo sottoscrivessero. Il fatto che una persona dovesse inizialmente essere parte al contratto di conto congiunto, che poi non sottoscrive, è indizio che la relazione interna tra le parti, di cui il contratto congiunto è il riflesso, non si è concretizzata (Guggenheim, op. cit., p. 456).

                                6.2   La fattispecie presenta la particolarità che la perizia giudiziaria ha permesso di appurare che le firme “__________E__________” apposte sulla documentazione bancaria non possono esserle attribuite e che con tutta probabilità sono state apposte dal fratello P__________. Si può pertanto assumere che P__________ abbia inteso sottoscrivere con la banca un contratto di conto/deposito congiunto con la sorella E__________. Anche la banca, non avendo ravvisato tale anomalia, ha considerato il contratto in questione di carattere congiunto. Il fatto che la banca non abbia richiesto la firma di E__________ in occasione dell’aggiornamento della documentazione bancaria nel 1998 non è sufficiente a provare che essa abbia considerato la relazione di esclusiva pertinenza di P__________. Determinante nel caso in esame è tuttavia il fatto che E__________ non risulta mai aver manifestato, né espressamente, né tantomeno per atti concludenti, la volontà di instaurare una relazione contrattuale congiunta con la banca. Occorre rilevare che un contratto di conto congiunto oltre che dei diritti comporta anche degli obblighi nei confronti della banca, per cui non si vede come si possa ritenere tale contratto validamente concluso in assenza di una manifestazione di volontà in tal senso da parte di un contraente. È sì vero, come osservato dall’appellante, che il fatto che E__________ non abbia mai firmato alcun documento bancario non significa che la stessa non abbia mai manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la banca, ma in assenza della firma della medesima sulla documentazione bancaria, giusta l’art. 8 CC spetta all’appellante provare che E__________ abbia in altro modo manifestato la propria volontà di stipulare un contratto di conto/deposito congiunto, ciò che non è però stato il caso.

                                         Laddove l’appellante sostiene che la banca e P__________ hanno considerato il contratto valido anche in assenza della firma di E__________, essa non considera che tale validità può riguardare unicamente la relazione tra la banca e P__________. Il contratto così sottoscritto non può tuttavia in alcun modo estendere i propri effetti ad E__________ in assenza di una qualsiasi manifestazione di volontà da parte di quest’ultima. La chiarezza che la dottrina esige alfine di considerare concluso validamente il contratto in assenza della firma di un contraente si riferisce al fatto che il rapporto contrattuale inizialmente previsto tra la banca e più contraenti, si può ritenere perfezionato tra la banca e i contraenti firmatari, anche se un contraente in seguito rinuncia a sottoscrivere il contratto. Il rapporto contrattuale può essere esteso anche al contraente non firmatario, solamente se la sua firma non è espressamente richiesta quale condizione di validità, ma sempre e unicamente se questi manifesta la propria volontà in altro modo. In assenza di una manifestazione di volontà da parte di E__________, di cui non vi è la benché minima traccia agli atti, il contratto di conto congiunto inizialmente previsto viene in altre parole convertito in una relazione individuale con effetto ex tunc, malgrado le parti lo abbiano vissuto come congiunto. In definitiva, si rileva quindi a titolo pregiudiziale che il rapporto contrattuale in questione era una relazione individuale tra la banca e P__________.

                                6.3   Altra è la questione di sapere chi fosse l’avente diritto economico degli averi depositati sul conto “__________” rispettivamente nella cassetta di sicurezza. L’appellante rimprovera alla Pretora di essersi espressa in merito ad un’eventuale donazione manuale da parte di P__________ alla sorella E__________, non avendo la giudice di prime cure verificato chi fosse l’avente diritto economico del conto, dando così per scontato che i beni appartenessero a P__________. A ben vedere, a differenza della questione relativa all’intestazione del conto, dalla documentazione bancaria emerge che P__________ ha indicato quali beneficiari economici del conto “__________i contraenti. Malgrado come esposto sopra il contratto sia venuto in essere unicamente tra P__________ e la banca quale relazione individuale con effetto ex tunc, per quanto attiene all’indicazione dell’avente diritto economico appare opportuno considerare che con la dicitura “i contraenti” P__________ abbia voluto indicare coloro che riteneva essere i titolari del conto, ovvero se stesso e sua sorella E__________, ciò che può senz’altro avvenire anche nell’ambito di una relazione individuale. Ma anche tale assunto non giova alla parte appellante, poiché non risultando alcuna causale per tale beneficio non si vede come le eredi di E__________ possano ora fondare delle pretese su tali averi.

                                   7.   L’appellante rimprovera alla Pretora di essere a torto giunta alla conclusione che la relazione bancaria fosse di pertinenza individuale di P__________ anche nell’ipotesi che il rapporto giuridico venuto in essere fosse un contratto a favore di terzi giusta l’art. 112 CO. A mente dell’appellante qualificando il rapporto di conto congiunto quale contratto a favore di terzi, in cui P__________ ha pattuito con la banca una prestazione a vantaggio, oltre che proprio, a favore della sorella E__________, discenderebbe che per effetto della clausola di conto congiunto di cui all’art. 6 del contratto 18 novembre 1998 le eredi di E__________ sarebbero ora le uniche beneficiarie della relazione in questione. Considerato che nel contratto a favore di terzi il terzo non è parte del contratto e non deve neppure esserne necessariamente a conoscenza al momento della sua perfezione, e che il terzo per far valere la propria pretesa deve disporre di una causa giuridica (rapporto di copertura) giuridicamente valida, l’appellante contesta alla giudice di prime cure di aver ricercato tale causa in una donazione, negandola in quanto non è risultata alcuna accettazione da parte della donataria, requisito di validità di tale negozio giuridico. Secondo l’appellante, infatti, alla base del rapporto interno o di copertura tra P__________ e E__________, ci poteva essere qualsiasi causale: una causa credendi, solvendi o donandi. Secondo la dottrina il terzo che asserisce una propria pretesa e quindi l’esistenza di un contratto a favore di terzi, ne sopporta l’onere della prova (Bucher Eugen, Schwizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2a ed., Zurigo 1988). Dagli atti di causa non è emerso alcun elemento suffragante l’esistenza di un qualsivoglia valido rapporto di copertura e non si vede quindi come l’appellante possa contestare con successo la conclusione alla quale è giunta la prima giudice. La censura risulta pertanto infondata e la sentenza di prima sede deve trovare conferma anche su questo punto. In definitiva, anche ipotizzando la conclusione di un contratto a favore di terzi, la titolarità della relazione bancaria con la banca convenuta risulta essere stata di esclusiva pertinenza di P__________. Ne segue che il giudizio impugnato deve essere confermato. Le attrici sono subentrate quali eredi nella posizione contrattuale del defunto P__________, e hanno di conseguenza il diritto di disporre degli averi depositati sul conto.

                                   8.   A detta dell’appellante la prima giudice ha accolto a torto integralmente l’azione di rendiconto promossa dalle attrici, ordinando alla banca di consegnare a queste ultime la documentazione bancaria relativa alla relazione dalla sua costituzione a oggi. Secondo l’appellante l’obbligo di rendiconto della banca nei confronti degli eredi del titolare della relazione ai sensi dell’art. 400 CO è limitato ai 10 anni precedenti la relativa richiesta. Inoltre, l’azione di rendiconto andava respinta poiché divenuta priva di oggetto, avendo la banca già dato seguito a tutte le richieste di informazione e rendiconto. A ben vedere, una volta confermata in questa sede la conclusione della Pretora secondo cui la relazione bancaria era di esclusiva pertinenza di P__________, e ora delle sue eredi, la questione relativa all’obbligo di rendiconto è di interesse esclusivo delle attrici e della banca convenuta, la quale non ha però promosso appello. L’appellante, quale interveniente in lite, difetta quindi della legittimazione per proporre appello contro la sentenza in un dispositivo, quello relativo alla domanda di giudizio n. 1c, per il quale non dispone di alcun interesse, né attuale né concreto, e nemmeno economico, non avendo la sentenza impugnata nemmeno caricato tasse, spese e ripetibili all’interveniente. L’appello su questo punto si rivela dunque irricevibile.

                                   9.   La conferma del giudizio impugnato rende vana la critica dell’appellante circa la mancanza di legittimazione attiva delle attrici nell’ipotesi in cui il presente giudizio avesse accertato il carattere congiunto della relazione bancaria in questione.

                                10.   Con le osservazioni all’appello, la banca convenuta ha richiesto il riesame della determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede, ritenendole sproporzionate, senza più formulare alcuna osservazione circa il merito della sentenza impugnata. Se non che, la convenuta non ha presentato formalmente un appello adesivo contro l’ammontare di tasse, spese e ripetibili, ciò che esclude la possibilità di riesaminare il giudicato pretorile su questo tema.

                                11.   In definitiva, l’appello deve così essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e restano a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso ammonta a fr. 590'949,75, corrispondenti a 1/4 di fr. 2'363'799.- (ossia la quota che sarebbe presumibilmente spettata all’appellante qualora fosse stato riconosciuto il suo diritto all’eredità).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile l’appello del 2 febbraio 2009 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 10’000.b) spese                         fr.      100.totale                              fr. 10’100.già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alle appellate fr. 10’000.- complessivi per ripetibili di appello.             

                                   3.   Intimazione:

- - - __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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