Incarto n. 12.2008.102
Lugano 4 giugno 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.693 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 29 settembre 2005 da
AO 1 RA 2
contro
AP 1 AP 2 RA 1
chiedente la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 43'341.15 oltre interessi a titolo di mercede dell'appaltatrice e l'iscrizione in via definitiva sulla part. __________ RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2, di un'ipoteca legale per fr. 43'341.15 oltre interessi;
domande avversate dai convenuti e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 23 aprile 2008, nella misura di fr. 43'141.15 oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2004;
appellanti i convenuti AP 1 e AP 2, che con appello 14 maggio 2008 chiedono la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’appellata non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono comproprietari in ragione rispettivamente di 4/5 e 1/5 della particella n. __________ RFD di __________. Nel corso del mese di dicembre 2002 essi hanno affidato la progettazione della casa, della piscina e di altri accessori, come pure la direzione lavori, all'ing. __________ M__________. L'esecuzione dell'insieme delle opere da metalcostruttore e serramenti è stata appaltata a AO 1.
B. In data 31 maggio 2004, AO 1 ha fatturato le proprie prestazioni per fr. 368'341.60 (doc. E). Tenendo conto degli acconti incassati, il 12 luglio 2004 essa ha chiesto il versamento del saldo. Non avendo ottenuto il saldo in questione, AO 1 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano il 16 luglio 2004, chiedendo l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'importo scoperto a carico del fondo n. __________ RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2 (cfr. inc. DI.2004.832 della Pretura di Lugano, sezione 3). Il Pretore, ha accolto l'istanza il 29 agosto 2005 per fr. 43'341.60 e assegnato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito.
C. Con petizione 29 settembre 2005, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2, chiedendo che essi fossero condannati a pagare l'importo di fr. 43'341.60 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2004 a titolo di mercede dell'appaltatrice e l'iscrizione in via definitiva sulla part. __________ RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2, di un'ipoteca legale di pari importo. L'attrice ha sostenuto di aver formulato un'offerta di fr. 345'505.80 – dopo aver esperito un sopralluogo con i responsabili della direzione lavori, ing__________ e __________ M__________ – per la fornitura e la posa della copertura del tetto piscina, i serramenti piscina, il serramento F__________, un cancello superiore, un cancello inferiore, un parapetto esterno, lamiere d'alluminio (squash), parapetti interni, nonché una vetrata interna. L'attrice ha rilevato che, oltre a queste opere elencate in offerta, ha eseguito ulteriori lavori ordinati dalla D__________, ossia la fornitura e la posa del grigliato esterno carrozzabile, di tre lamiere d'alluminio grezze, della rete metallica esterna, di due lamiere zinkor 20/10, di due serramenti trapezoidali e dello sportello locale aspirapolvere. Secondo l'attrice, questi lavori hanno incrementato i costi di fr. 18'422.–, come risulta dalla fattura finale del 31 maggio 2004 di fr. 368'341.60 (doc. E), mentre l'ulteriore differenza di circa fr. 4'400.– tra il prezzo in offerta (doc. F) e la fattura finale (doc. E) si spiegherebbe per alcuni piccoli sorpassi relativi ad altri lavori. L'attrice ha poi rilevato che AP 1 e AP 2 hanno approvato la liquidazione finale (doc. I e J) e che la fattura è stata parzialmente saldata dai convenuti per fr. 325'000.– (doc. G), per cui lo scoperto non pagato era di fr. 43'341.15 (doc. K e L). Nella risposta del 28 ottobre 2005 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla petizione contestando nel merito che l'attrice abbia eseguito tutti i lavori risultanti dall'offerta o ordinati dalla D__________ e che gli stessi siano stati compiuti a regola d'arte, per cui hanno posto in compensazione il minor valore delle opere. Essi sostengono di non aver approvato la fattura finale e che i documenti I e J sarebbero stati scritti dalla D__________, alla quale avrebbero tolto l'incarico il 21 settembre 2004 (doc. 10) in quanto svolto in maniera lacunosa, affidandolo ad altre ditte (doc. 16). I convenuti hanno sostenuto di aver comunicato fin dal 25 marzo 2004 (doc. 17) che non avrebbero versato alcun ulteriore acconto fino a compimento definitivo delle opere e che le perizie di cui ai doc. 3a7e9 confermerebbero che le opere presentano numerosi difetti, a causa dei quali anche l'ufficio tecnico comunale di __________ avrebbe negato l'abitabilità per i locali fitness, campo squash e piscina (doc. 8). Essi hanno sostenuto di aver versato il 20 agosto 2004 fr. 35'000.–, confidando nell'esecuzione da parte dell'attrice dei lavori restanti concernenti il cancello su via __________, il passaggio per i cani attraverso il cancello su via __________, il tetto scorrevole e le entrate Saliscendi, la porta scorrevole della piscina, i telai dei vetri, nonché le ringhiere (doc. 11 e 12). Secondo i convenuti, il 27 agosto 2004 AO 1 avrebbe risposto di aver ultimato i lavori il giorno prima (doc. 13). AP 1 e AP 2 hanno sostenuto di aver poi comunicato il 13 settembre 2004 che il saldo della fattura ancora scoperto sarebbe stato versato quando l'attrice avrebbe eseguito gli interventi da loro indicati nella lettera e che AO 1 avrebbe risposto il 17 settembre 2004 di aver ultimato i lavori il giorno stesso, ciò che essi hanno contestato. Con la replica e la duplica, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l'istruttoria, le parti non sono comparse alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
D. Con sentenza 23 aprile 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 e AP 2 a versare a AO 1 l'importo di fr. 43'141.15 oltre interessi al 5% dal 12 luglio 2004 (dispositivo n. 1.1 e 1.2). Ha pure confermato l'iscrizione in via definitiva, per il medesimo importo, dell'ipoteca legale dell'artigiano a favore di AO 1 a carico del fondo n. __________ RFD di __________, in comproprietà per 4/5 di AP 1 e per 1/5 di AP 2 (dispositivo n. 2.1), ordinando all'Ufficiale dei registri del Distretto di Lugano di procedere all'iscrizione in via definitiva della suddetta ipoteca legale (dispositivo n. 2.2). Il Pretore ha pure posto la tassa di giustizia (fr. 1'800.–) e le spese a carico dei convenuti in solido, condannandoli a rifondere in solido all'attrice fr. 4'300.– per ripetibili (dispositivo n. 3.1). Il primo giudice ha per finire posto la tassa di giustizia e le spese della procedura di iscrizione dell'ipoteca legale provvisoria (inc. DI.2004.832) a carico dei convenuti AP 1 e AP 2 in solido (dispositivo n. 3.2).
E. Con appello 14 maggio 2008, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere qualsiasi richiesta creditoria di AO 1 (domande n. 1.1 e 1.2), di respingere la richiesta di iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani (domanda n. 2.1) e di quella di procedere all'iscrizione della menzionata ipoteca (domanda n. 2.2), protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede. L'appellata non ha presentato osservazioni.
e considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che, alla luce delle convergenti risultanze istruttorie, le opere di cui alla fattura doc. E (punti a-r), sono state eseguite da AO 1 secondo i piani di dettaglio specificanti anche i materiali da utilizzare che le sono stati consegnati dalla D__________ Studio d'ingegneria M__________. Secondo il primo giudice, l'attrice ha rispettato rigorosamente i piani e i materiali scelti dalla D__________, consegnando delle opere eseguite a regola d'arte, ragione per cui la D__________ non ha mosso contestazioni di sorta. I problemi ermetici e termici, la formazione di condensa, nonché la presenza di scrostamenti della vernice e macchie di ruggine (cfr. perizie di parte: incarto energetico doc. 3, rapporto preliminare sull'involucro della costruzione doc. 4, perizia sulle installazioni di impianti doc. 5) sono – secondo il Pretore – difetti che non riguardano i lavori di fornitura e posa eseguiti dall'attrice, essendo riconducibili ad un errore di progettazione. I committenti – prosegue quindi il primo giudice – non possono dunque far valere i diritti accordati loro in caso di opera difettosa, poiché essi stessi ne furono la causa: AO 1 SA si è infatti limitata ad eseguire e fornire l'opera richiesta dalla committenza e dalla D__________, conformemente alle istruzioni e ai progetti ricevuti. Non trovandosi nel caso concreto di fronte ad un errore tecnico manifesto ed evidente – conclude il Pretore – ossia ad una soluzione manifestamente contraria alle più elementari regole dell'edilizia, l'attrice non aveva l'obbligo di notificare il proprio dissenso. Il primo giudice ha nondimeno ridotto di fr. 200.– la pretesa dell'attrice, riconoscendo il minor valore dell'opera per una manovella di apertura di una porta finestra, fornita da AO 1 SA, risultata difettosa.
2. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dei convenuti è costituito in buona parte dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 31 agosto 2007 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
3. Esaminando nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto 1 pag. 3 dell'appello è identico al punto 1 pag. 2 verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto 3 pag. 3 primo paragrafo dell'appello è identico al punto 3 pag. 3 in alto delle conclusioni.
I punti 9-10 pag. 6 dell'appello sono identici al punto 4 pag. 3 dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto 11 pag. 6-7 dell'appello è identico al punto 5 pag. 3 verso il basso delle conclusioni.
Il punto 12 pag. 7 dell'appello è identico ai punti 6-7 da pag. 3 in basso e pag. 4 dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto 13 pag. 7-8 dell'appello è identico al punto 8 pag. 4 dal mezzo verso il basso delle conclusioni.
Il punto 14 pag. 8 dell'appello è identico al punto 9 pag. 5 e pag. 6 in alto delle conclusioni.
Il punto 15 pag. 8 e pag. 9 primo paragrafo (fin verso il basso) dell'appello è identico al punto 10 pag. 6 da verso l'alto al basso e pag. 7 in alto delle conclusioni.
Il punto 16 pag. 10 dell'appello è identico al punto 11 pag. 7 verso l'alto delle conclusioni.
Il punto 17 pag. 10-12 dell'appello è identico al punto 12 pag. 7 dal mezzo verso il basso e pag. 8 dall'alto verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto 18 pag. 12 dell'appello è identico al punto 13 pag. 8 verso il basso e pag. 9 in alto delle conclusioni.
Il punto 20 pag. 13 dell'appello è identico al punto 14 pag. 9 da verso l'alto a verso il mezzo delle conclusioni.
Il punto 21 pag. 13 dell'appello è identico al punto 15 pag. 9 verso il basso e pag. 10 in alto delle conclusioni.
Il punto 22 pag. 13 dell'appello è identico al punto 16 pag. 10 verso l'alto delle conclusioni. In relazione a detto punto l'operazione di copia (dalle conclusioni) ed incolla (all'appello) eseguita dagli appellanti risulta ancor più palese se si tiene conto che questi ultimi si sono dimenticati di modificare una delle due cifre relative al credito; la seconda cifra fa infatti ancora riferimento alla pretesa creditoria di fr. 43'341.15 nel frattempo ridotta dal Pretore a fr. 43'141.15.
4. Non resta dunque che esaminare i restanti punti 2, 3 (secondo paragrafo), 4, 5, 6, 7, 8, 15 (pag. 9 secondo paragrafo) e 19 dell'appello, che non costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni. Arduo risulta tuttavia, anche da un tale esame, intravedere una critica seria al giudizio di prima sede. Gli appellanti si sono infatti limitati a ripercorrere le varie fasi della controversia e ad addurre paragoni – sulla tempestività della notifica dei difetti, con riferimento ad un'altra vertenza che li oppone a K__________ SA e M__________ & M__________ SA (inc. OA.2005.521 della Pretura di Lugano Sezione 3 e inc. 12.2008.69 di questa Camera) – manifestamente non pertinenti. Tale modo di procedere fa ritenere ancora una volta irricevibili le argomentazioni del gravame.
5. Tra le righe delle loro considerazioni – che come detto sono in larghissima misura irricevibili, in quanto omettono di confrontarsi in modo serio e puntuale con precise considerazioni del primo giudice – gli appellanti ricordano quanto stabilito dall'art. 369 CO ed evidenziano che il committente non può far valere i diritti in caso di opera difettosa se egli è la causa dei difetti. In particolare – proseguono gli appellanti – il committente “risponde anche per gli ausiliari come la D__________ o il progettista ai quali si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell'appaltatore” (appello, punto 8 pag. 6 in alto). Secondo i ricorrenti, l'appaltatore ha comunque un obbligo di diligenza che gli impone di dare avviso al committente in caso di errori tecnici manifesti. Essi sostengono che il primo giudice non avrebbe “tenuto conto delle risultanze emerse” dalle perizie di parte di cui ai doc. 3 a 7 (appello, punto 9 pag. 6 nel mezzo) e che questo sarebbe “il motivo principale dell'inoltro dell'appello” (appello, punto 13 pag. 7 verso il mezzo). Dalle “risultanze di tali referti” (appello, punto 15 pag. 8 verso il basso) emergerebbe “una grave negligenza della AO 1 la quale in qualità di esperta del ramo, era o doveva perlomeno essere a conoscenza di quello che stava facendo” e meglio “di un errore tecnico manifesto facilmente riconoscibile per un esperto del ramo quale è la AO 1” (appello, punto 15 pag. 9 verso il basso).
5.1 Il rapporto giuridico tra AO 1 e i signori AP 1 e AP 2 è retto dalle norme sul contratto d'appalto e l'art. 369 CO prevede che il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso è stato causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l’espresso parere dell’appaltatore o in altra maniera.
Per l’applicazione di questa norma in favore dell’appaltatore, che sopporta l’onere della prova in proposito (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1914; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 369), occorre, in primo luogo, che il difetto dell’opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente (Gauch, op. cit., n. 1917) ed evidentemente questi risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell’appaltatore (art. 101 CO per analogia, cfr. Gauch, op. cit., n. 1921).
L’appaltatore non può però liberarsi senz’altro in presenza di mancanze del committente, del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono essere di pregiudizio per l’integrità e l’abitabilità dell’opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso (Rep. 1983, pag. 308; II CCA 5 dicembre 1996 in re B./C. e llcc.). In tali casi, tuttavia, l’obbligo dell’appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo qualora vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o dell’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia (Rep. ibidem; II CCA 4 giugno 2008, inc. 10.2002.29; Gauch, op. cit., n. 1969 e segg.).
L'avviso che l'appaltatore deve, al proposito, notificare al committente deve essere particolarmente formale e rendere attento quest'ultimo dei rischi che possono risultare dalle sue istruzioni e del fatto che declina ogni sua responsabilità nel caso che risultasse un difetto a dipendenza delle istruzioni che il committente insiste nel mantenere (DTF 116 II 305 consid. 2c/bb; 95 II 43 consid. 3c).
Negli altri casi l’appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente (II CCA 25 marzo 1994 in re B. SA e llcc./B.; Gauch, op. cit., n. 1958 e segg.).
E’ però fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell’artigiano siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell’appaltatore (II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M.; Gauch, op. cit., n. 1408).
5.2 Per quanto qui concerne, non è contestato che i committenti AP 1 e AP 2 disponevano di progettisti che fungevano anche da D__________ – gli ingegneri __________ e __________ M__________ – ai quali essi si sono affidati e che perciò li rappresentavano nei confronti dell’appaltatrice. Gli appellanti ammettono anzi “che la D__________ ha una responsabilità importante nell'esecuzione dell'opera” (appello, punto 15 pag. 9 verso il basso). Essi neppure contestano l'accertamento del Pretore secondo il quale “l'attrice era unicamente responsabile della fornitura e della posa delle opere oggetto di esame”, non avendole essa “né disegnate né progettate”, mentre la “responsabilità della progettazione e della D__________ era dello studio d'ingegneria M__________” (sentenza impugnata, consid. 11). Tantomeno è contestato il fatto che AO 1 non disponeva di conoscenze tecniche superiori a quelle dei committenti e del progettista/D__________. I convenuti non hanno mai sostenuto il contrario.
Gli appellanti sostengono che saremmo tuttavia in presenza “di un errore tecnico manifesto facilmente riconoscibile per un esperto del ramo quale è AO 1” la quale “era o doveva perlomeno essere a conoscenza di quello che stava facendo” e “darne avviso ai committenti” in “virtù del suo obbligo di diligenza” (appello punto 15 pag. 9 verso il basso). Trattasi di eccezioni e argomenti nuovi, sostenuti per la prima volta in sede d'appello e quindi palesemente irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che incombeva semmai ai convenuti (committenti) l'onere di provare (art. 8 CC) l'esistenza di errori macroscopici, o l’adozione di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell’edilizia, e quindi l'obbigo dell'attrice (appaltatrice) di notificare a loro il proprio dissenso. I convenuti, non solo non hanno chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria atta a comprovare simili circostanze, ma si sono limitati a produrre perizie di parte che nulla permettono di ricavare in relazione ai pretesi macroscopici errori di cui l'attrice avrebbe dovuto avvedersi e segnalare ai committenti. Neppure le deposizioni dei testi ing. __________ (verbale 29 marzo 2006, pag. 5-6) e ing. B__________ (verbale 29 marzo 2006, pag. 7), menzionate dagli appellanti (appello, punto 15 pag. 8 in basso e pag. 9 dall'alto verso il mezzo e punto 16 pag. 10 verso l'alto) alle quali questi ultimi attribuiscono – a torto – la valenza di referto peritale (cfr. appello, punto 15 pag. 8 verso il basso), permettono di ritenere l'esistenza dei pretesi errori macroscopici, da segnalare ai committenti dall'attrice, per opere da lei eseguite. L'appello si rivela pertanto comunque infondato.
Gli appellanti si aggravano pure per la riduzione delle pretese dell'attrice di fr. 200.– operata dal Pretore in relazione al difetto della manovella di apertura di una porta finestra. Essi sostengono – senza addurre motivazioni di alcun genere o riferimento a prove – che l'importo in questione sarebbe insufficiente per riparare il difetto della manovella e sarebbe stato determinato dal primo giudice in modo arbitrario (appello, pag. 11 nel mezzo). Non motivato – nella misura in cui i ricorrenti neppure si esprimono sulla somma che sarebbe necessaria per rimediare al difetto – l'appello si avvera ancora una volta palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPT-TI, m. 10 ad art. 309).
6. Visto quanto precede, l'appello, manifestamente infondato e irricevibile, deve essere respinto. Gli oneri processuali, comprensivi di tasse e spese, seguono l'integrale soccombenza degli appellanti (art. 148 CPC) e sono calcolati sul valore di fr. 43'141.15. All'appellata, che non ha presentato osservazioni, non vengono assegnate ripetibili d'appello.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 14 maggio 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Gli oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'200.b) spese fr. 50.totale fr. 1'250.in parte già anticipati dagli appellanti, sono posti in solido a loro carico. Non si assegnano ripetibili di appello.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).