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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.11.2009 12.2008.258

17 novembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,419 mots·~7 min·3

Résumé

Responsabilità del capofamiglia, prescrizione

Texte intégral

Incarto n. 12.2008.258

Lugano 17 novembre 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.23 (risarcimento del danno) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 febbraio 2006 da

 AP 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

 AO 1   AO 2  tutti patrocinati dall’  PA 2   

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 18'236.65 oltre interessi al 5% dall’8 febbraio 2005, domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, statuendo il 24 novembre 2008, ha respinto in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti;

appellante l’attore che con atto di appello del 16 dicembre 2008 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre i convenuti con le osservazioni del 22 gennaio 2009 propongono di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   AP 1 è stato protagonista l’8 febbraio 2005 di un incidente della circolazione stradale in località __________. Egli circolava su via __________ in direzione di __________ al volante del suo veicolo __________ __________ e ha tamponato il veicolo che lo precedeva, marca __________ targato __________ e condotto da __________. Quest’ultimo aveva frenato per evitare di investire il pedone __________ (1999), minorenne portatore di handicap, che si trovava con la madre e il fratellino sul marciapiede alla destra dei veicoli e che si è immesso all’improvviso sul campo stradale per raccogliere un oggetto. Grazie alla pronta frenata di __________ e alla sua sterzata verso sinistra, il pedone ha urtato la fiancata destra del veicolo fermo, rimanendo illeso. AP 1 ha a sua volta frenato ma non è riuscito a evitare il tamponamento del veicolo Hyundai che lo precedeva (doc. A). Per tali fatti la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto il 20 maggio 2005 a AP 1 una multa di fr. 200.- oltre tasse di giustizia e spese per aver circolato senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (doc. B). La decisione 20 maggio 2005 è stata annullata, su ricorso dell’interessato, con sentenza 17 ottobre 2005 del Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (doc. D).

                                  B.   AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona con petizione 7 febbraio 2006 chiedendo la condanna di AO 1 e AO 1, genitori di __________, al pagamento con vincolo di solidarietà di fr. 18'236.65 oltre interessi, quale risarcimento del danno a lui derivato dall’incidente della circolazione a suo dire provocato dal loro figlio minorenne. I convenuti si sono opposti alla domanda. La procedura giudiziaria è rimasta sospesa dal 14 settembre 2006 al 9 gennaio 2008. I convenuti hanno sollevato in duplica eccezione di prescrizione. Dopo alterne vicende processuali che qui non mette conto ripercorrere (cfr. incarti di questa Camera 12.2008.82 e 12.2008.162), con sentenza 24 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione.

                                  C.   L’attore è insorto contro il citato giudizio pretorile con un atto di appello del 16 dicembre 2008, con il quale chiede che in riforma della sentenza impugnata l’eccezione di prescrizione sia respinta, protestando spese e ripetibili. Nelle proprie osservazioni del 22 gennaio 2009, i convenuti propongono di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Nella fattispecie il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo prescritta la pretesa dell’attore. Egli ha rilevato che nel caso di specie l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti nella duplica merita accoglimento, l’attore non avendo inoltrato alcun atto interruttivo della prescrizione fra la sospensione della causa, ammessa con ordinanza 14 settembre 2006 e la replica del 9 gennaio 2008 che di fatto ha riattivato la procedura. Alla fattispecie, secondo il Pretore, è infatti applicabile il termine di un anno previsto dall’art. 60 CO, al quale rinvia l’art. 333 CC.

                                   2.   L’appellante contesta la conclusione alla quale è giunto il primo giudice, che a suo modo di vedere ha erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 60 CO, secondo il quale l’azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile. L’attore sostiene che il termine di prescrizione non sarebbe ancora giunto a scadenza in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile l’art. 83 cpv. 1 LCStr, secondo il quale l’azione di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescrive in due anni dal giorno in cui la parte lesa conobbe il danno e la persona responsabile. La LCStr è una normativa speciale, prosegue l’appellante, e deve pertanto essere applicata in luogo dell’art. 60 CO, normativa solo sussidiaria nel caso di specie. A detta dell’appellante dottrina e giurisprudenza hanno esteso l’applicazione del termine biennale di prescrizione a tutti gli obbligati di risarcimento che hanno contribuito al verificarsi di un incidente della circolazione nel quale è rimasto coinvolto un veicolo a motore.

                                   3.   Nella petizione l’attore ha invocato l’art. 333 CC per chiedere ai convenuti, genitori del minorenne __________, il risarcimento del danno materiale subito dal suo veicolo in seguito all’incidente della circolazione dell’8 febbraio 2005, ravvisando una loro carenza di sorveglianza e vigilanza del figlio, portatore di handicap mentale, per non aver saputo impedire il suo irrompere sul campo stradale (petizione, pag. 6). All’udienza preliminare del 1° aprile 2008, limitata alla discussione dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la duplica, l’attore ha sostenuto che alla fattispecie era applicabile il termine di prescrizione biennale previsto dall’art. 83 cpv.1 LCStr, argomentazione ribadita in questa sede. La LCStr disciplina invero in modo esaustivo le responsabilità (Girsberger in: Basler Kommentar ZGB II, 3° edizione, Basilea 2006, n.3 ad art. 333 CC) ma essa regola solo le ipotesi di danni provocati dall’uso di un veicolo a motore, come può essere il caso quando un minorenne provoca un incidente per mezzo di un veicolo a motore. In concreto, il minorenne figlio dei convenuti era un pedone e non ha fatto alcun uso di un veicolo a motore o di un velocipede, ciò che esclude d’acchito la sua responsabilità civile ai sensi dell’art. 58 LCstr e pertanto l’applicabilità alla fattispecie della LCStr. È appena il caso di ricordare che il danno di cui l’attore pretende la rifusione è quello provocato dalla collisione del suo veicolo con quello che lo precedeva e che aveva frenato per evitare di investire il pedone. L’attore ha fondato la propria pretesa di risarcimento nei confronti dei convenuti sull’art. 333 CC, ritenendoli responsabili come capifamiglia per l’asserita carente sorveglianza del figlio. Ora alla responsabilità civile del capofamiglia è applicabile solo la prescrizione annuale dell’art. 60 CO (Werro, Commentaire Romand CO-I, n. 5 ad art. 60). Ne deriva che la pretesa dell’attore nei confronti dei convenuti è prescritta, avendo egli atteso più di un anno per inoltrare un atto interruttivo della prescrizione. L’appello deve di conseguenza essere respinto.

                                   4.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto a carico dell’appellante, che rifonderà ai convenuti un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la vigente TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 16 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.b) spese                         fr.   50.totale                              fr. 400.già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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