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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.01.2010 12.2009.169

30 janvier 2010·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,815 mots·~24 min·4

Résumé

Locazione - legittimazione dell'usufruttuario - disdetta per mora

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.169

Lugano 30 gennaio 2010/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione e più precisamente sull’istanza di sfratto - inc. n. DI.2008.113 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa il 5 giugno 2008 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 22 aprile 2008 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Minusio inc. n. 065/08 - da

AO 1 rappr. da RA 2  

contro  

AP 1 rappr. da RA 1  

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 28 agosto 2009, con cui ha accolto l’istanza di contestazione della disdetta e respinto l’istanza di sfratto;

appellante AP 1 con atto di appello 7 settembre 2009 con cui, previa concessione dell’assistenza giudiziaria in entrambe le sedi, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di contestazione della disdetta e di accogliere l’istanza di sfratto, protestando spese e ripetibili;

mentre AO 1 con osservazioni 30 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con rogito 30 novembre 2006 (doc. A) AO 1 ha donato l’immobile di cui alla part. n. __________ RFD di __________, sito in __________ e denominato stabile “__________”, alla figlia A__________ __________, la quale con rogiti 21 dicembre 2006 e 4 giugno 2007 (doc. Z) ha poi costituito sullo stesso un diritto di usufrutto vita natual durante a favore del marito AP 1. In precedenza, con contratto 20 novembre 2006 (doc. B), A__________ __________ aveva concesso in locazione al padre AO 1 un appartamento di 8 locali e mezzo adibito ad abitazione e studio __________ situato nell’immobile, ritenuto che l’accordo tra le parti, della durata determinata di 5 anni fino al 30 novembre 2010, prevedeva la corresponsione di una pigione annuale di fr. 57'000.-, pagabile in rate mensili anticipate di fr. 4’750.-.

                                   2.   Con scritto 13 marzo 2008 (doc. G), AP 1, rilevando di non aver ricevuto la pigione dovuta dal giugno 2007 al febbraio 2008, ha formalmente diffidato AO 1 a pagargli fr. 42’750.-, precisando che, trascorso infruttuosamente quel termine, il contratto sarebbe stato disdetto giusta l’art. 257d CO.

                                         Il 18 aprile 2008, su modulo ufficiale, egli ha quindi notificato la disdetta con effetto dal successivo 31 maggio (doc. I).

                                   3.   Con istanza 5 giugno 2008 AP 1 (in seguito: istante) ha chiesto al Pretore lo sfratto di AO 1 (in seguito: convenuto), osservando che l’ente locato non era stato riconsegnato alla scadenza. In precedenza, con istanza 22 aprile 2008 il qui convenuto aveva adito l’Ufficio di conciliazione chiedendo che fosse accertata la nullità rispettivamente l’annullamento della disdetta. In estrema sintesi egli ha addotto di non essere stato in mora alla scadenza del termine, avendo già in precedenza corrisposto le pigioni rivendicate.

                                         In applicazione dell’art. 274g CO la decisione sulle istanze di contestazione della disdetta e di sfratto è stata devoluta al Pretore nella sua qualità di giudice dello sfratto.

                                   4.   Con la sentenza 28 agosto 2009 il Pretore ha ritenuto che il pagamento dell’integralità della somma di fr. 42'750.-, pur non essendo stato provato in modo certo, era comunque da considerarsi dimostrato sulla base degli indizi convergenti emersi dall’istruttoria. Di qui l’accoglimento dell’istanza di contestazione della disdetta nel senso che la stessa andava dichiarata nulla, con la conseguente reiezione dell’istanza di sfratto. In assenza di una formale domanda scritta da parte dell’istante, il giudice di prime cure non ha infine ritenuto di doversi pronunciare sull’opportunità di concedergli l’assistenza giudiziaria.

                                   5.   Con appello 7 settembre 2009 l’istante, previa concessione dell’assistenza giudiziaria in entrambe le sedi, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di contestazione della disdetta e di accogliere l’istanza di sfratto. Egli ribadisce che gli indizi evidenziati dal Pretore non erano in realtà sufficienti per dimostrare l’avvenuto pagamento delle pigioni arretrate. Quanto alla questione dell’assistenza giudiziaria, rileva che con il suo scritto del 7 luglio 2009 era stata richiamata la relativa istanza formale da altri 3 incarti.

                                   6.   Delle osservazioni 30 ottobre 2009 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   A questo stadio della lite è pacifico che all’istante, in qualità di usufruttuario dell’ente locato, possa senz’altro essere riconosciuta la legittimazione attiva nel procedura di sfratto rispettivamente la legittimazione passiva nella causa di contestazione della disdetta. Come rilevato con pertinenza nella decisione impugnata, il fatto che il locatore abbia concesso ad un terzo un diritto reale limitato i cui effetti - come nel caso in esame (SVIT, Mietrecht Kommentar, 3ª ed., n. 7 ad art. 261-261a CO) - equivalgono ad un mutamento di proprietario giustifica in effetti di applicare per analogia l’art. 261 cpv. 1 CO (cfr. art. 261a CO), disposizione secondo cui in caso di alienazione della cosa locata da parte del locatore la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa.

                                   8.   Nel merito il Pretore ha rilevato che agli atti era stato versato un libretto allestito dal convenuto (doc. 9), sul quale erano elencati alcuni versamenti attestati dalla firma dell’istante (per complessivi fr. 32'000.-, e meglio fr. 4'750.- il 2 febbraio 2007, fr. 4’750.- il 2 marzo 2007, fr. 7'000.- il 4 aprile 2007, fr. 1’500.- il 13 aprile 2007, fr. 7'000.- il 3 maggio 2007 e fr. 7'000.- il 4 giugno 2007) ed altri senza la sua firma (per complessivi fr. 48'000.-, e meglio fr. 4'000.- il 5 luglio 2007, fr. 7'000.- il 6 agosto 2007, fr. 6'000.il 4 settembre 2007, fr. 5'000.- l’8 ottobre 2007, fr. 7'000.- il 7 novembre 2007, fr. 5'000.- il 7 dicembre 2007, fr. 1'000.- il 9 dicembre 2007, fr. 7'000.- l’8 gennaio 2008 e fr. 6'000.- l’11 febbraio 2008), aggiungendo che l’istante, sentito in sede di interrogatorio formale, aveva riconosciuto unicamente il ricevimento dei versamenti da lui controfirmati. Nonostante mancasse la prova diretta dei versamenti per complessivi fr. 48'000.- indicati nel “libretto ricevute” (doc. 9), il giudice di prime cure ha però evidenziato che una serie di indizi concordanti lo avevano convinto della bontà delle allegazioni del convenuto, il quale aveva affermato che i pagamenti in questione erano comunque avvenuti senza sottoscrizione di una formale quietanza, ciò che escludeva la facoltà per l’istante di disdire il contratto di locazione in applicazione dell’art. 257d CO.

                                         Il giudice di prime cure ha innanzitutto evidenziato (a) il fatto, a suo giudizio anomalo, che l’istante, prima del marzo 2008 (data in cui era sorta la diatriba coniugale tra lui e la figlia del convenuto), mai avesse segnalato al conduttore un ritardo o il mancato pagamento delle pigioni da giugno 2007, aggiungendo che il fatto che il locatore per 8 mesi fosse rimasto silente rinunciando alla percezione della pigione, che, in pratica, era la sua pressoché unica entrata finanziaria (se si escludeva l’introito costituito dalla rendita INSAI di fr. 1'326.- mensili e dalla rendita AI di fr. 221.- mensili [cfr. doc. F inc. I° rich. e doc. AG]) era poco credibile e non verosimile; posto che in quel periodo i coniugi __________ vivevano ancora assieme con 2 figli minorenni da mantenere e oneri ipotecari di circa fr. 1'000.- al mese, ha quindi osservato che l’istante non aveva spiegato come avrebbe potuto pagare gli oneri ipotecari, regolarmente soluti, e sostentare il nucleo famigliare senza le entrate derivanti dalla locazione, tanto più che dal 1° maggio 2007 la famiglia non era più al beneficio degli assegni famigliari (cfr. doc. II° rich.); sempre a suo giudizio, poi, nessuna credibilità poteva essere attribuita all’affermazione dell’istante secondo cui egli teneva in casa dei soldi risparmiati; neppure era a suo dire verosimile che egli, nullatenente, fosse stato creditore verso il convenuto per un prestito, non provato; e infine non vi era traccia degli aiuti che egli aveva preteso di aver ricevuto dalla madre. Il giudice di prime cure ha in seguito osservato (b) che vi era pressoché perfetta corrispondenza fra gli importi elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007 all’11 febbraio 2008 e i giustificativi di cassa concernenti i prelievi effettuati dal convenuto dal proprio conto presso la sua banca (cfr. doc. I inc. I° rich.), cosicché si poteva ritenere provato che fra il 4 giugno 2007 e l’11 febbraio 2008 erano stati versati fr. 53'500.-, importo superiore a quello dei canoni asseritamente scoperti e indicati nella diffida, tanto più che il convenuto, sentito quale teste in un’altra causa, aveva confermato di aver sempre versato i canoni “brevi manu” (doc. 29). A detta del Pretore, parimenti anomalo e sintomatico appariva (c) il fatto che durante l’udienza in Pretura del 27 febbraio 2008, nell’ambito dell’incarto di protezione dell’unione coniugale, l’istante, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione dovuto dal convenuto (cfr. doc. U), non avesse detto alcunché in merito ai canoni arretrati. Il giudice di prime cure ha quindi aggiunto (d) che G__________ __________ e C__________ __________, estensori delle dichiarazioni di cui ai doc. 2 e 3, avevano affermato in sede testimoniale di non aver riscontrato attriti tra le parti in causa nel corso di alcuni incontri avuti nel 2007, il che era un ulteriore indizio del fatto che non vi era sentore di problemi economici tra loro. E infine il Pretore ha fatto notare (e) come l’istante, che non esercitava attività lucrativa, non fosse riuscito a spiegare come avesse potuto restituire entro il 15 dicembre 2007 all’amico An__________ __________ l’asserito prestito di € 30'000.- da lui ottenuto, né dove avesse reperito i mezzi (circa fr. 15'000.-) per la sostituzione, nel corso del 2007, dei serramenti della sua abitazione (cfr. doc. 20 e 26).

                                8.1   Prima di passare in rassegna le contestazioni dell’istante riferite alle circostanze indiziarie che a detta del Pretore avrebbero contribuito a convincerlo del fatto che il convenuto aveva effettivamente provveduto a pagare le somme per le quali era stato diffidato con il doc. G, appare opportuno esprimersi, per sgombrare il campo da possibili equivoci, sulla più volte ripetuta affermazione dell’istante secondo cui a quell’epoca il convenuto era debitore nei suoi confronti dei mutui di fr. 74'764.25, di fr. 338'000.- (appello p. 6, 7, 10-13) e di € 30'000.- (appello p. 9) e secondo cui i fr. 32'000.- quietanzati nel doc. 9 e fors’anche gli altri fr. 48'000.- (appello p. 14) non erano serviti per il pagamento della pigione, a suo dire mai pagata, ma al rimborso di questi prestiti  (appello p. 9, 10 e 12). Queste affermazioni, che hanno una chiara attinenza con l’indizio evocato dal Pretore sub (a), sono innanzitutto irricevibili, non essendo neppure state addotte in sede conclusionale (ciò che sarebbe per altro stato inammissibile nella particolare procedura, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 e n. 557 ad art. 409; Rep. 1999 p. 249; cfr. pure DTF 107 II 233 consid. 2c, 125 III 231 consid. 4a; II CCA 29 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.118, 18 gennaio 2005 inc. n. 12.2004.48, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2007.39, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223) ma per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 seg. ad art. 321; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 32 ad art. 321). Ad ogni buon conto, esse, confutate dal convenuto (interrogatorio formale ad 7), sarebbero state infondate anche nel merito. Pur essendo vero che nell’ambito della donazione della part. n. __________ l’istante, insieme alla moglie, aveva versato al convenuto fr. 74'764.25 e fr. 338'000.-, nulla permette in effetti di concludere che le somme in questione fossero state costitutive di un mutuo. Lo scopo dell’operazione intrapresa era di far sì che il convenuto potesse risolvere (almeno in parte) i suoi problemi con il fisco mantenendo in famiglia l’immobile (cfr. doc. 29, teste __________ p. 3) e in quest’ottica si è optato per una formale donazione dell’immobile alla figlia, la quale avrebbe poi dato al padre, facendo capo ad un finanziamento bancario, le somme necessarie per onorare i suoi debiti fiscali, ritenuto che il donante, per non gravare ulteriormente la posizione della donataria, avrebbe provveduto a pagare una pigione tale da garantire il pagamento degli interessi e degli ammortamenti bancari. Che le cose siano andate effettivamente così è provato da una parte dal fatto che la banca ha concesso all’istante e alla moglie il mutuo ipotecario di fr. 500'000.- indicando quale scopo dell’operazione proprio l’acquisto della part. n. __________ (doc. 12) rispettivamente specificando che il prestito ipotecario era stato concesso nell’ambito dell’acquisizione del fondo (teste __________ p. 4), ciò che ovviamente non avrebbe avuto senso se, come invece risultava dal rogito di cui al doc. A, si fosse stati in presenza di una donazione pura e semplice; che l’immobile è stato “comprato” lo ha del resto confermato lo stesso istante nel doc. 21; dall’altra dal fatto che in nessun documento, nemmeno in quelli menzionati dall’istante (doc. M, N, O e 11), risultava che i fr. 74'764.25 e fr. 338'000.- siano poi stati mutuati al convenuto rispettivamente che i coniugi __________ vantino ora un credito equivalente nei suoi confronti (cfr. dichiarazioni e notifiche fiscali allegate all’istanza di AG in appello); significativo, a questo proposito, è pure il fatto che il pagamento dei fr. 338'000.- a favore del convenuto sia stato effettuato dietro consegna delle cartelle ipotecarie di fr. 400'000.- gravanti la particella (doc. L). Quanto alla somma di € 30'000.- che l’istante pretende di aver ricevuto dall’amico An__________ __________ nel dicembre 2006 (doc. R), anche qui nulla permette di ritenere che la stessa sia poi stata girata al convenuto, non essendovi prove a sostegno di quella circostanza. Non essendo con ciò provata l’esistenza dei mutui in questione, è escluso che i fr. 32'000.- e fors’anche gli altri fr. 48'000.- costituissero dei rimborsi degli stessi.

                                8.2   Le altre contestazioni dell’istante riferite alle circostanze indiziarie che avevano indotto il Pretore a concludere per l’assenza della mora del convenuto possono essere così evase.

                                         Con riferimento al primo indizio (a), l’istante ritiene che la decisione di non segnalare al convenuto prima del marzo 2008 il ritardo o il mancato pagamento delle pigioni da giugno 2007 era stata da lui presa per non esacerbare ulteriormente la situazione con la moglie, figlia del convenuto, con la quale già da giugno 2007 vi erano problemi. In realtà l’esistenza di problemi con la moglie risalenti a quella data è stata addotta per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Oltretutto non si vede come mai il fatto di segnalare le inadempienze al suocero o comunque del suocero, se effettive, avrebbe potuto peggiorare le relazioni personali con la moglie.

                                         Ancora con riferimento all’indizio (a), l’istante rileva che il Pretore, laddove aveva indicato gli introiti della famiglia, avrebbe omesso di considerare le ulteriori entrate annuali di fr. 18'072.- relative alle prestazioni complementari (cfr. doc. AG). A ragione. Nonostante l’importo in questione si riferisca alle prestazioni complementari versate nel 2008, è in effetti almeno verosimile che somme analoghe siano state versate anche nel 2007.

                                         Sempre con riferimento all’indizio (a), è pure a ragione che l’istante censura l’altro assunto pretorile secondo cui egli non aveva spiegato come avrebbe potuto pagare gli oneri ipotecari, dagli atti risultando che quelle somme erano state pagate addebitando il conto su cui in precedenza erano accreditati dalla banca i fr. 500'000.- relativi all’aumento dell’ipoteca (cfr. doc. 11).

                                         L’istante, sempre con riferimento all’indizio (a), contesta in seguito l’assunto del Pretore secondo cui egli nel giugno 2007 non avrebbe dimostrato di avere risparmi propri, adducendo di aver avuto trattenuto in casa i fr. 19'500.-, risultanti dalla differenza tra i fr. 32'000.- versati dal convenuto in precedenza e i fr. 12'500.- provenienti da quella somma poi riversati sul conto bancario nello stesso periodo (cfr. doc. 11). L’istruttoria sembra effettivamente confermare questa conclusione, ritenuto però che, senza il versamento del convenuto di fr. 7'000.- avvenuto il 4 giugno 2007, quell’importo si riduceva a fr. 12'500.-. Per il resto non risulta, né del resto neppure è stato da lui preteso, che a quel momento i suoi risparmi potessero essere maggiori.

                                         Per le ragioni addotte al considerando precedente, a cui si rinvia, non può invece essere condivisa l’altra censura dell’istante, sempre relativa all’indizio (a), con cui egli pretende di essere creditore nei confronti del convenuto per importi importanti.

                                         Sempre con riferimento all’indizio (a), e meglio in merito all’esistenza, qui ribadita, degli aiuti forniti dalla madre, ritenuta non provata dal Pretore, l’istante nemmeno in questa sede è stato in grado di addurre circostanze e fatti atti a dimostrarla.

                                         Con riferimento all’indizio (b) ed in particolare alla pressoché perfetta corrispondenza fra gli importi elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007 all’11 febbraio 2008 e i giustificativi di cassa concernenti i prelievi effettuati dal convenuto dal proprio conto presso la sua banca, l’istante ribadisce la tesi secondo cui ciò dimostrerebbe che il convenuto stava rimborsando altri mutui di cui era debitore dei suoi confronti. Questo assunto è invero già stato disatteso al considerando precedente, a cui si rinvia.

                                         In merito al fatto, evocato dal Pretore quale indizio (c), che durante un’udienza in Pretura e meglio nell’ambito dell’incarto di protezione dell’unione coniugale, l’istante, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione dovuto dal convenuto, non avesse detto alcunché in merito ai canoni arretrati, questi ribadisce di aver agito in quel modo per non esacerbare la situazione personale con la moglie e con ciò cercare di salvare il matrimonio. Questa argomentazione è già stata trattata ed evasa in precedenza. Si aggiunga che alla data di quell’udienza, il 27 febbraio 2008, la moglie aveva ormai già lasciato l’abitazione coniugale, sicché la situazione era comunque già compromessa.

                                         L’ultima osservazione dell’istante riguarda l’indizio (e), quello con cui il giudice di prime cure gli aveva rimproverato di non essere riuscito a spiegare come avesse potuto restituire entro il 15 dicembre 2007 all’amico An__________ __________ l’asserito prestito di € 30'000.- da lui ottenuto, né dove avesse reperito i mezzi (circa fr. 15'000.-) per la sostituzione, nel corso del 2007, dei serramenti della sua abitazione. In questa sede l’istante afferma di aver restituito quel mutuo facendo capo ai fr. 32'000.- versatigli in precedenza dal convenuto, a cui ha aggiunto in suoi risparmi e gli aiuti della madre. Ora, quanto ai fr. 32'000.- ricevuti dalla controparte, egli aveva in precedenza ammesso che parte degli stessi (fr. 12'500.-) erano stati riaccreditati in contanti sulla sua relazione bancaria e che egli aveva tenuto a casa la rimanenza di fr. 19'500.-, ed è pertanto escluso che la somma originaria sia così stata usata anche per rimborsare un debito di € 30'000.- rispettivamente per pagare altre spese per almeno fr. 15'000.-. Per il resto, già si è detto che l’istante non ha provato di aver avuto altri risparmi, oltre a questi fr. 19'500.-, né di aver ottenuto aiuti dalla madre. Egli non è così stato in grado di provare da dove abbia ottenuto i soldi per rimborsare il mutuo ricevuto dall’amico.

                                8.3   In definitiva, le censure dell’istante, così come sono state evase, modificano solo parzialmente gli accertamenti indiziari effettuati dal Pretore, le cui conclusioni, tenuto conto di altre circostanze risultanti dall’incarto, possono in sostanza essere confermate.

                                         Che l’istante, senza le pigioni dovute da giugno 2007 a febbraio 2008, sarebbe stato in grado di onorare gli impegni da lui assunti in quel medesimo periodo è poco credibile: in effetti, grazie alle sue sole entrate di fr. 27’477.- (rendita mensile INSAI fr. 1'326.-, rendita mensile AI fr. 221.- e rendita complementare mensile fr. 1'506.-) nonché attingendo ai suoi attivi bancari in ragione di fr. 6'000.- (il 6 febbraio 2008, cfr. doc. 11) ed ai suoi risparmi di fr. 12'500.- (cfr. considerando precedente), ben difficilmente avrebbe potuto, oltre che mantenere sé e la sua famiglia con moglie e 2 figli con un esborso durante 9 mesi di almeno fr. 19’050.- (minimo vitale LEF di fr. 2'050.- mensili fino ad agosto e di fr. 2'150.- da settembre), pagare in quel periodo premi assicurativi per fr. 3'804.- (fr. 5'072.- annui [nel 2007], cfr. doc. allegata all’istanza di AG in appello), pagare le spese di gestione e i premi assicurativi relativi all’immobile di fr. 3’746.- (fr. 4'995.- annui [nel 2007] esclusi i lavori di ristrutturazione, cfr. doc. allegata all’istanza di AG in appello), versare in contanti alla banca altri fr. 3'000.- l’11 ottobre e fr. 5'000.- il 9 novembre (doc. 11), nonché pagare complessivamente fr. 10'400.- il 6 agosto, il 4 settembre e il successivo 26 gennaio per lavori di ristrutturazione (cfr. doc. allegati all’istanza di AG in appello) ed acconti per almeno € 1'300.- per l’acquisto di una cucina (cfr. doc. 17, non contestato dall’istante, relativo all’acquisto di cui al doc. 16). Altrettanto difficile è poi spiegare a quale scopo egli abbia utilizzato il prestito di € 30'000.- da lui asseritamente ricevuto nel dicembre 2006 dall’amico An__________ __________ (doc. R) e per il quale non sono state fornite spiegazioni plausibili, rispettivamente in che modo egli, confrontato con la “tiratissima” situazione patrimoniale di cui si è detto, abbia poi potuto restituirgli entro il 15 dicembre 2007 l’importo mutuato. Ma tant’è. In effetti a prescindere da quanto precede, ulteriori circostanze parlano a favore della tesi del convenuto: innanzitutto il fatto che la moglie dell’istante e figlia del convenuto, confermando in sostanza quanto già dichiarato in sede testimoniale (doc. 29) e in sede di interrogatorio formale da quest’ultimo (ad 2 segg.) e smentendo quanto riferito dal marito (interrogatorio formale ad 1), ha sostenuto che quelle pigioni erano sempre state regolarmente pagate (doc. 1, sulla validità di una dichiarazione testimoniale scritta nella procedura speciale in materia di locazione, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 955 lett. e ad art. 407); la pressoché perfetta corrispondenza, per altro non più contestata dall’istante, fra gli importi elencati sul libretto ricevute dal 5 luglio 2007 all’11 febbraio 2008 e i giustificativi di cassa concernenti i prelievi effettuati dal convenuto dal proprio conto presso la sua banca (doc. 10); il fatto che tutti quei prelevamenti e pagamenti del convenuto, compresi quelli di fr. 32'000.- il cui ricevimento era stato ammesso dall’istante (tra cui fr. 7'000.- versati il 4 giugno), non erano giustificati da altre ragioni logiche; il fatto che i pagamenti in banca di fr. 3'000.- e fr. 5'000.- da parte del convenuto o della moglie erano avvenuti il 10 ottobre rispettivamente il 9 novembre, 3 giorni rispettivamente 2 giorni dopo gli asseriti versamenti da parte del convenuto; pure significativo era poi il fatto che i 2 versamenti di fr. 4'700.- ciascuno per i lavori di ristrutturazione erano stati effettuati il 6 agosto ed il 4 settembre, quando cioè il convenuto aveva affermato di aver pagato la relativa pigione, ritenuto che a suo tempo egli aveva rammentato che la mancata sottoscrizione delle ricevute era dovuta proprio al fatto che l’istante doveva fare pagamenti urgenti per i quali gli aveva ogni volta mostrato un plico di bollette (doc. G inc. I° rich.); a favore della tesi del convenuto gioca pure il fatto che egli ha effettuato pagamenti irregolari, comunque con importi mensili sempre superiori a fr. 4'750.-, ritenuto che egli aveva affermato che i maggiori versamenti erano stati effettuati per aiutare la famiglia dell’istante (doc. 29 e interrogatorio formale ad 8) rispettivamente che i pagamenti successivi al mese di giugno erano avvenuti in contanti e senza ricevuta basandosi sulla fiducia (interrogatorio formale ad 4 e 8, cfr. doc. G inc. I° rich.); se a questo si aggiunge da una parte il fatto che mai l’istante, prima del marzo 2008, aveva ritenuto di segnalare al convenuto un ritardo o il mancato pagamento delle pigioni da giugno 2007 e neppure lo aveva fatto durante l’udienza in Pretura del 27 febbraio 2008, malgrado fosse stato toccato il tema del canone di locazione dovuto dal convenuto, e dall’altro che dalla testimonianza di G__________ __________ e C__________ __________ non erano emersi problemi economici tra le parti nell’autunno 2007 (cfr. pure doc. 2 e 3), ben si può confermare, sulla base beninteso di un giudizio comunque solo indiziario, che le prigioni dovute da giugno 2007 a febbraio 2008 erano state effettivamente pagate.

                                   9.   Con l’appello l’istante chiede infine che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria per la sede pretorile. Egli rileva che la stessa gli era stata negata a torto dal giudice di prime cure, il quale non aveva ritenuto di doversi esprimere sulla questione in assenza di una formale domanda scritta da parte sua, quando invece con il suo scritto del 7 luglio 2009 era stata richiamata la relativa istanza formale da altri 3 incarti. L’art. 4 cpv. 1 Lag prevede che il beneficio dell’assistenza giudiziaria può essere chiesto in ogni stadio della procedura mediante domanda scritta e motivata alla quale devono essere allegati tutti i documenti giustificativi e l’apposito certificato. Nel caso di specie il ricorso dell’istante dev’essere respinto. La motivazione da lui addotta in questa sede è innanzitutto inconferente, nella misura in cui con la stessa l’istante non pretende che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata da lui formulata in questa causa nelle forme previste dalla Lag, non potendosi ovviamente ritenere sufficiente allo scopo il solo richiamo della relativa istanza formale da altri incarti. Ma in ogni caso con lo scritto 7 luglio 2009 il patrocinatore dell’istante, dopo aver indicato in epigrafe 3 incarti concernenti il suo cliente e la moglie rispettivamente altri 2, tra cui quello in parola, concernente il suo cliente ed il convenuto, si era limitato a comunicare al Pretore l’invio in allegato del formulario municipale dell’assistenza giudiziaria con gli annessi, poi effettivamente prodotto. Una tale lettera, pur costituendo certo uno scritto, non può essere considerata un’istanza, che per essere tale deve adempiere alle condizioni poste dall’art. 115 cpv. 1 CPC, tra cui contenere le conclusioni, e tanto meno un’istanza motivata, nella stessa non essendovi traccia di una motivazione. In ogni caso la domanda di assistenza giudiziaria, se fosse stata formulata, sarebbe stata destinata all’insuccesso, in assenza di probabilità di esito favorevole della posizione dell’istante (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Oltretutto, dato che l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria non ha di regola effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 5 Lag; II CCA 13 maggio 2008 inc. n. 12.2008.94) e che in concreto la lettera dell’istante era stata inoltrata ad istruttoria ormai terminata e meglio il giorno prima del dibattimento finale, ove per altro le parti e i loro patrocinatori hanno fatto atto di comparsa limitandosi però a ribadire le loro precedenti allegazioni ma senza neppure produrre un allegato conclusionale, si dovrebbe comunque concludere che la richiesta, fosse anche stata formalmente corretta e fondata nel merito, non avrebbe in alcun modo migliorato la posizione dell’istante. Si aggiunga infine che, in assenza di una formale decisione da parte del Pretore sulla questione, è persino dubbio che questa Camera sia competente a statuire sulla stessa quale autorità di ricorso (art. 35 cpv. 1 Lag).

                                10.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, da attribuirsi secondo prudente criterio (art. 414 cpv. 1 CPC) e da calcolarsi sulla base di un valore litigioso di fr. 142'500.- (pari alla pigione dovuta dal 31 maggio 2008 al 30 novembre 2010), seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

                                         Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’istante per la procedura di secondo grado, la stessa dev’essere respinta già in assenza di probabilità di esito favorevole della sua impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 7 settembre 2009 di AP 1 è respinto.

                                   II.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello di AP 1 è respinta.

                                  III.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.   1’000.b) spese                                                      fr.        50.-

                                         Totale                                                           fr.   1’050.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili.

                                 IV.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2009.169 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.01.2010 12.2009.169 — Swissrulings