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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.11.2009 12.2008.170

23 novembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,509 mots·~18 min·4

Résumé

Mandato - risarcimento al mandante

Texte intégral

Incarto n. 12.2008.170

Lugano 23 novembre 2009/fb    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.24 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 9 maggio 2000 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'300.- più interessi vantato dalla convenuta e la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 giugno 2008 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 19 agosto 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 26 settembre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 12 ottobre 1992 l’avv. AP 1, “in rappresentanza del pacchetto azionario della A__________ __________ __________ di __________ (in seguito denominato mandante)”, e L__________ __________ hanno sottoscritto un contratto di mandato (doc. D), in virtù del quale la mandataria, tramite il suo direttore I__________ __________ (cfr. doc. 4 e 5), il quale veniva a tale scopo designato amministratore di Ag__________ __________ __________, si sarebbe occupata del controllo dell’evoluzione economico-finanziaria della società, della consulenza strategica, dei contatti con gli azionisti e con le ditte incaricate delle manutenzioni degli immobili gestiti dalla società, della presentazione del preventivo annuale in stretta collaborazione con la direzione della società, delle decisioni (in collaborazione con la direzione e l’azionista) circa l’assunzione o il licenziamento del personale, delle chiusure contabili, del bilancio e del conto economico. Il contratto prevedeva tra l’altro che il mandante era tenuto a rimborsare alla mandataria un’indennità annua di fr. 30'000.- corrispondente ad un impegno medio di 4 ore settimanali e che per impegni superiori alle 4 ore settimanali la mandataria avrebbe informato mensilmente per iscritto il mandante e sarebbe stata definita un’indennità straordinaria di volta in volta, fermo restando che la mandataria avrebbe risposto nei confronti del mandante unicamente degli errori gravi o intenzionali commessi.

                                         Il contratto è terminato, di comune accordo, il 2 marzo 1998.

                                   2.   Il 26 maggio 1998 (doc. A) l’avv. AP 1 ha dichiarato nei confronti di AO 1, nuova ragione sociale di L__________ __________ (cfr. doc. 4), di assumersi il pagamento di due fatture per prestazioni professionali di fr. 4'800.- rispettivamente di fr. 3'500.- emesse a carico di __________ __________ __________ (doc. 1) e di __________ __________ __________ (doc. 2). Avendo egli però in seguito rifiutato di corrispondere queste somme, AO 1, il 20 ottobre 1999, ha fatto spiccare nei suoi confronti, per fr. 8'300.- più interessi, il PE n. __________ dell’UE di Locarno, la cui opposizione è poi stata rigettata in via provvisoria il 14 aprile 2000 (cfr. doc. I° rich.).

                                   3.   Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, l’avv. AP 1, agente quale titolare del pacchetto azionario di Ag__________ __________, ora A__________ __________ (cfr. doc. E, in seguito: A__________ __________), o comunque in qualità di cessionario delle pretese spettanti a quest’ultima (doc. C), ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'300.- più interessi vantato da AO 1 e la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi. Egli ha in sostanza affermato che nell’ambito del contratto di mandato di cui al doc. D la convenuta avrebbe causato ad A__________ __________ un danno di fr. 108'300.-, da lui ora parzialmente posto in compensazione, segnatamente per gli indebiti prelevamenti effettuati da I__________ __________ (per oltre fr. 90'000.-), per la tenuta della contabilità in modo contrario alle direttive vigenti in campo immobiliare, per la disorganizzazione amministrativa creata, per la creazione di una situazione a bilancio diversa da quella reale, per la sottrazione di mandati e per l’avventata apertura di un’agenzia a __________.

                                   4.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, ammessa la legittimazione attiva dell’attore nella sua qualità di azionista unico dell’allora Agen__________ __________ e __________, ha innanzitutto rilevato che, pacifico il benfondato della pretesa posta in esecuzione, le pretese dell’attore dovevano essere disattese già per il fatto che nell’incarto non era reperibile la prova di una grave negligenza o di un dolo nel comportamento asseritamente inadeguato rimproverato alla convenuta, tanto più che non si riusciva a comprendere com’era esattamente composta la somma di fr. 108’300.- fatta valere e se quest’ultimo importo non costituisse eventualmente un danno di terzi (A__________ __________) non risarcibile. Ma, in ogni caso, i rimproveri mossi in causa alla convenuta non erano tali da giustificare un risarcimento a favore dell’attore: con riferimento al rimprovero mossole di aver prelevato ben più dei fr. 30'000.- annui previsti dal contratto, il primo giudice ha osservato che l’attore doveva essere consapevole della maggior attività svolta dalla convenuta e del conseguente maggior onorario a lei dovuto, che egli non aveva per altro mai contestato fino all’avvio della presente causa; l’esistenza di una conduzione contabile lacunosa e contraria alle direttive in campo immobiliare e di una situazione a bilancio diversa da quella reale era stata confutata dal perito giudiziario; l’istruttoria non aveva permesso di confermare la circostanza secondo cui la convenuta aveva sottratto dei mandati professionali ad A__________ __________; quanto all’apertura dell’agenzia di __________, non vi era la prova che tale operazione, avvenuta comunque con il consenso di altri organi della società, fosse contraria a precise direttive dell’attore e configurasse un’agire crassamente negligente.

                                   5.   Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Premesso cha la sua legittimazione attiva si fondava sulla sua qualità di cessionario delle pretese spettanti ad A__________ __________ e che il referto del perito giudiziario era del tutto inattendibile, egli ribadisce la gravità delle violazioni contrattuali rimproverate alla convenuta, che a suo dire permettevano di concludere per l’esistenza di un danno di almeno fr. 675'499.10 (fr. 46'313.75 per gli indebiti prelevamenti, fr. 100'000.- per l’esistenza del cosiddetto “conto minestrone”, fr. 56'000.per il necessario riordino contabile, fr. 300'000.- o in subordine fr. 160'000.- per le perdite subite dalla società rispettivamente per le somme che hanno dovuto essere immesse dall’attore onde evitare il sovraindebitamento della società ex art. 725 CO, fr. 120’000.- per la perdita di guadagno causata alla società in quei circa 6 anni), tale cioè da giustificare l’integrale accoglimento della petizione.

                                   6.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   7.   A questo stadio della lite è pacifico che l’attore disponga della necessaria legittimazione attiva. Quest’ultimo non condivide tuttavia la tesi del Pretore secondo cui questa sua posizione gli deriverebbe dalla sua qualità di azionista unico dell’allora Agen__________ __________ e __________ e ritiene invece che la stessa debba essergli riconosciuta in virtù della cessione effettuata in suo favore da A__________ __________, che a suo tempo era formalmente parte del contratto di cui al doc. D. La questione può tutto sommato rimanere indecisa, non avendo conseguenze particolari per l’esito della lite, l’assunto pretorile secondo cui l’attore farebbe concretamente valere un danno di terzi non risarcibile non potendo essere condiviso in entrambe le ipotesi: qualora A__________ __________ fosse parte del contratto, l’attore, a seguito della cessione in suo favore, non farebbe infatti valere un danno di terzi; nel caso in cui parte del contratto fosse invece l’attore, la situazione non sarebbe diversa, ritenuto che egli nell’occasione avrebbe concluso un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 cpv. 2 CO, che, a seguito della cessione delle relative pretese operata dal terzo, produce in sostanza i medesimi effetti (Gonzenbach, Basler Kommentar, 3ª ed., N. 16 ad art. 112 CO).  

                                   8.   Ciò posto, si possono ora passare in rassegna le censure con cui l’attore ritiene che i comportamenti rimproverati alla controparte configurerebbero degli errori gravi o intenzionali e sarebbero con ciò tali da giustificare un risarcimento, a suo dire debitamente quantificato nel suo ammontare.

                                8.1   L’attore, riferendosi innanzitutto al rimprovero mosso alla convenuta di aver prelevato o comunque incassato ben più dei fr. 30'000.- annui previsti dal contratto senza aver ossequiato le condizioni formali concordate per tale remunerazione aggiuntiva, dichiara di non condividere l’assunto pretorile - fatto proprio dalla controparte, senza aggiunte, nelle sue osservazioni (p. 7) - secondo cui egli sarebbe stato consapevole della maggior attività svolta dalla convenuta e del conseguente maggior onorario dovuto, da lui per altro mai contestato fino all’avvio della presente causa. La censura è fondata. Come detto, il contratto prevedeva che il mandante era tenuto a rimborsare alla mandataria un’indennità annua di fr. 30'000.- corrispondente ad un impegno medio di 4 ore settimanali e che per impegni superiori la mandataria avrebbe informato mensilmente per iscritto il mandante e sarebbe stata definita un’indennità straordinaria di volta in volta. Ora, nel caso di specie è incontestato che la convenuta non ha mai comunicato per scritto di aver svolto in media più di 4 ore settimanali e che un onorario straordinario per queste eventuali maggiori prestazioni non è stato concordato di volta in volta. In tali circostanze, vista oltretutto la situazione di potenziale conflitto d’interesse in cui si trovava allora I__________ __________ nella sua qualità di amministratore di A__________ __________ e di direttore della convenuta, spettava ovviamente a quest’ultima, pena l’inefficacia del suo agire (Zobl, Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, in: ZBJV 1989 p. 301 seg.), dimostrare l’esistenza di un formale consenso della controparte contrattuale al pagamento di questi ulteriori onorari, consenso questo che doveva forzatamente emanare dal mandante, sia esso la società - e dunque tramite i suoi altri organi o quanto meno i suoi azionisti (Zobl, op. cit., p. 302 e 309 segg.) - oppure lo stesso attore. Dall’istruttoria non è però stato possibile chiarire se l’attività di I__________ __________, durante l’intera esistenza del contratto e non solo in alcuni periodi di tempo, sia stata mediamente superiore alle 4 ore settimanali ed eventualmente in quale misura. Ma, soprattutto, non è stato provato che gli altri organi della società o l’attore abbiano consapevolmente dato il loro consenso, anche solo per atti concludenti, al pagamento di un importo superiore ai fr. 30'000.- annui previsti per quell’attività: il direttore M__________ __________, che ha firmato con I__________ __________ i relativi bonifici, necessitanti una firma congiunta a due, ha in effetti dichiarato in sede testimoniale (p. 2) di aver controfirmato i relativi ordini straordinari su istruzione dello stesso I__________ ____________________, negando con ciò di fatto, anche perché i pagamenti supplementari non erano sempre riconoscibili come tali (cfr. doc. F, con importi e causali diversi e non meglio identificabili [acconto, consulenza, prestazioni diverse, contabilità, ...]) e comunque nemmeno era dato a sapere se egli fosse a conoscenza del particolare tenore del contratto, di sapere che si trattava di importi supplementari; nemmeno il consigliere d’amministrazione avv. Ma__________ __________, sentito quale testimone, ha a sua volta affermato di aver dato il suo consenso, essendosi più che altro occupato degli aspetti legali della società; nessun altro organo della società è poi stato sentito sulla questione; quanto all’attore, egli, spesso assente durante la settimana per gli impegni politici e per lavoro, nella sua veste di azionista unico era sì informato a grandi linee della situazione della società, tant’è che dagli atti è risultato che egli partecipava alle riunioni più importanti, che veniva informato delle questioni più rilevanti e che gli venivano sottoposti il bilancio ed il conto economico (cfr. doc. 6, 10a-10v, 12; testi avv. Ma__________ __________ p. 2 seg. e B__________ __________ p. 3 segg.), ma dall’incarto non si è potuto evincere con certezza che egli fosse stato reso attento delle retribuzioni effettivamente pagate alla convenuta e soprattutto del fatto che le stesse fossero superiori ai fr. 30'000.- annui stabiliti per l’attività media di 4 ore settimanali. Stando così le cose, il fatto che l’attore non abbia obiettato fino all’inoltro della presente causa non può essere inteso in buona fede come tacita ratifica, la problematica dei maggiori pagamenti a favore della convenuta essendo venuta alla luce solo dopo la partenza di I__________ __________ (cfr. teste Mar__________ __________ p. 2). Tenuto conto che dal 12 ottobre 1992 al 2 marzo 1998 alla convenuta potevano con ciò essere corrisposti solo circa fr. 160'000.- a titolo di remunerazione “normale” (appello p. 36) a fronte dei fr. 241'473.75 effettivamente versati (doc. F), somma quest’ultima ritenuta sostanzialmente attendibile dal perito giudiziario (perizia p. 11), dal teste M__________ __________ (p. 2) e dalla stessa convenuta (osservazioni p. 7), e comunque rettificata a fr. 206'313.75 in replica (p. 7 seg.), l’attore ha diritto, ex art. 41 o 62 CO, al rimborso dei fr. 46'313.75 pagati in eccesso da A__________ __________.

                                8.2   Con il gravame l’attore pretende poi il rimborso dei fr. 53'185.35 che, per il perito giudiziario, ma a suo dire a torto, sarebbero state da lui prelevate dalla società. La pretesa è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC), oltretutto sulla base di fatti mai evocati in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

                                8.3   L’attore chiede in seguito il risarcimento della perdita, da lui qui quantificata in via equitativa in fr. 100'000.-, causata dal fatto che I__________ __________ nei quasi 6 anni in cui era stato amministratore di A__________ __________ aveva continuato ad operare tramite un “conto minestrone”, ovvero un conto-affitti “ereditato” dalla precedente gestione (teste C__________ __________ p. 4) che veniva utilizzato per tutte le operazioni - sia in entrata che in uscita - relative agli immobili gestiti dalla società, senza che fosse poi possibile ricostruire a posteriori le relative posizioni. Nonostante l’episodio sia di per sé stato menzionato già negli allegati preliminari (cfr. replica p. 7), si osserva che a quel momento lo stesso ed il conseguente pregiudizio - il fatto di aver con ciò reso estremamente oneroso il controllo della contabilità della società, di aver permesso di occultare posizioni fortemente debitorie creando uno “scollamento” tra la situazione reale della società e quella a bilancio con gravi conseguenze nel tempo, e di aver provocato irrazionali ritardi nel versamento ai clienti degli affitti di loro spettanza intaccando l’immagine della società - non era assolutamente stato inserito tra le posizioni di danno di cui era chiesto il risarcimento, così che in definitiva la relativa richiesta, concretizzata e soprattutto specificata nel suo ammontare per la prima volta solo in questa sede, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC). L’attore non ha per altro provato in che misura il controllo della contabilità della società sia stato più oneroso e quale sarebbe stato il danno subito dallo “scollamento” tra la situazione reale della società e quella a bilancio, rispettivamente le conseguenze patrimoniali degli irrazionali ritardi nel versamento ai clienti degli affitti di loro spettanza che avrebbero intaccato l’immagine della società: gli unici importi risultanti dall’istruttoria, quello di fr. 102'759.60 menzionato da A__________ __________ (p. 2), relativo a presunti “ammanchi” - oltretutto non calcolati al momento della partenza di I__________ __________ ma al 31 agosto 2000 e comunque non ricostruibili solo per un importo di fr. 18'196.60 (cfr. doc. N, teste A__________ __________ p. 5) - da quel conto, e quello di fr. 18/20'000.- menzionato con grande approssimazione da Mar__________ __________ (p. 4), per una perdita di sussidi, non rientrano infatti nel catalogo dei pregiudizi indicati dall’attore negli allegati preliminari.

                                8.4   La pretesa attorea di fr. 56'000.- concernente la fattura esposta ad A__________ __________ da A__________ __________ per il necessario riordino contabile dopo la partenza di I__________ __________ __________ è a sua volta irricevibile, essendo da una parte stata evocata per la prima volta solo con le conclusioni (art. 78 CPC) ed essendo dall’altra stata quantificata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC), ritenuto che negli allegati preliminari l’attore si era limitato a constatare l’esistenza di una situazione di disorganizzazione nell’amministrazione (petizione p. 5, replica p. 11) e la scorretta tenuta della contabilità (replica p. 5 e 7), senza però aver indicato in che misura tali carenze, che a suo dire avrebbero al più comportato un aumento delle spese di gestione e un’immagine negativa di fronte alla clientela, gli avrebbero pure causato un danno per l’esigenza di dover effettuare successivamente un riordino contabile, che già allora non poteva certo essergli sfuggita (cfr. doc. N).

                                8.5   Pure irricevibile è la richiesta dall’attore volta al pagamento di fr. 300'000.- per le perdite subite da A__________ __________ o in subordine di fr. 160'000.- per le somme che hanno dovuto essere da lui immesse nella società onde evitarne il sovraindebitamento ex art. 725 CO. Nonostante questi episodi siano stati menzionati già negli allegati preliminari (cfr. replica p. 4, 7 e 12), si osserva in effetti che a quel momento gli stessi e i conseguenti pregiudizi non erano assolutamente stati inseriti tra le posizioni di danno di cui era chiesto il risarcimento, così che in definitiva anche in questo caso si tratta di richieste che sono state concretizzate per la prima volta e quindi irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). Si aggiunga che in ogni caso non risulta che durante la gestione da parte di I__________ __________ la società abbia subito una perdita di fr. 300'000.- e che a quel momento l’attore sia stato costretto ad immettere nella società fr. 160'000.- onde evitarne il sovraindebitamento. E comunque nemmeno il fatto che ciò possa essere accaduto in epoca successiva, verosimilmente attorno al 2000 (cfr. testi A__________ __________ p. 1, 3e5e B__________ __________ p. 3 seg.), permette ancora di concludere per un obbligo risarcitorio a carico della convenuta, non essendo stato provato che il peggioramento della situazione patrimoniale della società, rilevato per altro a distanza di quasi due anni dalla partenza di I__________ __________, fosse proprio dovuto a comportamenti gravemente negligenti o dolosi da parte di quest’ultimo e non invece all’agire di terze persone o ancora alla crisi del settore immobiliare (cfr. doc. L).

                                8.6   Parimenti irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC), oltre che infondata in assenza di qualsiasi prova in tal senso, è infine la richiesta formulata dall’attore per la prima volta in questa sede, volta ad ottenere il risarcimento di fr. 120’000.- per l’asserita perdita di guadagno subita da A__________ __________ nei quasi 6 anni in cui era stato in essere il contratto di mandato di cui al doc. D.

                                8.7   Quanto agli ulteriori rimproveri mossi alla convenuta, ed in particolare quello di aver permesso una conduzione contabile di A__________ __________ lacunosa e contraria alle direttive vigenti in campo immobiliare, quello di aver permesso la creazione di una situazione a bilancio diversa da quella reale, nonché quello di aver avventatamente aperto un’agenzia a __________, si osserva che l’attore non ne ha dedotto particolari pretese risarcitorie, sicché gli stessi non necessitano di essere esaminati.

                                   9.   Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del gravame e della petizione, il debito di fr. 8'300.- più interessi posto in esecuzione può essere disconosciuto e la convenuta va condannata a rifondere all’attore fr. 38'013.75 oltre interessi.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate su un valore litigioso di fr. 108'300.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 19 agosto 2008 dell’avv. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 25 giugno 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

                                         1.     La petizione è parzialmente accolta.

                                         §      È dichiarato il disconoscimento del debito di fr. 8'300.- oltre interessi al 5% dal 26 settembre 1998 vantato da AO 1 nei confronti dell’avv. AP 1.

                                         §§    AO 1 è condannata a pagare all’avv. AP 1 fr. 38'013.75 oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2000.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese di fr. 38'718.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 4/7 e per 3/7 sono caricate alla convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 1’300.- per parti di ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    2’000.b) spese                                                      fr.       100.-

                                         Totale                                                           fr.    2’100.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/7 e per 3/7 sono caricate all’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 650.- per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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