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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.02.2008 12.2007.66

21 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,875 mots·~14 min·3

Résumé

Contratto di mandato

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.66

Lugano 21 febbraio 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.608 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 settembre 2004 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1  

  contro  

AO 1 AO 2 rappr. dallo RA 2   AO 3  

con cui l’attore ha chiesto la condanna in via solidale dei convenuti al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2003, domanda avversata dal convenuto AO 2, che ha postulato la reiezione della petizione in via preliminare per carenza di legittimazione passiva e nel merito, e che il Pretore, con sentenza del 16 febbraio 2007, ha accolto nei confronti del solo convenuto AO 3;

appellante l’attore con atto di appello del 12 marzo 2007, con cui chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione nei confronti di tutte le parti convenute, con vincolo di pagamento solidale, protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti AO 2 e studio legale AO 1, con osservazioni del 2 maggio 2007, postulano la reiezione dell’appello, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                       

A.Il 3 febbraio 2003, negli uffici dello Studio Legale __________ a L__________, AP 1 (in qualità di venditore) e __________ (in qualità di acquirente) hanno sottoscritto un contratto di compravendita relativo alla PPP __________ fondo base part. N. __________ R__________, rogato dal notaio avv. AO 3. Il notaio è stato incaricato di ricevere in deposito il prezzo di compravendita di fr. 1'380’000.- e le cartelle ipotecarie gravanti il fondo, di pagare il debito ipotecario di fr. 982'000.- dietro consegna di cartelle ipotecarie, di trattenere fr. 20'000.- per il pagamento delle imposte comunali, cantonali, federali ed eventuale imposta sugli utili immobiliari e infine di riversare all’alienante l’importo residuo dietro consegna della cartella ipotecaria al portatore di fr. 600'000.- in quarto rango in suo possesso (doc. C, rogito n. 367). Il trapasso di proprietà è stato iscritto a registro fondiario il 12 marzo 2003 (doc. D).

B.    L’acquirente aveva versato il prezzo di compravendita sul conto del notaio rogante n. __________ presso la Banca __________, intestato allo Studio Legale __________, L__________, già prima di procedere alla rogazione dell’atto di compravendita (doc. C ). Il 25 maggio 2003 l’avv. AO 3 ha comunicato al legale di AP 1 di aver pagato il debito ipotecario di fr. 875'000.-, di aver trattenuto fr. 20'000.- per la tassa sugli utili immobiliari e fr. 1'211.32 come anticipo per le imposte cantonali e federali arretrate (doc. B). Il 4 giugno 2003 la Banca __________ ha versato l’importo residuo di fr. 483'788.65 (doc. G), dopo che l’avv. AO 3 aveva ordinato il pagamento il 20 maggio 2003 (doc F). Il 24 luglio 2007 l’Ufficio di tassazione ha stabilito che nessuna tassa per utili immobiliari era dovuta per la compravendita (conteggio TUI, doc. richiamo dall’Ufficio di tassazione di M__________).

C.    Con petizione 23 settembre 2004 AP 1 ha chiesto di condannare AO 2, AO 3 e la società in nome collettivo AO 1 in via solidale al pagamento di fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2003. Egli sostiene che l’importo di fr. 20'000.- è stato trattenuto dal notaio senza motivo vista la decisione dell’Ufficio di tassazione e che a causa del tardivo versamento dell’importo residuo dovutogli ha subìto un danno di almeno fr. 15'000.- per non aver potuto investire la somma in precisi titoli. L’attore adduce che il depositario della somma era la società in nome collettivo AO 1 e non il notaio rogante a titolo personale, donde la responsabilità solidale dei convenuti giusta l’art. 568 CO. Nella risposta 18 novembre 2004 lo studio legale AO 1 e l’avv. AO 2 hanno eccepito preliminarmente la carenza del presupposto di legittimazione passiva, poiché non ritengono che lo studio legale in questione costituisca una società in nome collettivo. Nel merito, essi negano qualsiasi rapporto giuridico con l’attore, poiché dal contratto di compravendita emerge chiaramente che il mandato é stato conferito esclusivamente al notaio rogante l’atto. AO 3 non si è costituito in giudizio ed è rimasto precluso.

                                  D.   Con sentenza 16 febbraio 2007 il Pretore ha accolto la petizione nei confronti del convenuto AO 3, condannato a versare fr. 35'000.- oltre interessi al 5% dal 12 marzo 2003, e l’ha respinta nei confronti degli altri convenuti.

                                  E.   AP 1 è insorto contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 12 marzo 2007, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia integralmente accolta nei confronti di tutti i convenuti, con protesta di spese, tasse e ripetibili. I convenuti AO 2 e studio legale AO 1 postulano la reiezione dell’appello con le proprie osservazioni del 2 maggio 2007, protestando a loro volta spese, tasse e ripetibili.

e considerato

in diritto:

                                   1.   Il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attore si fondava sul contratto di mandato e in applicazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 124 III 363, secondo la quale uno studio legale, organizzato in forma di SNC o società semplice, risponde per le violazioni contrattuali di uno dei suoi membri solo nel caso in cui il mandato è stato conferito a titolo collettivo, è giunto alla conclusione che nella fattispecie l’incarico era stato conferito a titolo personale al notaio rogante e a lui solo. Quest’ultimo, come socio dello studio legale menzionato, si è servito della segreteria e della cancelleria comune ma senza che ciò mutasse il carattere personale degli incarichi affidatigli. Il primo giudice ha pertanto escluso ogni responsabilità della società in nome collettivo e dell’avv. AO 2. Ha di conseguenza accolto la petizione solo nei confronti del notaio rogante, per aver trattenuto in modo indebito fr. 20'000.- violando così il contratto di mandato, e aver provocato al venditore un danno di fr. 15'000.- per il versamento del saldo del prezzo di vendita con quattro mesi di ritardo.

                                   2.   L’appellante rimprovera al Pretore un accertamento errato e incompleto dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, un errato apprezzamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto ai fatti determinanti. L’attore afferma in primo luogo che la SNC AO 1 esisteva, era parte al contratto di deposito di fr. 1'380'000.ed era responsabile per la mancata utilizzazione dei fondi nel rispetto delle pattuizioni, così che doveva rifondergli la somma di fr. 35'000.-, per la restituzione di fr. 20'000.- indebitamente trattenuti e il risarcimento del danno di fr. 15'000.- conseguente al tardivo versamento del saldo residuo del prezzo. L’appellante sostiene che il convincimento dell’esistenza di tale soggetto giuridico poteva nascere presso qualsiasi terzo in buona fede che entrava in relazione con lo Studio legale e notarile AO 1, vista l’indicazione “Studio Legale e notarile AO 1” apposta sulla targa all’entrata dello stabile dove era ubicato lo Studio, nonché nella carta intestata, cosi come l’esistenza di numero di telefono (doc. L) e fax (doc. M), numero IVA, casella postale comune ai soci dello Studio. Diversamente, l’attore non ritiene rilevante l’iscrizione a Registro di Commercio poiché quest’ultima riveste un carattere puramente dichiarativo. Inoltre, prosegue l’attore, l’attività professionale del notaio rogante avveniva nel contesto della SNC AO 1, i quali proventi andavano a beneficio dello Studio legale di cui era socio. Egli rimprovera al Pretore l’incompleto ed errato accertamento dei fatti, per non aver ammesso le prove fornite a sostegno di tale tesi (l’audizione del teste __________, i richiami e le domande di edizione) e per non aver tenuto conto, come previsto secondo l’art. 246 cpv. 2 CPC, della mancata comparsa all’interrogatorio formale del notaio rogante, il quale non ha quindi ammesso di condurre attività professionali al di fuori della SNC. A mente dell’appellante, tali accertamenti avrebbero dovuto condurre il Pretore a concludere che la pretesa rivendicata si fonda su un contratto di deposito perfezionato con la SNC Studio Legale e notarile AO 1, ragione per la quale chiede in questa sede, ai sensi dell’art. 322 lett. b CPC, che i mezzi di prova da lui proposti sull’esistenza della SNC siano ammessi e istruiti .

                                   3.   Secondo l’appellante a torto il Pretore si sarebbe limitato a considerare l’atto di compravendita per individuare la causa che fonda la pretesa attorea. A suo dire, infatti, il versamento del prezzo di compravendita, avvenuto prima della rogazione dell’atto, coincide con la perfezione di un contratto di deposito speciale che mette in relazione il deponente (acquirente), il depositario (lo Studio legale AO 1) e il beneficiario (il venditore) a favore del quale è stato costituito il deposito. La somma depositata costituiva la garanzia per il pagamento del prezzo al venditore, da versare all’appellante contro consegna delle garanzie ipotecarie libere di aggravi e contro la prova del pagamento di tutti gli eventuali oneri fiscali. Per questi motivi, l’attore fonda la pretesa di fr. 20'000.- per violazione delle norme del contratto di deposito, avendo il depositario trattenuto ingiustamente la somma di fr. 20'000.- senza restituirla (art. 477 CO), nonché per aver disposto indebitamente di una somma versata da un cliente sul conto terzi (art. 12 LFAvv).

                                   4.   La prestazione caratteristica del contratto di deposito risiede nell’obbligo del depositario di restituire la cosa depositata (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 5764 pag. 832). In particolare, nel caso del deposito di denaro (art. 481 CO) il depositario è tenuto a rendere la stessa somma (Barbey, Commentraire Romand CO, m. 10 ad art. 481 CO). Qualora il depositario fosse chiamato a svolgere altri incarichi, il suo lavoro non può più essere esaminato secondo le norme che reggono il contratto di deposito, bensì secondo quelle riguardanti il contratto di mandato (Barbey, Commentaire Romand CO, m. 21 ad art. 472). Nella fattispecie l’acquirente ha versato il prezzo sul conto bancario del notaio rogante intestato allo Studio Legale con l’incarico di pagare il debito ipotecario che gravava l’immobile oggetto della compravendita, come pure eventuali imposte e di versare il saldo al venditore, dietro consegna della cartella ipotecaria da questi detenuta (doc. C). L’appellante adduce che “clausole generiche e preformulate” non esplicano effetti contrattuali, ma trascura che le istruzioni litigiose sono in concreto lungi dall’essere ‘generiche e preformulate’. L’argomento è pretestuoso. Dal rogito risulta in effetti evidente che il versamento del prezzo di compravendita costituiva solo una fase dell’incarico affidato al notaio rogante, che aveva ricevuto precise istruzioni per l’uso della somma versata dall’acquirente, con l’obbligo di versare al venditore non la somma depositata dall’acquirente, ma il saldo del prezzo dopo il pagamento dei debiti ipotecari e delle eventuali imposte (doc. C, fol. III clausola n. 2 “prezzo”). Ne discende che il requisito essenziale per la qualifica di contratto di deposito ai sensi degli art. 472 segg. CO non è realizzato nella fattispecie. Per contro, come rilevato in modo corretto il Pretore, il rapporto giuridico si qualifica in un contratto di mandato (art. 394 segg. CO), i cui estremi si evincono nel doc. C. Per eseguire l’incarico, il mandatario ha incassato da terzi (l’acquirente) il prezzo di compravendita in un periodo antecedente alla rogazione dell’atto di compravendita (doc. C), il quale costituisce un atto preparatorio indispensabile all’esecuzione del mandato (Tercier, op.cit., n. 4706, 4748 pag. 679; RVJ 1979 p. 135, RSJ 1990 p. 233). Il mandatario era infatti stato incaricato di utilizzare l’importo depositato sul conto bancario dello studio legale per pagare i debiti ipotecari dietro consegna delle cartelle ipotecarie al portatore detenute dalla banca creditrice e le imposte gravanti l’immobile, per versare infine il saldo al venditore dietro consegna della cartella ipotecaria al portatore in quarto rango da lui detenuta (doc. C). Risulta chiaro dalla natura degli incarichi e dalle circostanze che le attività svolte dal mandatario sono state rese nell’interesse dell’appellante, poiché con il versamento del saldo del prezzo si sarebbe portata a termine l’esecuzione del contratto di compravendita (Tercier, op. cit., m.4576). La censura dell’appellante sulla qualifica del contratto, infondata, deve dunque essere respinta.

                                   5.   L’appellante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente stabilito che i rapporti contrattuali vincolavano personalmente il notaio rogante. L’attore afferma che il contratto era stato stipulato anche con la SNC AO 1, poiché l’incarico di ricevere i fondi e le cartelle ipotecarie non è un’attività riservata ai soli notai. La conferma che i rapporti sono intervenuti con tale soggetto giuridico, prosegue l’attore, andava cercata nei fatti accaduti prima e dopo la rogazione dell’atto. In effetti, il versamento del prezzo di compravendita effettuato sul conto bancario intestato allo Studio legale AO 1 (doc C, F, G), gli atti compiuti in seguito alla conclusione con l’utilizzo di carta intestata Studio legale e notarile AO 1 (doc B, F, M), così come l’assenza di menzione della persona depositaria dei fondi presente nel rogito doc. C, determinano la reale e concorde volontà contrattuale di tutte le parti interessate. Secondo quanto espone l’appellante la SNC avrebbe delegato internamente al notaio rogante la gestione dei fondi e deve dunque rispondere in via solidale giusta l’art. 568 CO. In via subordinata, l’istante procede nei confronti dell’altro socio della SNC, il quale sarebbe responsabile in qualità di co-depositario giusta l’art. 478 CO, giacché il deposito è avvenuto su un conto congiunto di avvocati e notai che lo gestivano nell’ambito della loro comune attività professionale. A torto. A prescindere dal fatto che in concreto non è stato concluso un contratto di deposito ma un contratto di mandato, nell’atto di compravendita (doc. C) è manifesto che l’incarico è stato affidato personalmente al notaio rogante, come indicato alla clausola 2 fol. III del rogito n. 367. Le parti non potevano avere il benché minimo dubbio, visto il chiaro testo della clausola, che si trattava di un incarico conferito personalmente al notaio rogante e non allo studio legale. Il tenore chiaro di una clausola contrattuale non esclude invero che dalle altre condizioni menzionate dal contratto, dallo scopo perseguito dalle parti, oppure ancora da altre circostanze possa risultare che il testo della menzionata clausola non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (cfr. DTF 131 III consid. 3.1 pag. 286 con rinvii). Ciononostante, non ci si scosta dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponda alla loro volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425 con rinvii).

                                   6.   Nella fattispecie gli argomenti addotti dall’appellante a sostegno di una delega interna operata dalla SNC non trovano alcun riscontro. In primo luogo, l’utilizzo di carta intestata, nonché di un conto corrente bancario comune non costituiscono prove circa la natura collettiva di un mandato, bensì influenzano la qualificazione del rapporto societario di uno Studio Legale (Fellmann, Rechtsformen der Zusammenarbeit von Rechstanwalten, in: Revue de l’avocat, 2003, p. 339 segg.). Un contratto di mandato che non costituisce una prestazione specificamente legata all’attività di avvocato, come in questo caso, è da considerare un mandato a titolo personale (DTF 124 III 363). Oltre a ciò, il mandato d’incasso e di pagamento è strettamente collegato a un’attività notarile (instrumentazione dell’atto di compravendita) e nella pratica non è raro che il notaio funga contemporaneamente anche da uomo di fiducia (DTF 113 II 522, RVJ 1979 p. 135, RSJ 1990 p. 233). Anche la presentazione dell’istanza d’iscrizione al registro fondiario a cura del notaio rogante convenuto in causa (doc. D), così come il pagamento delle eventuali imposte costituisce un’attività svolta nell’ambito notarile (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berna 2005, nota 661, pag. 317). Ne discende che in concreto non vi sono motivi per ammettere l’esistenza di un mandato collettivo. È pertanto inutile assumere in questa sede le prove non ammesse dal Pretore, visto che l’eventuale esistenza della SNC non ha alcuna rilevanza ai fini del giudizio, trattandosi di un mandato attribuito personalmente al convenuto AO 3 nell’ambito della sua attività di notaio rogante.

                                   7.   Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

1.L’appello 12 marzo 2007 di AP 1 è respinto.

2.Gli oneri del presente giudizio, consistenti in :

a)  tassa di giustizia              fr.    800.b)  spese                                fr.      50.-

Totale                                      fr.    850.già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alle controparti appellate fr. 1’600.- complessivi per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- __________ - __________ - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).