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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.04.2008 12.2008.27

23 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,205 mots·~16 min·5

Résumé

Contratto di lavoro, qualifica del rapporto contrattuale di fatto insorto durante le trattative per la ripresa di attività commerciale, intensità del lavoro svolto, onere della prova

Texte intégral

Incarto n. 12.2008.27

Lugano 23 aprile 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2006.104 (procedura in materia di contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 7 agosto 2006 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2  

contro  

AP 1 AP 2  tutti rappr. dall’ RA 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 11'610.- oltre interessi a titolo di salario;

domanda avversata dai convenuti, e che il Pretore con sentenza 8 gennaio 2008 ha accolto per fr. 3'200.- oltre interessi;

appellanti i convenuti, che con atto di appello del 21 gennaio 2008 chiedono che il querelato giudizio sia riformato nel senso della reiezione dell’istanza;

mentre l’istante con osservazioni 5 febbraio 2008 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   A partire dall’autunno del 2003 le parti hanno svolto trattative finalizzate alla vendita dai convenuti all’istante (e alla di lei figlia D__________) dell’azienda di apicoltura condotta da molti anni dai convenuti, e a questo fine l’istante per un certo periodo è stato coinvolto nell’attività aziendale dei resistenti. Stante un’offerta degli acquirenti di fr. 220'000.- e una richiesta dei venditori di fr. 310'000.- (doc. B), le trattative sono terminate con il diniego degli acquirenti, comunicato ai convenuti il 3 settembre 2004 (doc. D). Con il fallimento delle trattative, si è posto il problema della remunerazione delle prestazioni che l’istante riteneva di avere effettuato in favore dei convenuti durante i mesi delle trattative. I convenuti hanno accettato di rifondere all’istante le spese vive da lui sostenute, ma la questione è per il resto rimasta irrisolta, e ha condotto al presente contenzioso.

                                   2.   L’istante nel proprio allegato introduttivo ha sostenuto di avere lavorato a tempo pieno per i convenuti nel periodo maggio-giugno del 2004, oltre che per 4 giorni in aprile, dedicandosi al trasporto, alla posa e al recupero di apiari in varie località del Cantone, oltre che alla smielatura. Egli avrebbe svolto, con intensità, lavori fisici e manuali comportanti notevole sforzo, e a mente sua sarebbe perciò stato utilizzato dai convenuti - se non sfruttato - alla stregua di manovalanza agricola. Dovendosi in queste circostanze ammettere l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, all’istante spetterebbe la relativa retribuzione, quantificata in fr. 20.- per 258 ore di lavoro e 129 ore di messa a disposizione di un camion a fr. 50.- l’ora, ovvero complessivi fr. 11'610.oltre interessi.

                                   3.   All’udienza di discussione dell’11 maggio 2007 i convenuti si sono opposti all’istanza, sostenendo che l’attività prestata dal procedente sarebbe avvenuta nel contesto di un percorso formativo volto a fargli acquisire le necessarie cognizioni al fine di poter rilevare e dare continuità alla loro azienda. Mai si sarebbe discusso di retribuzione, essendo sin dall’inizio chiaro ad entrambe le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito, oltretutto interrotto unilateralmente e senza dare disdetta dall’istante a metà giugno, ciò che avrebbe creato gravi disagi ai convenuti. Parte delle prestazioni, comunque, sarebbe stata effettuata nell’interesse dell’istante, e non in quello dei convenuti. Non sussisterebbe perciò alcun contratto di lavoro, di cui non sarebbero date le premesse legali. L’istante non avrebbe chiesto l’ipotetico salario di sua spettanza durante un anno, sicché commetterebbe abuso di diritto chiedendolo ora in causa. La tariffa richiesta sarebbe in ogni caso sproporzionata considerando la formazione ricevuta gratuitamente dall’istante.

                                   4.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che tra le parti si sia perfezionato un contratto di lavoro ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CO, in virtù del quale l’istante ha svolto varie mansioni tra il 17 aprile e il giugno 2004 nell’azienda dei convenuti a S__________, qualificabili come prestazioni lavorative. Egli potrebbe pertanto richiedere di essere retribuito in ragione di fr. 20.- all’ora per 160 ore, determinate in base alle risultanze istruttorie. Dal che l’accoglimento dell’istanza per complessivi fr. 3'200.oltre interessi .

                                   5.   I convenuti con l’appello chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’istanza. Ribadiscono la tesi dell’inesistenza di un contratto di lavoro, osservando che la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa, come invece richiesto dalla dottrina relativa all’art. 320 cpv. 2 CO. Sarebbe di contro stato chiaro sin dall’inizio ad entrambe le parti che si trattava di un periodo di formazione non retribuito in vista della vendita dell’azienda. In ogni caso, gli appellanti avrebbero dedicato molto tempo alla formazione dell’istante, mostrandogli le postazioni di apiari in Ticino e in Mesolcina. Egli avrebbe agito nel proprio interesse, atteso che avrebbe costituito una propria società dedita all’apicoltura, e non in quello dei convenuti. Il suo contributo non sarebbe stato necessario all’azienda, alla quale avrebbe collaborato in forma minima. Sarebbe in ogni caso costitutiva di abuso di diritto la richiesta di salario formulata per la prima volta solo il 20 giugno 2005. Farebbero comunque difetto, nella specie, i quattro elementi essenziali del contratto di lavoro, ossia la prestazione lavorativa, il rapporto di dipendenza, l’elemento temporale e lo stipendio. Il Pretore avrebbe inoltre utilizzato un metodo errato per determinare il salario, limitandosi alla stima delle ore di lavoro da lui prestate, mentre che l’istante avrebbe fallito la prova a suo carico. Errata sarebbe infine, a riprova della contraddittorietà del giudizio impugnato, la data di decorrenza degli interessi, fissata al 1° luglio 2005 come richiesto dall’istante invece che alla fine di ogni mese di lavoro.

                                   6.   In primo luogo va rilevato che la sentenza è stata a ragione impugnata dai convenuti con appello e non con ricorso per cassazione, nonostante che essi fossero stati condannati al pagamento di soli fr. 3'200.- oltre interessi. L’appellabilità della sentenza del Pretore dipende infatti dalle domande formulate dalle parti con l'ultimo atto di causa (art. 15 CPC), e nella fattispecie gli appellanti hanno postulato con le proprie conclusioni la reiezione integrale dell’istanza, mentre che l’istante vi aveva mantenuto la propria richiesta di fr. 11'610.- oltre interessi. Questo è perciò l’importo che costituisce il valore ai fini dell’appellabilità secondo il diritto processuale ticinese. Diverso è il caso secondo il diritto processuale federale, poiché il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse davanti all’autorità inferiore (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), vale a dire a fr. 3'200.-.

                                   7.   Come già rettamente ritenuto dal Pretore nel proprio giudizio (consid. 1, pag. 4 e 5), oltre al caso - qui non verificato - della stipula del contratto di lavoro in termini espliciti, scritti o verbali, è anche possibile che esso abbia a perfezionarsi, a determinate condizioni, già solo qualora il lavoratore effettui la prestazione lavorativa e il lavoratore l’accetti. Il cosiddetto “faktisches Arbeitsverhältnis” ricade nel campo di applicazione dell’art. 320 cpv. 2 CO, secondo cui il contratto di lavoro sussiste quando il datore di lavoro accetta per un certo tempo l’esecuzione di un lavoro la cui prestazione egli, secondo le circostanze, non può attendersi senza salario, rispettivamente se la remunerazione appare il principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa (II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; Aubert, Commentaire romand CR CO I, N. 8 ad art. 320 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du droit du travail, N. 13 ad art. 320 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, N. 6 segg. ad art. 320 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a edizione, N. 6 ad art. 320 CO). La presunzione di onerosità così risultante (Staehlin, opera citata, N. 13 ad art. 320 CO) può essere sovvertita solo con la prova dell’avvenuta pattuizione della gratuità (Streiff/von Kaenel, ibidem).

                                   8.   Gli appellanti nel gravame non contestano questi invalsi principi, ma ritengono che nel caso di specie non siano verificati i presupposti per ammettere, in base ai medesimi, l’esistenza del rapporto di lavoro.

                                8.1   Gli appellanti sostengono in primo luogo che la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendosi trattato, a mente dei ricorrenti, di un periodo di formazione in vista dell’acquisizione dell’azienda (appello, pag. 4). Così argomentando, essi travisano tuttavia il reale significato dei principi poc’anzi enunciati. Il testo di legge, infatti, è esplicito nel porre quale criterio determinante quello di non potersi attendere, secondo le circostanze, che il lavoro prestato per un certo tempo dal lavoratore sia avvenuto a titolo gratuito. Tra le circostanze da valutare vi sono, in particolare, proprio la durata della prestazione lavorativa (cfr. la sentenza II CCA 22 agosto 1994, inc. 66/94, che ha negato l’esistenza del rapporto di lavoro a fronte di una prestazione lavorativa fornita per un solo giorno), nonché l’intensità della stessa, dovendo in specie valere l’assunto secondo cui tanto più essa tende ad occupare l’intera giornata del lavoratore, tanto meno si potrà ammettere che egli abbia un’altra attività retribuita da cui trarre sostentamento. Ebbene, sulla sola base di questi due criteri di valutazione emerge come l’istante - a dispetto delle affermazioni del contrario dei convenuti- sia stato a loro disposizione con buona regolarità almeno durante i mesi di maggio e giugno del 2004. Siffatta tesi, oltre che dagli interrogatori formali dei convenuti e dalle testimonianze rettamente evocate dal Pretore, risultanze alle quali si rinvia senza qui nuovamente trascriverle (consid. 2.1, pag. 5 e 6), risulta comprovata da un ulteriore dato certo, omesso nel primo giudizio. Appare infatti assodato che i convenuti hanno tra l’altro rifuso all’istante fr. 520.- da lui anticipati per acquistare il gasolio (doc. E, contenuto nell’incarto DI.2006.103) con cui, con il proprio veicolo, ha effettuato trasporti per conto dei convenuti. Orbene, ciò corrisponde all’incirca all’acquisto di 300 litri di carburante, con il quale è lecito stimare che l’istante abbia percorso circa 3000 chilometri per conto degli appellanti. Ammessa, non conoscendo in dettaglio gli itinerari, una velocità media di 50 km/h (assai elevata tenuto conto anche di una parte di traffico urbano, e perciò favorevole ai convenuti), si ha che l’istante deve avere guidato almeno durante 60 ore per percorrere tale distanza, prestazione non computata dal Pretore (consid. 3.1, pag. 7). Merita pertanto conferma, nel senso che non vi è motivo per derogarvi a svantaggio del lavoratore - ritenuto anche l’imperativo diritto a ferie pagate (art. 329a e 362 CO), pari qui a più di 3 giorni lavorativi in un periodo di 2 mesi il computo di 160 ore effettuato dal Pretore. Si deve quindi ritenere che l’istante ha profuso all’incirca l’impegno di un lavoro a metà tempo sull’arco di un paio di mesi. Quanto al genere di lavoro, che lo stesso abbia assunto l’intensità di una prestazione suscettibile di remunerazione risulta già solo dalle affermazioni degli stessi convenuti. Come già evidenziato dal Pretore, essi nella corrispondenza preprocessuale fanno menzione di “lavoro fisico e di routine” (doc. G, pag. 1), di “ritmi intensi e sforzi fisici”, consistenti, concretamente, anche in “posa dei bancali, disboscamento, decespugliazione” (doc. G, pag. 2), ma anche nel caricare e scaricare camion (oltre che, per l’istante, la guida durante almeno una sessantina di ore), ossia, in sintesi, in tutta l’attività connessa allo scopo aziendale dei convenuti. Del resto, la prova indiretta dell’intensità, e dell’utilità per i convenuti del lavoro dell’istante è nuovamente fornita dagli stessi convenuti, laddove affermano che la cessazione subitanea della prestazione lavorativa ha creato loro seri problemi gestionali, in quanto “ci ha costretti a riorganizzare e adeguare rapidamente il programma e le modalità di lavoro” (doc. B, pag. 2) e ha inoltre comportato “gravi disagi costringendomi a riconvertire tutto il flusso dei lavori e la loro sequenza temporale” (doc. G, pag. 1). Ma comunque, anche qualora dovesse valere che l’apporto dell’istante è stato “minimo” e che il suo contributo non era necessario per l’azienda (appello, pag. 4), ciò non toglierebbe nulla all’onerosità della prestazione lavorativa, stante l’obbligo del dipendente di mettere a disposizione il proprio tempo e non di fornire un certo risultato e considerato il diritto del datore, per il caso di scarso rendimento, di pronunciare un licenziamento ordinario (CCC 13 luglio 2005, inc. 16.2005.8). A questa situazione nulla muta la prefata affermazione degli appellanti secondo cui la remunerazione non sarebbe stata il principale motivo per il quale è stata svolta l’attività lavorativa. Essi, infatti, fraintendono nuovamente il senso delle predette indicazioni dottrinali, visto che, manifestamente, la situazione in cui la remunerazione appare il principale motivo per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è un requisito cumulativo a quelli indicati dal testo di legge affinché si possa ammettere l’esistenza del contratto, ma bensì un’ulteriore protezione per il lavoratore (eccezionalmente attinente al suo foro interiore quando invece il rapporto contrattuale è “faktisch”, ossia dedotto da sole circostanze oggettive) affinché egli possa beneficiare della retribuzione nonostante che le circostanze oggettive non siano univoche. Espliciti, in tal senso, Streiff/von Kaenel (nel citato N. 6 all’art. 320 CO: “Es handelt sich um eine zwingende Schutzvorschrift zugunsten des Arbeitnehmers: Sein Stillschweigen oder noch schwebende Vertragsverhandlungen sollen ihn nicht um seinen Lohnanspruch bringen, wenn Lohn als mindestens mitentscheidender Grund einer solchen Leistung erscheint“).

                                8.2   I convenuti adducono dipoi che le prestazioni lavorative dell’istante non sarebbero state eseguite nell’interesse del datore di lavoro. Tale affermazione, nelle circostanze date, può solamente essere frutto di una nozione distorta del concetto dell’”interesse”. È in effetti incontrovertibile che i beneficiari economici della prestazione lavorativa dell’istante sono stati solamente i convenuti, che l’hanno utilizzata a loro profitto nell’ambito dell’attività aziendale. Negare questo assunto per il motivo che l’istante aveva all’epoca costituito una propria società dedita all’apicoltura (appello, pag. 4) significa, nuovamente, misconoscere i concetti espressi dall’art. 320 cpv. 2 CO, mentre che l’affermazione secondo cui l’istante avrebbe utilizzato per proprio conto gli apiari da lui individuati mentre lavorava per i convenuti è tesi rimasta allo stadio di semplice parlato.

                                8.3   Gli appellanti negano quindi anche l’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’istante nei loro confronti, ma la censura si fonda su premesse fattuali manifestamente non verificate, quali l’assunto secondo cui l’istante non avrebbe rispettato degli orari prefissati, oppure non avrebbe dovuto seguire le istruzioni impartite dai ricorrenti. Il tema del rispetto di orari prefissati appare a questa Camera superato dal predetto accertamento del fatto che l’istante ha lavorato per l’equivalente di 20 ore settimanali per tutto il periodo della sua presenza, ragione per cui, in assenza di una più specifica regolamentazione (il che è logico nel contesto di un rapporto contrattuale di fatto), si constata come l’istante si sia comunque attenuto a una certa disciplina e regolarità nei tempi della propria prestazione di lavoro. La tesi dell’inesistenza di istruzioni dei convenuti all’istante è invece a prima vista risibile. Proprio la più volte dichiarata tesi della volontà dell’istante di apprendere dalla loro grande esperienza di apicoltori, e della sua inettitudine in quel settore, conduce necessariamente ad ammettere che egli ha svolto il proprio lavoro in esecuzione di direttive impartite dai convenuti.

                                8.4   In definitiva, merita perciò piena conferma il giudizio pretorile laddove ha accertato la venuta in essere tra le parti di un contratto di lavoro giusta l’art. 320 cpv. 2 CO, suscettibile di remunerazione da parte dei convenuti delle prestazioni fornite dall’istante.

                                   9.   Del tutto infondata è la censura relativa al preteso abuso di diritto dell’istante nel formulare la pretesa salariale a un anno di distanza dalla cessazione della prestazione lavorativa. Il lasso di tempo intercorso, infatti, è pari a circa un quinto della durata del periodo di prescrizione (art. 128 cifra 3 CO), ragione per cui non è dato di comprendere per quale ragione, in assenza di altre circostanze che i convenuti non menzionano, il solo trascorrere di un anno renderebbe abusiva la pretesa dell’istante.

                                10.   I ricorrenti insorgono anche contro il metodo utilizzato dal Pretore per determinare il credito dell’istante. Il rimprovero non concerne la retribuzione oraria di fr. 20.-, quanto piuttosto la decisione di ammettere l’effettuazione di 160 ore di lavoro in base a una semplice stima, quando invece l’istanza avrebbe dovuto essere respinta per il motivo che l’istante, che vi era tenuto, non avrebbe fornito la prova delle ore lavorative effettivamente svolte. Si tratta di una critica del tutto infondata. Infatti, in un simile rapporto contrattuale di fatto, l’istante non poteva beneficiare di alcun sistema di controllo che gli permettesse di comprovare in modo certo il compimento della propria prestazione, motivo per cui deve essere lecito per il giudice far capo ad un diverso metro di valutazione. Secondo questa Camera, è qui lecito procedere, per analogia, come per il computo delle ore straordinarie nel diverso contesto di un meglio disciplinato rapporto di lavoro. Pertanto, qualora, come nella specie, sia assodato il principio dell’effettuazione della prestazione, il lavoratore non può essere astretto alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste sarà stimato applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO (II CCA 16 gennaio 1997, inc. 12.96.222; Rehbinder, Berner Kommentar., N. 3 ad art. 321c CO; Streiff/Von Känel, opera citata, N. 10 ad art. 321c CO). Il Pretore non può pertanto essere rimproverato per essersi determinato in base a una stima, laddove il mancato computo delle ore di guida conduce a un risultato che, ancorché di tipo equitativo, è probabilmente più favorevole ai convenuti di quanto non lo sia per l’istante medesimo. Nell’esito, quindi, non vi è, come già detto (consid. 8.1), ragione alcuna per modificare questa stima a vantaggio dei convenuti.

                                11.   Gli appellanti segnalano infine un asserito errore nella decorrenza degli interessi moratori, sostenendo che essi dovrebbero essere computati dalla fine di ogni mese di lavoro, e non solo dal 1° luglio 2005, come stabilito dal Pretore. La censura, non priva di connotazioni autolesioniste, disattende che il Pretore si è determinato entro i limiti della richiesta dell’istante, senza eccederla, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 86 CPC. Il rilievo è perciò lungi dal dimostrare la pretesa contraddittorietà del querelato giudizio. Ne consegue la reiezione del gravame.

                                12.   Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Per la quantificazione delle ripetibili si è tenuto conto di un valore litigioso in questa sede di fr. 3'200.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC,

pronuncia:              1.   L’appello 21 gennaio 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 2 e AP 1 rifonderanno, in solido, a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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