Incarto n. 12.2008.137
Lugano 23 novembre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.97 della Pretura della giurisdizione di Locarno campagna - promossa con petizione 25 novembre 2002 da
AP 1 rappr. dall' RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 109'847.90 (pari a Lit. 139'755'555) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ emesso dall'UEF di Locarno, domanda ridotta con la replica a fr. 108'749.42 (pari a Lit. 139'694'511) e riconfermata con le conclusioni nei valori esposti con la petizione;
domanda avversata dalla convenuta, che con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 40'000.- oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003, modificando la decorrenza degli interessi dall'11 ottobre 2007 ("da oggi") con le conclusioni;
domanda riconvenzionale cui l'attore si è opposto;
sulle quali il Pretore ha statuito il 3 giugno 2008, decretando l'accoglimento dell'eccezione di falso del doc. CCCCC e respingendo quella relativa ai doc. B, B1, VV e NNNN sollevate dalla convenuta, respingendo la petizione e accogliendo la domanda riconvenzionale per fr. 9'143.90 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003;
appellante l'attore che con appello 24 giugno 2008 chiede la riforma del giudizio querelato nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 65'657.65 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 2 settembre 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è una società iscritta dal 5 settembre 1996 a Registro di commercio e avente, all'epoca dei fatti rilevanti per il presente giudizio, il seguente scopo sociale:
"La rappresentanza, import-export, acquisto e vendita, assistenza e consulenza tecnica, istruzione e installazione, commercializzazione di apparecchi, attrezzature, macchinari, impianti e materiali per l'industria, in particolare per l'industria dell'imballaggio. La società potrà commercializzare altri prodotti, apparecchi e macchinari, e svolgere ogni attività di trading e marketing. Essa potrà inoltre esercitare tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale, partecipare a società del ramo, nonché promuovere ogni altra attività atta a consentire il raggiungimento dello scopo sociale, costituire filiali, agenzie e mandati sotto qualsiasi forma di impresa, in Svizzera e all'estero, che operano nel campo e aventi scopi similari" (doc. A).
Amministratore unico della società in questione è __________ __________.
B. Dall'aprile 1999 AP 1, cittadino italiano domiciliato a __________, è stato incaricato da AO 1 di individuare e procacciare potenziali clienti. All'inizio del 2000 le parti hanno poi stipulato per iscritto un contratto denominato "regolare mandato di lavoro" retrodatato al 10 settembre 1999 (doc. B in fotocopia e doc. B1 in originale), mediante il quale sono stati specificati i compiti di AP 1, la zona in cui doveva agire pur non avendone l'esclusiva (Italia e Svizzera), nonché, tra le altre cose, i parametri per determinare le provvigioni a cui egli avrebbe avuto diritto sulle vendite ai clienti da lui trattati, sia autonomamente, sia in concorso con altre persone.
C. Con raccomandata brevi manu consegnata il 13 ottobre 2000 AO 1 ha terminato, con effetto immediato, la collaborazione con AP 1 (doc. C), rimproverandogli di aver "contravvenuto alla fedeltà e all'etica professionale nei nostri confronti e nei confronti dei nostri rappresentanti/fornitori proponendo anche pur indirettamente prodotti della concorrenza a potenziali clienti con cui già eravamo o siamo in trattativa . Inoltre, l'accresciuta incomunicabilità con il sottoscritto [__________ __________, amministratore unico], le ripetute menzogne (nonostante la problematica fosse già emersa e discussa in precedenza), la carenza di conoscenze tecniche (nonostante la formazione ricevuta; aprile-settembre 1999) e, dopo ulteriori 12 mesi, l'insufficiente redditività, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e la conseguente fiducia venuta a mancare, hanno contribuito a questa presa di posizione". Il 23 ottobre 2000 AP 1 ha riconsegnato a AO 1 il materiale messogli a disposizione da quest'ultima (doc. E). Il 23 novembre 2000 AP 1, rappresentato dall'avv. RA 1, ha affermato di essere legato a AO 1 da un rapporto di lavoro e ha contestato la validità della disdetta con effetto immediato. Egli ha altresì preteso il versamento degli stipendi per i mesi da ottobre a dicembre 2000, della tredicesima mensilità, delle spese vive di settembre e ottobre 2000 e un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a sei mensilità di stipendio, così come la trasmissione del conteggio delle provvigioni di sua spettanza per gli affari conclusi e per quelli futuri grazie al suo intervento (doc. D). Con PE fatto spiccare il 12 settembre 2001 dall'UEF di Locarno AP 1 ha chiesto il pagamento a AO 1 di fr. 85'000.-. Quest'ultima ha interposto opposizione allo stesso (doc. 1). Il 18 novembre 2002 egli ha fatto spiccare un nuovo PE (n. __________) per fr. 109'847.90, anch'esso oggetto di opposizione da parte dell'escussa (doc. F).
D. Con petizione 25 novembre 2002 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-campagna chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 109'847 (pari a Lit. 139'755'555) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ emesso dall'UEF di Locarno. Con risposta 10 febbraio 2003 la convenuta si è opposta alla domanda dell'attore e con domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 40'000.oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003. Con replica 3 aprile 2003 l'attore ha ridotto la propria pretesa a fr. 108'749.42 (pari a Lit. 139'694'511) e si è opposto alla domanda riconvenzionale di controparte. Con duplica e replica riconvenzionale 21 maggio 2003 rispettivamente con duplica riconvenzionale 24 giugno 2003 le parti hanno ribadito le proprie domande. Esperita l'istruttoria, l'attore ha nuovamente chiesto il versamento degli importi indicati nella petizione, ovvero 109'847 (pari a Lit. 139'755'555) oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001. Da parte sua, la convenuta ha ribadito la propria domanda riconvenzionale, salvo ridurre la decorrenza degli interessi dall'11 ottobre 2007 ("da oggi"). Statuendo il 3 giugno 2008, il Pretore ha decretato l'accoglimento dell'eccezione di falso del doc. CCCCC e ha respinto quella relativa ai doc. B, B1, VV e NNNN sollevate dalla convenuta, così come ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 9'143.90 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003.
E. Con atto di appello 24 giugno 2008 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 65'657.65 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2001 e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale. Con osservazioni 2 settembre 2008 la controparte postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha reputato anzitutto che le parti erano legate da un rapporto di lavoro, segnatamente da un contratto d'impiego di commesso viaggiatore, e che il licenziamento immediato era giustificato. Di conseguenza, egli ha respinto la domanda di indennità per licenziamento ingiustificato. Il primo giudice ha invece riconosciuto al lavoratore lo stipendio fisso non versatogli fino alla fine del rapporto di lavoro, ossia quello relativo ai primi tredici giorni di ottobre 2000 di fr. 1'050.-, un rimborso spese di fr. 1'405.- e complessivi fr. 12'020.10 per provvigioni, per un totale di fr. 14'475.10. Da tale importo egli ha poi dedotto fr. 14'400.- quale anticipi per provvigioni e fr. 1'359.- per franchigia e aumento del premio assicurativo relativo a un incidente della circolazione in cui era stato coinvolto il lavoratore alla guida dell'autovettura della datrice di lavoro, da cui la condanna dell'attore al pagamento di fr. 1'283.90 in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale. A tale importo il primo giudice ha infine aggiunto fr. 7'860.quale risarcimento del danno arrecato dal lavoratore alla convenuta facendole perdere il cliente __________, per complessivi fr. 9'143.90.
2. L'appellante contesta anzitutto che la risoluzione immediata sia stata giustificata. Egli sostiene che il Pretore abbia, al proposito, accertato in maniera errata la fattispecie. In particolare, egli si sarebbe fondato unicamente sulle testimonianze di __________ __________, __________ __________, dipendenti della convenuta, e di __________ __________, in stretti rapporti commerciali con quest'ultima, tant'è che costui figura tra le persone che possono utilizzare il suo veicolo aziendale. Al contrario il primo giudice non avrebbe valutato correttamente la testimonianza di __________ __________ (appello, pag. 8 seg.).
2.1 L'appellante afferma, anzitutto, che i testi summenzionati non erano presenti al colloquio occorso tra lui e __________ __________ e che avrebbe fondato il licenziamento immediato. Egli non sostiene, tuttavia, che quanto accertato al riguardo dal Pretore non sia in realtà avvenuto. Il primo giudice ha invero accertato che l'attore, dopo essere entrato in contatto con __________ su segnalazione di __________ __________ __________, ha proposto alla cliente una confezionatrice di una concorrente di quest'ultima e più precisamente un macchinario usato __________ fornito da __________. D'altra parte, la circostanza secondo la quale l'attore avrebbe sottoposto a __________ la possibilità di acquistare tale macchinario usato è stata confermata anche dal teste __________ __________, cui l'appellante fa riferimento nel proprio appello. La censura è quindi infondata ai fini del giudizio.
2.2 Il lavoratore sostiene, altresì, di aver proposto il macchinario in questione a __________ __________ di __________ unicamente a seguito della richiesta di quest'ultimo di acquistare una macchina confezionatrice usata, che __________ non poteva fornire. Il primo giudice ha spiegato che l'agire dell'attore non può essere confuso con quello di un dipendente che per eccesso di zelo e assoluta correttezza verso un cliente lo consiglia contro il bene del proprio datore di lavoro, tant'è che dall'istruttoria è emerso che il dipendente ha cercato in tal modo di trarre profitto a scapito di quest'ultimo. L'appellante non spiega in che misura la circostanza che la richiesta di valutare l'acquisto di una macchina usata provenisse dal cliente possa incidere sull'accertamento pretorile, sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Al riguardo egli soggiunge che il fatto di aver consigliato bilance __________ quando non lavorava più per la convenuta smentisce l'affermazione secondo la quale egli avrebbe consigliato a __________ di acquistare una pesatrice __________ usata (appello, pag. 19 in alto). Tuttavia, la sua censura si limita a un mero asserto di parte e, anche se così fosse, non significa che nella circostanza qui trattata il lavoratore non abbia consigliato il cliente nel senso accertato dal Pretore.
2.3 L'attore sottolinea che è stato __________ __________ a offrire a __________ la macchina usata. In tal senso, quindi, verrebbe smentita la testimonianza di __________ __________. Il teste __________ __________, alla domanda rogatoriale se sia esatto che chiese all'attore se esisteva l'opportunità di avere anche bilance usate da AO 1, ha risposto per l'affermativa e ha spiegato che l'attore gli rispose che c'era la possibilità di acquistare una macchina usata ma di un'altra marca (n. 13). Alla domanda, poi, cui l'appellante fa riferimento, di sapere se sia "esatto che fu successivamente contattato da __________ __________ di __________ __________? Per quale motivo e con quale esito?" (n. 14), il teste ha risposto: "È vera la circostanza, il sig. __________ mi offrì una macchina usata di altra marca". È quindi inconfutabile che il contatto sia stato instaurato dall'appellante. La censura è quindi da respingere.
2.4 L'appellante sottolinea, altresì, che per finire __________ non acquistò il macchinario da __________ __________. Egli non trae, tuttavia, conclusioni da tale censura, sicché al riguardo l'appello è una volta di nuovo irricevibile.
2.5 L'attore conclude, su questo punto, sostenendo che la convenuta era rappresentante delle bilance __________ alle quali possono essere abbinate macchine confezionatrici di qualunque marca, non necessariamente solo quelle di __________. Il Pretore ha accertato che la circostanza che quest'ultima fosse un partner contrattuale importante per la datrice di lavoro, vista la sua posizione dominante sul mercato, era nota all'attore. Egli non poteva quindi non rendersi conto che con il tentativo di scavalcare __________ __________ __________ avrebbe rischiato di danneggiare seriamente la convenuta, circostanza che del resto si è verificata. Con la censura summenzionata l'appellante non si confronta, quindi, con la motivazione pretorile, sicché anche su questo punto l'appello è inammissibile. Ne consegue che la decisione del Pretore di ritenere il licenziamento immediato giustificato resiste alla critica.
3. L'appellante chiede il pagamento dello stipendio fisso di ottobre e novembre 2000 di complessivi fr. 7'400.- (memoriale, pag. 9 in fondo) così come un'indennità per licenziamento ingiustificato di fr. 22'200.- (loc. cit., pag. 10 in alto). Alla luce di quanto illustrato sopra (consid. 2), tali domande sono da respingere.
4. Il lavoratore contesta altresì che lo stipendio fisso ammontasse a fr. 2'500.mensili e che l'importo di fr. 1'200.- concernesse gli anticipi sulle provvigioni. Egli ritiene che il medesimo fosse di fr. 3'700.- (appello, pag. 10 seg.). Secondo l'appellante il Pretore ha erroneamente fondato il proprio giudizio sulle testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________ __________.
4.1 Al riguardo, egli afferma anzitutto che non era suo solito rivelare urbi et orbi la sua remunerazione. Tale censura si esaurisce in una mera asserzione di parte, sprovvista di portata probatoria.
4.2 L'attore ritiene che l'accertamento pretorile sia in contrasto con il contratto (doc. B). Il primo giudice ha spiegato che l'onere di provare l'ammontare dello stipendio compete al lavoratore. Di conseguenza, egli ha ritenuto che la circostanza che all'annesso "A" del contratto sottoscritto dalle parti e prodotto da quest'ultimo (doc. B e B1) sia stato cancellato lo spazio dove doveva figurare tale importo, sarebbe da interpretare a sfavore dell'attore. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, sicché la sua censura è inammissibile. L'appellante afferma, altresì, che dalle clausole n. 4.4 e 4.5 del contratto di cui al doc. B non emerge che le parti avessero previsto il versamento di un acconto sulla provvigione. Anzi, prevedendo il versamento della medesima entro trenta giorni dall'avvenuto incasso, le parti avrebbero chiaramente escluso la corresponsione di un anticipo. L'attore dimentica, tuttavia, che il Pretore ha fondato al riguardo il proprio giudizio sulle testimonianze di __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________. Inoltre, il contenuto del doc. B non esclude esplicitamente il pagamento di un acconto e, in ogni caso, le parti erano libere di concordare una tale pattuizione anche successivamente al contratto in questione. Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, come evocato dall'appellante, sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). Cosa che invece non risulta essere, come testé esposto, nel caso concreto. Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.
4.3 L'attore sostiene che quanto da lui affermato risulti dagli avvisi di accredito. Invero, il lavoratore sostiene che quando la datrice di lavoro non gli versava lo stipendio fisso la causale era specificata, come per esempio nel caso di rimborso spese (doc. Q e R). Da tale circostanza menzionata, tuttavia, non si può ancora dedurre la prova della fondatezza della sua tesi. Tanto più alla luce di quanto emerso dalle risultanze menzionate sopra cui il Pretore ha fatto riferimento. L'appellante afferma che tali testimonianze non siano concludenti al proposito. In particolare, __________ __________ avrebbe affermato di ricordare "Lit. 4.5 mio". Tuttavia, l'appellante dimentica che il teste ha precisato che l'attore gli ha "detto che riceveva circa 3 milioni di lire al mese oltre a provvigioni che gli venivano almeno in parte anticipate ogni mese in ragione di circa 1 milione e mezzo" (verbale 25 maggio 2004, pag. 3 in basso). Secondo il lavoratore, poi, il teste __________ __________ avrebbe detto di "non essere al corrente" della questione. Egli trascura, tuttavia, che il teste ha affermato che seppur "non a conoscenza degli accordi e dei dettagli" sulla remunerazione dell'attore, "ricordo soltanto che aveva parlato [l'attore] del fatto che gli spettavano delle commissioni e che per queste riceveva degli anticipi da AO 1" (verbale 7 settembre 2004, pag. 2 in fondo). Competeva quindi all'attore dimostrare , come spiegato dal Pretore, che quanto a lui versato mensilmente non contenesse anche la componente di anticipo di provvigione. Quanto alla testimonianza di __________ __________, questi avrebbe detto di "non sapere" ma di ricordare che una volta l'attore gli avrebbe detto di percepire "Lit. 2 milioni + le provvigioni". Anche in questo caso, tuttavia, l'appellante scorda che sebbene il teste abbia specificato di non essere a conoscenza del rapporto contrattuale fra le parti", ha anche affermato che "l'unica cosa che lui [l'attore] mi ha riferito una volta è stato che riceveva un importo fisso (2 milioni e mezzo di lire) oltre a delle provvigioni" (verbale 22 novembre 2004, pag. 2 in mezzo). Dalla sua testimonianza emerge quindi che il suo stipendio fisso era finanche inferiore a quello accertato dal Pretore. Il teste __________ __________, infine, avrebbe affermato di "pensare" di ricordare che il lavoratore percepiva un importo fisso e delle provvigioni. L'appellante dimentica che il medesimo teste ha anche specificato: "per quel che ho capito io AP 1 riceveva degli acconti sulle provvigioni assieme al fisso" (verbale 24 novembre 2004, pag. 2 in basso). Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.
5. L'appellante contesta l'ammontare delle provvigioni riconosciutegli dal primo giudice. Le sue censure sono vagliate qui di seguito singolarmente.
5.1 __________ __________
L'appellante sostiene anzitutto che la datrice di lavoro gli ha riconosciuto nella lettera di cui al doc. C (pag. 3) la provvigione da lui rivendicata. Se non che, il nome della società __________ __________ non appare nell'elenco cui l'attore fa riferimento. Egli afferma, altresì, di essersi occupato da solo dell'offerta di tale società. Il Pretore ha accertato il contrario sulla scorta del doc. TT e delle testimonianze di __________ __________ e di __________ __________. Il lavoratore sostiene che la sua tesi sia confortata proprio da quest'ultima testimonianza. Al riguardo, egli rinvia anzitutto al verbale 16 dicembre 2005 in via di rogatoria tenuto dal Tribunale di __________, che tuttavia non è influente ai fini del giudizio poiché in tale occasione era stata convocata erroneamente una persona diversa dal teste. Rilevante, quindi, è semmai quello del 21 febbraio 2006 dinanzi al medesimo tribunale. L'appellante si limita a rinviare in via generica a tale verbale, senza sostanziare i punti a cui fa riferimento e senza spiegare in che misura l'accertamento pretorile, fondato in parte proprio su tale testimonianza, sarebbe errato. Al riguardo l'appello è quindi inammissibile. L'attore rinvia, altresì, alla risposta n. 3 della convenuta del suo interrogatorio formale 19 ottobre 2005. __________ __________, amministratore unico di quest'ultima, ha affermato che la relativa offerta era stata firmata dall'attore e di non essere mai stato a __________ presso __________ in relazione all'ottenimento della commessa di cui al doc. SS (verbale 19 ottobre 2005, pag. 5). Tale circostanza, tuttavia, non sconfessa quanto affermato dal teste __________ __________ e riportato dal primo giudice a sostegno della propria motivazione. L'appellante prosegue sostenendo che il cliente __________ __________ era un cliente nuovo. Se non che, non si comprende in che misura tale allegazione possa incidere ai fini del giudizio. Il Pretore ha invero ritenuto che proprio siccome la vendita era stata effettuata dall'attore in concomitanza con altre persone, si applica il punto B dell'annesso A del doc. B. L'attore tuttavia non spiega perché si dovrebbe applicare il punto D concernente, tra le altre cose, le vendite a clienti nuovi. Anche su questo punto l'appello è irricevibile. Il lavoratore contesta, infine, che la circostanza di aver ricevuto da __________ Lit. 10'000'000.- sia irrilevante. Il Pretore ha spiegato che posta l'applicazione del punto B, la provvigione è eventualmente riconosciuta dalla datrice di lavoro secondo la sua competenza discrezionale, convenuta di volta in volta secondo i meriti dell'attore o secondo le circostanze. Egli ha poi rilevato la circostanza summenzionata reputando che non era giustificato il versamento di una provvigione da parte della convenuta poiché il comportamento del lavoratore era stato lesivo del principio della lealtà contrattuale nei suoi confronti. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad affermare in maniera del tutto generica che essa non influisce sul rapporto tra le parti. Anche su questo punto l'appello è irricevibile.
5.2 __________ e __________
L'appellante sostiene che la datrice di lavoro abbia riconosciuto tale provvigione nella lettera di cui al doc. C. Va precisato che nell'elenco di cui a pag. 3 di tale documento per quanto concerne __________ la datrice di lavoro ha indicato che il lavoratore aveva già percepito Lit. 3'000'000.- di commissione dal signor __________ di __________. Dall'istruttoria è poi emerso che l'attore ha ricevuto una provvigione da __________ anche per la società __________. L'attore afferma che il contratto non prevedeva che la provvigione percepita da terzi avrebbe fatto decadere il diritto alla provvigione. Tuttavia, non va dimenticato che il rapporto tra le parti era di lavoro e, quindi, era retto anche dalla normativa secondo la quale durante il rapporto di lavoro il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza (art. 321a cpv. 3 CO). Il primo giudice ha reputato che tale dovere di fedeltà era stato violato dal lavoratore, che aveva incassato all'insaputa della datrice di lavoro delle provvigioni da __________, e che quindi nulla gli era dovuto a tale titolo dalla convenuta. L'appellante avrebbe dovuto, semmai, motivare in che misura tale circostanza non era costitutiva di una violazione della norma summenzionata e che tale violazione non avrebbe dovuto comportare in ogni caso il mancato riconoscimento della provvigione da lui postulata. Cosa che invece non ha fatto. Anche al riguardo l'appello dev'essere quindi respinto. Su __________ __________ e __________ l'appellante afferma, infine, che erano entrambi clienti nuovi. Alla luce di quanto testé esposto, tuttavia, la censura è irrilevante ai fini del giudizio.
5.3 __________ – __________
L'appellante sostiene che tale società era un cliente nuovo, così come avrebbe dichiarato il teste __________ __________, che non solo avrebbe affermato di aver trattato unicamente con l'attore, ma che prima di tale contatto __________ aveva acquistato direttamente da __________ (appello, pag. 13 segg.). Il Pretore ha spiegato che ancorché il teste in questione abbia ricordato di aver trattato con l'attore, egli ha ammesso che il doc. OOO (sottoscritto da __________ __________) riguarda la trattativa e che deve necessariamente essere antecedente al doc. LLL (firmato dall'appellante). Al riguardo l'attore sostiene che il fatto che __________ __________ avesse sottoscritto l'offerta di cui al doc. OOO non comporta che __________ fosse già cliente della convenuta, dato che prima che lui la contattasse essa acquistava direttamente da __________. Come testé illustrato, il primo giudice ha accertato che il doc. LLL riguarda la medesima trattativa del doc. OOO. Il Pretore, quindi, trattando tale acquisizione come cliente esistente ma seguito dal lavoratore ha concesso una provvigione finanche favorevole a quest'ultimo. Invero, per vendite effettuate dal medesimo in concomitanza con altri, eventuali riconoscimenti sarebbero stati di competenza discrezionale della convenuta (doc. B: allegato A, punto B). Anche al riguardo l'appello è quindi respinto.
5.4 __________ - __________
L'appellante rinvia, al riguardo, a quanto esposto per __________ – __________. Per le medesime motivazioni esposte sopra l'appello dev'essere respinto anche su questo punto.
5.5 __________ – __________
L'appellante ritiene che tale cliente era nuovo. Il Pretore ha spiegato che anche per l'__________ valgono le argomentazioni espresse per l'__________. Se non che, il lavoratore non si confronta con le medesime, sicché al riguardo l'appello è irricevibile.
5.6 __________
L'attore afferma che tale cliente era nuovo. A suffragio della propria tesi invoca la testimonianza di __________ __________, amministratore di __________, che avrebbe dichiarato di aver conosciuto l'amministratore unico della convenuta solo alcuni anni dopo la realizzazione dell'impianto in questione, di aver invece incontrato più volte l'attore durante la fase della trattativa e che fu proprio lui a convincere la cliente all'acquisto della bilancia __________ (appello, pag. 16 seg.). Il Pretore ha accertato che la società in questione era stata segnalata alla convenuta da __________, sicché non può essere considerata come cliente proveniente dall'attore. La circostanza, quindi, che la cliente si convinse ad acquistare l'impianto dopo le trattative con l'attore, nulla muta al fatto che il cliente era sì nuovo, ma non proveniente dal lavoratore, e che quindi devono essere applicate le aliquote previste al riguardo al punto D dell'annesso A del doc. B. Su questo punto l'appello è quindi respinto. L'appellante sostiene, altresì, che si trattava di un nuovo progetto. Il primo giudice ha negato ciò ritenuto che delle particolarità dell'impianto venduto non è stata fornita alcuna prova, ossia non è stato chiarito se per questo cliente si siano dovuti prevedere accorgimenti particolari sulle macchine vendute. Con tale argomentazione l'attore non si confronta, sicché al riguardo l'appello è nuovamente irricevibile.
5.7 __________
L'appellante critica il Pretore per non avergli riconosciuto alcuna provvigione in merito alla cliente __________ __________. Il primo giudice ha spiegato che non è stata fornita alcuna prova dei costi sopportati al riguardo dalla convenuta e dei prezzi di vendita. In particolare, dalla documentazione prodotta, ovvero doc. VVVV, ZZZZ, AAAAA e BBBBB, non risulta che vi sia stata una vendita al cliente riconducibile all'operato dell'attore per l'importo di Lit. 96'813'000. L'attore rinvia anzitutto al doc. CCCCC. Se non che, all'udienza preliminare 18 settembre 2003 esso è stato sequestrato dal Pretore perché eccepito di falso e l'attore non ha prodotto l'originale del medesimo così come richiesto dal primo giudice. L'attore con scritto 1° ottobre 2003 ha precisato di non poter produrre l'originale poiché non "emana da lui", ma non ha affermato di voler persistere a volersi servire di quello da lui prodotto (vedi mappetta "doc. sequestrati"). Non si può quindi fondare il giudizio su tale documento. Quanto al doc. L, cui l'attore fa riferimento, esso è unicamente il cambio Lit./CHF secondo la banca __________ di __________ alla data 1° gennaio 2001. L'appellante rinvia, poi, a dei passaggi della testimonianza di __________ __________, amministratore delegato di __________ __________. Dagli stessi, tuttavia, non emerge alcunché su costi e sui prezzi di vendita. Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.
6. L'attore contesta anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede relativi all'azione principale (appello, pag. 20 in alto). Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese interamente a carico dell’attore, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 10'900.- per ripetibili. L'appellante chiede una diversa ripartizione degli oneri processuali in ragione della soccombenza qualora il suo appello in merito all'azione principale sia integralmente accolto. Dato l'esito del presente giudizio non vi è motivo di chinarsi su tale domanda. Egli postula, inoltre, il versamento di fr. 7'600.quali ripetibili parziali. In ragione della soccombenza da lui postulata e della percentuale dell’11.5% da lui applicata al valore di causa di fr. 109'847.90, se ne desume che secondo l'appellante le ripetibili in caso di soccombenza integrale dovrebbero essere di fr. 12'666.65 rispettivamente di fr. 12'632.50. Ritenuto che il Pretore lo ha condannato al pagamento di fr. 10'900.- e che tale importo è quindi favorevole all'attore rispetto a quello da lui calcolato, non vi è motivo di riformare il dispositivo di prima sede sugli oneri processuali.
7. L'appellante critica, altresì, il riconoscimento alla convenuta di determinate sue pretese riconvenzionali.
7.1 Egli contesta anzitutto il risarcimento del danno corrispondente all'aumento del premio assicurativo (fr. 359.-) e all'importo della franchigia (fr. 1'000.-) relativo all'incidente occorso all'attore a __________ alla guida dell'autovettura aziendale (appello, pag. 20). L'appellante sostiene che il Pretore ha accolto tale pretesa per fr. 1'283.90. A torto. In realtà, il primo giudice ha riconosciuto l'integralità della pretesa avversaria, compensando poi tale importo con il credito residuo di fr. 75.10 dell'attore (sentenza impugnata, pag. 39). Invero, il Pretore ha ritenuto giustificate le pretese dell'attore per fr. 14'475. Da tale importo ha poi dedotto fr. 14'000.di anticipo provvigioni posto in compensazione dalla convenuta, da cui un residuo di fr. 75.10 in favore dell'attore (sentenza impugnata, consid. 7). Ciò precisato, occorre vagliare la censura dell'appellante, secondo il quale il primo giudice avrebbe a torto ravvisato in lui una colpa nel fatto che egli avrebbe dichiarato che il veicolo con il quale ha avuto l'incidente con l'auto aziendale sostava, mentre invece era in movimento. Egli ritiene che la circostanza che l'altro veicolo fosse in contromano rende la sua colpa "talmente lieve da essere giuridicamente irrilevante". Il Pretore ha spiegato che tale allegazione non riguarda la responsabilità sulla quale la datrice di lavoro fonda la propria pretesa. Essa non ha preteso, invero, che l'ex dipendente fosse responsabile dell'incidente in quanto tale, bensì che le abbia arrecato un danno per aver sottoscritto un verbale di constatazione nel quale, senza motivo, veniva descritta una diversa dinamica dell'incidente, con la conseguenza per lei di dover rispondere personalmente dei danni alla propria autovettura facendo intervenire la propria assicurazione. Il primo giudice ha altresì ribadito che l'attore non aveva contestato che se non avesse ammesso con la sottoscrizione della constatazione amichevole che il veicolo in contromano era in sosta, l'assicurazione della datrice di lavoro non avrebbe dovuto intervenire. In tal senso, quindi, la responsabilità dell'attore era esclusiva. Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad affermare quanto già sostenuto dinanzi al primo giudice, sicché al riguardo l'appello è irricevibile.
7.2 L'appellante contesta, altresì, il riconoscimento di fr. 7'860.- quale danno per la perdita del cliente __________ __________ __________ (appello, pag. 40 segg.). Egli ritiene che il Pretore si sia fondato sulle testimonianze di __________ __________ e __________ __________, testi a suo dire "molto vicini" alla convenuta, ignorando la testimonianza di __________ __________ (recte: __________ __________, amministratore di __________) che avrebbe dichiarato che l'attore mai avrebbe espresso giudizi negativi sulle aziende produttrici di macchine confezionatrici e che, oltretutto, la sua azienda __________ acquistò una macchina __________ __________. Già si è detto che qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti, rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove. Il teste __________ __________ deteneva (al momento della sua audizione il 7 settembre 2004) il 10% delle azioni di __________ __________ __________, __________ (__________), fondata dalla convenuta, di cui era presidente del Consiglio di amministrazione. Egli si occupava altresì della vendita dei prodotti della convenuta (verbale 7 settembre 2004, pag. 2 in alto). Il teste __________ __________ è dipendente di __________ __________ __________, __________, così come "Geschäftführer", i cui prodotti sono venduti in parte dalla convenuta (verbale 24 novembre 2004). Il primo teste ha affermato che "il signor __________ [di __________] si è lamentato con me per il fatto che il signor AP 1 come rappresentante della AO 1 aveva sconsigliato alla __________ la confezionatrice della __________ consigliata da __________ la quale ci aveva segnalato il cliente __________" (verbale 7 settembre 2004, pag. 4 in alto). Il teste __________ __________ ha da parte sua dichiarato: "conosco il signor __________ della __________ e ricordo che un giorno mi ha chiamato urlando al telefono e che sosteneva che __________ e AO 1 (per lui erano la medesima cosa) aveva sconsigliato a __________ l'acquisto di macchine confezionatrici della __________, ditta con la quale la __________ collaborava nel senso che vendeva tramite AO 1 delle pesatrici che poi la __________ integrava nei suoi impianti. Siamo andati per una riunione urgente in __________ durante la quale il signor __________ ci ha mostrato una documentazione e ci ha detto che il signor AP 1 aveva sconsigliato la __________ di acquistare macchine __________" (verbale 24 novembre 2004, pag. 4 in alto). Il teste __________ __________ (responsabile commerciale di __________ __________ __________), ha confermato integralmente il contenuto del doc. 20 (verbale in via rogatoriale 13 gennaio 2006: risposta, n. 2.1) e di aver "parlato con i signori __________ e __________ i quali mi hanno invitato a formulare le mie rimostranze per iscritto (loc. cit.: risposta n. 4.2). Con la missiva in questione egli ha ricordato a __________ __________ di "una vicenda oltremodo squallida", nel senso che fu comunicato alla convenuta il nome del cliente e sorprendentemente l'attore si prodigò scandalosamente con i titolari di __________ per sconsigliare e denigrare la macchina di __________ rappresentata da __________ __________ __________, per proporre invece la macchina di __________. Agli atti vi è la testimonianza del "socio amministratore" di __________, __________ __________, cui il Pretore non ha fatto riferimento. Tale teste ha affermato: "il sig. AP 1 non ha mai espresso giudizi negativi sulle aziende che costruivano confezionatrici, in quanto dichiarava di vendere solo bilance". Alla domanda n. 7 se avesse mai sentito parlare di un'azienda costruttrice di confezionatrici __________, egli ha altresì dichiarato di aver "sentito parlare anche dell'azienda confezionatrice __________" (verbale in via rogatoriale 8 maggio 2005, pag. 3 in fondo), ma non ha affermato che tale conoscenza provenisse dall'attore. Di fronte a tale testimonianza e al fatto che nulla è dato di sapere sulle fonti del teste __________ __________ e su quelle di __________, cui il teste __________ __________ fa riferimento, non può essere ritenuta dimostrata la tesi dell'attrice riconvenzionale. Su questo punto l'appello è quindi accolto.
8. L'appellante chiede, infine, anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali relativi alla domanda riconvenzionale. In particolare egli chiede la reiezione integrale della medesima in ragione della soccombenza integrale da lui postulata e la fissazione delle ripetibili in fr. 6'000.calcolate su fr. 40'000.- al tasso percentuale medio del 15% giusta l'art. 11 del regolamento per la fissazione delle ripetibili (appello, pag. 23). Calcolando la soccombenza dell'attrice riconvenzionale stabilita dal primo giudice in 10/13, se ne deduce che egli si è dipartito da un valore di fr. 4'160.-. Egli ha affermato di aver applicato i valori massimi previsti dalla TOA. Non soccorre soffermarsi sulla questione di sapere se alla fattispecie si applichi il Regolamento o la normativa precedentemente in vigore, dato che in entrambi i casi seguendo il ragionamento pretorile la percentuale sarebbe la medesima di quella invocata dall'appellante, ossia il 15%. Sennonché, applicando tale percentuale al valore della domanda riconvenzionale di fr. 40'000.- si ottiene un importo pari a fr. 6'000.-. Calcolando che l'attrice riconvenzionale a seguito del presente giudizio ottiene fr. 1'283.90 (fr. 9'143.90 ./. fr. 7'860.-: consid. 7) e che quindi l’attore soccombe per il 3%, egli ha diritto a ripetibili parziali di prima sede per fr. 5'820.-. Su questo punto l'appello è quindi accolto.
9. La convenuta sostiene che il Pretore avrebbe dovuto accogliere anche la richiesta riconvenzionale volta alla restituzione delle provvigioni che il lavoratore avrebbe percepito da terzi durante il periodo in cui era alle sue dipendenze (osservazioni, pag. 25). In assenza di appello adesivo da parte sua, come d'altra parte osservato dalla medesima appellata (loc. cit., pag. 26), la censura non può essere vagliata.
10. Per i motivi che precedono l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto per fr. 7'860.-. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 65'657.65. Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 9'143.90. Unicamente il primo valore supera quello minimo di fr. 15'000.- previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le controversie in materia di diritto del lavoro.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 24 giugno 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 giugno 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Sulla domanda riconvenzionale
1. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1 fr. 1'283.90 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2003.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, da anticipare dall'attrice riconvenzionale, rimane a carico di quest'ultima in ragione di 97/100 e, per la rimanenza, è posta a carico del convenuto riconvenzionale, al quale la controparte rifonderà fr. 5'820.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
tassa di giustizia fr. 3050.spese fr. 50.fr. 3100.sono posti a carico dell'appellante in ragione di 9/10 e, per il resto, a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2'500.- per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).