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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.07.2007 12.2007.32

9 juillet 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·5,169 mots·~26 min·7

Résumé

contratto di lavoro, pagamento di giorni di riposo non goduti e della tredicesima, portata di ricevuta a saldo di ogni pretesa

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.32

Lugano 9 luglio 2007/lw  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.211 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 ottobre 2005 da

 AO 1  rappr. dall'  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. dall'  RA 1   

in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 10'494.45 (aumentati in sede di conclusioni a fr. 30'000.-) oltre interessi a titolo di pretese salariali, unitamente al rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;

domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via subordinata, il suo accoglimento limitatamente a fr. 4'340.30;

nella quale il Pretore, con sentenza 18 gennaio 2007, ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a versare l'importo lordo di fr. 24'949.50 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2004 e rigettando in via definitiva per questa somma l'opposizione interposta al PE n. __________;

appellante la convenuta che, con atto di appello 1° febbraio 2007, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza e di confermare l'opposizione interposta al PE n. __________, in via subordinata di accoglierla limitatamente a fr. 12'495.45, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante con osservazioni 19 febbraio 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;

richiamato il decreto 8 febbraio 2007 con cui la presidente di questa Camera ha concesso l'effetto sospensivo all'appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 ha lavorato dal 1997 quale aiuto cucina stagionale presso il ristorante __________ di __________ (__________). Fino al 2002 compreso egli era alle dipendenze di AP 1 e dal marzo 2003 di __________. Egli è poi stato licenziato con effetto immediato l'8 ottobre 2003.

                                  B.   Con istanza 28 ottobre 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Campagna per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di almeno fr. 10'494.45 per tredicesime mensilità mai pagate e per giorni di vacanza mai goduti dal 1999 al 2002, riservandosi di aumentare le sue pretese una volta terminata l'istruttoria. Alla domanda si è opposta la convenuta, postulando la reiezione dell'istanza in quanto il lavoratore, oltre a essere già stato integralmente tacitato, aveva fruito gratuitamente di alloggio e di vitto e aveva ricevuto per spese di vestiario fr. 200.- mensili. In via subordinata la convenuta ha postulato il riconoscimento alla controparte di fr. 4'340.30. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Nelle sue conclusioni 21 dicembre 2006, l'istante ha aumentato le sue pretese a complessivi fr. 30'000.- per la tredicesima mensilità del 1999 (almeno fr. 1'700.-), del 2000 (fr. 1'882.58), del 2001 (fr. 2'080.-) e del 2002 (fr. 2'006.74), per vacanze non godute del 1999 (fr. 1'770.-), del 2000 (fr. 1'786.-), del 2001 (fr. 2'093.-), del 2002 (fr. 2'074.-), per giorni di riposo non beneficiati nel 1999 (almeno fr. 3'200.-), nel 2000 (fr. 3'300.-), nel 2001 (fr. 3'850.-) e nel 2002 (fr. 3'410.-), così come per festività non godute dal 1999 al 2002 (almeno fr. 1'400.-). Da parte sua, la convenuta ha ribadito la sua posizione. Statuendo il 18 gennaio 2007, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante l'importo lordo di fr. 24'949.50 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2004.

                                  C.   Con appello 1° febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza o, in via subordinata, accoglierla limitatamente a fr. 12'495.45. Nelle sue osservazioni 19 febbraio 2007 la controparte chiede invece la reiezione del gravame. Con decreto 8 febbraio 2007 la presidente della Camera ha concesso all'appello effetto sospensivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella fattispecie il Pretore ha dapprima stabilito gli importi lordi cui avrebbe diritto il lavoratore per vacanze, festività e giorni di riposo non goduti, ovvero complessivi fr. 11'589.per il 1999 e il 2000 e complessivi fr. 12'400.30 per il 2001 e il 2002, così come un importo di fr. 7'851.- a titolo di tredicesima. Egli ha poi sottratto da tali somme quanto già versato dalla datrice di lavoro, ovvero fr. 4'772.80 quale indennità per vacanze, festivi e tredicesima per gli anni 2001 e 2002 e fr. 1'950.- versati in aggiunta allo stipendio nel 2002. Egli ha infine dedotto l'importo di complessivi fr. 168.- pari a quello che il lavoratore era tenuto a versare all'ufficio di controllo ai sensi dell'art. 35 lett. g cpv. 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL).

                                   2.   L'appellante allega al suo memoriale tutta una serie di conteggi (doc. B-E), alla cui assunzione agli atti l'istante si oppone (osservazioni 19 febbraio 2007, pag. 6). Tali conteggi non sono tuttavia qualificati dalla convenuta come prove, bensì come parte integrante dell'allegato di appello. Invero, essi riportano in dettaglio i calcoli da lei eseguiti per arrivare alle somme indicate nell'appello (pag. 9, 10, 11 e 12 nel mezzo). Ne consegue che, al contrario di quanto rivendicato dall'istante, non si pone la questione della loro ammissibilità, trattandosi di una spiegazione all’atto di appello e non di nuovi documenti, che sarebbero inammissibili ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto che il Pretore si è contraddetto nella valutazione della dichiarazione scritta del lavoratore 8 ottobre 2003 (doc. rich. X-O). Secondo la convenuta, il primo giudice, dopo essersi domandato se tale dichiarazione concernesse anche il rapporto con AP 1, poiché sottoscritta con __________, ha accertato la continuità del rapporto di lavoro per il calcolo della tredicesima. L'appellante sostiene pertanto che la dichiarazione testé citata deve anch'essa riguardare il rapporto lavorativo con AP 1 (appello, pag. 4 seg.). Il Pretore ha sì espresso dubbi circa il fatto che il lavoratore, sottoscrivendo tale dichiarazione, intendesse rinunciare alle pretese anche nei confronti della convenuta. Ma non ha messo in discussione la continuità della relazione lavorativa, avendo accertato che la convenuta e il marito erano amministratori unici, di fatto, della __________ (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo). Il primo giudice ha poi ritenuto la dichiarazione in questione inefficace poiché contraria all'art. 341 cpv. 1 CO, non perché non concerneva il rapporto lavorativo in questione. Non è pertanto dato di capire in che risieda l'evocata contraddizione del primo giudice.

                                   4.   La convenuta prosegue affermando che la dichiarazione 8 ottobre 2003 (doc. rich. X-O) è stata sottoscritta "liberamente" dal lavoratore, come da lui stesso ammesso in sede di interrogatorio formale (verbale 25 settembre 2006, pag. 5, risposta n. 26). Egli non avrebbe, poi, dichiarato di "rinunciare" ad eventuali pretese, bensì di essere stato "integralmente liquidato", ossia di aver "ricevuto tutto quanto egli riteneva essergli dovuto", di modo che la dichiarazione non rientra nel campo di applicazione dell'art. 341 cpv. 1 CO.

                                4.1   Il Pretore ha reputato la citata dichiarazione inefficace poiché equivalente a una rinuncia a pretese derivanti dal rapporto di lavoro, senza tuttavia comportare concessioni reciproche, ed è avvenuta nel mese di ottobre 2003, ovvero entro un mese dalla fine del rapporto di lavoro (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo). La dichiarazione in questione (doc. rich. X-O) è una lettera datata 8 ottobre 2003, indirizzata a AO 1 e sottoscritta sia da quest'ultimo sia da __________, mittente della lettera. Nella stessa è indicato quanto segue:

                                         "Concerne: fine rapporto di lavoro.

                                         Egregio signor AO 1, con la presente le comunichiamo la fine del rapporto di lavoro nei nostri confronti, per i motivi a lei ben noti, con effetto immediato.

                                         La firma della presente vale come ricevuta di liquidazione, ed esclude ulteriori pretese nei nostri confronti".

                                4.2   Come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo), l'art. 341 cpv. 1 CO vieta al lavoratore di rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, ritenuto comunque che nella nozione di rinuncia ai sensi di questa norma non ricade l'accordo tra le parti contrattuali, nella misura in cui esso comporti delle concessioni reciproche ed assuma pertanto il carattere di una vera e propria transazione (DTF 110 II 171; RtiD II-2005 54c pag. 747). L'appellante non contesta che nel presente caso, come accertato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 4 nel mezzo), non vi siano state concessioni da parte della datrice di lavoro contestuali alla sottoscrizione della dichiarazione in questione. Sostiene tuttavia che la dichiarazione non equivale a una rinuncia ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO. Secondo dottrina e giurisprudenza, una dichiarazione del lavoratore secondo la quale egli conferma di aver ricevuto il dovuto dal datore di lavoro e che esclude di possedere contro lo stesso altre pretese ("Saldoquittung", "Schlussquittung"), del tutto simile a quella del presente caso, rientra nel campo di applicazione della norma testé citata e, quindi, è da ritenersi inefficace (Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar 1996, n. 14 ad art. 341 CO con riferimenti; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, 6ª edizione, pag. 891, n. 6 ad art. 341 CO). L'appellante, rinviando al Basler Kommentar (Rehbinder / Portmann, n. 4 ad art. 341 CO), soggiunge che la dichiarazione è un "Erlassvertrag" e, come tale, sfugge dall'applicazione dell'articolo testé citato. Se non che, in tale passaggio gli autori hanno sì spiegato che la rinuncia a far valere le proprie pretese non è un atto unilaterale, bensì un "Erlassvertrag" e che un simile contratto può consistere, a determinate condizioni, anche in una "Saldoquittung". Essi non dicono, tuttavia, che un simile contratto sfugge al campo di applicazione dell'art. 341 cpv. 1 CO, tanto che menzionano una sentenza del Tribunale federale nella quale, per l'appunto, era stato ritenuto che un simile contratto violava tale norma (DTF 110 II 168).

                                4.3   L'appellante sostiene infine che la dichiarazione è stata sottoscritta dall'istante "liberamente". Ciò non le giova, visto che la dichiarazione non comportava concessioni reciproche. Per tacere del fatto che, come d'altra parte riferito dalla stessa convenuta, durante l'interrogatorio formale l'istante ha sostenuto di aver "firmato un foglio, senza leggerlo, poiché avevo bisogno dei soldi". Con l'art. 341 cpv. 1 CO il legislatore ha voluto proprio prendere in considerazione il fatto che il lavoratore si trova in un rapporto di dipendenza e che egli è spesso la parte economica più debole (DTF 105 II 41). Si aggiunga, per completezza, che la risposta testé citata non sembra riferirsi alla dichiarazione in questione, bensì ad una ricevuta inerente alla busta paga per il mese di settembre 2003 (cfr. domanda n. 26). Circa la dichiarazione, invece, l'istante ha affermato di averla firmata senza leggerla e che "il signor __________ mi ha detto che se non l'avessi firmato, non mi avrebbe dato i soldi" (risposta n. 33). Tale circostanza rafforza in ogni caso quanto appena spiegato. Ne consegue che la rinuncia 8 ottobre 2003 è inefficace e che l'appello è al riguardo sprovvisto di buon fondamento.

                                   5.   Secondo l'appellante, l'istante ha comunque fatto valere le sue pretese in violazione al principio della buona fede, poiché presentate dopo oltre due anni dal termine del rapporto di lavoro (appello, pag. 6 in basso). La censura non può essere condivisa. Invero, sia giurisprudenza sia dottrina sono unanimi nel ritenere che, in genere, dal semplice decorso del tempo non può risultare né una rinuncia a far valere le proprie pretese né un abuso di diritto (DTF 126 III 337; Streiff/Von Kaenel, op. cit., pag. 882, n. 4 ad art. 341 CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, 3ª edizione, pag. 289; Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 341 CO).

                                   6.   La convenuta contesta in ogni caso gli accertamenti del Pretore circa l'ammontare delle pretese vantate dall'istante. In primo luogo, essa sostiene che, per quanto concerne le pretese per vacanze, giorni festivi e di riposo non goduti, il primo giudice si è basato sulle tabelle Excel firmate dall'appellato (doc. rich. VIII-F/G/I/L) e allestite dalla __________ o dal sindacato, senza confrontarle con le altre risultanze processuali, segnatamente le tabelle allestite manualmente dal lavoratore medesimo e dalla di lui moglie, né con le schede di salario "che da nessuna parte figurano essere inesatte o contestate" e che riporterebbero dei dati ben diversi da quelli di cui alle tabelle Excel (appello, pag. 8).

                                6.1   Come spiegato dal Pretore, l'onere della prova per il diritto a giorni di vacanza e di riposo in funzione della durata del rapporto di lavoro incombe al lavoratore, quello circa l'effettuazione o meno di questi giorni di libero da parte del lavoratore incombe invece al datore di lavoro che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo - o almeno dovendo disporre - di tutta una serie di mezzi di controllo (NRCP 2004 pag. 421; con puntuale conferma di questa ripartizione dell'onere della prova in DTF 128 III 274). Il principio è del resto sancito dall'art. 21 cpv. 3 CCNL secondo il quale se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di registrare l'orario di lavoro effettivo e i riposi verrà ammesso come prova, in caso di controversia, il controllo effettuato dal lavoratore.

                                6.2   Va da subito rilevato che la censura dell'appellante secondo la quale le tabelle e le schede salari (doc. 2-5) non sono mai state contestate dalla controparte non può essere in alcun modo condivisa. Invero, in sede di discussione 26 gennaio 2006 la parte istante ne ha contestato il contenuto in merito alle poste "vacanze/festivi/tredicesima" (pag. 3 secondo paragrafo). A torto, poi, l'appellante sostiene che il Pretore non ha in alcun modo tenuto conto di tali documenti nella sua valutazione. Anzitutto per quanto concerne le vacanze, egli ha precisato che dai calcoli esperiti dalla convenuta risulta che l'istante aveva beneficiato di 4 giorni di vacanza durante il 2001, ma che tale considerazione non trova conforto agli atti (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo). È ben vero che dal conteggio per l'anno 2001 prodotto dalla convenuta risulta che il lavoratore ha beneficiato di 4 giorni di vacanza (doc. 4). Se non che, la scheda salario sottoscritta dal lavoratore e allegata proprio al conteggio testé citato indica invece l'assenza di giorni di vacanza effettuati. In tal senso il Pretore ha, a ragione, reputato che quanto riportato dalla convenuta non era confortato dal carteggio processuale.

                                         Per quanto, poi, concerne gli anni 1999, 2000 e 2002, dagli stessi documenti prodotti dalla convenuta risulta che il lavoratore non ha mai goduto di vacanze (doc. 2, 3, 5). L'appellante sostiene, come detto, che le tabelle Excel contrastano con quanto indicato nelle schede di salario (sottoscritte dal dipendente) e dalle tabelle da lui stesso manoscritte. Se non che, il Pretore ha accertato sulla scorta delle citate tabelle Excel (doc. rich. VIII-F/G/I/L) che l'istante aveva usufruito dal 1999 al 2001 di 29 giorni di riposo all'anno, mentre nel 2002 di 30 giorni. Se quindi incongruenza vi è tra i diversi documenti, essa non ha pregiudicato la convenuta, siccome la tesi adottata al riguardo dal Pretore si fonda sui documenti a lei più favorevoli.

                                         Circa i giorni di riposo, poi, il Pretore ha spiegato che la datrice di lavoro non ha prodotto alcun conteggio per gli anni dal 1999 al 2002. Quali documenti egli avrebbe omesso di analizzare l'appellante non spiega. Quanto ai conteggi manoscritti dallo stesso dipendente, essi sono perlopiù parziali e di difficile comprensione (cfr. doc. rich. VIII-M/N, parte del doc. rich. X-T), di modo che non si può rimproverare al Pretore di non averli valutati. D'altra parte, l'appellante nemmeno indica in che misura gli stessi potrebbero essere di ausilio alla sua tesi. Quelli allestiti per sé stessa dalla moglie, anch'essa dipendente della convenuta, non sono peraltro in alcun modo pertinenti ai fini del presente giudizio che riguarda il rapporto lavorativo del marito. La doglianza dell'appellante secondo la quale il Pretore avrebbe ignorato parte dei documenti presenti nel carteggio processuale non può quindi essere condivisa.

                                   7.   La convenuta sostiene poi, in particolare, che per quanto concerne l'anno 1999 i giorni lavorativi, al contrario di quanto indicato nella tabella Excel (doc. VIII-F), sono 228. Ciò sulla scorta della scheda di salario da lei prodotta (doc. 3 pag. 2; appello, pag. 8 in fondo). Se non che, come d'altra parte menzionato dalla stessa appellante, il Pretore ha per l'appunto reputato sulla base della citata scheda di salario la durata dell'impiego per il 1999 in 228 giorni (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). Mal si comprende, pertanto, la portata della doglianza ai fini del giudizio. La convenuta assevera altresì che il numero "14" indicato nella prima colonna della scheda di salario per il mese di aprile 1999 (doc. rich. X, pag. 2) equivale ai numeri di giorni effettuati durante tale mese, non che il lavoratore ha lavorato dal 14 marzo (appello, pag. 8 in fondo seg.). Se non che, una volta di nuovo non è dato di capire in che misura tale censura possa essere di ausilio alla tesi della convenuta, essendo determinante l'importo totale di giorni lavorativi. L’appellante prosegue sostenendo che "a questi 14 giorni si aggiungono pure ulteriori 11 giorni relativi al mese di ottobre 1999 regolarmente retribuiti (…), ma giorni durante i quali (analogamente a quanto capitava a marzo) AO 1 non ha lavorato". Essa sostiene che "i giorni da indennizzare sono 25 in meno rispetto a quelli calcolati dal giudice" (appello, pag. 9 in alto). Al riguardo, nell'allegato B all'appello indica di basarsi sulle "tabelle __________". Se non che, dalle stesse risulta un totale di 29 giorni di libero, che è quello accertato dal Pretore (doc. rich. VIII-F). Sulla base di quali altre risultanze istruttorie essa fonda la sua tesi la convenuta non spiega. Il suo asserto, per nulla comprovato, non può quindi essere seguito.

                                   8.   Sempre per quanto concerne il 1999, la convenuta critica l'importo di fr. 1'874.riconosciuto dal Pretore come tredicesima (appello, pag. 9). Ritenuto che l'istante lavorava per la convenuta sin dal 1997, il Pretore ha calcolato un importo pari al 100% dello stipendio lordo e ha determinato la quota-parte di tredicesima su 228 giorni lavorativi (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). L'appellante afferma anzitutto che il diritto alla tredicesima mensilità non era dato prima che la CCNL fosse dichiarata obbligatoria, ossia prima del 1° gennaio 1999 (art. 4 Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale alla CCNL). Essa prosegue sostenendo che vanno comunque computati i giorni lavorativi svolti dall'istante nel 1997 e nel 1998. A ragione (cfr. commentario alla CCNL ad art. 12, pag. 25). La convenuta sostiene che "tenuto conto del fatto che i primi mesi (esenti da tredicesima) non entrano in linea di conto nel computo, AO 1 ha diritto al 25% per i primi tre mesi del 1999, poi al 50% per gli ulteriori 4 mesi e 14 giorni" (appello, pag. 9 nel mezzo). Non è dato tuttavia di capire in virtù di quale disposto l'appellante giunga a una simile conclusione. Invero, secondo l'art. 12 CCNL (edizione giugno 1998) il collaboratore ha diritto ad una tredicesima che corrisponde al 25% del salario mensile lordo a partire dal settimo mese di lavoro, al 50% dal secondo anno di lavoro e al 100% dal terzo anno di lavoro (cpv. 1). Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 CCNL i singoli periodi di lavoro prestati presso lo stesso datore di lavoro devono essere addizionati.

                                         Dall'istruttoria non è emerso che il dipendente lavorasse prima del 1997 alle dipendenze della convenuta, occorre perciò calcolare i giorni lavorativi per il 1997 e il 1998. Essi sono desumibili dallo stesso calcolo proposto dall'appellante. Invero, sostenendo che solo per tre mesi la percentuale è del 25%, essa ammette che per i nove mesi precedenti l'istante aveva lavorato alle sue dipendenze. Poi, tenuto conto che la convenuta ha affermato che "i primi mesi (esenti da tredicesima) non entrano in linea di conto nel computo" (appello, pag. 9 nel mezzo), essa ha riconosciuto l'esistenza di ulteriori 6 mesi lavorativi, per un totale di 15 mesi. Il "computo" menzionato dalla convenuta non può che riguardare la durata del lavoro, dato che quanto maturato prima del 1999 non poteva essere versato all'istante (poiché non richiesto) e non tutti i mesi precedenti al 1999 erano "esenti da tredicesima". D'altra parte, tale dato è vicino ai giorni lavorativi prestati negli anni successivi dall'istante e la convenuta non ha allegato che egli avesse lavorato di meno nel 1997 e nel 1998. L'istante era quindi già nella fascia del secondo anno di lavoro (dal tredicesimo mese compreso fino al ventiquattresimo compreso, allorquando avrà diritto al 100% del salario lordo mensile; cfr. commentario alla CCNL ad art. 32, pag. 64). Il suo diritto alla tredicesima per il 1999 ammonta pertanto al 50% del salario lordo mensile. Anche se non nella misura postulata dall'appellante, il calcolo esperito dal Pretore è pertanto da rettificare, poiché egli ha erroneamente calcolato la tredicesima con una percentuale del 100%. Ne consegue che la tredicesima per l'anno 1999 ammonta a fr. 937.-, anziché ai fr. 1'874.- accertati dal Pretore [(fr. 3'000.-: 365 x 228): 2].

                                   9.   L'appellante prosegue sostenendo che per l'anno 2000 dalle tabelle Excel (doc. rich. VIII-G) sulle quali si è fondato il Pretore risultano 201 giorni lavorativi, di cui 29 liberi. Essa sostiene che i giorni lavorativi sono invece 230, poiché, sulla scorta della scheda di salario (doc. 3), si aggiungono 16 giorni del mese di marzo e 13 giorni relativi all'ottobre 2000, retribuiti ma durante i quali il lavoratore non ha lavorato (appello, pag. 10 in alto). Il primo giudice ha accertato che nel 2000 la durata dell'impiego è stata di 230 giorni. Egli si è basato, peraltro, proprio sulla scheda di salario invocata dall'appellante (doc. 3, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Non è pertanto dato di capire la contestazione della convenuta sulla durata dell'impiego. Dalla scheda di salario, poi, risulta che il dipendente non ha goduto di alcuna vacanza o giorni di libero, di modo che la tesi della convenuta circa i giorni di libero non è suffragata dai documenti da lei stessa menzionati. D'altra parte, la scheda Excel sulla quale si è fondato il Pretore riporta, come detto, 29 giorni di libero. La stessa è quindi finanche favorevole alla datrice di lavoro rispetto a quello che emerge dalla scheda di salario, ovvero alcun giorno di libero o vacanza. La censura dell'appellante non può quindi essere condivisa.

                                10.   Per quanto concerne la tredicesima relativa all'anno 2000, la convenuta critica la decisione del Pretore di riconoscere un importo pari al 100% del salario lordo. A sua detta, il lavoratore avrebbe diritto a sette mesi e sedici giorni a un tasso del 50% (appello, pag. 10). Se non che, per i motivi già esposti (sopra, consid. 8), nel 2000 il dipendente aveva già lavorato per 22 mesi e 18 giorni (15 mesi e 228 giorni). Egli era quindi ancora nella fascia dal secondo anno di lavoro in poi, che conferisce il diritto al 50%, per 1 mese e 12 giorni e, per i restanti giorni lavorativi (230 giorni meno 42 giorni), nella fascia dal terzo anno di lavoro, con una percentuale del 100% del salario mensile lordo. Ne consegue che la censura dell'appellante è solo in parte fondata. La tredicesima per il 2000 ammonta quindi a fr. 1'718.- [(3000.- : 365 x 42) x 50% + (3000.- : 365 x 188)], anziché fr. 1'890.40.

                                11.   Per l'anno 2001, l'appellante critica nuovamente i dati che emergono dalle tabelle Excel (doc. rich. VIII-I). Dalle stesse risulta che i giorni lavorativi sono stati 207, di cui 29 liberi. Secondo la convenuta, i giorni lavorativi sono in realtà 231, in quanto, come risulta dalla scheda di salario (doc. 4, pag. 2), si aggiungono 17 giorni del mese di marzo e ulteriori 7 giorni del mese di ottobre, retribuiti ma duranti i quali il dipendente non ha lavorato (appello, pag. 11 in alto). Se non che, il Pretore ha accertato che i giorni lavorativi sono 231. E ciò proprio sulla base della scheda salario invocata dall'appellante (doc. 4, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Al riguardo, non si comprende nuovamente la censura dell'appellante. Quanto ai giorni di libero asseriti dalla datrice di lavoro, nemmeno dalla scheda di salario risulta che gli stessi siano stati effettuati, di modo che il suo asserto non è provato.

                                12.   Circa la tredicesima per il 2001, la convenuta riconosce che al lavoratore dev'essere versato il 100% del salario lordo mensile. L'appellante sostiene tuttavia che la stessa dovrebbe ammontare a fr. 2'080.80 e non a fr. 2'088.50 (appello, pag. 11 nel mezzo). Il Pretore ha suddiviso lo stipendio lordo mensile per 365 giorni e lo ha moltiplicato per la durata dell'impiego di 231 giorni (cfr. commentario alla CCNL ad art. 12, pag. 27). Il calcolo esperito dal primo giudice è quindi corretto e al riguardo l'appello è infondato.

                                13.   L'appellante contesta anche gli accertamenti esperiti dal Pretore circa i giorni lavorativi per l'anno 2002. In particolare, essa sostiene che al contrario di quanto indicato nelle tabelle Excel (doc. rich. VIII-L), i giorni lavorativi sono 223, in quanto occorre considerare anche 17 giorni del mese di marzo, come risulta dalla scheda salario (doc. 5, pag. 2; appello, pag. 12 in alto). Il Pretore ha accertato che la durata dell'impiego nel 2002 è stata di 221 giorni sulla scorta della scheda di salario (doc. rich. X-E, che equivale al doc. 5, pag. 2; sentenza impugnata, pag. 6). Perché i giorni sarebbero 223, pur fondandosi sulla citata scheda di salario, l'appellante non spiega. Nemmeno risulta dalla citata tabella che durante i 17 giorni invocati dall'appellante il dipendente non abbia lavorato. Una volta di nuovo, pertanto, la censura della convenuta non può essere condivisa.

                                14.   La convenuta contesta inoltre l'importo della tredicesima accertata dal Pretore per l'anno 2002 in fr. 1'998.10 e afferma che l'importo corretto è di fr. 1'998.30 (appello, pag. 12 in mezzo). Considerato che l'importo indicato dall'appellante risulta, seppur minimamente, maggiore a quello stabilito dal primo giudice e che il calcolo della tredicesima non lascia dubbi circa l'esattezza dell'importo deciso dal Pretore, la critica è incomprensibile.

                                15.   L'appellante sostiene infine che il dipendente ha ricevuto "fuori busta", vale a dire in nero, sette mensilità e mezza di fr. 300.- ciascuna e che, quindi, tale importo dev'essere dedotto dalla spettanza del lavoratore (appello, pag. 12 in fondo). A suffragio della propria tesi, la convenuta rinvia a quanto dichiarato dallo stesso istante in sede di interrogatorio formale (udienza 25 settembre 2006, risposta n. 14, pag. 4). In tale occasione, alla domanda "Corrisponde al vero che riceveva regolarmente fr. 300.- mensili peraltro non dichiarati? Se sì, a quale titolo riceveva questo importo", l'istante ha risposto "Oltre alla paga ricevevo fr. 300.- al mese che non venivano dichiarati, ma non ricordo per quanto tempo li ho ricevuti, se per uno o due anni. Me li avevano dati per indurmi a rimanere lì perché avevo detto che volevo andare via. Questo è capitato quando ero già sposato. È capitato quindi nell'ultimo periodo in cui sono rimasto lì, non so se è stato per uno o due anni. Il pagamento è iniziato dopo che io avevo mandato la disdetta". Il primo giudice ha dedotto dalle spettanze dell'istante, tra le altre cose, un importo di fr. 300.- mensili per 5 mesi e di fr. 250.-, rispettivamente di fr. 200.-, per gli altri due mesi lavorativi (sentenza impugnata, pag. 7 infondo). Egli si è basato sui conteggi di salario per l'anno 2002, sottoscritti dal dipendente (doc. rich. V). Giusta l'art. 276 CPC, il giudice valuta l'interrogatorio secondo il proprio convincimento. Al riguardo, va precisato che le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale hanno una limitata valenza probatoria, specie se le stesse non sono suffragate da altre prove (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, n. 3 seg. ad art. 276 CPC e m. 433 a pié di pagina 333, con rinvii). Il Pretore si è basato, come detto, sui conteggi salariali per l'anno 2002 (doc. rich. V). Essi sono datati maggio-ottobre 2002 e sottoscritti dal dipendente. Gli importi indicati (fr. 300.- per cinque mesi, 200.- e 250.- per i restanti due mesi), poi, differiscono di poco da quanto da lui asserito in sede di interrogatorio formale. Il giudice non ha quindi abusato del suo potere di apprezzamento delle prove nel ritenere che tali documenti prevalessero su quanto dichiarato, dopo ben quattro anni dai fatti (25 settembre 2006), dal dipendente. D'altra parte, l'appellante nemmeno sostiene che le cifre indicate sui conteggi salariali non siano veritiere o siano state aggiunte solo dopo il 2002, di modo che non vi è da dubitare della loro attendibilità.

                                16.   In definitiva, l'istanza va accolta limitatamente a fr. 23'840.10 [fr. 11'589.- (per gli anni 1999 e 2000 per vacanze, festività e giorni di riposo non goduti) + fr. 12'400.30 (per gli anni 2001 e 2002) + fr. 6'741.60 (tredicesima) ./. fr. 4'772.80 (indennità già versate) ./. fr. 1'950.- (versamenti in aggiunta allo stipendio, non dichiarati alle imposte e alle assicurazioni sociali) ./. fr. 168.- (somma da versare all'ufficio di controllo)].

                                17.   Ne deriva il parziale accoglimento dell’appello. Non si prelevano spese e tasse di giustizia. La gratuità della procedura non dispensa per contro il giudice dall'assegnare ripetibili (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC; DTF 115 II 42) ridotte in ragione della reciproca soccombenza. L'appellante soccombe in misura pressoché totale (per il 95%) e ottiene causa vinta solo nella misura del 5%. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC;

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L'appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 18 gennaio 2007 del Pretore di Locarno-Campagna è così riformata:

                                                      1.    L'istanza 28 ottobre 2005 di AO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata a versargli la somma di fr. 23'840.10 lordi oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2004.

                                                      §     È rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno sino a concorrenza di fr. 23'840.10, oltre interessi al 5% a decorrere dal 4 ottobre 2004.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Non si prelevano spese e tasse di giustizia nella procedura di appello. L'appellante verserà a controparte fr. 900.per ripetibili ridotte di appello.

                                  III.   Intimazione:

-      -     

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-

                                          Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Premesso che il valore litigioso in sede federale è di 24'949.50 e che si tratta di una vertenza in materia di diritto del lavoro, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2007.32 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.07.2007 12.2007.32 — Swissrulings