Incarto n. 12.2008.136
Lugano 28 luglio 2009/jm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.135 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 24 agosto 2005 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1,
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 8'531.- oltre accessori - aumentata a fr. 9'700.- in sede di conclusioni - nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Locarno;
petizione avversata dalla convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di fr. 3'376.50 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Locarno;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 6 giugno 2008 respingendo la domanda principale e accogliendo la domanda riconvenzionale;
appellante l'attrice che, con atto 25 giugno 2008, chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni 11 agosto 2008, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: 1. Con petizione del 24 agosto 2005, AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 8'531.- oltre interessi al 5 % dal 16 agosto 2004. Essa ha sostenuto di aver affidato alla AO 1 la propria automobile C__________ VR6 per apportarvi alcune modifiche alla carrozzeria. In corso di esecuzione dei lavori si sarebbe accorta che la convenuta aveva eseguito alcuni interventi non commissionati. Inoltre i lavori eseguiti sarebbero pure stati eseguiti in modo non professionale e in violazione delle regole dell'arte. Di conseguenza ha chiesto alla convenuta di interrompere i lavori e restituirle il veicolo. Il danno causato dall'imperizia della convenuta sarebbe di fr. 7'931.-, importo comprendente i costi necessari per riportare il veicolo in uno stato accettabile e il danno di fr. 600.- causato all'impianto audio durante i lavori di saldatura.
2. Con risposta 26 settembre 2005, la convenuta ha postulato la reiezione della petizione chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 3'376.50 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no __________ dell'UEF di Locarno. La convenuta ha asserito di essere stata incaricata dall'attrice di procedere ad alcune modifiche dell’auto dell’attrice, e meglio alla modifica delle frecce segnaletiche sui fianchi dell'auto, alla bombatura dei parafanghi, alla saldatura dei frontali e del tetto, di modificare il portellone posteriore e sostituire le maniglie delle porte. L'attrice sarebbe stata costantemente presente in carrozzeria, eseguendo essa medesima parte dei lavori e impartendo direttive agli operai, sicché neppure sarebbe stato possibile eseguire interventi non richiesti. I lavori sarebbero comunque stati fatti in modo professionale e nessun danno sarebbe stato arrecato al veicolo, con la conseguenza che le pretese dell'attrice sarebbero infondate. Per quanto concerne l'amplificatore danneggiato, lo stesso sarebbe stato sostituito con l’accordo dell’attrice, alla quale non sarebbe quindi derivato danno alcuno.
La convenuta ha poi rilevato che controparte ha chiesto l'interruzione dei lavori prima che gli stessi potessero essere portati a termine, sicché sarebbe tenuta a pagare il lavoro fatto.
In via riconvenzionale postula quindi la condanna della controparte al pagamento di fr. 3’376.50, somma composta di fr. 1'000.- per la trasformazione della __________ C__________, fr. 2'104.- per interventi effettuati su altri due veicoli dell'attrice (fr. 1'614.- per lavori eseguiti su una vettura T__________, fr. 490.- per riparazioni di una __________ C__________ 16V) e fr. 30.- per i cartellini da posare sulla bucalettere, oltre a IVA.
3. Con replica e risposta riconvenzionale 11 ottobre 2005 l'attrice ha confermato le proprie domande, postulando la reiezione della domanda riconvenzionale. Contestato l'importo chiesto per i lavori eseguiti sulla __________ C__________ VRS, rileva di non aver mai ricevuto richieste di pagamento in merito alla riparazione della vettura T__________ né per i cartellini per la bucalettere.
Con duplica e replica riconvenzionale parte convenuta, e così con la duplica riconvenzionale l'attrice e con le conclusioni entrambe le parti, hanno confermato le rispettive domande, l'attrice aumentando la propria pretesa a fr. 9'700.-.
4. Con sentenza 6 giugno 2008 il Pretore ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale. Il primo giudice, premessa l'applicazione della normativa del CO regolante il contratto d'appalto, ha dapprima accertato che i lavori eseguiti erano stati commissionati dall'attrice. In seguito ha rilevato che quest’ultima aveva omesso di fissare alla convenuta un termine per rimediare ai difetti, non ravvisando motivi per ritenere che ciò sarebbe stato inutile, mancando la prova che la convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio. Inoltre la notifica dei difetti sarebbe stata carente e intempestiva, tanto da dover ritenere che l'attrice aveva accettato l'opera. Di conseguenza la domanda risarcitoria è stata respinta. Il Pretore ha pure respinto la pretesa di fr. 600.- per il danneggiamento dell'impianto audio, rilevato che la parte danneggiata era stata sostituita con il consenso dell'attrice, la quale quindi nulla poteva pretendere.
Da ultimo, il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale, respingendo le eccezioni sollevate dall'attrice.
5. Con appello 25 giugno 2008 AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione e respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con osservazioni 11 agosto 2008 l'appellata propone la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 6. È incontestato che le parti in causa sono vincolate da un contratto d’appalto, contratto con il quale l'appaltatore si obbliga a compire un'opera - in concreto la modifica del veicolo - e il committente a pagare una mercede (art. 363 CO).
6.1 L'appellante censura la decisione del Pretore rimproverandogli di aver ritenuto a torto che i lavori eseguiti dalla convenuta sul veicolo __________ C__________ VR6 erano stati commissionati dall’attrice. Sempre a torto il primo giudice avrebbe poi considerato tardivo l'argomento che l'esecuzione dei lavori era subordinato alla presentazione del preventivo, mai consegnato all'attrice, rilevando che l'eccezione già era stata sollevata con l'allegato di replica e risposta riconvenzionale. Riguardo a quest’ultima censura, si rileva che nell'ambito della replica e risposta riconvenzionale l'attrice si era limitata ad affermare che "… malgrado le sue numerose richieste, non ha mai ricevuto un preventivo per i lavori da eseguire" (replica con risposta riconvenzionale, pag. 2 ad 2). Non ne ha però tratto alcuna conclusione, e segnatamente non ha mai sostenuto che l'esecuzione dei lavori era subordinata alla presentazione del preventivo, argomento sollevato per la prima volta in sede di conclusioni e, di conseguenza, a ragione considerato tardivo dal Pretore.
6.2 L'attrice ha affermato, in sede di petizione, di aver affidato alla convenuta il proprio veicolo "… al fine di apportare alcune modifiche esteriori alla carrozzeria…" (petizione pag. 2 ad 2), e risulta dall’istruttoria che essa medesima ha eseguito dei lavori alla propria vettura, smontandone le componenti (Teste S__________ Z__________, verbale 11 maggio 2006, pag. 2, 3). Non è dato di comprendere per quale motivo, né l’appellante lo spiega, essa ha smontato le varie componenti quando ancora, a suo dire, non aveva deciso se far eseguire i lavori perché non ne conosceva il costo e perché, malgrado essa sia stata più volte in officina dove partecipava ai lavori e li seguiva (teste G__________ M__________, verbale 25 gennaio 2007, pag. 3) non abbia sollevato obiezioni di sorta per il fatto che i lavori erano iniziati malgrado non vi aveva consentito. Per tacere poi del fatto che, sempre in petizione, l'attrice ha affermato di aver chiesto la restituzione del veicolo prima del termine dei lavori perché, recatasi presso l'officina della convenuta durante la fase di esecuzione dei lavori, aveva constatato che erano stati eseguiti degli interventi mai richiesti e che le prestazioni eseguite erano mal fatte. La testimonianza di G__________ A__________, il quale afferma che l'attrice aveva chiesto solo un preventivo senza ancora aver commissionato i lavori (verbale 11 maggio 2006, pag. 4), non induce quindi a diversa conclusione, anche perché il teste riferisce in parte per sentito dire, in parte perché smentito dalla stessa attrice che ha ammesso di aver dato il via ai lavori.
Dall'istruttoria risulta poi che i lavori eseguiti erano stati effettivamente voluti dall'attrice. Ciò risulta dalla deposizione del teste S__________ M__________ (verbale rogatoria 15 agosto 2006), il quale ha riferito di aver eseguito i lavori richiesti dall'attrice.
Su questo punto l'appello è quindi respinto.
6.3 Certo, l'appellante rimprovera al Pretore di aver mal interpretato le affermazioni da essa fatte in petizione, quando ha affermato di aver affidato alla convenuta il proprio veicolo "… al fine di apportare alcune modifiche esteriori alla carrozzeria…", ciò non potendo essere interpretato nel senso che aveva dato il nullaosta per la loro esecuzione. È qui sufficiente rinviare all'allegato di replica con risposta riconvenzionale, nel quale essa ha pacificamente ammesso di aver richiesto l’esecuzione di taluni lavori - seppure limitatamente alla sostituzione delle maniglie sporgenti e all'eliminazione delle nervature ai parafanghi (pag. 2 ad 2) - per respingere siffatti argomenti, di evidente carattere mistificatorio.
7. Accertato che i lavori erano stati eseguiti su richiesta dell’attrice, il Pretore ha poi respinto le sue pretese rilevando che essa aveva omesso di assegnare alla convenuta il termine per porre rimedio ai difetti, e neppure aveva dimostrato che l'assegnazione di siffatto termine sarebbe stato inutile per il fatto che controparte non sarebbe stata in grado di rimediare alle mancanze.
L'appellante sostiene invece che l'istruttoria avrebbe evidenziato l'inutilità dell'assegnazione di un termine per correggere i difetti.
7.1 Giusta l'art. 366 CO, se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza che per colpa dell'appaltatore essa risulterà difettosa o non conforme al contratto, il committente può fissargli un congruo termine per rimediarvi, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata a un terzo per la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore. L'applicazione della norma legale in questione presuppone che siano adempiute le condizioni seguenti. L'opera non deve ancora essere stata ultimata e le circostanze devono permettere di prevedere con certezza che essa, una volta terminata, presenterà dei difetti o non sarà conforme a quanto concordato dalle parti, tale situazione è riconducibile all'appaltatore e, da ultimo, il committente deve aver assegnato un termine all'appaltatore affinché quest'ultimo possa rimediare ai difetti dell'opera e inoltre deve renderlo attento che se l'opera non fosse resa conforme entro il termine assegnato, avrebbe fatto eseguire il lavoro da un terzo a spese dell'appaltatore (Rep. 1992 pag. 270 segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., no 882).
7.2 Nel caso in esame viene meno l'ultima condizione, essendo pacificamente ammesso che l'appellante non ha assegnato alla convenuta il termine per rimediare ai difetti. L'appellante adduce invero che l'assegnazione del termine sarebbe stata inutile, perché la situazione della vettura era compromessa e la convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio. Se non che, il perito medesimo conclude che i difetti possono essere riparati, e il fatto che i lavori siano stati eseguiti in modo grossolano non è sufficiente per concludere che la convenuta non sarebbe stata in grado di porvi rimedio, se necessario rifacendo il lavoro.
Di conseguenza, l'attrice non avendo dimostrato l'esistenza delle premesse per l'applicazione dell'art. 366 CO, la sua pretesa è da respingere.
Ciò vale anche per quanto concerne la domanda di risarcimento per il danneggiamento dell'impianto audio, il Pretore avendo correttamente accertato che la parte danneggiata è stata sostituita con il consenso dell'attrice stessa, la quale non poteva quindi chieder alcunché al proposito. L'appellante non si confronta in alcun modo con la motivazione del Pretore, che è quindi confermata.
8. Non essendovi le premesse per una rescissione del contratto in virtù degli art. 107 segg. e 366 CO, si deve concludere che esso lo è stato ai sensi dell'art. 377 CO (DTF 98 II 115 consid. 2; Gauch, op. cit., n. 690 con rif. a n. 581 e 667; Zindel / Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., no 5 ad art. 366 CO ). L'applicazione di questa disposizione implica, per quanto qui interessa, che l'appaltatore, pur potendo a determinate condizioni essere chiamato in causa per l'eventuale difettosità delle parti dell'opera fornite fino a quel momento (Gauch, op. cit., n. 2434; II CCA 18 agosto 1993 in re U. SA/J. SA), non è però tenuto a portare a termine la stessa (Gauch, op. cit., n. 532), ovvero non può in ogni caso essere reso responsabile dei costi per la sua completazione.
8.1 Il Pretore ha accolto la domanda riconvenzionale, riconoscendo integralmente le pretese dell'attrice riconvenzionale, e meglio di fr. 1'000.- per la trasformazione della __________ C__________ VR, fr. 1'614.- per interventi effettuati su una T__________ e fr. 490.- per riparazioni di una __________ C__________ 16V e fr. 30.- per i cartellini da posare sulla bucalettere, importi ai quali è da aggiungere l'IVA. In totale fr. 3'376.50.
L'appellante si duole del fatto di non aver mai ricevuto fatture separate o richiami unicamente riferiti ai lavori svolti sulle vetture T__________ e __________ C__________ 16V. Con la risposta di causa l'appellata ha prodotto la fattura doc. 1, che contiene le prestazioni di cui essa chiede il pagamento. L'appellante medesima ammette che le prestazioni sono rimaste incontestate, sicché le disquisizioni in merito al mancato invio di fatture separate per le varie prestazioni appaiono, oltre che inutili, di natura meramente defatigatoria.
Per quanto concerne poi la mercede chiesta per i lavori eseguiti per la trasformazione della __________ C__________ VR, in questa sede l’appellante si limita a contestare il principio di doverli remunerare, mentre sull’ammontare non v’è contestazione, sicché anche su questo punto la sentenza dev’essere confermata.
In conclusione, l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC
pronuncia: 1. L'appello 25 giugno 2008 di AP 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dall'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 750.- di ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).