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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.12.2009 12.2009.204

7 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·676 mots·~3 min·2

Résumé

Ricusa pretore

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.204

Lugano 7 dicembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.142 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con petizione 9 aprile 2001 da

contro  

__________ P__________, ed ora, defunta, la sua comunione ereditaria, composta di: - __________ IS 1  - __________ IS 1, entrambe rappr. dallo studio legale __________- IS 1,   

ed ora sull’istanza di ricusa 29 ottobre 2008 di IS 1 nei confronti della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, avv. __________,

lette le osservazioni alla domanda di ricusa della Pretora ricusata;

preso atto che la controparte non ha formulato osservazioni;

esaminati gli atti e i documenti dell’incarto;

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

                                         che in data 9 aprile 2001 __________ ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano una petizione intesa ad ottenere il pagamento da parte di __________ P__________ di fr. 200'000.- quale risarcimento del danno da esso asseritamente subito a dipendenza del sequestro di suoi averi disposto dal Pretore a seguito dell'istanza 13 aprile 1999 della convenuta;

                                         che, con risposta 26 ottobre 2001, __________ P__________, alla quale in corso di causa è subentrata la sua comunione ereditaria composta di __________ IS 1, __________ __________ e IS 1, si è opposta alla petizione;

                                         che con scritto 29 ottobre 2008 indirizzato alla Pretura, IS 1 ha, tra l'altro, addotto l'esistenza di un conflitto d'interessi nella persona della Pretora, avv. __________;

                                         che, intimato alle parti lo scritto in questione in applicazione degli art. 27, 30 e 31 CPC, la Pretora ha in seguito trasmesso gli atti alla Camera civile di appello, osservando che la fattispecie è collegata a una precedente segnalazione inviata da IS 1 al Consiglio della magistratura, il quale non avrebbe riscontrato manchevolezze nel suo operato;

                                         che, per l’art. 27 CPC, le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcune delle parti (lett. a), rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b);

                                         che l'art. 29 cpv. 2 CPC dispone poi che la ricusazione dev'essere proposta mediante istanza motivata al giudice;

                                         che, in concreto l’interessata si limita ad addurre che "riconfermo inoltre che il pretore __________ ha dei conflitti d'interesse e non può essere giudice in questa procedura", senza tuttavia precisare su quali circostanze essa fondi quest'affermazione né sostanziarla in qualche modo;

                                         che, di conseguenza, l'istanza di ricusa, priva della necessaria motivazione, dev'essere dichiarata irricevibile;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante, mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, rimasta silente;

                                         che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 200'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:

                                   1.   L’istanza di ricusazione è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.  150.b) spese                         fr.    50.fr.  200.sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     -       - __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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