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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.05.2008 12.2008.88

6 mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,268 mots·~6 min·3

Résumé

Istanza di astensione del Pretore, a suo tempo ricusato per gravi motivi (frase che poteva essere considerata un'anticipazione del giudizio) in una causa con la medesima persona

Texte intégral

Incarto n. 12.2008.88

Lugano 6 maggio 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

vista l’istanza 18 aprile 2008 del Pretore della Pretura di __________, avv. __________, con la quale comunica la sua astensione nella causa inc. n. DI.2006.7 (procedura per locazione e affitto) promossa con istanza 18 gennaio 2006 da

AP 1, rappr. dall’avv.,   

  contro  

AO 1, rappr. dall’avv.,  

preso atto delle osservazioni 9 e 14 aprile 2008 delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:           

                                   1.   Con istanza 18 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura di __________ AO 1 per far accertare l’errore essenziale da cui era inficiato il contratto concluso il 1° dicembre 2004 tra le parti. Con ordinanza 9 aprile 2008 l’avv. __________, Pretore della giurisdizione di __________, ha comunicato alle parti che riteneva di doversi astenere nella loro causa, poiché con sentenze 13 luglio 2005 la Seconda Camera civile del Tribunale di appello aveva accolto tre istanze di ricusa presentate nei suoi confronti da AP 1. Nel termine di 5 giorni assegnato alle parti per esprimersi, le parti hanno comunicato di concordare sull’esistenza di un caso di ricusazione. Il Pretore ha trasmesso il 18 aprile 2008 l’incarto a questa Camera. 

                                   2.   L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Inoltre, il giudice o il segretario che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l’obbligo di astenersi e di avvertirne immediatamente le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione di ricusa o di esclusione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). L’astensione del magistrato che ravvisa in sé un caso di ricusazione non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 pag. 212).

                                   3.   La procedura che disciplina una domanda di ricusazione o di astensione è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe, di per sé, un’udienza con possibilità di replica e duplica orali (art. 363 cpv. 2 CPC). In concreto però le parti hanno preso posizione, non opponendosi all’astensione del Pretore. Si può dunque procedere all’esame dell’istanza senza altre formalità.

                                   4.   Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall’art. 30 Cost. Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretizzata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). La garanzia di un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto ad influenze di tal genere non può infatti essere riconosciuta la qualità di “giusto mediatore”, necessaria per poter fungere da giudice in una vertenza (DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a). Il giudice deve quindi astenersi dall'esercizio del proprio ufficio o poter essere ricusato da chiunque dimostri un interesse, allorquando vengono a mancare imparzialità e indipendenza. La ricusa - alla stessa stregua dell'astensione - rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, deve essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. A tal fine occorre che il sospetto di parzialità sia confortato da elementi concreti e nasca da ragioni gravi, di per sé atti a creare una situazione di incapacità soggettiva del giudice a occuparsi in modo equanime e sereno della vicenda processuale (DTF 126 I 168 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4; RDAT 1984 n 29 consid. 3b; Rep 1998 n. 97). Non costituiscono ragioni gravi, sufficienti alla ricusa di un magistrato, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confermare l'esistenza di tale situazione. È quindi richiesta la parvenza di motivi seri e comprovati (Rep. 1997 n. 95). Nemmeno l’avvio di un procedimento penale di una delle parti nei confronti del giudice è di per sé un motivo grave che consenta la sua astensione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 24 e 25 ad art. 27). Tuttavia, secondo costante prassi del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF 117 Ia 324 consid. 2, 116 Ia 33 consid. 2b).

                                   5.   Il Pretore adduce a motivo della propria domanda di astensione le istanze di ricusa presentate dall’istante in altre procedure giudiziarie in cui erano parte società di cui è amministratore unico, accolte da questa Camera il 13 luglio 2005 (cfr. inc. 12.2005.126). Quelle ricuse erano motivate dal comportamento tenuto dal magistrato, che aveva rivolto all’amministratore unico di una parte, fuori da un’udienza e senza contraddittorio, una frase che poteva essere intesa da quest’ultimo come un’inammissibile anticipazione del giudizio e tale da far ritenere compromessa la serenità di giudizio del Pretore. Considerate le particolari circostanze, in particolare l’identità dell’amministratore unico dell’allora parte e dell’istante, la domanda di astensione deve essere accolta, essendo date in concreto le “gravi ragioni” richieste dall’art. 27 lett. b CPC per pronunciare l’astensione del Pretore. L’incarto dovrebbe essere trasmesso al Segretario assessore della Pretura per la continuazione della procedura. Se non che, la funzione è attualmente vacante e l’incarto viene dunque trasmesso direttamente al Pretore viciniore.

                                   6.   Non si prelevano tasse né spese, viste le particolarità del caso, e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:              1.   L’istanza di astensione presentata il 18 aprile 2008 dal Pretore della giurisdizione di __________ nella causa DI. 2006.7 è accolta. Gli atti sono trasmessi al Pretore della giurisdizione di __________ per la continuazione del processo.   

2.Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 

                                   3.   Intimazione:

- avv., - avv.,  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                       Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,  entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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