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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.04.2008 12.2007.257

16 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,988 mots·~10 min·6

Résumé

Rappresentanza processuale, modo di esame del presupposto processuale

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.257

Lugano 16 aprile 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.347 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 29 novembre 2007 da

AP 1 rappr. da RA 1  

  contro  

AO 1  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29'000.- a titolo di indennità per disdetta abusiva del contratto di lavoro;

e ora in tema di carenza di legittimazione del rappresentante dell’istante, rilevata d’ufficio dal Pretore, che con decreto 30 novembre 2007 ha statuito che il Sindacato RA 1 non è legittimato a rappresentare AP 1, a cui il Pretore ha assegnato un termine di 20 giorni per munirsi di un rappresentante, con comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio;

appellante il RA 1, che con atto di appello dell’11 dicembre 2007, con richiesta di effetto sospensivo, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di essere ritenuto legittimato a rappresentare i lavoratori nelle vertenze derivanti dal contratto di lavoro;

richiamato il decreto 13 dicembre 2007, con cui il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

considerato

in fatto e in diritto:

                                   1.   Secondo quanto narrato nell’istanza, AP 1 avrebbe iniziato a lavorare per AO 1 sin dal febbraio del 1978 ricoprendo, da ultimo, la funzione di “Servicetechniker” (doc. B). Il 20 agosto 2006 la datrice di lavoro ha significato la disdetta al proprio dipendente per il termine del 30 novembre 2006 (doc. F). Questi è però stato inabile al lavoro per vari mesi, ragione per cui la datrice di lavoro il 23 febbraio 2007 gli ha notificato una nuova disdetta, per il termine del 31 maggio 2007, esentandolo nel contempo dal fornire la propria prestazione lavorativa durante il periodo di disdetta (doc. H). Il 22 maggio 2007 l’istante, e per esso il RA 1, ha comunicato la propria opposizione alla disdetta, chiedendo altresì alla datrice di lavoro di tornare sulla propria decisione (doc. I), ciò che non è però avvenuto.

                                   2.   Con l’istanza in rassegna, introdotta per il dipendente dal RA 1, B__________, si adduce che le motivazioni a sostegno della disdetta sarebbero “farneticanti, inventate e prive di qualsiasi riscontro”, oltre che “imprecise e denigratorie” (pag. 2, punti 10 e 11). Il provvedimento sarebbe perciò privo di una valida motivazione, e abusivo siccome pronunciato in considerazione dell’età del dipendente (nato nel 1947) e della sua posizione personale. Di conseguenza, la datrice di lavoro, a titolo di risarcimento danni parziali, dovrebbe essere condannata al pagamento di fr. 29'000.-, corrispondenti a 4 mesi di stipendio lordo.

                                   3.   Il Pretore nel decreto impugnato ha rilevato che il RA 1 fa capo alle stesse persone di S__________ (ovvero il Sindacato __________, B__________), e che quest’ultimo, come comunicato il 23 novembre 2007 dal Tribunale di appello, non adempie le condizioni per essere riconosciuto come associazione professionale o di categoria, ragione per cui i suoi impiegati e rappresentanti non possono essere ammessi alla rappresentanza processuale giusta l’art. 64a CPC. Dal che la declaratoria di carenza di rappresentanza processuale del patrocinatore, e l’assegnazione all’istante di un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore, con comminatoria della nomina di un patrocinatore d’ufficio.

                                   4.   Con l’appello dell’11 dicembre 2007, cui il Pretore ha conferito effetto sospensivo, il RA 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di essere ritenuto legittimato a rappresentare i lavoratori nelle vertenze derivanti dal contratto di lavoro. L’appellante (che all’appello ha allegato copia di due decisioni del Pretore e del Segretario Assessore di Bellinzona in cui figura come patrocinatore, nonché i propri statuti) adduce di essere sinora stato accettato quale rappresentante dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, come pure dalla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, da quella della giurisdizione di Locarno Campagna e dalla stessa Pretura del distretto di Bellinzona. Qualora, comunque, fossero insorti dubbi al Pretore adito circa la capacità di rappresentanza del RA 1, soggetto peraltro diverso e totalmente indipendente dal S__________, egli avrebbe dovuto, quanto meno, accordargli la possibilità di esprimersi sul tema e di portare prove. Essendo poi il difetto o mancanza di legittimazione attiva una questione di merito, ed essendo la procedura di accertamento dei presupposti male regolata dal codice di rito, il Pretore, pur potendo decidere preliminarmente, avrebbe dovuto, nel dubbio, decidere con il merito, dopo avere esperito l’istruttoria.

                                   5.   Il primo rilievo riguarda il fatto che il patrocinatore dell’istante ha impugnato il querelato giudizio in proprio nome, e non invece in nome del proprio assistito, ciò che può in questo caso essere ammesso. La giurisprudenza ha infatti stabilito che un terzo, quale dev’essere considerato il qui appellante, formalmente non parte del procedimento, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 307), ciò che è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO).

                                   6.   Il tema giuridico è, da un lato, quello della corretta applicazione dell’art. 64a CPC, dovendo essere stabilito se il RA 1 sia o meno da considerare, ai sensi di tale norma, una “associazione professionale o di categoria” ammessa a rappresentare una parte in causa. I termini della questione sono già stati chiariti dalla giurisprudenza cantonale, che ha stabilito che per “associazioni professionali o di categoria” ammesse a rappresentare una parte in una causa, come quella in esame, avente per oggetto una controversia derivante dal contratto di lavoro, si debbano intendere solo le associazioni dei datori di lavoro (padronati) o dei lavoratori (sindacati) ai sensi dell’art. 356 CO (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, op. cit., N. 4 ad § 368 ZPO), ovvero quelle che, disponendo delle esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Stöckli, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 356 CO), possono essere parte ad un contratto collettivo (II CCA 14 marzo 2006, inc. 12.2005.219 pubblicata in: RtiD II-2006 11c pag. 626, 13 luglio 2006, inc. 12.2006.102), criterio che il Tribunale federale ha ritenuto essere “soluzione ragionevole” (I CCTF 24 ottobre 2006, 4P.101/2006, consid. 7.2, pag. 8, pubblicata in RtiD I-2007 4c pag. 711).

                                   7.   L’art. 97 CPC stabilisce che il giudice esamina d’ufficio, a ogni stadio della causa, se siano dati i presupposti processuali, tra cui (cifra 4) la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio. Pertanto, contrariamente all’opinione del ricorrente (che nel proprio esposto confonde oltretutto la legittimazione del rappresentante con la legittimazione attiva della parte), è del tutto pacifico che il Pretore, potendo decidere ad ogni stadio della causa, aveva facoltà di rendere un giudizio preliminare, come risulta del resto dal chiaro tenore degli art. 99 e 100 CPC, e siffatto giudizio poteva senz’altro essere reso ancor prima dell’udienza di discussione di cui all’art. 417 lett. a CPC, ovvero senza necessità di entrare nel merito della lite, come indicato dall’art. 99 cpv. 2 CPC. Nondimeno, anche nel caso di un giudizio preliminare è indubbio che deve essere salvaguardato il diritto di essere sentito dell’istante al riguardo della legittimazione del proprio rappresentante. Tale fondamentale principio risulta concretizzato, almeno implicitamente, anche nell’art. 99 cpv. 1 CPC, dal titolo marginale “procedura preliminare di accertamento”, secondo cui il giudice può ordinare l’accertamento preliminare dei presupposti, laddove il rinvio all’art. 181 CPC ivi formulato richiama la possibilità di una fase istruttoria dedicata precipuamente all’accertamento delle circostanze fattuali che consentono la decisione al riguardo del presupposto. Appare pertanto provvista di buon diritto la doglianza del ricorrente che lamenta di non avere avuto la possibilità di esprimersi davanti al Pretore, ciò che comporta di dovere pronunciare la nullità del decreto impugnato (Cocchi/Trezzini, opera citata, m. 4 ad art. 97).

                                   8.   A titolo abbondanziale si rileva che la sintetica motivazione del decreto solleva perplessità anche nel merito. Il Pretore risulta infatti avere fondato il proprio giudizio sulla scorta della lettera 23 novembre 2006 del Tribunale di appello (non in atti, ma nota a questa Camera), e sul rilievo del fatto che il qui ricorrente fa capo alle stesse persone del __________. Orbene, la prefata lettera 23 novembre 2006 del Tribunale di appello [recte: della II CCA] era unicamente uno scritto con cui si segnalava all’attenzione delle preture la citata sentenza 24 ottobre 2006 del Tribunale federale che aveva confermato che il __________ non possiede la rappresentanza processuale. Questo scritto, pertanto, non esplica, per sua natura, alcuna efficacia nei confronti di chicchessia, e quindi nemmeno nei confronti dello stesso __________, ragione per cui meglio avrebbe fatto il Pretore a riferirsi nel decreto impugnato alla sentenza dell’Alta corte piuttosto che allo scritto di questa Camera che la segnalava. Inoltre, dovendosi di principio riconoscere al RA 1 (almeno stando allo statuto irritualmente versato in atti con l’appello) una propria personalità giuridica quale associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS, appare d’acchito non condivisibile la decisione del Pretore di estendere al qui ricorrente gli effetti del giudicato concernente il __________ per il solo motivo che esso “fa capo alle stesse persone del __________”, non potendo essere ammesso o anche solo ipotizzato, in assenza di ulteriori elementi nemmeno evocati in sentenza, che dette non specificate persone abuserebbero della nozione di persona giuridica (sul principio della trasparenza cfr. Forstmoser, Meier-Hayoz, Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 62, N. 47 e segg.).

                                   9.   L’appellante ha chiesto che il giudizio di questa Camera abbia a riconoscergli la legittimazione a rappresentare i lavoratori nelle vertenze derivanti dal contratto di lavoro. La richiesta deve essere disattesa, in quanto alla Camera adita incombe unicamente di rilevare la nullità del decreto pretorile, e non anche di statuire in sua vece, oltretutto sulla scorta di documentazione prodotta solo con l’appello, ciò a cui osta l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, e senza dare alla parte convenuta la possibilità di esprimersi al proposito. Gli atti devono perciò essere rinviati al Pretore per una nuova decisione sulla questione della legittimazione del rappresentante dell’istante, previa concessione alle parti della facoltà di esprimersi e di addurre prove al proposito.

                                10.   Ne consegue il parziale accoglimento del gravame. Non si prelevano tasse o spese. Lo Stato -non potendo la parte convenuta essere ritenuta soccombente- rifonderà al RA 1 fr. 500.- per ripetibili parziali.

Per questi motivi

richiamati per le spese gli art. 148 CPC,

pronuncia:   

                                   1.   L’appello 11 dicembre 2007 di RA 1, Bellinzona, è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 30 novembre 2007 della Pretura del distretto di Bellinzona è dichiarato nullo, e la causa rinviata al Pretore per una nuova decisione sul presupposto processuale.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese di appello. Lo Stato rifonderà al RA 1 fr. 500.per parte di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,  entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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