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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2008 12.2007.258

16 juin 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,935 mots·~25 min·3

Résumé

Lavoro - commesso viaggiatore

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.258

Lugano 16 giugno 2008/sc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro inc. CL.2003.3 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 15 gennaio 2003 da

AO 1 rappr. da RA 1  

contro  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;

domanda avversata dalla convenuta, e che il Pretore con sentenza 20 novembre 2007 ha accolto per fr. 23'247.- oltre interessi;

appellante la convenuta che con gravame datato 10 dicembre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza;

mentre l’istante con osservazioni del 4 gennaio 2008 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   L’istante sostiene di essere stato assunto dalla convenuta dal 1° luglio 2001 con un contratto di lavoro, ancorché egli abbia in realtà svolto funzione di commesso viaggiatore, per vendere gli articoli casalinghi della datrice di lavoro. Per questa attività sarebbe stato pattuito un salario fisso di fr. 3'300.- per 12 mensilità, oltre a una provvigione pari al 6% del fatturato da lui conseguito. Il 30 ottobre 2001 il lavoratore ha subito un incidente della circolazione, a seguito del quale è stato inabile al lavoro al 100% sino al 24 maggio 2002, e al 50% sino al 24 luglio 2002. Il contratto di lavoro ha preso fine al 30 giugno 2002 a seguito della disdetta della datrice di lavoro.

                                   2.   Con l’istanza in rassegna il lavoratore sostiene che la datrice non avrebbe mai pagato il salario fisso concordato, e avrebbe quindi anche trattenuto le indennità per perdita di guadagno spettanti al dipendente a seguito dell’incapacità lavorativa conseguente all’incidente della circolazione, il tutto per fr. 29'551.10. Sarebbero poi dovute anche le provvigioni per gennaio, marzo, aprile, maggio e giugno 2002, mentre che totalmente pretestuose sarebbero le pretese compensatorie addotte dalla convenuta, il tutto per un credito complessivo dell’istante superiore a fr. 30'000.-, importo alla cui concorrenza egli ha però limitato la propria pretesa per rimanere entro i limiti della procedura speciale di cui agli art. 416 e segg. CPC.

                                   3.   La convenuta all’udienza di discussione del 26 febbraio 2003 ha contestato la pretesa dell’istante. Questi sin dai primi giorni di lavoro avrebbe assunto un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso, lavorando solo saltuariamente. Il contratto sarebbe perciò stato consensualmente modificato nel senso di un’occupazione solo a tempo parziale, per circa due giorni alla settimana, con conseguente soppressione della retribuzione fissa, lasciando al dipendente la sola provvigione del 6%, e inoltre la datrice di lavoro non sarebbe più stata la convenuta (che ha perciò eccepito la propria carenza di legittimazione passiva), ma __________, alla quale l’istante avrebbe arrecato danni per complessivi fr. 13'658.30, danneggiandone a tre riprese i veicoli, importo del quale sarebbe perciò debitore. Quanto alle pretese dell’istante, quella relativa al salario non sarebbe dovuta, non esistendo una pattuizione in tal senso. Nemmeno sarebbe dovuto il salario per i primi due giorni di infortunio, siccome causato dalla negligenza dell’istante. Quanto all’importo riversato dalla __________ per la perdita di salario dell’istante, lo stesso (da rettificare in fr. 12'327.-) sarebbe da restituire all’assicuratrice, atteso che l’istante avrebbe lavorato ugualmente durante l’asserita inabilità e che egli avrebbe già ricevuto a tal titolo fr. 3'896.-. Nemmeno la quota parte di metà dello stipendio, relativa al periodo in cui l’istante era abile al lavoro al 50%, gli sarebbe dovuta, per il predetto motivo dell’inesistenza del diritto allo stipendio fisso. Inoltre, egli non avrebbe fornito la prestazione lavorativa al 50%, non facendosi più vedere dal dicembre del 2001. Per lo stesso motivo della cessazione delle prestazioni lavorative, nulla gli sarebbe dovuto a titolo di provvigioni per i primi mesi del 2002. In ogni caso, la convenuta vanterebbe un credito compensatorio per danni arrecati a veicoli, oltre a fr. 1'267.- che il dipendente avrebbe percepito a torto e fr. 246.70 per benzina pagata dalla convenuta e utilizzata a fini privati dall’istante.

                                   4.   Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’avvenuta stipula tra le parti di un contratto di lavoro, ha ritenuto non comprovata la tesi della convenuta secondo cui tale contratto sarebbe quasi immediatamente stato consensualmente rescisso affinché l’istante ne concludesse un altro, di diverso tenore, con __________ Convergenti elementi deporrebbero invece in favore della tesi sostenuta dall’istante, secondo cui egli sarebbe stato dipendente della convenuta dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. Ciò posto, all’istante spetterebbe il salario fisso di fr. 3'300.- lordi per i 4 mesi in cui egli ha lavorato, cioè da luglio a ottobre 2001 compresi, oltre a quanto versato da __________ a titolo di indennità giornaliere LAINF, ovvero fr. 12'327.-, e la metà del salario del mese di giugno 2002. Da questo importo la convenuta potrebbe dedurre solo il credito relativo alla benzina di fr. 246.70, riconosciuto dall’istante, per il che il credito del procedente sarebbe in definitiva di fr. 23'247.- netti oltre interessi, importi limitatamente al quale il Pretore ha accolto l’istanza.

                                   5.   Con l’appello del 10 dicembre 2007 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso della reiezione dell’istanza. Essa lamenta in specie un’arbitraria valutazione delle prove al riguardo del tema centrale della titolarità del rapporto di lavoro, ciò che avrebbe condotto il Pretore a concludere erroneamente per l’esistenza del contratto tra le parti in causa, mentre che in realtà l’istante, dopo un breve periodo alle dipendenze della convenuta, sarebbe stato riassunto da __________. A sostegno della propria tesi l’appellante invoca varie deposizioni testimoniali, in particolare quella della propria dipendente I__________. L’istante, inoltre, avrebbe effettuato vendite unicamente per conto di __________, e non invece per la convenuta, ed i conteggi di salario ai quali ha fatto riferimento il Pretore sarebbero in realtà conteggi delle provvigioni. Comunque, anche nella contraria ipotesi della sussistenza del contratto tra le parti in causa la sentenza sarebbe nondimeno errata, avendo il Pretore erroneamente disatteso che le parti hanno derogato ai termini del contratto, modificando la natura dell’impiego e l’orario lavorativo, ed eliminando il salario fisso in favore delle sole provvigioni. Quest’ultima pattuizione non sarebbe lesiva dell’art. 349a CO, norma non applicabile visto che quello in esame sarebbe stato, per esplicita definizione, un contratto di lavoro e non invece un contratto d’impiego di commesso viaggiatore. Errata sarebbe perciò la decisione di accordare all’istante il salario fisso per il periodo luglio-ottobre 2001, e questo, oltre che per il già evocato motivo dell’inesistenza della pattuizione del salario fisso, per il fatto che l’istante durante quei mesi non ha lavorato, eccezion fatta per il lavoro durante i fine settimana, per il quale era già stato debitamente retribuito a provvigione. Qualora dovesse comunque essere riconosciuto un credito a favore dell’istante, il Pretore avrebbe erroneamente omesso di computare la pretesa compensatoria di fr. 13'658.30 per i danni causati dal lavoratore a quattro furgoni appartenenti a __________.

                                   6.   L’istante il 4 gennaio 2008 ha presentato le proprie osservazioni al gravame, del quale ha postulato la reiezione con protesta di spese e ripetibili.

                                   7.   Secondo la regola generale in tema di onere probatorio stabilita dall’art. 8 CC, chi, come l’istante, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è tenuto a dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto e l’ammontare del proprio credito. Il lavoratore, gravato di questo onere probatorio, vi ha provveduto versando in atti il documento denominato “contratto di lavoro” doc. A, e inoltre le circostanze fattuali da lui asserite a fondamento del proprio diritto sono state ammesse dalla convenuta (art. 170 cpv. 2 CPC), che ha riconosciuto la stipulazione del rapporto contrattuale. La convenuta, ammessa la venuta in essere dell’asserito contratto, si oppone nondimeno alle richieste di controparte sulla scorta, in buona sostanza, di due distinte argomentazioni:

                                         -     il predetto contratto avrebbe informalmente preso termine poco dopo e ad esso sarebbe seguito un nuovo contratto, a diverse condizioni, stipulato dall’istante con un diverso soggetto giuridico;

                                         -     il contratto, quand’anche tuttora esistente con la convenuta, sarebbe stato modificato dalle parti in termini tali per cui il diritto vantato dall’istante non sussisterebbe.

                                         Come rettamente ritenuto dal Pretore, l’onere della prova relativo a queste circostanze fattuali incombe alla convenuta, ciò che essa non contesta. Nella fattispecie, pertanto, non vi è problema nell’applicazione delle norme in tema di onere della prova, mentre che controversa è semmai la valutazione fatta dal Pretore delle prove offerte dalla convenuta, che lo ha portato a ritenere non provate le di lei tesi fattuali.

                                   8.   Secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione nella sentenza. La norma, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso che al giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare unicamente con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174).

                                   9.   Sul tema del preteso scioglimento consensuale dell’originario contratto (doc. A) e della successiva stipula da parte dell’istante con il diverso soggetto giuridico __________ l’appellante censura d’arbitrio la valutazione delle prove fatta dal Pretore.

                                         A torto. Infatti, risulta incontrovertibile che, come rettamente evidenziato dal Pretore, dopo la stipula contrattuale, avvenuta con la convenuta (doc. A), anche tutta la documentazione inerente la titolarità del contratto, sino alla disdetta dello stesso, è sempre e solo intestata alla qui convenuta (come essa stessa ben riassume a pag. 5 del gravame) e mai ad altro soggetto giuridico. In particolare, si ha che l’istante, assunto con il doc. A, era inoltre notificato quale dipendente della convenuta alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, all’AVS e all’assicuratore per perdita di guadagno. Il contratto è stato disdetto dalla convenuta, che ha quindi intrattenuto corrispondenza al riguardo del contenzioso (doc. C2, C6), senza nulla eccepire al riguardo della propria pretesa estraneità al contratto.

                                         L’apparenza creata da questo complesso di documentazione può solamente essere quella di un persistente rapporto contrattuale riguardante le parti qui in causa, a esclusione di ogni differente soluzione. Opporre a queste qualificate e reiterate manifestazioni dell’esistenza del contratto la deposizione di I__________ laddove afferma che il tutto sarebbe frutto di una “svista” è poco serio, non potendosi credere all’ipotesi di una simile sequenza di inconsapevoli errori di una segretaria, succedutisi per mesi senza che mai nessuno avesse a reagire. Senza contare che siffatta ipotesi comporterebbe di dovere ammettere l’esistenza di una situazione contraria alla legge nella misura in cui un lavoratore straniero ha lavorato per un soggetto diverso rispetto a quello per cui il lavoro era stato autorizzato. Ma in ogni caso, a mente di questa Camera l’intestazione della lettera di licenziamento del 31 maggio 2002 (doc. C1) - un atto qualificato per rapporto alla titolarità del contratto così rescisso, e che non reca la firma della segretaria distratta - esclude qualsiasi ipotesi di errore o malinteso, ed è semplicemente la prova conclusiva del fatto che ancora a quel momento era la convenuta ad essere la controparte contrattuale dell’istante. A fronte di questo accertamento, gli altri elementi addotti dalla ricorrente sono lungi dall’essere decisivi. I contratti stipulati dall’istante, così come sostiene la convenuta, sono in effetti (per quanto risulta agli atti) stati conchiusi per il nome e conto di __________ (cfr. il plico doc. V°), ma ciò - specie alla luce delle predette circostanze - non consente affatto di dovere ammettere l’esistenza del contratto di lavoro preteso dalla convenuta, ma attesta semmai la diversa circostanza per cui la prestazione lavorativa dell’istante è stata fornita in favore di un soggetto differente dalla datrice di lavoro, laddove non è contestata dalla convenuta l’esistenza di una stretta relazione tra le due società, aventi sede l’una vicina all’altra e amministrate dalle medesime persone, come risulta dagli estratti dal registro di commercio doc. J1 e J2 e come bene spiegato dal Pretore alla pagina 4 del giudizio impugnato illustrato. Questa situazione non muta neppure dopo la disamina delle deposizioni invocate dalla convenuta con l’appello. Della non attendibilità di Ivana Lordi si è già detto, e comunque la sua affermazione secondo cui l’istante era stato “trasferito nell’altra ditta __________” non è necessariamente indiziante della modifica dei rapporti contrattuali pretesa dalla convenuta, ma si attaglia anche alla fattispecie di semplice prestazione del lavoro per un altro soggetto deducibile dal predetto plico doc. V°. Allo stesso modo, le generiche dichiarazioni degli altri testi (R__________, S__________) secondo cui l’istante lavorava “per la __________” sono da intendere nel predetto senso generico e indicano il beneficiario della prestazione, ma nulla dicono sulla titolarità del contratto di lavoro. Secondo la convenuta, infatti, l’esistenza dell’asserita pattuizione con cui si sarebbe annullato il contratto di lavoro tra le parti in causa per stipularne uno nuovo con __________ era stata concordata verbalmente tra l’istante e P__________ (cfr. il riassunto scritto prodotto dalla convenuta all’udienza del 26 febbraio 2003, pag. 11 del verbale), ragione per cui la prova di questa circostanza (contro cui depone la predetta evidenza documentale) avrebbe potuto essere fornita con l’interrogatorio formale dell’istante, o di __________ G__________, organo della convenuta.

                                         L’interrogatorio formale dell’istante è stato dichiarato decaduto dal Pretore con ordinanza 23 marzo 2006 dopo che la convenuta ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine per presentare le relative domande. Quanto all’interrogatorio formale di __________ G__________, anch’esso invocato dalla convenuta, ma da valutare con rigore siccome mezzo di prova proveniente dalla convenuta medesima, il passaggio rilevante è quello in cui costui afferma, dopo avere ricevuto lamentela dal direttore di __________, che “si è quindi deciso di cambiare modalità di impiego ed allora è stato ingaggiato da __________” (verbale 10 maggio 2006, risposta 11, pag. 4). Siffatta formulazione non è sufficientemente precisa, in quanto non testimonia affatto di un accordo che sarebbe intervenuto con l’istante per modificare i termini del precedente contratto, ma si riferisce piuttosto, utilizzando una forma impersonale, a una decisione in tal senso, per il che, in assenza di maggiore precisione, ne esce semmai rafforzata l’eventualità di una semplice (ed unilaterale) decisione di __________ G__________ di attribuire l’istante ad altra funzione, mentre che non risulta così provata la pretesa modifica dei rapporti contrattuali nel senso voluto dalla convenuta.

                                         Se ne deve così concludere che su questo punto non vi è stato arbitrio del Pretore, né anche solo abuso o eccesso di apprezzamento, risultando la decisione condivisibile anche a un libero esame.

                                10.   Per l’ipotesi, verificatasi, della conferma del giudizio circa l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti in causa, la convenuta - criticando anche in questo caso la valutazione del materiale probatorio effettuata dal Pretore - ripropone la tesi dell’intervenuta modifica del contenuto del contratto rispetto al testo del doc. A nel senso della soppressione del salario fisso, contestando nel contempo l’esistenza tra le parti di un contratto di commesso viaggiatore, ciò che renderebbe inammissibile la pretesa pattuizione, ostandovi l’art. 349a CO.

                              10.1   L’art. 349a cpv. 1 CO stabilisce che il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione. La norma è completata dal cpv. 2, secondo cui un accordo scritto in virtù del quale il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione è valido solo se questo costituisce una remunerazione adeguata dei servizi del commesso viaggiatore, mentre che per il cpv. 3 durante un periodo di prova di due mesi al massimo il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto. Giusta l’art. 362 cpv. 1 CO, all’art. 349a cpv. 1 CO non si può derogare a svantaggio del lavoratore.

                                         Secondo la tesi della stessa convenuta, le parti avrebbero derogato al testo del contratto doc. A, sopprimendo il diritto del lavoratore a un salario fisso, mediante un accordo intervenuto tra __________ G__________ e l’istante, supposto accordo di cui non esiste riscontro scritto (né la convenuta lo pretende), ragione per cui dovrebbe essersi trattato di accordo orale.

                                         Ne consegue che esso, privo della necessaria forma scritta, è nullo per vizio di forma qualora il contratto tra le parti debba essere qualificato come contratto di commesso viaggiatore ai sensi degli art. 347 e segg. CO.

                              10.2   Secondo l’art. 347 cpv. 1 CO mediante il contratto d’impiego del commesso viaggiatore questi si obbliga, per conto d’un commerciante, industriale o capo d’azienda d’altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere fuori dei locali dell’azienda affari di qualsiasi natura contro rimunerazione. Il secondo capoverso del medesimo articolo stabilisce di contro che non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per proprio conto.

                              10.3   Il testo del contratto doc. A nulla dice sulla natura della prestazione lavorativa per la quale l’istante è stato assunto. Dal riassunto scritto prodotto dalla convenuta all’udienza del 26 febbraio 2003 risulta invece che inizialmente l’istante doveva occuparsi della vendita dei prodotti della convenuta nel senso che “doveva recarsi presso gli uffici __________, contattare telefonicamente i potenziali clienti, esporre le prerogative dei prodotti e, una volta fissati gli eventuali appuntamenti, recarsi presso questi al fine di procedere a un’esposizione più dettagliata e concludere la vendita” ed inoltre “aveva anche il compito di vendere i prodotti della convenuta in occasione di alcune fiere, che avevano luogo, generalmente il fine settimana, nella Svizzera romanda e tedesca” (verbale citato, pag. 6). In seguito, sempre secondo la convenuta, dopo la pretesa modifica contrattuale l’istante “avrebbe lavorato come rappresentante presso le fiere e le esposizioni durante i fine settimana” (verbale citato, pag. 7). Da questa descrizione si vede come, tolto l’asserito obbligo di effettuare le telefonate presso la sede della ditta convenuta, il lavoro richiesto all’istante era sostanzialmente quello di procacciare dei contratti di compravendita da stipulare all'esterno dell'azienda, ed è quindi pacifico che la presenza del lavoratore presso il datore di lavoro non era necessaria e che la sua attività si svolgeva essenzialmente all'esterno quale venditore/rappresentante con ampia libertà di manovra e orario flessibile (analoga situazione in: II CCA 12 dicembre 2001, inc. 12.2001.90). La diversa opinione della convenuta (appello, pag. 10 e 11) cerca fondamento con il rilievo dell’intestazione del contratto doc. A quale “contratto di lavoro”, oltre che con l’uso di toni inutilmente enfatici e irriguardosi nei confronti del Pretore. L’enfasi non sopperisce però all’inconsistenza delle argomentazioni, motivo per cui è sufficiente rammentare all’appellante che la natura di un contratto va determinata alla luce del suo contenuto, senza riguardo per indicazioni letterali usate, come nella specie, in maniera inesatta (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 129 III 664). Alla luce di quanto sin qui esposto, è pertanto chiaro che il contratto esistito tra le parti va qualificato come contratto d’impiego del commesso viaggiatore (cfr. per i criteri Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 6a ed., n. 2 ad art. 347), ragione per cui la pretesa sua modifica nel senso di sopprimere il diritto dell’istante al salario fisso è nulla già solo per vizio di forma, ritenuto che anche nel caso di rispetto della forma scritta ci si sarebbe ancora dovuti chiedere se la pattuizione sarebbe stata rispettosa del diritto del lavoratore a una remunerazione adeguata (sul tema: II CCA citata, consid. 7), tema sul quale la convenuta, ignara della natura del contratto, ha omesso di esprimersi.

                              10.4   Del resto, l’insostenibilità sostanziale della posizione della convenuta risulta manifesta già solo alla luce del fatto che essa aveva regolarmente assicurato presso __________ il diritto salariale che ora vorrebbe negare all’istante (cfr. l’annuncio di sinistro dic. G1, in cui si fa espressa menzione di fr. 3'300.- a titolo di “salario base” e non di provvigioni), con il risultato - in tale ipotesi - di arricchirsi senza motivo dei fr. 12'327.ricevuti a tal titolo dall’assicuratrice (sentenza, pag. 7) e mai riversati al dipendente.

                                11.   La convenuta adduce da ultimo una pretesa compensatoria di fr. 13'658.30 per danni, attestati dalle fatture doc. 4, 5, 6 che l’istante avrebbe procurato a quattro furgoni di __________, pretesa ceduta da questo soggetto alla convenuta (doc. 7).

                              11.1   Il fondamento di siffatta eccezione compensatoria implica la dimostrazione di tutti i suoi elementi costitutivi, che nel caso in esame sono svariati.

                                         Occorre innanzitutto la dimostrazione della responsabilità del lavoratore per l’accaduto, prova che non può evidentemente essere fornita con la deposizione di qualcuno (che oltretutto nemmeno ha assistito al sinistro) che afferma essere stata colpa dell’istante, trattandosi in questa ipotesi non di fatti, ma di una valutazione che non spetta al teste, priva perciò di forza probante. È invece necessario l’accertamento delle circostanze del sinistro, così che il giudice adito possa maturare il convincimento circa la responsabilità del conducente.

                                         Inoltre, è necessaria la prova certa del danno conseguente alla mancanza del lavoratore. Solo a questo momento può essere considerato il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 321e CO, laddove ai fini del medesimo si dovrà ancora determinare il grado di diligenza che si poteva pretendere dal dipendente in ragione delle concrete circostanze, rispettivamente si dovrà valutare in quale misura, invece, il danno potrebbe ricadere nella sfera della datrice di lavoro in ragione del rischio d’esercizio che le incombe.

                                         Così come sinteticamente riassunto dal Pretore, si ha che nel caso concreto la convenuta non ha ossequiato il proprio onere probatorio, e prima di questo ha pure disatteso l’onere di allegazione concernente circostanze rilevanti per la decisione sulla pretesa compensatoria.

                              11.2   L’unica pretesa risarcitoria per la quale vi è almeno un accenno alla fattispecie retrostante, ossia all’incidente della circolazione con cui si sarebbe verificato il danno, è quella relativa al sinistro accaduto nel cantone A__________. Questo però non per merito della convenuta, ma bensì per iniziativa dell’istante, che vi ha fatto accenno nella propria istanza (pag. 4) siccome si attendeva che la convenuta avrebbe addotto la pretesa compensatoria. La datrice di lavoro, pertanto, rispondendo all’istanza, ha a sua volta menzionato l’episodio (vrebale dell’udienza 26 febbraio 2003, pag. 11 e 12).

                                         Sul tema l’istante ha in particolare sostenuto che sul luogo del sinistro sarebbe intervenuta la polizia, e che nei suoi confronti non sarebbero state adottate sanzioni, per il che egli non avrebbe responsabilità per l’accaduto. La convenuta non ha contestato che il dipendente non sarebbe stato sanzionato dalla polizia, ma ha ritenuto che il lavoratore dovrebbe comunque essere civilmente responsabile del danno, avendo tamponato un trattore durante una manovra di sorpasso (verbale citato, pag. 12).

                                         Si tratta di una tesi che non può essere seguita: se va infatti ammesso che l’istante, nonostante l’intervento della polizia, non è stato multato per l’accaduto, questo significa che non è stata ritenuta a suo carico alcuna infrazione alla LCS, motivo per cui non può essere vera la fattispecie narrata dalla convenuta, rimasta comunque priva di riscontro alcuno, secondo la quale l’istante avrebbe invece palesemente contravvenuto alla LCS. In assenza di una sanzione per violazioni della LCS, non si vede come l’istante potrebbe avere responsabilità per l’incidente, per il quale a questo punto, in assenza di migliori riscontri, è semmai ipotizzabile la responsabilità dell’altro conducente coinvolto.

                                         È perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva come anche l’ammontare dell’asserito danno sia rimasto privo di riscontri, non avendo la convenuta sostanziato la pretesa di un valore residuo del furgone di fr. 4'000.- (verbale, pag. 11), laddove non è di ausilio il fatto che nella corrispondenza preprocessuale essa aveva tentato di addebitare al lavoratore, per il medesimo episodio, l’importo di fr. 7'000.- (doc. C 4).

                              11.3   La pretesa di fr. 3'690.05 di cui alla fattura 19 settembre 2001 del Garage __________ (doc. 6) concerne con ogni evidenza una riparazione al motore del furgone Volkswagen LT 35, senza indicazione di riparazioni alla carrozzeria. Si tratta perciò, sino a prova contraria, del costo dell’eliminazione di un difetto meccanico, per il quale non vi è motivo alcuno di ritenere la responsabilità dell’istante. La convenuta nella fase delle allegazioni introduttive nulla ha spiegato al proposito del presunto incidente, ed è perciò emblematico, in senso negativo, per la fedefacenza della sua deposizione, rilevare come il teste B__________ sia stato categorico nell’addebitare anche questa spesa a un danneggiamento causato dall’istante (verbale 28 gennaio 2004, pag. 4).

                                         Vero è però che in questo caso non vi è prova nemmeno del verificarsi di un incidente della circolazione, motivo per cui non si vede come il preteso danno potrebbe essere ascritto all’istante.

                              11.4   Le altre due pretese risarcitorie della convenuta riguardano quanto meno dei danni di carrozzeria (doc. 4 e 5), ma nulla è dato di sapere circa le circostanze in cui essi si sarebbero verificati.

                                         I testi invocati dalla convenuta sono concordi nell’attribuire la responsabilità all’istante, senza che però nessuno di essi affermi di avere assistito agli incidenti. Il teste maggiormente qualificato a esprimersi sul tema sarebbe il magazziniere __________ B__________, addetto al parco veicoli della ditta, che può quanto meno affermare, in guisa di prova indiretta, che egli ha consegnato i veicoli privi di danni all’istante e li ha riavuti danneggiati. Sennonché, la deposizione del teste è gravata dalle notevoli ombre lasciate dalla procedura penale per falsa testimonianza svoltasi a suo carico, che non ha avuto seguito per il motivo dell’inesistenza dell’aspetto soggettivo del reato, ma che ha comunque evidenziato serie discrepanze tra la versione resa in Pretura e quella data avanti al Ministero Pubblico. È vero, come sottolinea la ricorrente, che in sede penale si è indagato su di un altro aspetto della deposizione - segnatamente la questione relativa alla frequenza della presenza in ditta dell’istante - ma questo non significa che il resto della deposizione possa in simili circostanze essere accettato acriticamente come rispondente a verità solo perché non espressamente smentito o almeno rivisto avanti al Procuratore Pubblico.

                                         In simili circostanze il giudizio del Pretore di non avere ritenuto fedefacente la deposizione nel suo complesso non risulta in alcun modo arbitrario o lesivo del suo vasto potere di apprezzamento, specie alla luce del predetto accertamento (cfr. consid. 10.3) secondo cui __________ B__________ ha addebitato all’istante anche la responsabilità di una riparazione che nulla ha a che vedere con un incidente della circolazione, ciò che inficia definitivamente la sua attendibilità anche sull’argomento qui in discussione.

                                         Gli altri testi invocati dall’appellante (D__________, C__________ e L__________) non sono per loro parte in alcun modo sufficienti per fare ammettere che il Pretore abbia ecceduto il proprio vasto potere di apprezzamento su questo tema. D__________ nella propria deposizione del 28 gennaio 2004 ha dichiarato che “durante la sua attività l’istante ha sfasciato 2 o 3 pulmini, uno è stato addirittura buttato via”. Si tratta di una palese esagerazione anche rispetto alle tesi della convenuta sull’entità dei danneggiamenti, ma comunque risulta che si tratta di conoscenza indiretta, perché il teste ha soggiunto “così mi ha riferito l’istante”, per il che la deposizione perde la propria forza probatoria, non trattandosi di constatazioni dirette del testimone. Il teste ha pure fatto riferimento alla deposizione scritta da lui rilasciata (doc. 11), confermandola, ma essa non fornisce prova migliore sul tema, limitandosi alla generica affermazione “so per esempio che ha danneggiato diversi furgoni della ditta”, poi precisata dal teste in udienza nei termini poc’anzi riferiti.

                                         La teste C__________ all’udienza del 28 gennaio 2004 ha detto solo che “l’istante ha avuto diversi incidenti con i furgoncini della ditta, almeno 3 volte” (pag. 6), ma la frase è lungi dall’essere decisiva, già solo perché la nozione di “incidente” attesta solo del coinvolgimento in un sinistro, ma nulla esprime sulla responsabilità dell’istante, che non può pertanto essere ammessa su simile base.

                                         La teste L__________, infine, la cui deposizione non è stata creduta laddove ha dichiarato che la documentazione contrattuale dell’istante sarebbe stata frutto di reiterate “sviste”(cfr. consid. 8), si è espressa nel medesimo generico senso di “diversi incidenti” che l’istante avrebbe avuto con i veicoli della ditta, facendo riferimento alle fatture relative alle riparazioni. A parte il fatto che essa, così facendo, incorre nel medesimo errore di __________ B__________ di addebitare a un incidente avuto dall’istante anche la fattura relativa alla riparazione di un guasto tecnico, si ha nuovamente che il vago accenno a “incidenti” non basta a fornire elementi conclusivi in ordine alla responsabilità dell’istante.

                                         Il Pretore non ha pertanto violato la legge neppure nell’apprezzamento delle prove relativo all’eccezione compensatoria della convenuta, la cui reiezione merita conferma in questa sede. Ne consegue pertanto la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                12.   Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore determinante per un eventuale rimedio al Tribunale federale ammonta a fr. 23'247.-, pari al valore rimasto controverso in seconda sede.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC,

pronuncia:              1.   L’appello 10 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia per la procedura di appello. La convenuta rifonderà all’istante fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                   La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr.  15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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