Incarto n. 12.2007.260
Lugano 23 dicembre 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1977.77 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3 febbraio 1997 da
AO 1 rappr. dall'RA 3 alla quale sono subentrati i cessionari AO 2 rappr. dall' RA 2 AO 3 rappr. dall' RA 1
contro
AP 1 rappr. dall' RA 4
chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 30'494.70 oltre interessi quale mercede per la posa di pavimento tecnico, domande alle quali la convenuta si è opposta chiedendo in via riconvenzionale la condanna della AO 1 a sostituire a sue spese il pavimento difettoso, e a risarcirle il danno derivante dal fermo dello studio medico;
domande sulle quali il Pretore, dopo aver stralciato dai ruoli la domanda riconvenzionale con decreto 1° febbraio 2006, si è pronunciato con sentenza 19 novembre 2007 accogliendo la petizione per fr. 29'884.97 oltre interessi;
appellante la convenuta con atto d’appello 11 dicembre 2007, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
mentre Unieco S.c.r.l. con osservazioni 8 gennaio 2008 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 1996 AO 1 ha posato i pavimenti tecnici nello studio medico della convenuta sito nel __________ di __________. Eseguiti i lavori, essa ha emesso la fattura 28 giugno 1996 per l'importo di fr. 29'287.30 già dedotto sconto e ribasso, rimasta impagata.
Con petizione 3 febbraio 1997, AO 1 ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della fattura – aumentata dello sconto e del ribasso che non è più stata disposta a concedere – sostenendo di aver eseguito il lavoro ordinatele.
La convenuta si è opposta alla petizione, eccependo che l'opera sarebbe stata fornita in ritardo causando pregiudizio all'attività dello studio medico. Inoltre, i lavori non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte, risultando talmente difettosi da non poter essere accettati. In via riconvenzionale ha quindi chiesto la condanna dell'attrice alla sostituzione del pavimento "... compensando la dottoressa AP 1 del fermo dello studio medico per un importo di fr. ....".
Parte attrice si è opposta alla domanda riconvenzionale, adducendo che l'opera sarebbe priva di difetti e comunque che gli stessi non sono mai stati notificati nei termini legali.
2. La causa è rimasta sospesa a dipendenza del fallimento di AO 1. La massa fallimentare avendo in seguito rinunciato a proseguire, alcuni creditori della fallita hanno chiesto e ottenuto la cessione della pretesa. In seguito, alcuni cessionari hanno rinunciato a proseguire la causa e sono stati dimessi dalla lite con decreto 1° febbraio 2006, rimanendo in causa unicamente AO 2 e AO 3. Con il medesimo decreto il Pretore ha altresì stralciato dai ruoli per desistenza la domanda riconvenzionale.
Esperita l'istruttoria, le parti attrici hanno confermato le proprie domande. La convenuta, postulata la reiezione della petizione, ha chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale "nella misura in cui l'importo oggetto della stessa risulta compensare interamente il credito fatto valere dalla parte attrice e rende quindi inesigibile la pretesa ..." di controparte.
3. Con sentenza 19 novembre 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell'importo di fr. 29'884.97 oltre interessi al 5% dal 3 febbraio 1997. Il primo giudice ha considerato infondata l'opposizione della convenuta, non avendo essa dimostrato natura né entità dei difetti. In merito alle pretese risarcitorie della convenuta, ha poi rilevato che la relativa domanda riconvenzionale era stata stralciata dai ruoli sicché le stesse non potevano più essere fatte valere, ciò a prescindere dal fatto che neppure erano state comprovate.
4. Con appello 11 dicembre 2007 la convenuta postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere la petizione.
Con osservazioni 8 gennaio 2008 l’appellata AO 3 postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 5. Per quanto concerne la mercede per l'esecuzione dell'opera, l’appaltatore che ne chiede il pagamento sopporta l’onere della prova quo all’esistenza e all’entità del vantato diritto. Nel caso concreto è pacifico che tra le parti è stato concluso un contratto per la fornitura e posa di un pavimento tecnico per l'importo di fr. 29'287.- (doc. C). Il lavoro essendo stato eseguito, di principio, la committente è quindi tenuta a pagare la mercede pattuita.
6. L'appellante adduce l'esistenza di un minor valore dell'opera a causa dell'esecuzione difettosa. Va qui ricordato che i diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure, nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e -in linea di principio- implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der Werkvertrag, ni 1581, 1688 e 1835). L'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità dei difetti nonché il minor valore che essi comportano incombe al committente (art. 8 CC).
7. Il Pretore ha respinto le eccezioni della convenuta, rilevando che essa neppure aveva provato l'entità dei difetti né dei pretesi danni. L'appellante censura la sentenza impugnata, adducendo che l'entità dei danni risulterebbe dall'istruttoria.
Dalle tavole processuali si evince che il pavimento in questione è difettoso: alcune piastrelle scricchiolano, altre sono scheggiate, le fughe non sono allineate, la superficie non è livellata e il risultato estetico non è soddisfacente (testi __________, verbale 7 maggio 2007, pag. 1; __________, verbale 16 gennaio 2007, pag. 3, __________, verbale 27 febbraio 2007, pag. 3). Anche il teste __________ riferisce dell'esistenza di difetti, rilevando che AO 1 era però intervenuta per eliminarne alcuni, rimanendo comunque delle irregolarità fra i pannelli, le lastre scheggiate e tracce di colla (verbale 27 febbraio 2008, pag. 2). Pur dando atto dell'esistenza di imperfezioni nell'esecuzione dell'opera, le testimonianze da sole non permettono però di determinare estensione e gravità dei difetti residui, né tantomeno di stabilire un eventuale minor valore dell'opera che ne consegue, ciò che non sarebbe stato particolarmente difficile, bastando a tal scopo la prova peritale o, eventualmente, anche il sopraluogo. In particolare non vi sono elementi sufficienti per sostanziare la posizione dell'appellante che, chiedendo il rifacimento totale dell'opera l'ha, di fatto, ricusata.
A dipendenza dello stralcio della domanda riconvenzionale con la quale essa aveva chiesto il risarcimento del danno subìto, con le conclusioni di causa prima, e in questa sede poi, l'appellante ha modificato le proprie domande, sostenendo l'esistenza di un minor valore dell'opera che, unitamente ai danni per il ritardo nella consegna, pone in compensazione con la mercede oggetto di causa. Così facendo essa tuttavia riconosce implicitamente la pretesa avversaria, senza comunque dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
8. L'appellante sostiene di aver subìto danni a dipendenza della consegna tardiva dell'opera che il Pretore, a torto, non avrebbe ammesso.
Va avantutto rilevato che il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria non solo perché l'ha ritenuta non dimostrata, ma già per il fatto che la stessa era oggetto della domanda riconvenzionale, poi stralciata dai ruoli, con la conseguenza che non poteva più essere riproposta sotto altra forma. Su quest'ultima motivazione l'appellante non spende una parola, sicché il ricorso sarebbe da respingere già per questo motivo.
Ad ogni buon conto, l'appello sarebbe comunque da respingere perché neppure è dimostrato che l'appaltatore fosse in mora. L'appellato ha infatti contestato la pattuizione di termini di consegna vincolanti, e il capitolato d'appalto non indica termini di sorta. Quale inizio delle opere era indicato "da decidersi" (doc. B pag. IV pto 17.), mentre alla voce "termini" v'è l'indicazione che "il programma particolareggiato dell'opera farà parte integrante del contratto d'appalto" (pag. VII). Tuttavia non v'è agli atti, né peraltro risulta che vi sia, un siffatto programma. Il responsabile del cantiere riferisce che era stato concordato un termine di 3 - 4 settimane, termine che AO 1 aveva poi riferito di non poter rispettare, situazione di cui la committenza si limitò a prendere atto (teste __________, verbale 27 febbraio 2007, pag. 2). __________, sentito come teste, ha dal canto suo affermato non risultargli che AO 1 si fosse impegnata con tempi di consegna specifici (verbale 18 gennaio 2007, pag. 2). Stante quanto precede, non si può quindi concludere che vi fosse un termine fisso per l'adempimento - e neppure gli appellanti lo hanno mai preteso - così come non risulta una messa in mora con un termine preciso per la consegna dell'opera. Di conseguenza, nella misura in cui l'appellante sostiene l'esistenza di un danno dovuto al ritardo dell'adempimento l'appello è comunque votato all'insuccesso.
9. Per quanto concerne le censure sollevate dall'appellante in merito a pretesi vizi procedurali, a prescindere dal fatto che dopo averli invocati essa non ne trae poi alcuna conseguenza, si rileva che la questione della composizione del litisconsorzio è già stata da tempo evasa, e meglio con decreto 1° febbraio 2006 - cresciuto in giudicato - con il quale il Pretore ha dimesso dalla lite __________, __________, __________. __________ e __________, anch'essi originariamente cessionari della pretesa oggetto di causa. Non fa quindi conto di tornare sulla questione.
Ne segue che l'appello dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 11 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-b) spese fr. 50.-t otale fr. 750.-sono poste a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.di ripetibili d’appello.
3. Intimazione:
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Comunicazione
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso della vertenza, di fr. 29'884.97, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Nello stesso temine è possibile proporre, sempre al Tribunale federale, ricorso sussidiario in materia costituzionale.