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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.06.2011 12.2009.154

28 juin 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,741 mots·~9 min·3

Résumé

Appalto - mercede

Texte intégral

Incarto n. 12.2009.154

Lugano 28 giugno 2011/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.33 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 13 marzo 2006 da

AO 1  rappr. dall'  RA 2   

contro

__________ ora AP 1,  rappr. d  RA 1   

in materia di contratto d'appalto, con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 86'300.- quale anticipo dei costi per la riparazione dei difetti riscontrati, da commissionare ad una ditta terza, e in via subordinata di ridurre di pari importo la mercede di appalto dovuta alla convenuta, condannandola a versare all'attore almeno fr. 70'879,40, di cui fr. 15'860,95 oltre interessi al 5% dal 13 agosto 2001 a titolo di restituzione dell'importo versato superiore al prezzo ridotto;

domanda avversata dalla convenuta che ha inizialmente postulato la reiezione della petizione e in seguito, con l'allegato conclusivo, riconosciuto di essere debitrice verso l'attore di fr. 19'324,40 oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2006;

sulle quali la Pretora si è pronunciata, con sentenza 9 luglio 2009, con cui ha parzialmente accolto la petizione per fr. 34'750.-;

appellante la convenuta, che con atto 25 agosto 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 19'324,40 oltre interessi, una diversa ripartizione della tassa di giustizia e il riconoscimento di un indennizzo alla convenuta di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di prima sede;

mentre l'attore, con osservazioni 6 ottobre 2009, postula la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A.     Nel corso del mese di giugno 2001 AO 1 ha commissionato all'impresa __________ l'esecuzione di opere (posa di pavimenti, rivestimento di una scala e sistemazione delle piastrelle della piscina) sull'immobile di proprietà della moglie V__________ sito a __________ (part. n. __________). A fronte di fatture per complessivi fr. 31'281,55, AO 1 ha notificato alla ditta esecutrice una serie di difetti, assegnandole un termine per l'esecuzione a regola d'arte, rispettivamente la riparazione.

B.    Con petizione 13 marzo 2006 AO 1 ha chiesto in via principale di commissionare ad una ditta terza la riparazione dei difetti riscontrati e di condannare __________ al versamento di un anticipo dei relativi costi, pari ad almeno fr. 86'300.-. In via subordinata egli ha chiesto la riduzione della mercede per un importo identico e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 70'879,40. La convenuta si è inizialmente opposta alla domanda, dichiarandosi poi disposta, in sede di conclusione, a riconoscere la pretesa limitatamente a fr. 19'324,40, oltre interessi al 5% dal 13 marzo 2006.

C.    La Pretora, con sentenza 9 luglio 2009, ha parzialmente accolto la petizione, condannando __________, nel frattempo divenuta AP 1 a seguito di modifica della ragione sociale, al versamento di fr. 34'750.-, pari ai costi di rifacimento della scala e della pavimentazione interna alla casa, suddividendo in base alla soccombenza la tassa di giustizia di fr. 6'000.--  e le spese, e condannando altresì l'attore a versare alla convenuta un'indennità per ripetibili di fr. 1'100.--.

D.    Contro la decisione pretorile la convenuta è insorta con appello 25 agosto 2009 nel quale essa propone la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a fr. 19'324,40, con conseguente modifica della ripartizione di tassa di giustizia e spese, nonché aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 2'000.-. L'appellante non protesta ripetibili in questa sede. Con osservazioni 6 ottobre 2009 la parte appellata propone il rigetto integrale dell'appello con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.Il primo giudice, facendo proprie le risultanze della perizia giudiziaria, ha ritenuto che la pavimentazione interna all'abitazione e il rivestimento della scala sono difettose, negando invece che possa essere ravvisato un difetto nell'intervento di sistemazione della piscina. In applicazione dell'art. 366 cpv. 2 CO, la Pretora ha riconosciuto il diritto del committente ad affidare ad un terzo la riparazione del difetto alla scala, opera non ancora terminata, definendo in fr. 6'017,60 il costo da anticipare da parte dell'appaltatore, sulla base della quantificazione risultante dal referto peritale. Con riferimento ai difetti riscontrati al pavimento, tenuto conto della mora dell'appaltatore al quale era stato assegnato dal committente un congruo termine per procedere all'intervento riparatore, la Pretora ha inoltre condannato la convenuta a rifondere ulteriori fr. 28'732,40, pari al costo di rifacimento quantificato dal perito giudiziario.

3.Con l'atto d'appello la convenuta non contesta le conclusioni pretorili in merito ai difetti e alla quantificazione del costo per la loro riparazione. L'appellante si limita a rimproverare alla Pretora di aver inspiegabilmente ignorato, nelle sue considerazioni e conclusioni, il valore delle opere prestate nell'ambito del contratto d'appalto. Questo ammonterebbe a fr. 31'281,55, di cui fr. 15'860,95 già corrisposti, circostanza mai contestata dall'attore che anzi vi avrebbe espressamente fatto riferimento nei suoi allegati. Infatti, ancora con le conclusioni 30 giugno 2009, a fronte di un minor valore delle opere da lui quantificato in fr. 86'300.-, l'attore avrebbe proceduto alla deduzione del valore delle opere eseguite e non ancora pagate (fr. 31'281,55 ./. 15'860,95) quantificando così la pretesa in soli fr. 70'879,40. A mente dell'appellante la Pretora avrebbe quindi dovuto seguire la stessa impostazione e applicare lo stesso calcolo, sostituendo semplicemente un addendo, ovvero inserendo il minor valore accertato dal perito giudiziario in fr. 34'750.- al posto di quello preteso dall'attore di fr. 86'300.-. Sulla base del risultato che ne scaturirebbe, la petizione andrebbe pertanto accolta limitatamente a fr. 19'329,40, oltre interessi. A mente dell'appellante, il silenzio del giudizio pretorile lascia supporre una dimenticanza, da sanare con il giudizio riformatore d'appello.

4.La censura non può essere accolta, già per il fatto che la tesi dell'appellante non risulta né concettualmente corretta, né corrispondente a quanto effettivamente emerge dagli allegati di causa. Infatti, il calcolo a cui la censura si riferisce è relativo alla domanda di petizione formulata in via subordinata, con la quale l'attore aveva avanzato una duplice pretesa: la riduzione di almeno fr. 86'300.- della mercede dovuta e la contestuale condanna al versamento di fr. 70'879,40. A mente dell'attore, quest'ultima somma comprenderebbe anche la richiesta di restituzione di fr. 15'860,95 già versati quali acconto, e quindi fruttiferi di interessi di mora del 5%. A prescindere dalla correttezza di tale calcolo, invero non molto lineare e non esente da contraddizioni, non vi è elemento alcuno che permetta di dedurre dalle allegazioni e dalle domande dell'attore una qualsivoglia disponibilità a riconoscere una remunerazione per il lavoro svolto dalla convenuta. Infatti, già solo l'accoglimento della prima parte della domanda subordinata comporta l'azzeramento della mercede eventualmente dovuta per l'opera eseguita (che la stessa appellante ha quantificato in soli fr. 31'281,55, pari alla somma delle fatture emesse). Il fatto che nel formulare l'ulteriore complementare pretesa l'attore si sia limitato a fr. 70'879,40 (importo comprendente l'acconto di fr. 15'420,60 già versato), non può quindi in alcun modo essere considerato quale esplicito o implicito riconoscimento di essere debitore di una mercede per il lavoro svolto.

5.A prescindere da quanto sopra, la censura va comunque respinta poiché la Pretora ha condannato l'appellante in accoglimento parziale della domanda formulata in via principale con la petizione, avendo accertato l'esistenza di un credito pari al costo che l'attore dovrà sostenere per far eseguire da una ditta terza il rifacimento della scala e della pavimentazione interna. Già per questo motivo non può essere rimproverato alla Pretora di non aver fatto proprio un ragionamento e un metodo di calcolo riferiti ad altra allegazione e pretesa.

6.A titolo abbondanziale, per chiarire l'apparente lacuna o contraddizione del calcolo su cui si fonda il giudizio impugnato, va rilevato come effettivamente la Pretora non abbia affrontato esplicitamente la questione della corretta remunerazione della parte di lavoro svolta in conformità al contratto, rispettivamente non abbia statuito nel merito dell'eventuale diritto alla restituzione di parte dell'acconto versato in eccesso dal committente dell'opera. Di ciò non può comunque dolersene l'appellante, che si è visto saldare in data 13 agosto 2001 la fattura di fr. 5'860,95 per l'intervento alla piscina (doc. 1 e 4), ovvero l'unico lavoro non risultato difettoso, e ha pure trattenuto l'acconto di fr. 10'000.- in precedenza incassato per gli altri lavori eseguiti. La circostanza è quindi ininfluente ai fini del presente giudizio, l'attore avendo comunque rinunciato a formulare appello contro il giudizio pretorile che non ha statuito in merito ad un suo eventuale credito a questo titolo.

7.L'appello, infondato, deve quindi essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l'art. 148 CPC e sono quindi a carico dell'appellante, tenuto conto di un valore litigioso ammontante a fr. 15'425,60 (fr. 34'750.- ./. fr. 19'324,40).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 25 agosto 2009 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.       950.b) spese                                                      fr.         50.totale                                                            fr.     1'000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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