Incarto n. 12.2009.20
Lugano 24 giugno 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.279 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 27 febbraio 2006 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 rappr. dalla lic. iur. RA 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'000.oltre interessi, come pure la consegna di un certificato di lavoro, domande avversate dalla convenuta, tranne quella relativa al certificato testé citato e che l’istante ha omesso nelle conclusioni poiché evasa;
che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2008 ha accolto per fr. 536.20 oltre interessi, condannando l’istante al pagamento in favore della convenuta di fr. 1'150.- quali ripetibili parziali;
appellante l’istante con atto di appello 19 gennaio 2009 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'536.20 oltre interessi;
mentre la convenuta con osservazioni 2 febbraio 2009 postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede il riconoscimento in "maniera completa" delle ripetibili;
mentre l’istante con osservazioni 13 febbraio 2009 all’appello adesivo postula la reiezione del gravame avversario;
richiamato il decreto 22 gennaio 2009 con il quale la presidente di questa Camera ha respinto l’effetto sospensivo richiesto dall’appellante adesiva;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, __________, ha assunto dal 5 aprile 2004 a tempo indeterminato AP 1 quale imbottitore/tappezziere. Il contratto prevedeva uno stipendio lordo di fr. 3'000.- mensili (doc. B).
B. Con fax 29 agosto 2005 il lavoratore ha trasmesso alla datrice di lavoro un certificato medico dalla __________, ove egli si trovava in vacanza, dal quale emergeva la sua inabilità lavorativa fino al 2 settembre 2005 compreso (doc. D). Con scritto di medesima data la datrice di lavoro ha informato il lavoratore che la sua assenza era ingiustificata e gli ha chiesto di presentarsi sul posto di lavoro entro le 14.00 dello stesso giorno. In caso contrario, essa ha dichiarato di interpretare la sua assenza come disdetta immediata (doc. E). Con missiva 6 settembre 2005 il lavoratore ha disdetto in tronco il rapporto di lavoro. Egli ha motivato la propria decisione rinviando al contenuto della missiva testé menzionata e ha affermato di essere stato oggetto di mobbing da parte della datrice di lavoro, di aver eseguito lavoro straordinario la domenica non retribuito e di essere stato oltretutto rimproverato dalla stessa per fare troppo rumore allorquando doveva lavorare dopo le 20.00 (doc. F).
C. Con istanza 27 febbraio 2006 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 21'000.- oltre interessi, composti di fr. 10'000.quali arretrati di stipendi da novembre 2004 ad agosto 2005 (dove avrebbe percepito mensilmente unicamente fr. 2'000.- lordi mensili), fr. 5'000.- per ore straordinarie (affermando di aver dovuto lavorare di regola almeno 60 ore settimanali, con orari continuati, fino a ora tarda nella notte e regolarmente anche il fine settimana), nonché fr. 6'000.- per aver dovuto rescindere immediatamente per giusti motivi il rapporto di lavoro (corrispondenti allo stipendio fino al termine legale di disdetta di due mesi). Egli ha altresì domandato la consegna di un certificato di lavoro. All’udienza di discussione 22 maggio 2006 la convenuta si è opposta alle domande dell’istante, affermando di aver versato dal mese di novembre 2004 fr. 2'500.- lordi "secondo i conteggi prodotti in istanza" e il resto all’istante a mano. Essa ha poi contestato di dovere alcunché a titolo di ore supplementari e ha spiegato che non vi erano motivi validi perché il lavoratore potesse disdire il contratto in maniera immediata. Essa ha infine concluso aderendo alla domanda dell’istante di rilascio del certificato di lavoro. Esperita l’istruttoria, all’udienza di discussione finale 18 dicembre 2007 la convenuta, unica presente, ha confermato la propria domanda. L’istante ha invece ribadito le proprie richieste con un memoriale scritto, salvo omettere quella di consegnare il certificato di lavoro poiché nel frattempo evasa. Statuendo con sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha accolto l’istanza per 536.20 oltre interessi, condannando l’istante a pagare alla convenuta fr. 1'150.quali ripetibili parziali.
D. Con atto di appello 19 gennaio 2009 l’istante è insorto contro il giudizio testé menzionato, chiedendo la sua riforma nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'536.20 oltre interessi. Con osservazioni 2 febbraio 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede il riconoscimento in "maniera completa" delle ripetibili. Con osservazioni 13 febbraio 2009 all’appello adesivo l’istante postula la sua reiezione. Con decreto 22 gennaio 2009 la presidente di questa Camera ha respinto l’effetto sospensivo richiesto dall’appellante adesiva.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto le pretese salariali rivendicate dall’istante, poiché non dimostrate, riconoscendogli solo lo stipendio di fr. 527.20 netti dal 1° al 6 settembre 2005. Quanto alla domanda di risarcimento per risoluzione immediata giustificata da parte del lavoratore, il primo giudice ha spiegato che non erano dati i presupposti di un licenziamento straordinario. Egli ha infine condannato l’istante al pagamento in favore della convenuta di fr. 1'050.- per ripetibili parziali.
I. Sull’appello principale
2. L’appellante contesta unicamente la decisione del Pretore di non riconoscergli interamente gli stipendi arretrati da novembre 2004 ad agosto 2005. Egli ribadisce, al riguardo, che durante tale periodo gli è stato versato uno stipendio lordo di fr. 2'000.- mensili, invece dei fr. 3'000.- previsti contrattualmente.
2.1 Il primo giudice ha spiegato che sebbene dai conteggi di salario dal novembre 2004 all’agosto 2005 (doc. C) emerga la corresponsione di fr. 2'000.- a tale titolo, la teste __________ __________ (incaricata dalla datrice di lavoro di versare ai dipendenti gli stipendi) ha dichiarato di aver versato all’istante l’integralità del salario, di fr. 3'000.- lordi mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L’appellante ritiene che la testimonianza in questione sia "poco credibile" poiché ella, oltre a essere dipendente della datrice di lavoro, avrebbe secondo quanto da lei affermato redatto per dieci mesi dei conteggi di stipendio errati. L’istante reputa quindi che i fogli paga riportanti un salario di fr. 2'000.-, redatti per l’appunto da un’ausiliaria della convenuta, debbano essere vincolanti per quest’ultima.
2.2 Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). La teste __________ __________ ha spiegato che "a quel periodo i salari venivano versati cash ai dipendenti senza il rilascio di ricevute ma unicamente sulla fiducia (…).Lo stipendio del signor AP 1 ammontava a fr. 3'000.- lordi. Anche per lui non è mai stato modificato e sempre integralmente versato (…). Constato che i conteggi paga da novembre 2004 ad agosto 2005 riportano cifre inferiori per entrambi i dipendenti per rapporto agli importi salariali effettivamente versati. Confermo trattarsi di un errore da parte mia. Confermo altresì che gli importi effettivamente versati corrispondono a quanto da me già dichiarato e cioè fr. 2'500.- lordi per la __________ e fr. 3'000.- lordi per AP 1. Non so dire perché a novembre 2004 sono passata a indicare le cifre ridotte che leggo sui conteggi paga che mi vengono mostrati. Ribadisco trattarsi di un semplice errore da parte mia" (verbale 4 luglio 2006, pag. 1 seg.). Il salario riportato nei conteggi di cui al doc. D è effettivamente da novembre 2004 ad agosto 2005 di fr. 2'000.- lordi mensili. Tuttavia, tali documenti sono stati allestiti dalla teste summenzionata, che dichiara essere incappata in errore nell’indicazione di tale importo. Essa afferma, invero, di aver versato al dipendente il corrispettivo contrattualmente previsto. Da altri documenti versati agli atti emerge come al dipendente sia stato versato (almeno per il 2005) uno stipendio di fr. 3'000.- lordi mensili. Dal conteggio per il 2005 di cui al doc. 5, redatto anch’esso da __________ __________, emerge che da gennaio ad agosto 2005 all’istante sono stati versati complessivi fr. 24'000.- lordi, equivalenti quindi a fr. 3'000.- lordi mensili. Lo stesso emerge dal conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte (doc. 6). Perché occorra dare maggior credibilità ai conteggi di salario e non ai documenti testé menzionati, rispettivamente alla testimonianza di __________ __________ che conferma il loro contenuto, non è quindi dato di capire. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore resiste dunque alla critica e l’appello deve pertanto essere respinto.
II. Sull’appello adesivo
3. L’appellante adesiva ritiene che le debbano essere riconosciute le ripetibili "in maniera completa" poiché il lavoratore non avrebbe mai chiesto, prima della causa, la consegna del certificato di lavoro. Essa non ha tuttavia indicato quale somma rivendica a tale titolo. Al riguardo la domanda, non cifrata, deve essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 10-11 ad art. 309 CPC).
III. Sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili
4. L’appello principale dev’essere respinto, mentre quello adesivo dichiarato irricevibile. In entrambi i casi non si prelevano tasse di giustizia o spese, trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante principale verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello e altrettanto farà quest’ultima all’istante per l’appello adesivo. In entrambi i casi le indennità ripetibili sono comunque contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione delle osservazioni è stato, tutto sommato, limitato. Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è senz’altro inferiore a fr. 15'000.- sia per quanto concerne l’appello principale sia per quanto riguarda l’appello adesivo.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
pronuncia: I. L’appello principale 19 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. L’appellante principale rifonderà alla convenuta fr. 250.- per ripetibili di appello.
III. Nella misura in cui è ricevibile l’appello adesivo 2 febbraio 2009 di AO 1 è respinto.
IV. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di appello adesivo. L’appellante adesiva rifonderà all’istante fr. 150.- per ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).