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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.02.2008 12.2007.84

7 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,620 mots·~28 min·3

Résumé

Contratto di lavoro: licenziamento immediato

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.84

Lugano 7 febbraio 2008/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.144 (CL) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanza 10 agosto 2005 da

AO 1 rappr. dai RA 2  

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

­in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 9'300.- oltre interessi dal 4 luglio 2005 per salario fino alla scadenza regolare del contratto (fr. 6'300.- netti) e quale indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 3'000.-);

domanda avversata dalla convenuta, la quale con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento del valore di una blusa (fr. 279.-), della perdita di guadagno durante i giorni in cui il negozio è rimasto chiuso (almeno fr. 4'000.-), nonché di un’indennità a seguito del fatto che essa ha dovuto personalmente prestare servizio nel negozio nonostante le sue condizioni di salute, specificata, in sede di conclusioni, in fr. 3'000.- rispettivamente in fr. 350.- (un quarto di salario), per complessivi fr. 7'629.-;

domanda riconvenzionale alla quale l’istante si è opposta;

nella quale il Segretario assessore, con sentenza 20 marzo 2007, ha accolto parzialmente l’istanza e ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta a versare all’istante fr. 7'700.- netti oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2005 su fr. 1'400.- e dal 13 luglio 2005 su fr. 6'300.-;

appellante la convenuta che con atto di appello 2 aprile 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza e di accogliere la sua domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili, in via subordinata di limitarsi a respingere l’istanza;

mentre l’istante propone nelle sue osservazioni 19 aprile 2007 di respingere l’appello, con protesta di ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è stata assunta dal 15 marzo al 15 ottobre 2005 a tempo parziale da AP 1 in qualità di venditrice nella boutique __________ ad __________. Il contratto di lavoro prevedeva uno stipendio di fr. 1'400.- netti mensili, compresa la tredicesima, le indennità per festivi e per vacanze (doc. A). Esso è stato versato dalla datrice di lavoro fino al 31 maggio 2005 (doc. B). Con lettera 30 giugno 2005 AP 1 si è lamentata con la lavoratrice della condotta di quest’ultima sul lavoro, ritenuta “molto carente”, descrivendo un episodio riguardante la sostituzione, errata, di una blusa a una cliente. Essa ha inoltre constatato che le direttive che aveva impartito alla dipendente o non erano state eseguite, o lo erano state solo dopo “reiterate intimazioni”. La datrice di lavoro ha, infine, informato la dipendente di non  accettare il suo rifiuto di comunicare con lei e l’ha esortata a smettere con un simile atteggiamento, così come a svolgere esclusivamente il ruolo di venditrice, occupandosi anche dell’immagine del negozio, pena la necessità per la datrice di lavoro di vedersi “costretta a percorrere altre vie” (doc. C). Il 4 luglio 2005 __________ per i RA 2, in rappresentanza di AO 1 ha risposto precisando che la lavoratrice aveva sempre lavorato diligentemente e spiegando la circostanza della sostituzione del capo di abbigliamento. Egli ha inoltre chiesto il pagamento del salario per il mese di giugno 2005, non ancora versato alla dipendente (doc. D).

                                  B.   Tale missiva si è incrociata con quella scritta, lo stesso giorno, dalla datrice di lavoro, nella quale ella constatava il rifiuto della lavoratrice di accettare il pagamento brevi manu dello stipendio, dal quale era stato dedotto il prezzo della blusa sostituita di fr. 279.-, e la si avvertiva che “in caso di mancato ritiro” lo stipendio sarebbe stato recapitato “tramite vaglia postale”. La datrice di lavoro spiegava inoltre che “il suo [della lavoratrice] atteggiamento negativo e sprezzante nei miei confronti ed in quelli di mia figlia, così come lo scarso rendimento già sottolineatole, sono elementi che non mi soddisfacevano prima e che, oggi, dopo l’inspiegabile rifiuto alla consegna di salario, mi soddisfano ancora meno. Il suo comportamento è assolutamente inappropriato e controproducente ai sensi di quella armonia che dovrebbe invece caratterizzare i rapporti commerciali, sia nei miei confronti sia in quelli della clientela. A futura memoria, voglia cortesemente prendere atto del mio totale disappunto in relazione al suo comportamento e, in genere, per quanto qui esposto”. Essa concludeva intimando alla lavoratrice di cambiare il suo atteggiamento o “in caso contrario sarò messa nella condizione di doverla licenziare” (doc. 1). Il 7 luglio 2005 la datrice di lavoro ha scritto al RA 2, precisando il proprio punto di vista (doc. 5). Il 12 luglio 2005 il RA 2, allegando una polizza di pagamento, ha informato la datrice di lavoro che la dipendente non si sarebbe presentata sul posto di lavoro fintanto che lo stipendio per il mese di giugno 2005 non le fosse stato versato (doc. E).

                                  C.   Con lettera 13 luglio 2005 AP 1 ha licenziato in tronco AO 1 con riferimento “agli eventi da lei ben conosciuti ed al persistere all’atteggiamento indifferente, negativo e sprezzante nei miei confronti, non volendo più comunicare con me, il rapporto di fiducia che le avevo concesso, viene a mancare”. Essa ha aggiunto “le faccio inoltre notare che il disordine che mi ha fatto nelle bluse in questi giorni – bluse che, dopo il suo rifiuto tassativo di riordinarle, avevo ordinato io stessa -, mi ha indotto a pensare che avesse qualcosa da nascondere. Quindi mi ha costretta a rifare l’inventario dal quale già risultano diversi ammanchi. E stamane senza preavviso non si è presentata al lavoro” (doc. F). Il licenziamento è stato contestato il 28 luglio 2005 dalla lavoratrice per il tramite del RA 2, che ha inoltre chiesto il pagamento di fr. 6'300.- per gli stipendi dal mese di giugno al 15 ottobre 2005 (doc. G).

                                  D.   Con istanza 10 agosto 2005 AO 1, rappresentata dal RA 2, ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 9'300.- oltre interessi quale stipendi dal giugno al 15 ottobre 2005 (fr. 6'300.- netti) e quale indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 3'000.-). La convenuta si è opposta all’istanza, chiedendo a sua volta il pagamento del valore di una blusa (fr. 279.-), della perdita di guadagno durante i giorni in cui il negozio è rimasto chiuso (almeno fr. 4'000.-), nonché di un’indennità per il fatto che essa ha dovuto personalmente prestare servizio nel negozio nonostante le sue condizioni di salute. L’istante, da parte sua, si è opposta alla domanda riconvenzionale. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, producendo memoriali scritti nei quali si sono confermate nelle loro rispettive posizioni, la convenuta specificando l’importo richiesto quale indennità a seguito del fatto che essa ha dovuto personalmente prestare servizio nel negozio in fr. 3'000.oltre a fr. 350.- (un quarto del salario) e chiedendo il pagamento di complessivi fr. 7'629.-. Statuendo il 20 marzo 2007 il Segretario assessore ha accolto parzialmente l’istanza, condannando AP 1 a versare fr. 7'700.- netti oltre interessi al 5% dal 9 luglio 2005 su fr. 1'400.- e dal 13 luglio 2005 su fr. 6'300.-.

                                  E.   Con appello 2 aprile 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso, e di accogliere la sua domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili. In via subordinata ella chiede alla Camera di limitarsi a respingere l'istanza di AO 1. Con osservazioni 19 aprile 2007 l’istante postula invece la reiezione del gravame, pure con protesta di ripetibili. La presidente di questa Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo il 5 aprile 2007.

Considerato

in diritto:                  1.   Il 13 agosto 2005 l’istante ha ceduto allo Stato del Cantone Ticino e per esso al Dipartimento delle Opere Sociali rappresentato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento di Bellinzona “gli eventuali salari che le saranno eventualmente riconosciuti dalla Boutique __________, __________” (doc. H pag. 3). Ciò a copertura delle prestazioni assistenziali percepite dall’istante. Al riguardo, il Segretario assessore ha spiegato che la causa è stata introdotta il 10 agosto 2005 e, pertanto, secondo l’art. 110 cpv. 1 CPC il processo continua fra le parti in causa, ovvero tra AO 1 e AP 1 (sentenza impugnata,

                                         pag. 5 in alto). Al contrario della normativa prevista dalla LADI (art. 29 LADI; II CCA, sentenza inc. n. 12.2002.169 dell’8 maggio 2003, consid. 8), la Legge sull’assistenza sociale (RL: 6.4.11.1) non prevede una cessione legale (tranne per il caso dell’anticipo di alimenti per i figli minorenni: art. 27 cpv. 2). L’art. 110 cpv. 1 CPC prevede che se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa. La sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede. Che con “oggetto” litigioso si intendano anche crediti è pacifico (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 52 seg. e 90; Habschied, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, n. 353 seg., pag. 127; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, n. 1, pag. 175). Unica differenza tra l’alienazione di una cosa e la cessione di un credito è che nel secondo caso non sussiste protezione del terzo in buona fede (art. 171 CO; Ottaviani, op. cit., pag. 53 seg.).

                                   2.   Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (art. 337 cpv. 1 CO). A norma dell'art. 337 cpv. 2 CO vi è causa grave quando non è esigibile per ragioni di buona fede da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto. In altre parole, è data causa grave quando è stato distrutto o scosso a tal punto il rapporto di fiducia tra le parti da non potersi più pretendere la continuazione del rapporto contrattuale, rispettivamente quando la disdetta immediata appare come l'unica soluzione possibile (Rehbinder/Portmann in: Basler Kommentar, 4a ed., Basilea 2007, n. 1 e 2 ad art. 337 CO). Se la violazione non è invece particolarmente grave ma si è ripetuta nel tempo, il datore di lavoro deve avvertire il lavoratore della minaccia di licenziamento immediato in caso di reiterazione (DTF 117 II 560 consid. 3c). Per sapere se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto delle circostanze specifiche della fattispecie, in particolar modo della posizione e della responsabilità del dipendente, del genere e della durata del rapporto di lavoro e della gravità della violazione contrattuale (DTF 127 III 113). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (II CCA, sentenza inc. 12.2005.22 del 4 ottobre 2005 con riferimenti; vedi anche Brunner/Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a ed., Losanna 1996, pag. 230).

                                   3.   Il Segretario assessore ha passato in rassegna i motivi di licenziamento indicati dalla datrice di lavoro nella sua disdetta 13 luglio 2005 (doc. F: atteggiamento della lavoratrice; sostituzione errata della camicetta; ammanchi nell’inventario; abbandono del posto di lavoro), ritenendoli non provati o, per lo meno, insufficienti a giustificare un licenziamento immediato. Di conseguenza, ha reputato la disdetta ingiustificata, riconoscendo all’istante fr. 6'300.netti, ovvero il corrispettivo dello stipendio di fr. 1'400.- netti mensili da giugno a settembre 2005 e per i primi quindici giorni di ottobre 2005. Egli ha inoltre riconosciuto alla lavoratrice fr. 1'400.- quale indennità per licenziamento ingiustificato. Al riguardo, ha valutato la breve durata del contratto, il tipo di attività svolta dall’istante e la sua età, così come le accuse, rivelatesi ingiustificate, di truffa e appropriazione indebita e il tentativo della datrice di lavoro di “costruire in maniera in parte artefatta” la struttura accusatoria. Il Segretario assessore ha, di conseguenza, respinto la domanda riconvenzionale.

                                   4.   L’appellante sostiene anzitutto di aver assunto l’istante nel 2005 non perché questa durante il 2004 si era distinta per il suo impegno, ma perché altrimenti non avrebbe più percepito le prestazioni dello Stato (appello, pag. 4 in mezzo). Poco importano i motivi, per nulla provati, dell’assunzione della lavoratrice. Ciò che è determinante nella fattispecie è lo svolgimento dei fatti nel 2005, ovvero la motivazione del licenziamento in tronco. Per tacere del fatto che l’allegazione secondo la quale nel 2004 la lavoratrice non si era distinta per il suo impegno è inammissibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà di invocare nuovi argomenti in sede di appello. In sede di risposta 28 ottobre 2005 (pag. 2) e di conclusioni 28 novembre 2006 (pag. 1) la convenuta ha dichiarato che l’assunzione era avvenuta a seguito dell’insistente richiesta dell’istante e per obbligo morale, ma nulla si dice circa la qualità dell’operato della lavoratrice nel 2004.

                                   5.   Secondo la convenuta il principale motivo di licenziamento in tronco consiste nell’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte dell’istante. La lavoratrice aveva il compito di aprire la boutique che, a seguito del suo atteggiamento, quel giorno è

                                         rimasta chiusa, senza peraltro alcun avviso telefonico. L’appellante critica quindi la decisione del Segretario assessore che ha reputato primo e apparente principale motivo di licenziamento la condotta dell’istante, ritenendo invece l’abbandono, trattato come l’ultimo dei motivi, di “alcuna rilevanza concreta” (appello, pag. 7 segg.). Il primo giudice ha sì rilevato che dalla lettera 13 luglio 2005 (doc. F) “primo – e apparentemente principale” motivo di licenziamento era l’atteggiamento della lavoratrice (sentenza impugnata, pag. 7), ma ha esaminato compiutamente anche il motivo dell’asserito abbandono ingiustificato dell’impiego, spiegando che esso motiva un licenziamento immediato se ripetuto e se chiara espressione di un rifiuto intenzionale e definitivo di prestare la propria attività, cosa che difettava nella fattispecie. Invero, nella lettera 12 luglio 2005 (doc. E) la lavoratrice aveva comunicato alla datrice di lavoro che si sarebbe astenuta dal lavoro non avendo ricevuto il salario per giugno 2005 (loc. cit., pag. 11). Inoltre, non si può rimproverare al Segretario assessore di aver indicato che primo e “apparentemente principale” motivo era la condotta della lavoratrice. Invero, nella lettera 13 luglio 2005 (doc. F) la convenuta ha dichiarato, come prima cosa, che “in seguito agli eventi da lei ben conosciuti ed al persistere all’atteggiamento indifferente, negativo e sprezzante nei miei confronti, non volendo più comunicare con me, il rapporto di fiducia che le avevo concesso, viene a mancare, così che la licenzio immediatamente”. È invece solo all’ultimo e terzo paragrafo che ella afferma “E stamane senza preavviso non si è presentata al lavoro”. La censura dell’appellante non può quindi essere condivisa.

                                   6.   L’appellante critica inoltre la decisione del Segretario assessore di ritenere che la lavoratrice, con raccomandata 12 luglio 2005 (doc. F), l’aveva avvisata della sua astensione dall’impiego. Ella sostiene che tale missiva era indirizzata alla Boutique __________ e che la mattina del 13 luglio 2005 avrebbe dovuto esserci proprio l’istante a ritirarla, unica persona a lavorare nel negozio il mattino. Di conseguenza, la convenuta sostiene di non essere stata a conoscenza della missiva in questione (appello, pag. 8 segg. e 18). Se non che, ella non asserisce che la raccomandata 12 luglio 2005 non era stata recapitata il giorno successivo. Poco importa, quindi, che la datrice di lavoro abbia preso conoscenza della stessa prima dell’invio della disdetta o meno. Ciò che è determinante è che la lavoratrice l’aveva prontamente avvisata del motivo della sua assenza e che tale assenza, come verrà spiegato in seguito (consid. 8), era giustificata. Se così non fosse, ogni qualvolta un lavoratore si trovasse a non potersi recare sul posto di lavoro gli sarebbe precluso l’avviso per invio raccomandato, onde l’impossibilità di procacciarsi una simile prova. D’altra parte, con lettera 4 luglio 2005 il RA 2 aveva già invitato la datrice di lavoro a corrispondere, entro 5 giorni, il salario del mese di giugno (doc. D). Motivo per cui ella avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che il motivo dell’assenza, il 13 luglio successivo, della lavoratrice era proprio il mancato pagamento dello stipendio arretrato.

                                   7.   La convenuta afferma, inoltre, che il Segretario assessore non ha valutato correttamente le testimonianze di __________ e __________, limitandosi ad evaderle nella sentenza “con una frase” (appello, pag. 11 seg.). Il primo giudice ha spiegato che le testi non hanno riferito circa un atteggiamento riprovevole dell’istante (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). Invero, la teste __________ ha in particolare dichiarato di essersi recata nella boutique a metà luglio 2005 e di averla trovata chiusa, asserendo di non ricordare “il giorno preciso (…). Ci siamo andate due giorni consecutivi e per i due giorni era chiusa. Non vi erano cartelli con la dicitura 'chiuso per …'. Ho chiesto al genero della proprietaria, il quale ha un bar al __________, come mai il negozio fosse chiuso. Lui mi ha detto che sarebbe dovuto arrivare qualcuno ma non è stato il caso e così siamo ritornate il giorno dopo ma ancora la Boutique era chiusa. Ho chiesto ancora al genero presso il Bar e anche lui non ne sapeva niente” (audizione 10 maggio 2006, pag. 2). La teste __________, circa il comportamento dell’istante, ha riferito di averla vista “una sola volta presso il negozio” e che “era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ora di andare in vacanza e che se l’avessero licenziata avrebbe potuto andare in vacanza” (audizione 23 giugno 2006, pag. 1 in basso e 2 in alto). Mal si comprende come le due testimonianze testé citate possano suffragare la tesi dell’appellante. La prima rileva solo che il negozio era chiuso. La seconda riferisce di un singolo episodio di lieve entità e non conferma la dichiarazione scritta prodotta agli atti (doc. 2). La teste ha riconosciuto la firma da lei apposta su tale documento, “redatto personalmente su richiesta della signora __________”. Essa non ha tuttavia confermato il suo contenuto, se non nei limiti testé illustrati. Al riguardo, va ricordato che le dichiarazioni scritte non sono inammissibili quali mezzo di prova. Secondo giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 25-27 ad art. 90 CPC), una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l’esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova (cfr. da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.1 del 5 novembre 2007 consid. 6). La dichiarazione in questione è stata allestita il 3 settembre 2005, ovvero dopo che l’istante aveva adito la Pretura il 10 agosto 2005. Tutto lascia intendere che sia stata allestita ai fini della causa. Da qui l’inammissibilità del documento, non confermato in sede di deposizione testimoniale.

                                   8.   L’appellante critica altresì la decisione del Segretario assessore di ritenere legittimo l’abbandono dell’impiego poiché il salario di giugno 2005 non pagato. Secondo la convenuta, il salario in denaro è pagato in moneta nella misura in cui non sia diversamente convenuto o d’uso. Come accertato dallo stesso primo giudice, lo stipendio era sempre stato corrisposto in contanti. Di conseguenza, ella sostiene di non essere stata in mora con il relativo pagamento, poiché ha offerto il salario alla lavoratrice con la detrazione del costo della blusa irritualmente sostituita e lo ha nuovamente offerto con raccomandata 4 luglio 2005, con la quale ha informato la lavoratrice che il salario era a sua disposizione, senza detrazione, e che in caso di mancato ritiro lo avrebbe fatto recapitare tramite vaglia postale (appello, pag. 12 seg.). Il Segretario assessore ha spiegato che malgrado lo stipendio fosse stato versato, in precedenza, in contanti, l’istante non si è rifiutata di incassarlo, ma si è semplicemente rifiutata di ricevere una somma dalla quale era stato detratto il costo della blusa di fr. 279.-. Inoltre, essa non era tenuta a percepire un salario già al di sotto del minimo esistenziale dal quale era stato detratto ulteriormente un importo non relativo ad un danno cagionato intenzionalmente dalla lavoratrice.

                                         Va anzitutto rilevato che nella raccomandata 4 luglio 2005 la datrice di lavoro non ha offerto il salario senza detrazione, contrariamente a quanto essa sostiene nell’appello. In effetti, nella lettera essa dichiara che “come lei sa e come le era già stato trasmesso, al salario di fr. 1'121.è stato detratto il valore della camicia” (doc. 1). Inoltre, come spiegato dal primo giudice, la compensazione di pretese salariali da parte del datore di lavoro con un credito proprio verso il lavoratore è possibile soltanto nella misura in cui il salario è pignorabile ai sensi dell'art. 93 LEF; eccezionalmente la compensazione è ammessa senza limiti se il credito del datore di lavoro si fonda su un danno cagionatogli intenzionalmente dal lavoratore (art. 323 cpv. 2 CO), ancorché si tratti di dolo eventuale. Per contro, non rientrano in questa categoria i danni cagionati da negligenza,

                                         anche grave (CCC, sentenza inc. 16.2002.60 del 15 gennaio 2003, consid. 7). Nella fattispecie, è palese che il salario di fr. 1'121.- mensili è assolutamente necessario al sostentamento del lavoratore. L’appellante, poi, non ha dimostrato che la lavoratrice abbia agito intenzionalmente. La convenuta stessa, invero, parla di “manchevolezza” (appello, pag. 15 in alto) e di “carente e negligente condotta” (loc. cit., pag. 4 in fondo), limitandosi ad asserire l’intenzionalità della lavoratrice nel “cercare il licenziamento” (loc. cit., pag. 20 in alto). Di conseguenza, la censura dell’appellante non può essere condivisa.

                                   9.   L’appellante afferma, inoltre, che il licenziamento è la conseguenza di un insieme di cause che, unitamente alla mancata presenza sul posto di lavoro, hanno compromesso definitivamente il rapporto di fiducia e, quindi, la continuazione del contratto di lavoro. Al riguardo, la convenuta sostiene che anche manchevolezze lievi possono giustificare la rescissione immediata se la loro ripetizione rende oggettivamente insostenibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. L’appellante sostiene, poi, di avere informato più volte verbalmente e con lettere 30 giugno 2005 (doc. C) e 4 luglio 2005 (doc. 1) la lavoratrice “delle conseguenze del suo agire anticontrattuale”. Come spiegato dal Segretario assessore, l’avvertimento deve contenere l’esplicita minaccia di licenziamento in tronco (sentenza impugnata, pag. 10 in alto; cfr. da ultimo II CCA, sentenza inc. 12.2007.45 del 20 dicembre 2007, consid. 1; DTF 117 II 560 consid. 3c). Ciò che difetta nella fattispecie. Nella missiva 30 giugno 2005 (doc. C), la datrice di lavoro ha diffidato la lavoratrice “a rientrare esclusivamente nel ruolo che le è stato assegnato, ovvero quello di essere una venditrice (…). In caso contrario, a tutela dei miei interessi, sarò costretta a percorrere altre vie”. Non vi è quindi alcun accenno esplicito a un licenziamento immediato. Nella lettera 4 luglio 2005 (doc. 1) ella ha intimato alla lavoratrice di “voler cambiare questo suo atteggiamento negativo a partire da subito. In caso contrario sarò messa nella condizione di doverla licenziare”. Seppur la datrice di lavoro indica l’eventualità di una disdetta del rapporto di lavoro, non menziona esplicitamente la minaccia di un licenziamento in tronco. Nemmeno nella lettera 7 luglio 2005 (doc. 5) la datrice di lavoro accenna alla minaccia di licenziamento immediato. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.

                                10.   La convenuta prosegue criticando la valutazione del Segretario assessore di considerare le dichiarazioni scritte di __________ e __________, confermate a sua detta in sede di audizione testimoniale, alla stregua di mere allegazioni di parte. Dalle stesse sarebbe invero emerso che la lavoratrice si rifiutava di comunicare con la convenuta e, in generale, aveva un comportamento indifferente, negativo e sprezzante. Tant’è che l’episodio della sostituzione della camicetta era solo l’ultimo  esempio. A comprova di ciò vi è inoltre il fatto che la lavoratrice si è fatta, da subito, rappresentare dal RA 2, rifiutandosi di interloquire direttamente con la datrice di lavoro. Tale atteggiamento costituisce, secondo l’appellante, una mancanza tale da minare profondamente il rapporto di fiducia tra le parti (appello, pag. 14 segg.). Il Segretario assessore ha spiegato che anche se si volesse ritenere come provata la sussistenza di screzi o di problemi di comunicazione tra la lavoratrice e la datrice di lavoro, non è stata invece dimostrata l’effettiva portata e ampiezza tale da giustificare un licenziamento immediato. Al riguardo, il primo giudice ha precisato che le testimoni __________, __________, __________ e __________ non hanno avuto modo di constatare un eventuale riprovevole atteggiamento. Solo nella dichiarazione scritta di __________ (doc. 2) si accenna, in maniera del tutto generica, ad un “linguaggio offensivo e inopportuno” nei confronti della datrice di lavoro, ma senza indicare il contenuto di tale linguaggio (sentenza impugnata, pag. 7 in basso 8 in alto).

                                         Sulla portata probatoria della dichiarazione testé citata già si è detto (sopra, consid. 7). La teste __________ ha riferito di essersi recata a metà luglio 2005 nel negozio ma di averlo trovato chiuso (audizione 10 maggio 2006, pag. 2). Tale circostanza non è di ausilio alla tesi della convenuta. Quanto, poi, alla testimonianza di __________, domestica della convenuta, basti rammentare che questa ha precisato “il doc. 4 da me scritto e firmato, mi è stato sottoposto con la forza, minacciandomi anche di farmi levare il permesso B come cittadina straniera e confermo quindi che il testo di cui al doc. 4 non corrisponde alla realtà perché io non so assolutamente nulla di questa cosa”. E ha poi aggiunto “io delle questioni relative al lavoro fatto dalla signora AO 1 in Boutique non conosco nulla e non posso dire nulla” (loc. cit., pag. 4 in mezzo). __________ ha confermato in sede di audizione testimoniale 23 giugno 2006 la sua dichiarazione scritta 23 settembre 2005 (doc. 3). Nella stessa ha indicato che la commessa era “visibilmente nervosa in quanto, come lei stessa asseriva, il responsabile della Boutique era appena andato a prendere l’auto al parcheggio e lei ne

                                         approfittava per farsi dare un passaggio verso casa. Di conseguenza ho dovuto provare in tutta fretta i capi che avevo deciso di acquistare, osservando che la venditrice era visibilmente infastidita dalla mia richiesta. Ricordo anche che io stessa le dissi che anche io avevo poco tempo e che, in fondo, avrebbe potuto servirsi dei trasporti pubblici”. Un simile unico episodio non è tale da comprovare l’atteggiamento gravemente lesivo invocato dalla convenuta. Circa, poi, la dichiarazione della stessa teste secondo la quale la convenuta ha poi avuto modo di verificare, i giorni successivi, che i capi da lei acquistati non erano stati registrati, basti rammentare che ella ha precisato di non aver “verificato né cassa né libri di registrazione”. __________, infine, ha affermato di aver “visto una sola volta presso il negozio” l’istante e che quel giorno quest’ultima “era un po’ nervosa; faceva caldo. Mi disse che non vedeva l’ora di andare in vacanza e che se l’avessero licenziata avrebbe potuto andare in vacanza” (audizione 23 giugno 2006). Anche questa testimonianza, che riferisce di un episodio isolato, non è tale da essere di ausilio, nemmeno se letto unitamente alla testimonianza di __________, alla tesi dell’appellante. Ne consegue che, al riguardo, l’apprezzamento del Segretario assessore resiste alla critica.

                                11.   L’appellante contesta la decisione del Segretario assessore di ritenere tardivo il licenziamento immediato a causa della sostituzione errata della blusa, poiché tale episodio è avvenuto nel maggio/giugno 2005. Secondo la datrice di lavoro, invero, la disdetta è “scaturita a seguito della mancata comparsa sul posto di lavoro” ed è la “somma di un insieme di motivi”, non solo, come a sua detta erroneamente accertato dal primo giudice, dell’episodio della camicetta. Ella ribadisce che, comunque, la sostituzione di un capo senza la presentazione dello scontrino che si è poi rivelato essere stato acquistato due anni prima è un fatto grave (appello, pag. 17 segg.). Se non che, il primo giudice ha accertato che la camicetta era stata venduta nel maggio 2005, che la cliente __________ l’aveva riconsegnata senza averla indossata e che aveva prima interpellato telefonicamente la convenuta segnalandole la volontà di sostituire la camicetta, senza ricevere un rifiuto. L’istante, poi, aveva tentato di contattare, invano, la convenuta, quando la cliente si era presentata in negozio per la sostituzione. Inoltre, non risulta che la datrice di lavoro avesse emanato direttive circa la sostituzione di merce (sentenza impugnata, pag. 9 in mezzo). Con tali accertamenti, fondati sull’audizione per via di rogatoria della teste __________ (verbale 23 agosto 2006), la convenuta non si  confronta. Inoltre, già si è detto (sopra, consid. 10) che la convenuta non ha provato quell’“insieme di motivi” sui quali asserisce aver licenziato in tronco la dipendente. Al riguardo l’appello dev’essere respinto.

                                12.   La convenuta afferma inoltre che l’intenzionalità, da parte della lavoratrice, “di cercare il licenziamento, è tutt’altro che remota”. A suffragio di tale tesi invoca la testimonianza di __________ secondo la quale la dipendente le disse che se l’avessero licenziata sarebbe potuta andare in vacanza, il fatto che si è rifiutata di ricevere lo stipendio per il mese di giugno 2005 e di essersi rivolta al RA 2 “anziché attenersi alle istruzioni della datrice di lavoro” (appello, pag. 19 segg.). Uno sfogo puntuale della lavoratrice con una cliente non sta ancora a comprovare la tesi della convenuta. Nemmeno le è di ausilio il rifiuto della dipendente di ricevere lo stipendio decurtato, decisione, come detto (sopra, consid. 8), giustificata. Quanto al fatto di rivolgersi al RA 2, la lavoratrice aveva tutti i diritti di farlo per tutelare la sua situazione giuridica.

                                13.   L’appellante conclude asserendo che il Segretario assessore ha “disposto un ordine dei motivi di licenziamento del tutto arbitraria”. Inoltre, il giudice di prime cure si è limitato ad analizzare solo alcuni di detti motivi e senza valutarli nel loro insieme (appello, pag. 21). Il Segretario assessore ha esaminato il motivo relativo all’atteggiamento assunto dalla dipendente, ritenendolo non comprovato o, comunque sia, non di una portata tale da giustificare un licenziamento in tronco. Egli si è poi chinato sulla questione della sostituzione della blusa, non ritenendolo un valido motivo di licenziamento immediato poiché non reiterato e, comunque, basato su una reazione tardiva della datrice di lavoro. Circa, poi, gli ammanchi che la convenuta asserisce aver riscontrato, il primo giudice ha accertato che gli stessi non sono stati provati. Infine, egli ha spiegato che il fatto, per la lavoratrice, di non essersi presentata sul posto di lavoro non era sufficiente, se non reiterato, a giustificare il licenziamento immediato e, in ogni caso, giustificato dalla mora nel pagamento dello stipendio così come significata alla datrice di lavoro. In che misura egli abbia disposto tali motivi in un ordine errato e, soprattutto, come ciò possa pregiudicare la tesi dell’appellante, questa non spiega. Nemmeno illustra quali altre ragioni egli non avrebbe esaminato e in che misura non li avrebbe valutati nel loro insieme. Sprovvisto di motivazione, al proposito l’appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                14.   L’appellante chiede in via principale che la sentenza pretorile sia riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza e accogliere, invece, la sua domanda riconvenzionale (appello, pag. 2). Considerato che nella fattispecie, come deciso dal Segretario assessore, il licenziamento immediato era ingiustificato e che la lavoratrice non ha abbandonato senza giusta causa e senza preavviso il posto di lavoro, la domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sugli art. 337d segg. CO (conclusioni 28 novembre 2006, pag. 8 in basso), non può essere accolta. L’appello dev’essere quindi respinto e la sentenza impugnata confermata.

                                15.   Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.-. Secondo giurisprudenza, quantunque non patrocinata, una parte vittoriosa ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto; RtiD II – 2005 pag. 680). Nella fattispecie l’istante è stata rappresentata dall’associazione di categoria, che ha redatto le osservazioni 19 aprile 2007, e si giustifica dunque riconoscerne un’indennità di fr. 300.-.

                                         Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore litigioso della domanda principale è di fr. 7'700.- (importo stabilito dal Segretario assessore) e non più di fr. 9'300.- (cifra richiesta dall’istante). Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 7'629.-. Nessuno dei due valori raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 15'000.previsto dall’art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per le  controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 2 aprile 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

-; -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

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