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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.02.2008 12.2007.93

29 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,969 mots·~10 min·3

Résumé

Ripetibili

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.93

Lugano 29 febbraio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.11 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 4 gennaio 2007 da

AP 1 rappr. dall' RA 1 a  

  contro  

AO 1 rappr. dall' RA 2  

chiedente di accertare l'inesistenza del credito di fr. 500'000.- di cui all'esecuzione n. 20060801 del 25 settembre 2006 dell'UE di Weggis-Greppen fatta spiccare dal convenuto nei confronti dell'attore, petizione che il Segretario assessore, preso atto dell'acquiescenza della convenuta, ha stralciato dai ruoli caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'500.- di ripetibili;

appellante l’attore con atto di appello 23 aprile 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare l'importo delle ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 1° giugno 2007 chiede la reiezione dell’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con precetto esecutivo n. 20060801 dell'UE di Weggis-Greppen, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 500'000.-, indicando quale titolo di credito "risarcimento del danno materiale e morale (art. 41 CO) per atti illeciti commessi quale funzionario dell'Ufficio federale dei trasporti" (doc. A). Interposta opposizione al precetto in narrativa, in data 4 gennaio 2007 l'escusso ha inoltrato alla Pretura di Lugano un'azione di accertamento negativo, chiedendo di accertare l'inesistenza del credito di fr. 500'000.- oggetto dell'esecuzione di cui trattasi e, in via cautelare, che sia fatto ordine all'UE di Weggis-Greppen di non dare notizia a terzi dell'esecuzione medesima. 

                                         Citate le parti per la discussione cautelare, all'udienza del 15 febbraio 2007 l'attore ha confermato la richiesta di misure provvisionali, alla quale la convenuta si è opposta.

                                         Con risposta 5 aprile 2007 la convenuta ha aderito alle domande dell'attore, limitandosi a contestare la richiesta di accollarle spese e ripetibili che, a suo dire, dovevano essere poste a carico dell'attore stesso.

                                   2.   Con decreto 12 aprile 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, preso atto dell'acquiescenza della convenuta, ha stralciato la causa dai ruoli, accertato l'inesistenza del credito di fr. 500'000.- rivendicato mediante l'esecuzione n. 20060801 e fatto ordine all'UE di Weggis-Greppen di non più dare notizia a terzi di tale esecuzione. Le spese sono state poste integralmente a carico della convenuta, condannata a versare all'attore fr. 1'500.- complessivi di ripetibili per la procedura di merito e cautelare.

                                         Con appello 23 aprile 2007 l'attore chiede "di revocare il punto 2 del decreto di stralcio emesso dalla pretura di Lugano il 12 aprile 2007 e di legalmente assegnare un indennizzo adeguato all'appellante".

                                         Con osservazioni 1° giugno 2007 l'appellata postula la reiezione del gravame.

                                   3.   Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). L'indennità per gli onorari di patrocinio è fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App; m. 66 ad art. 150). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

                                3.1   Nel caso di specie, il Segretario assessore ha precisato che la tassa di giustizia e le ripetibili erano fissate proporzionalmente agli atti compiuti, tenendo conto che la vertenza si è conclusa al suo stadio iniziale.

                                         L'appellante censura la decisione impugnata, lamentando che l'indennità di fr. 1'500.assegnatagli copre solo una minima parte delle spese sostenute, e adduce che in realtà l'attività svolta fino allo stralcio della procedura corrisponde all'80% di quanto sarebbe stato necessario fare per la procedura completa. In tal senso l'indennità riconosciutagli non coprirebbe neppure le spese sostenute per l'udienza cautelare. Chiede che la controparte sia tenuta a rifondergli l'intero danno subito.

                                3.2   L'appellante nel gravame si è limitato ad osservare che l’importo stabilito nel giudizio impugnato appare insufficiente, tenuto conto dell'attività svolta: sennonché, egli non ha indicato l’importo di cui in concreto postula l’attribuzione in riforma della somma riconosciutagli dal giudice di prime cure, di modo che, in base alla giurisprudenza, applicabile anche in caso di appello contro i dispositivi sulle spese e sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 309; Rep. 1993 p. 227; per tante II CCA 17 novembre 2005 inc. n. 12.2004.125, 23 giugno 2006 inc. n. 12.2005.159), la sua domanda di aumento dell’indennità ripetibile dovrebbe essere considerata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 9 e 10 ad art. 309; sentenze Rep. e II CCA citate). Nelle motivazioni del proprio appello l'appellante sostiene tuttavia di aver avuto spese per complessivi fr. 25'565.- inclusa IVA per il procedimento di prima istanza. Si può quindi, tutto sommato, ritenere che questo sia l'importo minimo che egli chiede gli sia riconosciuto, sicché l'appello dev'essere esaminato nel merito. Al proposito va comunque osservato che, in mancanza di un dettaglio o di qualsivoglia indicazione in merito alla sua composizione, l'importo indicato non è verificabile e quindi neppure può essere ammesso.

                                3.3   Ciò premesso, resta da esaminare se, stabilendo l'importo delle ripetibili in fr. 1'500.-, il segretario assessore abbia ecceduto nel proprio potere d'apprezzamento.

                                         Va qui dapprima rilevato che la presente vertenza riguarda l'importo delle ripetibili, che il giudice è tenuto a stabilire in applicazione dei parametri della TOA, e non invece il rapporto tra cliente e avvocato in merito all'onorario. Di conseguenza, benché sia stata abolita dal 1° gennaio 2008 - ciò a seguito di un intervento della C__________, la quale l'aveva ritenuta in contrasto con la legge sui cartelli e ne aveva raccomandato una rielaborazione per renderla conforme alla legislazione federale - non vi sono impedimenti a ispirarsi alla TOA per la fissazione delle indennità di patrocinio, come imposto dall'art. 150 CPC, a maggior ragione tenuto conto che, come già precisato al considerando 3, la TOA non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore indicativo.

                                3.4   Contrariamente a quanto sostiene l'appellata, l'azione di accertamento negativo di cui trattasi non configura un procedimento di natura non patrimoniale di valore indeterminabile (osservazioni all'appello pag. 2), perché ciò si ha solo laddove la determinazione del valore sia impossibile per il motivo che i diritti oggetto di causa non attengono al patrimonio di una persona né sono connessi, direttamente o indirettamente,  con un rapporto giuridico patrimoniale (DTF 108 II 77). In presenza di una causa d'accertamento, il valore patrimoniale è quello del diritto o rapporto giuridico di cui si chiede venga accertata l'esistenza, rispettivamente l'inesistenza (Olgiati, Le norme generali del procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 35). Di conseguenza, rilevato che la causa di cui trattasi verte sull'esistenza - contestata - di un debito di fr. 500'000.- dipendente da un preteso atto illecito, vantato dall'appellata nei confronti dell'appellante, questo è il valore della contestazione.

                                3.5   La - ormai abolita - TOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 200'000.- e fr. 500'000.-, un onorario normale variante dal 5 all'8%. Applicato al valore litigioso della causa di cui trattasi, di fr. 500'000.-, ciò corrisponde ad un onorario tra fr. 25'000.- e fr. 40'000.-. Anche applicando i minimi tariffari, trattasi di un importo esorbitante ritenuto che a livello giudiziale l'attività dell'attore è stata limitata alla redazione della petizione e alla partecipazione a un'udienza. Si impone pertanto di procedere a una valutazione dell'attività e degli atti che la parte attrice ha svolto fino allo stralcio della causa e far capo anche al criterio della retribuzione oraria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 150). Nulla è dato a sapere circa la fase preprocessuale, ma non risulta che vi sia stata attività di rilievo, in particolare scambio di corrispondenza tra le parti. L'unico scritto successivo all'intimazione del precetto esecutivo è l'invito dell'Ufficio federale dei trasporti alla AO 1 di ritirare l'esecuzione, che emana però dal direttore dell'Ufficio federale dei trasporti. A livello giudiziale, l'attività del legale dell'attore è stata limitata alla redazione della petizione (di 9 pagine, ma solo 7 computabili perché, dato il contenuto, non appare giustificato contare la prima e l'ultima) e alla partecipazione a un'udienza. La causa è infatti terminata immediatamente dopo la risposta di causa perché il Segretario assessore, preso atto dell'acquiescenza della convenuta, ha stralciato la causa dai ruoli. In mancanza di altre indicazioni, il tempo complessivo impiegato può essere quantificato, per i colloqui con il cliente, la redazione degli allegati e la partecipazione all'udienza, prudenzialmente in circa 2 giorni di lavoro (18 ore). In siffatta situazione, per tener adeguatamente conto di entrambi i criteri del valore di causa e del tempo impiegato, si giustifica di applicare l'usuale formula

                                         2 x OV x OT , dove OV è l'onorario secondo il valore e OT

                                            OV + OT

                                         l'onorario a tempo. Considerato che la causa non presentava particolari difficoltà, non sui fatti né sulle questioni di diritto, tenuto però conto dell'importanza del valore litigioso appare giustificato, per il calcolo secondo il valore, non scostarsi dalla percentuale minima del 5%. Per quanto concerne invece la tariffa oraria, non vi sono motivi per scostarsi dall'usuale tariffa di fr. 250.- per ora. Ne risulta quindi un onorario di fr. 7'627.-. Tenuto conto anche delle spese, appare pertanto congruo fissare le ripetibili in fr. 8'500.-.

                                         L'appello merita quindi parziale accoglimento. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   In parziale accoglimento dell’appello 23 aprile 2007 di AP 1, invariati gli altri, il dispositivo n. 3 del decreto 12 aprile 2007 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6, è così riformato:

                                         3.     La tassa di giustizia complessiva e ridotta di fr. 500.- nonché le spese, da anticipare dalla parte attrice, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 8'500.- complessivi a titolo di ripetibili per la procedura di merito e cautelare.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr.       700.b) spese                            fr.         50.totale                                  fr.       750.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 375.- per parziali ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- a -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                   La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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