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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.12.2009 12.2009.200

29 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·477 mots·~2 min·3

Résumé

Stralcio di istanza di ricusa per mancato versamento anticipo delle spese

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.200

Lugano 29 dicembre 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

vista l’istanza di ricusa presentata nei confronti del Pretore del Distretto di __________ avv. __________, il 2 novembre 2009 da

AP 1  

nella procedura giudiziaria DI.2009.72 (istanza di revoca dei poteri) da lui promossa contro  

AO 1 rappr. dall’ RA 1  

ricordato che il 16 novembre 2009 il ricusante è stato invitato a depositare entro 15 giorni dalla ricezione, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.- sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI-, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, l’istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli ai sensi dell'art. 312 CPC;

accertato che l’ordinanza è stata consegnata al destinatario il 17 novembre 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto il 2 dicembre 2009;

constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento;

considerato che nelle circostanze descritte l’istanza di ricusa sfugge a qualsiasi esame e deve dunque essere stralciata dai ruoli;

ritenuto che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza, mentre si giustifica di attribuire alla controparte, che ha presentato osservazioni all’istanza 2 novembre 2009 e ha partecipato a un’udienza, un’equa indennità per ripetibili;

richiamato l’art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta                    1.   L'istanza di ricusa 2 novembre 2009 di AP 1 è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, in complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia fr. 100.-, spese fr. 100.-), sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 400.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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