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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.06.2009 12.2008.233

25 juin 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,431 mots·~12 min·3

Résumé

Diritto del lavoro. Licenziamento ingiustificato

Texte intégral

Incarto n. 12.2008.233

Lugano 25 giugno 2009/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2006.173 della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con istanza 20 ottobre 2006 da

 AO 1  rappr. da RA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’  RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'866.65 quale stipendio per i mesi da agosto a novembre 2006 (con deduzione di fr. 1'800.- già versati a tale titolo) oltre alla quota parte di tredicesima (aumentati all’udienza di discussione di fr. 4'000.relativi al salario di dicembre 2006), più un’indennità, non cifrata, per licenziamento immediato ingiustificato (quantificata in fr. 8'000.- con scritto 18 dicembre 2006 su invito del Segretario assessore);

domanda avversata dalla convenuta che all'udienza di discussione 6 dicembre 2006 ha chiesto la sua reiezione e, in via subordinata, la compensazione "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta per la parte della mercede pignorabile";

che il Pretore, statuendo con sentenza 5 novembre 2008, ha accolto per fr. 17'329.10 lordi oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2006;

appellante la convenuta che con atto di appello 10 novembre 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e in via subordinata postula la compensazione "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta per la parte della mercede pignorabile", con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 3 dicembre 2008 chiede la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è stata assunta da AP 1 dal 21 marzo 2005 quale impiegata d’ufficio presso l’omonimo garage a __________. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario lordo di fr. 3'600.- fino al 31 agosto 2005, di fr. 3'800.- fino al 31 dicembre 2005 e, in seguito, di fr. 4'000.-, oltre la tredicesima mensilità (doc. B). Dal 30 agosto 2006 al 22 ottobre 2006 la lavoratrice è stata inabile al lavoro (plico doc. C). Con raccomandata 12 settembre 2006 la datrice di lavoro ha licenziato in tronco la lavoratrice invocando una "grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro secondo l’art. 321a CO e a seguito di appropriazione illecita di fr. 1'610.- sulla fattura n. __________ del 30.09.2005, relativa a danni di grandine riparati sulla sua autovettura __________ __________ targata __________ __________ e gravata da cessione di credito nostro favore". La datrice di lavoro ha chiesto inoltre il versamento di fr. 2'628.45 a titolo di "scoperti" in suo favore (doc. D), così come da conteggio allegato (doc. E). Con missiva 14 settembre 2006 la lavoratrice ha contestato il licenziamento immediato e si è resa disponibile all’impiego una volta terminata la propria malattia. Ella ha poi contestato le pretese di controparte e ha chiesto il versamento dello stipendio di agosto 2006 (doc. F). Il 20 settembre 2006 la datrice di lavoro, per il tramite della propria patrocinatrice, avv. RA 1, ha affermato la validità della disdetta e ha ribadito il proprio punto di vista sul credito nei confronti della lavoratrice (doc. G). Con missiva 4 ottobre 2006 quest’ultima, rappresentata da RA 2, ha nuovamente contestato la disdetta e ha chiesto il pagamento del salario per i mesi da agosto a novembre 2006, della tredicesima e di una retribuzione per vacanze non godute, riservandosi peraltro la richiesta di un’indennità per licenziamento ingiustificato.

                                  B.   Con istanza 20 ottobre 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-città, contestando la legittimità del licenziamento immediato e chiedendo di conseguenza la condanna della datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr. 17'866.65 lordi, somma corrispondente allo stipendio fino al termine di disdetta ordinario, ovvero da agosto a novembre 2006 (fr. 20'000.- ./. fr. 1'800.- già versati dalla datrice di lavoro a tale titolo) e alla quota parte di tredicesima su tale importo (fr. 3'666.65). Ella ha invece lasciato alla discrezione del giudice la determinazione dell’indennità per licenziamento ingiustificato. Su invito del Segretario assessore la lavoratrice ha poi quantificato con scritto 18 dicembre 2006 tale indennità in fr. 8'000.-. All’udienza di discussione 6 dicembre 2006 (proseguita il 29 maggio 2007) l’istante ha chiesto anche il pagamento del salario di fr. 4'000.- lordi relativo al mese di dicembre 2006. La convenuta si è opposta alle pretese della lavoratrice, postulando in via subordinata la compensazione delle stesse "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta per la parte della mercede pignorabile". Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi punti di vista con memoriali scritti. Statuendo con sentenza 5 novembre 2008 il Pretore ha accolto l’istanza per fr. 17'329.10 lordi oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2006.

                                  C.   Con atto di appello 10 novembre 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo di respingere l’istanza e in via subordinata la compensazione "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta per la parte della mercede pignorabile". Con osservazioni 3 dicembre 2008 l’istante postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto:                  1.   Il Pretore ha anzitutto spiegato che l’accenno, nella disdetta immediata 12 settembre 2006, a una grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà giusta l’art. 321a CO era del tutto generico, a meno di credere che l’indicazione, nella stessa missiva, della presunta appropriazione indebita di fr. 1'610.fosse una specificazione di tale motivo (doc. D), come sembra avvalorare lo scritto 20 settembre 2006 (doc. G). Il primo giudice ha poi ritenuto che la presunta appropriazione di cui sopra non poteva giustificare un licenziamento in tronco, intervenuto dopo un anno dai fatti rimproverati e, quindi, tardivamente. Secondo il Pretore, infine, la convenuta non ha comprovato l’esistenza di altri gravi motivi tali da giustificare un licenziamento immediato, dato che convenuta non ha dato concretezza alla sua generica asserzione menzionata sopra. Ciò posto, egli ha condannato la convenuta al pagamento degli stipendi di fr. 4'000.- lordi mensili da agosto a dicembre 2006, così come al pagamento di fr. 3'666.65 quale tredicesima, dai quali ha dedotto fr. 3'600.- già versati all’istante dalla datrice di lavoro. Egli ha poi fissato l’indennità per licenziamento ingiustificato in fr. 4'000.-. Il Pretore ha infine compensato le pretese dell’istante con un credito di fr. 6'737.55 in favore della convenuta.

                                   2.   L’appellante contesta che unico motivo di licenziamento in tronco sia stata la presunta appropriazione indebita di fr. 1'610.- (relativa alle riparazioni dell’autovettura dell’istante per danni da grandine). Essa sostiene che tale circostanza sarebbe stata, semmai, unicamente la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Secondo la datrice di lavoro, il licenziamento sarebbe invero la conseguenza di tutta una serie di singoli episodi che, nel loro insieme, le avrebbero arrecato un grave pregiudizio e distrutto la fiducia riposta nella lavoratrice. La convenuta sostiene di aver indicato, nella lettera di licenziamento, l’esistenza di una grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà nei suoi confronti giusta l’art. 321a CO e che, in assenza di domanda di motivazione della disdetta da parte della lavoratrice, avrebbe omesso di elencare ogni singolo motivo alla base della propria decisione (appello, pag. 3 seg. e 6 segg.). Determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento della disdetta. A titolo eccezionale, chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5; cfr. anche sentenza II CCA, sentenza inc. 12.2006.2 del 13 novembre 2006). Nella fattispecie la stessa appellante ammette di essere stata a conoscenza degli altri "singoli episodi" da lei invocati. Di conseguenza, al momento della disdetta 12 settembre 2006 essa ne era al corrente. Se non che, nella lettera di licenziamento la convenuta ha allegato quale motivo unicamente la presunta appropriazione indebita di fr. 1'610.-. Essa ha anche indicato "una grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro secondo l’art. 321a CO", senza minimamente sostanziarla. La motivazione del licenziamento dev’essere dettagliata a sufficienza da permettere a chi la riceve di verificare la sua legittimità. Di conseguenza, formulazioni astratte, come quella testé indicata, non sono sufficienti (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 33 ad art. 335 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, n. 16 ad art. 335 CO). Quanto al conteggio allegato al licenziamento, la datrice di lavoro non ha affermato che tali crediti erano all’origine della decisione di licenziamento in tronco. L’appellante ritiene che sarebbe stato compito della lavoratrice chiedere la motivazione della disdetta. La censura è da respingere già per il semplice fatto che a seguito della contestazione 14 settembre 2006 (doc. F), ove la lavoratrice ha affermato l’assenza di motivi che giustificassero un licenziamento immediato, la datrice di lavoro si è limitata a ribadire la validità della propria disdetta, senza sostanziare il motivo, come detto del tutto vago, della presunta grave violazione all’obbligo di diligenza e fedeltà nei suoi confronti (doc. G). La validità del licenziamento in tronco dev’essere quindi vagliata esaminando quale motivo unicamente la presunta appropriazione indebita di fr. 1'610.-. Di conseguenza non possono essere vagliate nemmeno le censure su altri motivi di licenziamento invocati dall’appellante (pag. 7).

                                   3.   L’appellante critica il Pretore per aver ritenuto intempestiva la disdetta (appello, pag. 4 segg.). Il primo giudice ha spiegato che non è pensabile che i responsabili della convenuta, tramite la contabile __________ __________, non si siano accorti che la fattura 30 settembre 2005 (inerente le riparazioni per i danni da grandine) fosse rimasta in buona parte impagata (sentenza impugnata, p,ag. 9, consid. 5.5). L’appellante non contesta tale argomentazione. Essa afferma invece che anche ammettendo tale circostanza, sicuramente non si era potuta accorgere che tale importo era già stato incassato dalla dipendente. Tant’è che a suo dire l’istante non ha nemmeno sostenuto di averla informata in tal senso. Al riguardo, il primo giudice ha precisato che non è verosimile che nessuno dei responsabili della convenuta avesse il controllo puntuale e periodico degli indennizzi delle assicurazioni, segnatamente laddove, come nella fattispecie, vi era una cessione di credito da parte di un cliente, ovvero dell’istante (sentenza impugnata, loc. cit.). La convenuta sostiene che era proprio quest’ultima a essere responsabile per i richiami delle fatture rimaste impagate. Tuttavia, essa dimentica che, come accertato dal Pretore, a occuparsi delle cessioni di credito era __________ __________ e che anche il direttore __________ __________ esercitava un controllo sulle fatturazioni per le riparazioni (sentenza impugnata, loc. cit.). L’appellante si dilunga, poi, sulle diverse competenze lavorative tra l’istante e la contabile __________ __________, che tuttavia non inficiano l’argomentazione pretorile testé menzionata. La convenuta rinvia, altresì, alla testimonianza di __________ __________ laddove egli afferma che "nel periodo in cui la AO 1 era in malattia ci siamo accorti che ella aveva incassato dalla __________ per il danno grandine un importo di fr. 1'610.-" (verbale 5 novembre 2007, pag. 6). Se non che, essa non spiega perché non sia condivisibile l’assunto pretorile di ritenere inverosimile, per le incombenze da loro svolte all’interno della società, che sia __________ __________ sia __________ __________ non si fossero accorti prima di tale periodo dell’incasso da parte della lavoratrice. Non va dimenticato, invero, che qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, come nella fattispecie, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 200072004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90). Anche su questo punto l’appello deve dunque essere respinto.

                                   4.   Infine, l’appellante contesta l’indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 4'000.- concessa dal Pretore all’istante. Essa ritiene che anche ammettendo l’assenza di motivi gravi di licenziamento in tronco, vi sarebbero sufficienti gravosi elementi per desistere da tale indennità. Al riguardo, la convenuta afferma essere sintomatica la circostanza, per la dipendente, di aver manifestato la volontà di far computare il presunto prelevamento di fr. 1'800.- sulla quota parte di tredicesima quando il contratto di lavoro era ancora in vigore. Secondo la datrice di lavoro ciò dimostrerebbe che l’istante aveva la "coscienza sporca" (appello, pag. 8). L’appellante non si confronta, tuttavia, con l’articolata motivazione del Pretore (sentenza impugnata, pag. 16), ove il comportamento dell’istante sul lavoro, segnatamente in relazione ai prelievi di acconti sullo stipendio, è stato pure contemplato. Su questo punto l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

                                   5.   Nelle proprie richieste di giudizio l’appellante chiede, in via subordinata, la compensazione con quanto a lei dovuto dall’istante per la parte di mercede pignorabile. Essa dimentica, tuttavia, che il Pretore ha riconosciuto una compensazione di fr. 6'737.55, che corrisponde proprio a quanto da essa chiesto, in via subordinata, dinanzi al primo giudice.

                                   6.   Per i motivi che precedono, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Secondo giurisprudenza, la parte vittoriosa rappresentata dall’associazione di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 17'329.10.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 10 novembre 2008 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-     ; -   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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