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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.2008 12.2007.200

12 novembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,175 mots·~16 min·3

Résumé

Promessa della prestazione di un terzo

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.200

Lugano 12 novembre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.96.352 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 3 ottobre 1990 da

AO 1 RA 2  

contro

AP 1 AP 2 RA 1  

con la quale l’attore ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 22'533.35 oltre interessi, domanda aumentata in sede di replica a fr. 27'933.35 e ridotta in sede di conclusioni a fr. 20'533.35;

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore, con sentenza 29 agosto 2007, ha parzialmente accolto, condannando i convenuti a versare all'attore, in solido, fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1983, ponendo inoltre la tassa di giustizia (fr. 800.–) e le spese (fr. 1'250.–) per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili;

appellanti i convenuti che con atto di appello 19 settembre 2007 – il cui dispositivo, errato per un refuso, è stato rettificato il 25 settembre 2007 – chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 5 dicembre 2007 postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto:  

                                     1.    R__________ Am R__________ è stato per diversi anni membro del Consiglio di amministrazione e direttore generale di P__________ SA (ora fallita). Con scritto del 20 marzo 1982, P__________ SA ha confermato a R__________ Am R__________ il miglioramento delle condizioni salariali di collaborazione comunicategli precedentemente, segnatamente un aumento del salario mensile da fr. 5'200.– a fr. 5'400.– (doc. B). Il 7 maggio 1982 AP 1 e AP 2 hanno acquistato da J__________ -__________ M__________ l'intero pacchetto azionario di P__________ SA, sottoscrivendo nel contempo con R__________ Am R__________ una convenzione (doc. D), nella quale – con riferimento a quest'ultima società – alle clausole I e II è stato indicato:

                                            “__________ se portent fort que la société maintiendra M. Am R__________ dans son poste de directeur général de celle-ci jusqu'au 31.12.1983 et qu'il aura jusqu'à cette date les mêmes tâches et responsabilité que par le passé et restera administrateur avec signature collective à deux.”

                                            “II. MM. M__________ se portent fort pour la société que celle-ci paiera à M. Am R__________ un salaire mensuel net de fr. 6'500.– (six mille cinq cents francs) ainsi qu'un 13ème salaire net du même montant. Les charges sociales seront payées intégralement par la société qui accordera à M. Am R__________ les mêmes avantages que par le passé”.

                                            Il 6 ottobre 1982 R__________ Am R__________ ha rassegnato le dimissioni da P__________ SA, adducendo ragioni di salute, impegnandosi però ad assolvere le proprie mansioni fino al 31 dicembre 1982 (doc. E). Il 22 marzo 1983 R__________ Am R__________ ha appreso da AP 2 di essere stato escluso dal Consiglio di amministrazione. Con lettera 25 marzo 1983 egli ha quindi espresso il proprio disappunto a P__________ SA, chiedendo il pagamento delle retribuzioni che ancora gli spettavano per il 1982 (doc. F). Dopo un sollecito di pagamento del 3 maggio 1983 (doc. G), R__________ Am R__________ ha fatto spiccare il 6 giugno 1983 tre precetti esecutivi nei confronti di P__________ SA, contro i quali quest'ultima ha sollevato opposizione (doc. H, I e L).

                                            R__________ Am R__________ è deceduto il 15 ottobre 1985, lasciando quali eredi la moglie H__________ Am R__________ e il figlio B__________ Am R__________.

                                     2.    Con petizione 7 gennaio 1987, H__________ Am R__________ e B__________ Am R__________ si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna di P__________ SA, AP 1 e AP 2, tra l'altro al pagamento di fr. 22'533.35 oltre interessi a far tempo dal 1° gennaio 1983 (cfr. l'inc. n. 10'760, richiamato). La causa è stata stralciata dai ruoli il 2 ottobre 1990 per intervenuta perenzione ed è stata reintrodotta il 3 ottobre 1990, con le medesime richieste. A fondamento delle loro pretese gli attori hanno sostenuto che nel periodo maggio/dicembre 1982 il defunto R__________ Am R__________ aveva ricevuto mensilmente da P__________ SA fr. 5'400.–, anziché fr. 6'500.– come promesso dai convenuti AP 1, con una differenza – comprensiva della quotaparte della tredicesima mensilità – di fr. 9'533.35.– [fr. 8'800.– (fr. 6'500.– ./. 5'400.– x 8 mesi) +  fr. 733.35 (pro rata 13esima mensilità, 8/12 di fr. 1'100.-)]. Al predetto importo andavano, a loro dire, anche aggiunte le retribuzioni non versate a R__________ Am R__________ da P__________ SA di fr. 2'000.– (quale membro del Consiglio di amministrazione) e fr. 11'000.– (quale partecipazione ai benefici). Secondo gli attori, l'obbligo di pagamento da parte di AP 1 e AP 2 era fondato sulle promesse da loro fatte sottoscrivendo le clausole I e II della convenzione del 7 maggio 1982, menzionate sopra (consid. 1). Con risposta introdotta solo il 22 novembre 1995 – essendo la causa rimasta fin dall'inizio a lungo sospesa su richiesta delle parti – P__________ SA, AP 1 e AP 2 si sono opposti alla richiesta degli attori. Con la replica del 29 dicembre 1995 gli attori hanno aumentato la loro richiesta a fr. 27'933.35 (fr. 14'933.35 + fr. 2'000.– + fr. 11'000.–), mentre con la duplica del 21 marzo 1996 i convenuti hanno mantenuto la loro opposizione. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire personalmente, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.

                                            Va evidenziato che nel frattempo è defunta pure H__________ Am R__________ e che – dichiarando il 20 dicembre 1996 di subentrare alla madre (cfr. fascicolo corrispondenza, lettera alla Pretura di medesima data) – B__________ Am R__________ è rimasto quale unico attore; egli, con le conclusioni dell'8 agosto 2007, ha ridotto le sue pretese a fr. 20'533.35 (fr. 9'533.35 + fr. 11'000.–). P__________ SA nel frattempo è invece stata dichiarata fallita, per cui unici convenuti sono rimasti AP 1 e AP 2.

                                     3.    Con sentenza 29 agosto 2007, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando i convenuti AP 1 e AP 2 a versare all'attore B__________ Am R__________, in solido, fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1983, ponendo inoltre la tassa di giustizia (fr. 800.-) e le spese (fr. 1'250.–) per metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

                                            Secondo il primo giudice, è pacifico che l'impegno di cui al doc. D assunto in proprio nome da AP 1 e AP 2 nei confronti di R__________ Am R__________ è qualificabile quale promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell'art. 111 CO. Diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, rileva il Pretore, dagli atti non risulta in alcun modo che il miglioramento di salario del defunto R__________ Am R__________ di cui al doc. D fosse subordinato alla sua permanenza presso P__________ SA fino al 31 dicembre 1983. Ora, continua il primo giudice, è vero che in linea di principio, la promessa effettuata da AP 1 e AP 2 al defunto R__________ Am R__________ non vincola contrattualmente il terzo di cui è promessa la prestrazione. Nondimeno – rileva ancora il Pretore –  secondo l'esplicito tenore dell'art. 111 CO, stante il mancato ossequio da parte di P__________ SA al pagamento della prestazione dovuta al defunto R__________ Am R__________, i convenuti AP 1 sono tenuti a risarcire il danno subìto dall'attore a causa dell'inesecuzione della prestazione prevista nella convenzione di cui al doc. D. Il primo giudice ritiene quindi assodato che, sulla base della convenzione in questione, l'interessato avrebbe dovuto ricevere fr. 6'500.– mensili netti. Ritenuto che la pretesa fatta valere in petizione è stata calcolata considerando la differenza (indicata in fr. 1'100.– mensili) e quanto P__________ SA gli ha versato durante gli otto mesi oggetto della pretesa (da maggio a dicembre 1982), si può concludere – rileva per finire il Pretore – che R__________ Am R__________ riceveva fr. 5'400.– mensili e non fr. 4'900.– come risulta invece dal doc. 2. Sulla base della differenza tra fr. 6'500.– e fr. 5'400.–, il primo giudice ha dunque fissato in fr. 9'533.35 l'ammontare del risarcimento dovuto dai convenuti all'attore. Egli ha per contro respinto l'ulteriore pretesa dell'attore di fr. 11'000.–, fatta valere a titolo di partecipazione ai benefici per l'esercizio 1982.

                                     4.    Con appello 19 settembre 2007 – il cui dispositivo, errato per un refuso, è stato rettificato il 25 settembre 2007 – AP 1 e AP 2 si aggravano contro il predetto giudizio pretorile, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere le richieste di petizione. Protestano spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                            Con osservazioni 5 dicembre 2007, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

                                     5.    Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva (art. 111 CO). Secondo la dottrina dominante la promessa della prestazione di un terzo è un contratto generatore di obbligazioni, non formale, generalmente unilaterale, nel quale solo il garante assume un obbligo, mentre il beneficiario accetta; esso diventa bilaterale se il beneficiario si impegna a fornire una controprestazione (Tevini Du Pasquier, Commentare Romand, Basilea 2003, n. 8 ad art. 111 CO).

                                            Il Pretore ha ritenuto pacifico che l'impegno di cui al doc. D assunto in proprio nome da AP 1 e AP 2 nei confronti di R__________ Am R__________ sia qualificabile quale promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell'art. 111 CO. Gli appellanti – che per altro mai hanno eccepito che ci troveremmo in presenza di una fideiussione nulla per vizio di forma – non si confrontano minimamente con la predetta considerazione del primo giudice. Già per questo motivo, nella misura in cui tende ad escludere l'applicazione dell'art. 111 CO, il gravame si avvera irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, in relazione con il cpv. 5).

                                            I ricorrenti contestano “di aver promesso, come sostiene il giudice di prima istanza, che P__________ SA avrebbe versato al signor R__________ Am R__________ un salario mensile di fr. 6'500.– oltre tredicesima dal 1° maggio 1982”. Il testo francese della convenzione 7 maggio 1982 (doc. D), non parlerebbe, a loro dire, di promessa e il termine “port fort” non avrebbe tale significato; si tratterebbe invece di un “semplice impegno a far sì che P__________ SA confermasse il signor Am R__________ quale direttore generale fino al 31 dicembre 1983 con un salario mensile di fr. 6'500.– oltre tredicesima”. Per tacere del fatto che il marginale dell'art. 111 CO “promessa della prestazione di un terzo” è tradotto nella versione in lingua francese con il termine “port-fort”, per cui non può esservi dubbio che la predetta convenzione ha per oggetto una “promessa”, il gravame risulta, su questo punto, persino lesivo della buona fede processuale. In sede di risposta i convenuti avevano infatti loro stessi sostenuto che “con la convenzione doc. D” essi avevano “promesso” a R__________ Am R__________ che “P__________ SA avrebbe pagato un salario annuo omnicomprensivo di 84'500.–” (act. II, pag. 8 verso il basso) e meglio fr. 6'500.– mensili per tredici mensilità.

                                            Secondo i ricorrenti saremmo inoltre in presenza di “una convenzione bilaterale” nella quale “in sostanza tutte le parti in causa avevano un interesse reciproco a che il signor Am R__________ continuasse nella sua funzione di direttore generale per circa un anno e mezzo”. Quindi, a loro dire, rassegnando “inopinatamente” le dimissioni a far tempo dal 31 dicembre 1982 egli avrebbe violato gli obblighi assunti, per cui sarebbe esclusa l'applicazione dell'art. 111 CO. A torto.

                                            Dagli atti e dalla convenzione in questione non risulta che la validità della promessa fatta dai convenuti con la convenzione di cui al doc. D fosse subordinata alla permanenza di R__________ Am R__________ presso P__________ SA fino al 31 dicembre 1983. Quest'ultimo si era del resto assunto solo l'impegno di dare ai signori AP 1 tutta l'assistenza e la formazione necessaria perché essi potessero dirigere l'azienda loro stessi il più presto possibile. Non risulta che R__________ Am R__________ abbia disatteso a detto impegno. D'altronde, a giusta ragione l'appellato ha osservato che P__________ SA ha tolto R__________ Am R__________ dal Consiglio di amministrazione almeno nove mesi prima del 31 dicembre 1983, ciò che significa che egli, per gli azionisti e gli amministratori della società, era diventato inutile. Le argomentazioni d'appello cadono dunque nel vuoto.

                                     6.    Secondo gli appellanti le pretese di risarcimento basate dall'attore sull'art. 111 CO sarebbero infondate anche per il fatto che R__________ Am R__________, dal mese di maggio 1982 fino al 25 marzo 1983, non avrebbe chiesto a P__________ SA il salario mensile di fr. 6'500.–. Ciò potrebbe, a loro dire, solo significare che in realtà R__________ Am __________ avrebbe “successivamente concordato con P__________ SA unicamente uno stipendio di fr. 5'400.–, e che pertanto” non sarebbe “più autorizzato a richiedere agli appellanti alcun risarcimento del danno”, oppure “che egli non abbia richiesto a P__________ SA il versamento del salario mensile di fr. 6'500.–, poiché sapeva di non aver rispettato gli impegni assunti”. A torto.

                                            Trattasi di argomentazioni, o meglio di “supposizioni” (cfr. appello, pag. 7 verso il mezzo), fatte valere per la prima volta in sede d'appello, quindi palesemente irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva comunque che in materia di promessa della prestazione di un terzo a norma dell'art. 111 CO, la garanzia è esigibile nella misura in cui la prestazione del terzo non è adempiuta. Il beneficiario della promessa non è tuttavia tenuto di mettere in mora il terzo (Pestalozzi, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 111 CO), né tantomeno di cercarlo (Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 111 CO). Per cui il preteso ritardo nel far valere nei confronti di P__________ SA le richieste poi oggetto dell'azione giudiziaria – avviata comunque anche nei confronti della citata ditta, per la prima volta il 7 gennaio 1987 (cfr. l'inc. n. 10'760, richiamato) e riproposta il 3 ottobre 1990 – è in ogni caso irrilevante ai fini del giudizio.

                                     7.    Gli appellanti contestano inoltre il “comportamento del convenuto”, eccependo che R__________ Am R__________ non ha mai comunicato loro “che da P__________ SA egli percepiva dal 1° maggio 1982 un salario mensile di fr. 5'400.– invece di fr. 6'500.–”. Ciò escluderebbe, a loro dire, la facoltà “per il convenuto di far valere eventuali denegate pretese nei confronti degli appellanti”, ritenendo “perlomeno motivo di concolpa l'atteggiamento di R__________ Am R__________”. Per tacere del fatto che l'argomentazione appare invero confusa, ritenuto che gli appellanti sono i convenuti in causa, l'eccezione fatta valere per la prima volta in sede d'appello, si rivela ancora una volta palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20-30 ad art. 321 CPC).

                                            Pure irricevibili, per i medesimi motivi, le eccezioni degli appellanti in relazione all'attribuzione e alla decorrenza degli interessi di mora, fissati dal primo giudice nella misura del 5% a far tempo dal 1° gennaio 1983 conformemente alla richiesta formulata in petizione dall'attore. Su quest'ultima richiesta i convenuti non si erano minimamente espressi in prima sede, per cui le considerazioni fatte valere in appello (n. 11, pag. 8 e 9) sono manifestamente tardive.

                                     8.    Visto quanto precede, nella misura in cui chiede di riformare la decisione del Pretore nel senso di respingere la petizione, l'appello va respinto e la decisione del primo giudice di condannare AP 1 e AP 2 a pagare in solido a B__________ Am R__________ fr. 9'533.35 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1983, va confermata.

                                            Gli appellanti contestano, per finire, anche la decisione del Pretore di porre a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno la tassa di giudizio e le spese, compensando le ripetibili. Essi sostengono che, se si tien conto dell'importo originario richiesto con la petizione e poi aumentato con la replica, B__________ Am R__________ è risultato soccombente nella misura di due terzi, per cui è errato non porre a suo carico perlomeno due terzi della tassa di giudizio e delle spese e non condannarlo al pagamento di parziali ripetibili. A ragione.

                                            Per il valore di causa per la determinazione di tassa di giustizia, spese e ripetibili si deve in effetti tener conto delle pretese fatte valere dall'attore nei confronti dei convenuti AP 1 e AP 2, ad esclusione delle pretese rivolte esclusivamente nei confronti di P__________ SA, fallita e non più considerata parte dal giudizio del Pretore. L'attore aveva, come detto, avanzato una pretesa di complessivi fr. 22'533.35 oltre interessi, domanda aumentata in sede di replica a fr. 27'933.35. Per la determinazione degli oneri processuali di prima sede si deve pertanto tener conto di quest'ultimo importo, ritenuto che la riduzione della domanda attuata dall'attore in sede di conclusione appare ininfluente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4-5 ad art. 5 CPC). Considerato che l'attore è risultato vincente solo per fr. 9'533.35, e meglio nella misura di un terzo, appare pertanto equo accogliere su questo punto l'appello mettendo a carico di B__________ Am R__________ due terzi di spese e tassa di giustizia di prima sede e accordando parziali ripetibili a AP 1 e AP 2. Il giudizio di primo grado sugli oneri processuali va dunque formato di conseguenza. Le spese processuali e le ripetibili di seconda istanza, calcolate su un valore litigioso di fr. 9'533.35, seguono invece la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L’appello 19 settembre 2007 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, la sentenza 29 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariato l’altro dispositivo, è riformata come segue:

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 1'250.–, già anticipate sono poste per un terzo a carico di AP 1 e AP 2 in solido, e per due terzi a carico dell'attore, il quale rifonderà ai convenuti complessivi fr. 1'000.– per parziali ripetibili.

                                   2.   Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.b) spese                         fr.   50.-

                                         Totale                             fr. 350.già anticipate dagli appellanti, sono poste per nove decimi a loro carico in solido, e per un decimo a carico di B__________ Am R__________. Gli appellanti rifonderanno alla controparte, in solido, fr. 200.– per parziali ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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