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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.2007 12.2007.92

5 novembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,480 mots·~7 min·5

Résumé

Cauzione processuale

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.92

Lugano 5 novembre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.174 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 marzo 2006 da

AP 1 rappr. da RA 2  

contro  

AO 1 rappr. da RA 1  

con cui l’attore ha chiesto di accertare che nulla era da lui dovuto al convenuto a dipendenza dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e con ciò di confermare l’opposizione interposta al PE in questione, la cui esecuzione doveva pertanto venir cancellata, domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sulla domanda di cauzione processuale presentata dal convenuto all’udienza preliminare del 5 luglio 2006, che il Segretario assessore con decreto 16 marzo 2007 ha accolto, ordinando all’attore di prestare una cauzione di fr. 6'000.-;

appellante l'attore con atto di appello 18 aprile 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre a fr. 2'000.- l’importo della cauzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 13 giugno 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 50'000.- più interessi vantato nei suoi confronti da AO 1;

                                         che, terminato lo scambio degli allegati introduttivi, in occasione dell’udienza preliminare il convenuto ha tra l’altro chiesto che l’attore, in istato di insolvenza risultante da atti ufficiali ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 CPC, fosse astretto a prestare una cauzione processuale di almeno fr. 10'000.-, importo ritenuto però eccessivo dalla controparte che si è detta disposta alla prestazione di una cauzione di fr. 1'500.-;

                                         che il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’istanza del convenuto, ordinando all’attore di prestare una cauzione di fr. 6'000.-: il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che per la fissazione dell’ammontare della cauzione per il pagamento delle ripetibili, l’unica che poteva qui entrare in considerazione, si poteva far riferimento alla TOA, per cui in concreto, ritenuto un valore della domanda di causa pari a fr. 50'000.-, si poteva applicare, prudenzialmente, una percentuale che si fissava tra quella media e quella massima e cioè del 13.25% circa (art. 8 segg. TOA), pari a fr. 6'700.-, che andava tuttavia ridotta di fr. 700.- in quanto la domanda di cauzione, che aveva effetto unicamente per le ripetibili posteriori alla sua introduzione, era stata presentata a causa iniziata;

                                         che con l’appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto, l’attore chiede, in riforma del querelato giudizio, di ridurre a fr. 2'000.- l’importo della cauzione;

                                         che la modalità di calcolo adottata dal Segretario assessore per la determinazione dell’importo della cauzione è in sostanza censurata in punto al tasso percentuale applicato al valore litigioso ed in punto alla riduzione della garanzia a seguito della ritardata presentazione della domanda di cauzione;

                                         che l’attore ritiene innanzitutto che nel caso di specie, invece di applicare una percentuale del 13.25% circa, sarebbe stato più congruo far capo ad una percentuale dell’8%, sennonché questo primo argomento, che in realtà - come vedremo - ha una duplice valenza, dev’essere disatteso;

                                         che in effetti l’attore, in presenza di un valore di causa di fr. 50'000.-, propone di applicare la percentuale media per le vertenze con un valore di causa oltre i fr. 50'000.- (minimo 6%, massimo 10%, art. 9 TOA), quando in realtà l’importo litigioso è di fr. 50.000.--, per cui l’art. 9 TOA prevede una percentuale tra l’8 ed il 15%; e nemmeno può essere condiviso il rimprovero mosso al giudice di prime cure di aver concretamente applicato un tasso medio-alto invece di quello medio o medio-basso, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che nella determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, e lo stesso principio è stato ritenuto applicabile anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale (II CCA 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.45, 9 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.177), il primo giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che però non è il caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi della TOA (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 150), ipotesi questa che, con il riconoscimento di una percentuale del 13.25% circa e di un importo per ripetibili (piene) di fr. 6'700.-, si è qui chiaramente avverata;

                                         che l’attore ha invece ragione a censurare siccome manifestamente insufficiente la riduzione, di soli fr. 700.-, dell’ammontare della cauzione a seguito del fatto che la relativa domanda era stata presentata solo in occasione dell’udienza preliminare;

                                         che in effetti, pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui la domanda di cauzione può essere ammessa solo per le spese successive all’inoltro della domanda stessa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 22 ad art. 153; II CCA 12 luglio 1996 inc. n. 12.96.20, 13 luglio 1998 inc. n. 12.98.5, 5 febbraio 1999 inc. n. 12.98.252), ben si può ritenere, con l’attore, che nel caso concreto, dovendosi ancora assumere, dopo l’udienza preliminare, al massimo tre testimoni e l’interrogatorio formale nonché allestire gli allegati conclusivi, solo all’incirca metà dell’onorario (pieno) poteva essere garantito mediante la cauzione processuale; 

                                         che nelle particolari circostanze la cauzione da prestare dall’attore può in definitiva essere quantificata in fr. 3'350.- (50% di fr. 6'700.-);

                                         che l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile, calcolate su un valore litigioso di fr. 8’500.-, e quelle della sede ricorsuale, calcolate su un valore litigioso di fr. 4'000.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 18 aprile 2007 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il decreto 16 marzo 2007 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformato:

                                         1.     La domanda di AO 1, , è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto ordine a AP 1, __________, di prestare una cauzione processuale per l’importo di fr. 3'350.-.

                                         2.     (invariato)

                                         3.     La cauzione dovrà essere prestata entro il termine di 15 giorni dalla crescita in giudicato del presente decreto, pena lo stralcio della causa.

                                         4.     La tassa di giudizio in fr. 150.- e le spese calcolate in fr. 50.- sono poste a carico di AP 1, __________, per 1/4 e per 3/4 sono a carico di AO 1, __________, che verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            100.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.            150.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali di appello.

                                  III.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza  o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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