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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.01.2008 12.2007.262

25 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·882 mots·~4 min·4

Résumé

Appello contro decisione fondata su due motivazioni indipendenti - produzione di documenti in dispregio al CPC

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.262

Lugano 25 gennaio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.757 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 17 novembre 2004 da

AP 1 rappr. da PA 1  

contro  

AO 1 rappr. da PA 2  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108'075.35 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 20 novembre 2007 ha respinto;

appellante l'attore con atto di appello 17 dicembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 108'075.35 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte;

                                         che con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione con una duplice motivazione: da una parte, fondandosi sulla testimonianza del funzionario della convenuta R__________ __________, ha ritenuto che l’operazione di finanziamento alla base della domanda di risarcimento in parola non era nata su iniziativa di quest’ultimo, che la stessa era stata discussa e concordata tra l’attore e M__________ __________ e oltretutto non nei locali della banca e che in definitiva se il funzionario vi aveva partecipato non lo aveva fatto nell’ambito vero e proprio della sua attività di vicedirettore (organo) dell’istituto di credito, sicché il suo agire e le sue eventuali omissioni non potevano innescare una responsabilità della convenuta (consid. 6); dall’altra ha osservato che l’attore non era in ogni caso legittimato a far valere alcuna pretesa risarcitoria in relazione al contratto concluso con la convenuta (consid. 7);

                                         che in base alla giurisprudenza, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto contro una decisione retta da due motivazioni indipendenti occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 309);

                                         che con l’appello che qui ci occupa, corredato di alcuni nuovi documenti che devono essere espunti dall’incarto siccome irriti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), l’attore censura unicamente la prima argomentazione pretorile, mettendo in dubbio la forza probatoria della deposizione del teste R__________ __________, il quale nell’ambito della querela penale promossa il 2 febbraio 2006 nei suoi confronti per falsa testimonianza - di cui era stata data notizia al giudice con comunicazione del 6 febbraio 2006 - avrebbe poi ritrattato, in occasione del suo interrogatorio del 18 maggio 2006, la deposizione resa in sede civile; egli non si esprime però in alcun modo sulla seconda motivazione sviluppata dal giudice di prime cure, sicché già per questo motivo, alla luce della giurisprudenza citata, il gravame dev’essere respinto;

                                         che, a titolo meramente abbondanziale, si osserva che in ogni caso anche l’argomento circa l’irrilevanza della deposizione resa dal teste R__________ __________ è infondato;

                                         che in effetti l’attore, patrocinato da un legale professionista, non ha versato agli atti secondo le modalità previste dal codice di rito, ovvero con domanda di restituzione in intero (art. 138 CPC), la copia del verbale d’interrogatorio penale del 18 maggio 2006, limitandosi ad allegarla informalmente ad una comunicazione al giudice, datata 1° giugno 2006, volta alla riattivazione della procedura “tenendo in considerazione” quanto addotto in quel documento; nemmeno è poi stato preteso o dimostrato che la produzione agli atti di quel verbale o del relativo incarto penale fosse stata altrimenti accettata dal Pretore: è in definitiva a ragione che il primo giudice non ha preso in considerazione l’asserita ritrattazione del teste;

                                         che il gravame, manifestamente infondato, può pertanto essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che la tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello calcolate su un valore litigioso di fr. 108'075.35 seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non vengono assegnate ripetibili alla parte appellata, che - come detto- neppure è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 17 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’550.- (tassa di giustizia di fr. 1’500.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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