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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.09.2007 12.2007.36

7 septembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,912 mots·~10 min·6

Résumé

Contratto di assicurazione, prescrizione delle pretese, non abuso di diritto della compagnia assicuratrice

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.36

Lugano 7 settembre 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.41 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 26 aprile 2004 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2  

  contro  

AO 1

rappr. dall’ RA 1  

in materia di contratto di assicurazione, con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'433.80 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2000 e di fr. 1'526.40 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2003, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 12 gennaio 2007;

appellante l’attore con atto di appello del 5 febbraio 2007, con cui chiede la riforma del giudizio di prima sede nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta, con le proprie osservazioni del 7 marzo 2007, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1, titolare del Garage T__________ a __________, ha concluso l’11 febbraio 1999 con AO 1 (in seguito: compagnia di assicurazione) un contratto di assicurazione privata “commerciale” contro i rischi di incendio, furto con scasso, rapina e danni da acqua, per il periodo dal 1° agosto 1998 al 1° agosto 2003 (doc. B). Nella notte tra il 29 e il 30 agosto 2000, mentre AP 1 si trovava in vacanza all’estero, si sarebbe verificato un furto con scasso nel Garage. AP 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti il 2 settembre 2000, lamentando la scomparsa di “un computer, una stampante, un telefono, due sterei Pioneer, 4 cerchi in lega BMW M3 con pneumatici, 4 cerchi in lega Audi S3 con pneumatici, 4 cerchi in lega BMW 325 con pneumatici, vari pneumatici nuovi, un telefono natel Nokia 8210, denaro contante fr. 3'000.-, materiale vario di ricambio per automobili come da lista allegata, per un valore totale di fr. 49'938.-“, costituendosi parte civile (doc. C). In data imprecisata AP 1 ha inviato alla compagnia assicuratrice l’avviso di sinistro per furto con scasso e rapina, in cui elencava il materiale rubato, cifrando il danno a fr. 53'111.80 (doc. D). AO 1 ha incaricato il 20 aprile 2001 un’agenzia investigativa di indagare sul caso e nel maggio 2001 ha denunciato AP 1 all’autorità penale per i reati di tentata truffa e falsità in documenti. Il procedimento penale si è concluso con la sentenza del 26 marzo 2003, con la quale il giudice della Pretura penale ha prosciolto AP 1 da ogni imputazione (doc. L, M). Con petizione 2 luglio 2003 AP 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord G__________, P__________, chiedendone la condanna al versamento di fr. 42'960.20 a titolo di risarcimento per il furto subito e delle spese sopportate nella procedura penale. Il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione con giudizio 20 febbraio 2004, per mancanza del presupposto processuale della legittimazione passiva (inc. OA.2003.70).

                                  B.   AP 1 ha in seguito presentato alla medesima Pretura una petizione 26 aprile 2004 con la quale ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 41'433.80 oltre interessi dal 1° settembre 2000 quale indennizzo assicurativo per il furto e di fr. 1'526.40 oltre interessi dal 6 maggio 2003 per spese legali causate dalla convenuta.AO 1 si è opposta alla petizione nella risposta del 20 luglio 2004, adducendo in sostanza che il furto sarebbe stato simulato o che perlomeno il danno sarebbe stato gonfiato dall’assicurato e che in ogni modo la pretesa era prescritta. Nella replica del 13 settembre 2004 l’attore ha contestato la prescrizione, sostenendo che il relativo termine decorreva dall’esigibilità della pretesa e non dal momento del furto. Con la duplica la convenuta si è confermata nelle proprie argomentazioni. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire per il dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi, nei quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio.

                                  C.   Statuendo il 12 gennaio 2007, il Segretario assessore ha respinto la petizione per intervenuta prescrizione della pretesa e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese a carico dell’attore, condannato inoltre a rifondere alla convenuta fr. 3'500.- per ripetibili.

                                  D.   AP 1 è insorto contro il giudizio di prima sede con atto di appello del 5 febbraio 2007, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia integralmente accolta, con protesta di spese e ripetibili. La compagnia di assicurazione, dal canto suo, propone nelle osservazioni del 7 marzo 2007 di respingere l’appello e di confermare il giudizio di prima istanza, con protesta di spese e ripetibili.

E considerato

In diritto:                      

                                   1.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha respinto la petizione, ritenendo prescritta la pretesa dell’attore. Egli ha rilevato che il momento dell’esigibilità del credito non è decisivo per la prescrizione della pretesa assicurativa, poiché giusta l’art. 28 delle Condizioni generali di assicurazione (in seguito CGA) applicabili, le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione, conformemente all’art. 46 LCA. In assenza di atti interruttivi della prescrizione, il Segretario assessore ha pertanto constatato l’intervenuta prescrizione della pretesa assicurativa e ha respinto la petizione.

                                   2.   L’appellante contesta la conclusione alla quale è giunto il Segretario assessore. Egli sostiene che il termine di prescrizione non è ancora giunto a scadenza, visto che l’esigibilità convenzionale delle pretese si è verificata solo dopo la chiusura della procedura penale, terminata il 26 marzo 2003. L’attore afferma che le parti hanno derogato, con la sottoscrizione delle CGA, al sistema legale dell’art. 46 LCA, poiché l’art. 25 CGA prevede l’inesigibilità del credito fintanto che sussistono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento e se in seguito al sinistro viene condotta un’inchiesta di polizia o un’istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante non è terminata (doc. B). Ne deriva, prosegue l’appellante, che il termine di prescrizione non ha potuto prendere avvio prima del 26 marzo 2003, data della sentenza assolutoria della Pretura penale.

                                   3.   Giusta l’art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione. La norma è applicabile sia ai crediti dell’assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di quest’ultimo nei confronti dell’assicuratore, in particolare per quel che concerne le prestazioni assicurative. Determinante è in ogni caso che il credito si fondi sul contratto di assicurazione e non solo che sia in un rapporto di correlazione con lo stesso (Graber, in: Basler Kommentar VVG, Basel 2001, n. 3 ad art. 46 LCA). In deroga a quanto prescrive l’art. 130 cpv. 1 CO, il termine di prescrizione nell’ambito del contratto di assicurazione inizia a decorrere non con l’esigibilità del credito, ma già dal momento in cui si verifica il fatto su cui è fondata l’obbligazione (Graber, op. cit., n. 5 ad art. 46). Per quanto riguarda invece la durata del termine, in particolare la sospensione e l’interruzione della prescrizione, il diritto assicurativo rinvia alle norme generali degli art. 132 a 142 CO (Graber, op. cit., n. 22 ad art. 46).

                                   4.   Non è qui contestato che il credito in esame si fonda direttamente sul contratto assicurativo agli atti (doc. B). Come ammette del resto l’appellante, la regola generale dell’art. 130 cpv. 1 CO, secondo la quale la prescrizione comincia quando il credito è esigibile, non si applica alle pretese fondate sul contratto di assicurazione, per le quali è decisivo l’art. 46 LCA (DTF 127 III 268, 272). Né si ravvisa in concreto una deroga convenzionale all’art. 46 LCA, contrariamente a quanto ritiene l’attore. L’art. 25 CGA, infatti, disciplina l’esigibilità della pretesa assicurativa e nulla dice sulla prescrizione, regolata invece dall’art. 28 CGA. Quest’ultima norma prescrive che le “pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l’obbligazione”. Lungi dal derogare all’art. 46 LCA, quindi, l’art. 28 CGA ne riprende il testo come norma contrattuale. Il termine di prescrizione è dunque iniziato a decorrere il 30 agosto 2000, data alla quale è avvenuto il furto assicurato, ed è giunto a scadenza il 31 agosto 2002.

                                   5.   Secondo l’appellante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è costitutiva di abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, avendo la compagnia di assicurazione procrastinato il pagamento di quanto dovuto, avviato una procedura penale infondata nei confronti dell’assicurato e fatto credere a quest’ultimo che la pratica veniva esaminata con la continua richiesta di nuova documentazione. A torto. L’assicurato ha inviato alla compagnia di assicurazione il formulario di annuncio del sinistro verosimilmente nel settembre 2000 (doc. D) e ha sollecitato più volte l’evasione della pratica nella prima metà del 2001 (doc. G, H, I, E) ottenendo risposte interlocutorie (doc. F, J, K). Anche se si ammettesse che con le reiterate lettere di richiesta di nuova documentazione la convenuta abbia indotto l’attore a credere che stesse esaminando l’entità del danno, non si può oggettivamente ritenere che tale comportamento lo abbia indotto a non interrompere la prescrizione nel termine di legge. La convenuta ha sporto il 23 maggio 2001 denuncia penale al Ministero pubblico per il reato di tentata truffa contro l’assicurato (doc. L), che è stato interrogato presso il Commissariato della Polizia cantonale il 28 settembre 2001 in relazione a tale denuncia (allegato 10 al rapporto 19 ottobre 2001, incarto richiamato dal Ministero pubblico DAP 2939/2002). Al più tardi il 28 settembre 2001, dunque, l’attore ha saputo che la controparte metteva in dubbio la sua pretesa fondata sul contratto di assicurazione. Dalla data del furto erano allora trascorsi 13 mesi e rimanevano ancora 11 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione di cui all’art. 46 LCA. In questi 11 mesi l’assicurato avrebbe potuto interrompere la prescrizione con uno degli atti previsti dall’art. 135 CO, ciò che non risulta avere fatto. L’attore ha avviato un’azione giudiziaria solo il 2 luglio 2003 (inc. OA.2003.709), ben oltre la scadenza del termine di prescrizione, intervenuta il 1° settembre 2002. Ne deriva che l’appello, infondato, deve essere respinto.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 42'960.20, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 5 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.b) spese                         fr.   50.fr. 500.già anticipato dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'800.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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