Incarto n. 12.2009.129
Lugano 27 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 19 giugno 2009 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
il decreto di sfratto 10 giugno 2009 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
volta a ottenere lo sfratto del convenuto, che il Pretore ha stralciato dai ruoli per desistenza di quest’ultimo, ponendo a suo carico la tassa di giustizia, le spese e un’indennità per ripetibili di fr. 1'000.- in favore dell’istante;
appellante l’istante, il quale chiede con appello del 19 giugno 2009 l’aumento a fr. 10'000.- dell’indennità per ripetibili in suo favore;
preso atto che il 13 luglio 2009 l’appellante ha comunicato di aver trovato una soluzione con la controparte e di ritirare pertanto l’appello;
considerato che per quanto precede l’appello è diventato privo di oggetto per desistenza dell’appellante, alla quale vanno caricate tasse e spese;
ritenuto che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto della fine della procedura giudiziaria senza sentenza, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato intimato, la procedura trovandosi ancora allo stadio della domanda di anticipo delle presumibili tasse e spese di giudizio;
visti l’art. 352 CPC e la vigente TG
decreta:
1. L’appello 19 giugno 2009 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. La tassa di giudizio di fr. 70.- e le spese di fr. 30.- (per un totale di fr. 100.-), sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.