Incarto n. 12.2007.234
Lugano 31 marzo 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.71 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell’8 aprile 2005 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AA 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 37'914.56 oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004, domanda parzialmente avversata dal convenuto il quale ha riconosciuto unicamente un importo di fr. 1'981.20 oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004;
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 16 ottobre 2007, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 9'911.52 oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004;
appellante l’attore con atto di appello del 24 ottobre 2007, con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione e condannare il convenuto al pagamento della somma di fr. 23'381.11 oltre a interessi;
mentre il convenuto con osservazioni 3 dicembre 2007 postula la reiezione integrale del gravame e con appello adesivo chiede la riforma della sentenza del Pretore nel senso di accogliere parzialmente la petizione nella misura di fr. 2'326.20 oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AA 1 è proprietario della particella n. __________ RFD di O__________, sulla quale si trova un edificio che insiste pure sulla confinante particella n. __________, di proprietà della comunione ereditaria fu F__________. Il piano seminterrato della costruzione, un tempo destinata ad attività rurali, era utilizzato in comune dai rispettivi proprietari, non presentava alcuna divisione tra i due fondi e vi si accedeva da un’unica entrata posta sulla parte dell’edificio sita sul fondo n. __________. Per contro, il piano superiore era già allora suddiviso fisicamente in corrispondenza con il relativo confine tra le due particelle tramite un muro divisore ed era accessibile separatamente sia dalla proprietà di AA 1, sia da quella degli eredi U__________. Il 21 maggio 2000 AP 1, allora titolare di un’impresa di costruzioni, e AA 1 hanno sottoscritto un contratto di appalto (doc. D) concernente la ristrutturazione dell’edificio sulla proprietà di AA 1. Il punto n. 6 del contratto recitava:
“ Con il confinante (comunione ereditaria fu__________ U__________) rappresentato da D__________ verranno presi accordi per la costruzione della parete divisoria e le canalizzazioni; per l’esecuzione delle opere a suo carico, che non vengono pagate dal sottoscritto, saranno presi accordi diretti con l’impresa (ad esempio per l’apertura della porta in cantina, la scala di accesso e il tratto di drenaggio e canalizzazione non in comune)”.
B. Il 2 ottobre 2000 AA 1 ha comunicato a AP 1 di rescindere il contratto del 21 maggio 2000 per motivi che qui non mette conto di ricordare. In data 13 ottobre 2000 l’impresario ha quindi inviato al committente due fatture a liquidazione dei loro rapporti: la prima concernente i lavori della ristrutturazione della parte di edificio sulla particella n. __________, di fr. 81'164.73, la seconda relativa ai lavori eseguiti sulla parte dell’edificio di proprietà degli eredi U__________ per un importo di fr. 13'469.59. La liquidazione della fattura delle opere sulla proprietà di AA 1 è stata contestata e ridotta da quest’ultimo a fr. 72'087.15 sulla base di verifiche e considerazioni tecniche e giuridiche che AP 1 ha a sua volta confutato. Nel frattempo, l’impresario ha riconsiderato alcune sue prestazioni, così da ridurre l’importo in suo favore a fr. 79'672.47. AA 1, mantenendo il suo disaccordo anche su quest’ultimo importo, ha nel frattempo corrisposto a AP 1 acconti per complessivi fr. 69'760.95. Non avendo trovato un’intesa sullo scoperto, AP 1 il 4 giugno 2004 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti di AA 1 per fr. 21'044.90 oltre a interessi del 5% dal 17 maggio 2004, al quale quest’ultimo ha interposto opposizione.
C. Con petizione dell’8 aprile 2005 AP 1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Bellinzona AA 1 chiedendo il pagamento dell’importo di fr. 37'914.56 oltre interessi quale residuo della mercede per i lavori eseguiti sui fondi n. __________8 e __________0. La pretesa attorea è stata riconosciuta solo nella misura di fr. 1'981.20 dal convenuto. Il Pretore con decisione del 16 ottobre 2007 ha accertato un saldo in favore di AP 1 di fr. 9'911.52 sulla fattura inerente alle opere sulla proprietà del convenuto, oggetto del contratto di appalto del 21 maggio 2000. Per quanto riguarda le altre opere eseguite sul fondo degli eredi U__________, invece, il giudice di prime cure ha ritenuto che il convenuto non fosse debitore della mercede richiesta, avendo le parti escluso tali opere dal contratto di appalto sottoscritto il 21 maggio 2000 (clausola n. 6).
D. Il 24 ottobre 2007 l’attore ha presentato appello avverso la decisione pretorile e ha chiesto l’accoglimento della petizione nella misura di fr. 23’381.11 e relativi interessi. Con osservazioni del 3 dicembre 2007 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame e, con appello adesivo, ha chiesto l’accoglimento parziale della petizione per l’importo di fr. 2'326.20 oltre a interessi. In data 11 gennaio 2008 l’attore ha chiesto a sua volta la reiezione dell’appello adesivo. Dei motivi si dirà nei considerandi.
Considerando
in diritto: 1. Non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono contestazioni in merito alla qualità dell'opera. Non v’è invece convergenza sull'ammontare della mercede per le opere commissionate secondo il contratto scritto del 21 maggio 2000, nonché per le opere supplementari inizialmente escluse da tale accordo, ma poi eseguite sulla proprietà U__________ (scala di accesso, drenaggio, ecc.).
2. L’attore appellante ritiene che il Pretore abbia negato a torto il rapporto contrattuale tra le parti in causa avente per oggetto le prestazioni effettuate sulla proprietà U__________. L’esecuzione di tali opere, condizione per la realizzazione dei lavori sulla sua proprietà così come inizialmente previsto dal convenuto, sarebbe infatti stata concordata, al di fuori del contratto del 21 maggio 2000, in un secondo tempo, allorquando il convenuto ha dato precisi ordini in tal senso all’attore in occasione di una sua visita al cantiere.
2.1. Per l'interpretazione di dichiarazioni scritte occorre riferirsi innanzitutto al testo delle stesse. A questo proposito occorre precisare che, anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito dalle parti oppure ancora da altre circostanze può risultare ch'esso non restituisce con esattezza il senso dell'accordo (DTF 127 III 444 consid. 1b); ciononostante non ci si scosterà dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 128 III 265 consid. 3a). Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale volontà delle parti, il giudice determina la loro (presunta) volontà interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3 pag. 276,127 III 248 consid. 3f, 124 III 363 consid. 5a, 123 III 165 consid. 3a e riferimenti; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 8a edizione, Zurigo 2003, n. 309 e segg.; Bucher, in Basler Kommentar, 4a edizione, Basilea 2007, n. 5 e segg. ad art. 1). L'onere di allegazione e probatorio per l'esistenza di una volontà soggettiva delle parti diversa da quella desunta mediante l’interpretazione oggettiva del contratto, incombe alla parte che intende trarre vantaggio da questa volontà (DTF 121 III 118 consid. 4b/aa).
2.2. Nel caso di specie la clausola n. 6 del contratto di appalto del 21 maggio 2000 (doc. D, 1) prevedeva che con il confinante, ossia i componenti della comunione ereditaria U__________, l’impresa avrebbe preso accordi diretti per le opere a suo carico. Già dal testo letterale di tale clausola, formulata in modo assai chiaro, si può desumere quale fosse la reale volontà delle parti al momento della sottoscrizione di quel contratto di appalto: il convenuto non avrebbe corrisposto mercede alcuna per i lavori a carico dei vicini quali appunto l’apertura della porta in cantina, la scala di accesso e il tratto di drenaggio e canalizzazione non in comune, come citato nel medesimo contratto. In tal senso a quel preciso momento e per quelle opere non è quindi stato stipulato alcun contratto. Del resto, che tali opere non fossero oggetto di quel contratto, nemmeno l’attore lo sostiene e l’istruttoria ha fornito ulteriore conferma nel senso che le parti inizialmente non si erano accordate sulla realizzazione dei manufatti sulla proprietà degli eredi U__________ benché figurassero già sui piani approvati dal Municipio con il rilascio della licenza edilizia. Si veda ad esempio l’esclusione di tali lavori dal capitolato d’appalto, così come confermato anche dai testi Re__________ e Ru__________. Di fronte ad un tenore chiaro di un contratto, secondo la testé ricordata dottrina e giurisprudenza non occorre quindi procedere ad alcuna interpretazione della controversa clausola contrattuale, che non presenta di per sé alcun possibile equivoco o serio dubbio sulla reale volontà delle parti di escludere quei lavori dal contratto di appalto del 21 maggio 2000.
2.3. Controverso è per contro il fatto di sapere se per tali opere, commissionate ed eseguite in corso d’opera dall’attore, sia validamente sorto un contratto tra le parti e, in caso affermativo, chi sia il debitore della corrispondente mercede. Trattandosi dell’esecuzione di opere supplementari non previste nell'offerta iniziale, va rilevato che per simile modifica contrattuale è necessario il consenso delle parti. Ora, il teste G__________, che ha effettuato i lavori quale dipendente dell’attore, ha confermato nella propria deposizione che il convenuto stesso ha ordinato all’attore l’esecuzione di tali opere sulla proprietà degli eredi U__________. Il consenso e l’esecuzione da parte dell’attore hanno quindi perfezionato il contratto di appalto anche per quanto riguarda queste opere che le parti avevano inizialmente escluso, ma comunque necessarie per utilizzare separatamente in modo razionale anche il piano seminterrato – fino ad allora indiviso – dell’edificio posto a cavallo tra la sua proprietà e quella degli eredi U__________, e per continuare a garantire a questi ultimi anche dopo i lavori di ristrutturazione della proprietà del convenuto l’accesso alla parte ad essi attribuita. Tant’è che il convenuto aveva già indicato sui piani annessi alla domanda di costruzione da lui inoltrata e poi approvati dal Municipio di O__________, la nuova parete divisoria tra le due particelle così come la chiusura dell’apertura dalla quale un tempo si accedeva all’area utilizzata dagli eredi U__________ o dai loro predecessori quale stalla, e la nuova scala esterna d’accesso a tali vani (doc. B). Indipendentemente dall’esclusione di questi lavori dal contratto d’appalto del 21 maggio 2000, ben poteva dunque l’attore concludere che il convenuto si fosse posteriormente assunto anche gli oneri connessi con l’esecuzione di quelle opere da lui ordinate, inizialmente escluse dal contratto, in mancanza di interpellazione diretta e di accordi specifici tra gli eredi U__________ e l’attore, verosimilmente a seguito di disaccordi sull’esecuzione di altri lavori comuni sulle particelle n. __________8 e __________0 (cfr. testi D__________, F__________). Contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, dunque, vi è da ritenere che le parti abbiano successivamente concluso un contratto d’appalto in forma verbale concernente l’esecuzione delle opere supplementari sul fondo degli eredi U__________. D’altra parte, il convenuto nemmeno sostiene, né tanto meno fornisce la prova, di aver concordato i lavori supplementari per conto di terzi o in rappresentanza di terze persone (eredi U__________), per cui anche questa evenienza non può entrare in considerazione nella valutazione della fattispecie. L’appello su questo punto va quindi accolto.
2.4. Le precedenti considerazioni impongono di conseguenza di accollare al convenuto anche la mercede per le opere da quest’ultimo direttamente e personalmente commissionate relative ai lavori eseguiti sul fondo degli eredi U__________. L’ammontare di queste spese non è mai stato contestato specificatamente dal convenuto, né prima né dopo l’avvio della causa. D’altra parte, anche questa mercede ha fatto oggetto di verifica da parte del perito giudiziale che ha accertato, come per gli altri lavori intrapresi sul fondo del convenuto, che la richiesta attorea di fr. 13'469.59 risulta corretta. Tale importo va quindi sommato all’importo di cui il convenuto è debitore per i lavori oggetto del contratto di appalto del 21 maggio 2000, di cui si dirà al considerando che segue.
3. Resta a questo punto da esaminare se la mercede richiesta dall’attore di fr. 79'672.47 per i lavori sulla particella n. __________8 del convenuto sia dovuta. A questo proposito il Pretore non ha ritenuto di scostarsi dalle valutazioni del perito giudiziario che ha ammesso la bontà della richiesta dall’attore, verificata sulla base dei piani del progetto di ristrutturazione dell’edificio, sulla base dei documenti prodotti dalle parti in causa e sulla base delle risultanze del sopralluogo. Le conclusioni pretorili sono state però contestate dal convenuto con l’appello adesivo. Egli ritiene infatti che lo scoperto sarebbe limitato all’importo di fr. 2'326.20, come del resto confermato anche dall’ing. R__________ che avrebbe controllato la liquidazione allestita dal convenuto e avrebbe confermato la correttezza delle quantità esposte.
3.1. Per quanto riguarda la valutazione delle perizie giudiziarie, di principio il giudice non è legato dalle risultanze peritali, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione e non può, senza motivi determinanti, sostituire il suo apprezzamento a quello del perito. In altre parole occorre che delle circostanze ben stabilite permettano di mettere seriamente in dubbio la credibilità del perito, ad esempio quando una perizia contiene delle contraddizioni e che una successiva presa di posizione del suo autore contraddice su dei punti importanti il suo referto precedente; oppure quando è fondata su documenti e/o testimonianze di cui il giudice apprezza diversamente il valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., Lugano 2005, m. 11 ad art. 253 e riferimenti).
3.2. Quest’ultima evenienza non si verifica in concreto. Se da un lato è ben vero che il perito giudiziario ha valutato solo in modo approssimativo come “corretti” i quantitativi esposti dall’attore nella fattura finale perché una loro verifica, per diverse posizioni, risultava improponibile (cfr. perizia, risposta alla domanda 2 e delucidazione orale del perito), da un altro lato egli ha comunque verificato la liquidazione dell’attore (doc. L), eseguito il raffronto con il documento corretto dal convenuto (doc. 9), e valutato le singole posizioni sulla base delle risultanze del sopralluogo, del progetto e dei documenti dell’incarto. Non è pertanto possibile sostenere che lo stesso referto sia contraddittorio, oppure inconcludente oppure ancora che presenti dubbi tali da scalfirne il suo risultato solo per il fatto che a detta del perito alcuni quantitativi non possono più essere verificati. Tanto meno la deposizione dell’ing. R__________ può portare a diversa conclusione, come invece vorrebbe far credere il convenuto. L’ing. R__________, che per conto di quest’ultimo ha allestito i piani di ingegneria civile, ossia i piani esecutivi delle strutture portanti in calcestruzzo armato (calcoli statici, quantità di ferro, ecc.) e ha curato la direzione lavori limitatamente a queste opere, ha infatti confermato di aver controllato, su incarico del convenuto, a opera compiuta, la liquidazione delle opere eseguite dall’impresa, ma limitatamente alle parti portanti (cfr. deposizione ing. R__________, pag. 12). Il suo mandato – comunque di parte e il cui risultato è stato contestato dall’attore – non consisteva quindi nella verifica completa della liquidazione, essendosi limitato per sua stessa ammissione alla verifica di alcune posizioni contenute nello stesso. Alla stregua delle altre prove offerte dalle parti, il Pretore ha quindi valutato liberamente (art. 253 CPC e art. 90 CPC) tutte le risultanze dell’istruttoria per giungere alla conclusione di cui ha dato ragione nella decisione impugnata per la quale la tesi del convenuto non poteva essere seguita. A torto quindi il convenuto tenta nel suo appello adesivo di inficiare il risultato della perizia giudiziaria che giustamente il Pretore ha seguito nel suo risultato ammettendo la correttezza della liquidazione dell’attore sulla base del referto, eseguito tenendo in considerazione tutti i documenti di causa e non solo le limitate prove di parte in possesso dell’ing. R__________. La sentenza impugnata su questo punto deve quindi essere confermata, con reiezione dell’appello adesivo.
3.3. L’importo di cui il convenuto è tuttora debitore nei confronti dell’attore, considerati gli acconti già versati, è quindi di complessivi fr. 23'381.11 ossia fr. 9'911.52, già riconosciuti con la sentenza impugnata e fr. 13'469.59 per la liquidazione della parte di lavori eseguiti sulla proprietà degli eredi U__________ su ordine del convenuto.
4. Stante quanto precede, l’appello principale deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che il convenuto è condannato a pagare all’attore l’importo di complessivi fr. 23'381.11oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004. L’appello adesivo è invece respinto integralmente. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la TG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 24 ottobre 2007 di AP 1 è accolto e di conseguenza i dispositivi della sentenza 16 ottobre 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così riformati:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che AA 1 è condannato a versare a AP 1 l’importo di fr. 23'381.11 oltre a interessi al 5% dal 17 maggio 2004.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese di fr. 2'200.- da anticipare dall’attore, rimangono a suo carico per 2/5 e per 3/5 vengono poste a carico del convenuto. Quest’ultimo rifonderà a AP 1 l’importo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.b) spese fr. 50.fr. 550.già anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell’appellato che rifonderà all’appellante fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
III. L’appello adesivo 3 dicembre 2007 di AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali della procedura di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.b) spese fr. 50.fr. 350.già anticipati dall'appellante adesivo, sono posti a suo carico. Egli rifonderà all’appellato adesivo fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
V. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).