Incarto n. 12.2008.115
Lugano 30 luglio 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Pellegrini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 5 febbraio 2004 da
AO 1 rappr. dall' RA 2
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 210'143.95 oltre accessori - domanda ridotta a fr. 158'886.55 in sede di conclusioni - nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no 608296 dell'UEF di Mendrisio, domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 maggio 2008 ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 26 maggio 2008, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con le proprie osservazioni ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con petizione 5 febbraio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 210'143.95 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no __________ dell'UEF di Mendrisio. L'attrice, attiva nel settore dell'impiantistica, sanitari, riscaldamenti, condizionamenti, ventilazione e altri, ha addotto di aver realizzato per conto del convenuto, esercitante la professione di architetto, diverse opere nel proprio settore d'attività. Per tali prestazioni essa ha emesso, tra l'altro, 13 fatture, rimaste scoperte, per un importo complessivo di fr. 210'143.95. L'attrice sostiene di aver eseguito correttamente i lavori commissionatile, che non avrebbero mai dato adito a contestazioni da parte del convenuto,
B. Con la risposta il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione. Sollevata l'eccezione di prescrizione per le fatture 24 settembre 1997 (doc. A, fr. 174.40), 29 maggio 1998 (doc. B, fr. 50'812.65), 26 agosto 1998 (doc. C, fr. 193.05) e 26 agosto 1998 (doc. D, fr. 77.20), egli ha contestato l'ammontare di tutte le fatture e, in relazione alle fatture doc. L (fr. 15'684.60) e M (fr. 97'606.70), eccepito la difettosità dell'opera.
Con le conclusioni la parte attrice, dato atto dell'intervenuta prescrizione delle pretese di cui alle fatture doc. A-D ha ridotto la propria domanda a fr. 158'886.55. Parte convenuta ha confermato le proprie domande.
C. Con sentenza 5 maggio 2008, il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 158'886.55. Ritenuta applicabile la normativa del CO regolante il contratto d'appalto, il primo giudice ha rilevato che la contestazione verteva sull'ammontare della mercede e sull'esistenza di difetti. In merito all'ammontare della mercede, rilevato che l'attrice non aveva fornito la prova diretta dell'ammontare della remunerazione, egli ha poi esaminato l'atteggiamento del convenuto alla luce dei canoni della buona fede, evidenziando che prima dell'avvio della procedura giudiziaria esso non aveva mai sollevato contestazioni, riconoscendo quindi il benfondato della domanda attorea. In merito all'esistenza dei pretesi difetti, il primo giudice ha poi constatato che gli stessi mai erano stati notificati.
D. Con appello 26 maggio 2008 AP 1 ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. Con osservazioni 1° luglio 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
In diritto:
1. L'appellante censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a torto provata la pretesa dell'attrice.
L'appaltatore che, come l'attrice, procede per l'incasso della propria mercede è tenuto, in base alle regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), a dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della propria pretesa.
L'esistenza del contratto, ovvero del necessario consenso all'esecuzione di tutte le opere di cui è chiesto il pagamento, è in concreto incontestata. La lite verte invece sulla determinazione della mercede spettante all'attrice, che va stabilita in applicazione dell'art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro dell'appaltatore e del materiale da lui fornito, norma che si contrappone all'art. 373 CO, qui non applicabile in difetto della pattuizione di una mercede a corpo.
La prova circa l'ammontare della pretesa può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di rito, o anche per mezzo dell'ammissione totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa, oppure nella fase preprocessuale. A questo proposito, la giurisprudenza di questa Camera, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore probatorio - nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi - al comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'artigiano, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione.
Proprio la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa (per tutte: II CCA 18 maggio 2000 M & B / C).
2. Il Pretore ha dedotto il benfondato della pretesa dell'attrice dal silenzio del convenuto, il quale ha contestato l'entità della mercede fatturata solo in sede processuale. L'appellante, rilevato che la documentazione in atti è insufficiente per accertare la congruità delle fatture, cosa ammessa anche dal Pretore, rimprovera al primo giudice di aver ammesso la pretesa per il solo fatto che egli non ha dimostrato di averla contestata.
Il Pretore ha in effetti accertato che la parte attrice non ha provato l'entità e l'importanza delle prestazioni eseguite, né il carattere contrattuale delle prestazioni, né i prezzi applicabili alle prestazioni eseguite. In realtà, fatta eccezione per le prestazioni a regia, contestate, con la risposta di causa, il convenuto non ha sollevato contestazioni circa la natura contrattuale dei lavori e l'entità dei medesimi - tanto che in sede giudiziaria il perito è stato esonerato da siffatti accertamenti - ma unicamente in merito alla congruità della fatturazione, lamentando il mancato rispetto dei prezzi rispetto ai preventivi e il mancato riconoscimento di uno sconto (risposta 3 giugno 2004, pag. 3). Tenuto conto della situazione concreta, caratterizzata da una gestione informale delle pendenze - dovuta ai buoni rapporti interpersonali in essere tra il convenuto e il defunto S__________, allora responsabile dell'attrice (cfr. in tal senso petizione 5 febbraio 2004, pag. 4, ad 3.) -, l'assenza di contestazioni formali delle fatturazioni non può però essere considerata quale ammissione della pretesa di controparte. Va in effetti qui considerato anche il comportamento dell'attrice, che non risulta abbia mai a sua volta formalmente sollecitato il pagamento delle fatture prima del decesso di S__________. Vero è che il convenuto ha sostanzialmente ammesso di aver avuto problemi di liquidità, all'origine di ritardi nei pagamenti (cfr. risposta pag. 4 ad 5), ma l'istruttoria ha anche dimostrato il parziale benfondato delle obiezioni sollevate in punto ai lavori di cui alle fatture doc. L e M, il perito avendo accertato la difettosità dell'opera (perizia 13 dicembre 2006, ad 1.4, 1.5, 1.6, 1.7), difettosità che, a prescindere dalla problematica della tempestività della notifica - ben può essere posta in relazione alla mancata definizione delle questioni ancora in sospeso. Di conseguenza, diversamente da quanto fatto dal primo giudice, non si può ritenere che il convenuto abbia, con il suo comportamento, riconosciuto le pretese di controparte.
Di conseguenza, in mancanza della prova in merito all’ammontare della mercede, l'appello dev'essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso di respingere la petizione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. L'appello 26 maggio 2008 AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 5 maggio 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. La petizione 5 febbraio 2004 di AO 1 è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'600.- e le spese sono poste a carico dell'attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
2. Le spese della procedura d'appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1'800.b) spese fr. 50.totale fr. 1'850.anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell'appellata, con l'obbligo di rifondere alla parte appellante fr. 3'000.- per ripetibili d'appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).