Incarto n. 12.2007.193
Lugano 8 agosto 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.107 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 23 agosto 2005 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 20'682.05 e interessi al 5% dal 1° giugno 2005, oltre spese esecutive, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 22 agosto 2007, ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 18'158.90, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005 e rimuovendo in via definitiva l’opposizione al P.E. per tale importo;
appellante il convenuto, che con gravame 13 settembre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni 8 ottobre 2007, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto:
A. Il 23 agosto 2005 AO 1, al termine di una relazione intima con AP 1, lo ha convenuto in giudizio per chiedere il rimborso di svariati mutui da lei concessi al convenuto per liquidare diverse fatture che gli competevano in relazione a spese per una costruzione di sua proprietà a Minusio, per la copertura del premio di assicurazione della sua auto, per un biglietto aereo, per una videocamera con accessori, nonché per far fronte al pagamento di altre fatture, per complessivi fr. 21'282.05, dai quali occorreva detrarre una somma di fr. 650.- che il convenuto aveva anticipato all’attrice per la riparazione della sua automobile, nonché di fr. 240.- che erano stati consegnati a quest’ultima per liquidare delle fatture che competevano al convenuto. In definitiva l'attrice ha chiesto il rimborso di fr. 20'632.05, oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° giugno 2005, con contestuale rigetto dell'opposizione che è stata interposta dal convenuto al PE. no. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di L__________. L'attrice poneva in evidenza che il pagamento di queste somme di denaro per conto del convenuto fu possibile in seguito all'accensione di un mutuo da parte dell'attrice di fr. 20'000.-, erogato dalla banca __________, L__________. Alla petizione si è opposto il convenuto, rilevando che egli non ha perfezionato alcun contratto di mutuo con l'attrice. Pur dando atto che costei aveva ottenuto un mutuo di fr. 20'000.dalla banca __________, il convenuto ha negato che tale somma è stata destinata a soddisfare dei debiti che egli aveva nei confronti di terzi, giacché per far fronte a diversi suoi pagamenti, il convenuto aveva consegnato all'attrice una somma di fr. 20'000.-ricavata dalla vendita di un’automobile di sua proprietà. Con questa somma l'attrice ha potuto liquidare debiti per complessivi fr. 17'295,40 riferiti alla sua abitazione e all'assicurazione per la sua automobile. Per altre spese, come l'acquisto di biglietti aerei, e della videocamera e di altre spese, o le stesse non sono state pagate nell'interesse del cliente, o non sono state liquidate da quest'ultima, oppure ancora si trattava di regali d'uso di cui non può esserne riconosciuto il rimborso del prezzo d'acquisto.
B. Con sentenza 22 agosto 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 18'158.90 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005 all'attrice, e rigettando in via definitiva il PE n. __________ dell'UEF di L__________ per tale importo. Per il Pretore fra le parti è stato concluso un contratto di mutuo, mediante il quale l'attrice ha eseguito una serie di pagamenti per liquidare dei debiti che il convenuto aveva contratto con terzi. Diversamente da quanto ha preteso il convenuto, non vi sono prove dalle quali risulti che costui avrebbe messo a disposizione dell’attrice fr. 20'000.-, ricavati dalla vendita di un'automobile, per procedere a questi pagamenti prima che egli partisse per l'Argentina. In particolare il giudice di prima sede ha ammesso la condanna del convenuto alla rifusione di fr. 1'095.40 per il pagamento del premio assicurativo della sua automobile, di fr. 16'200.- a liquidazione di fatture di artigiani e fornitori che avevano lavorato o fornito merce nell'abitazione di proprietà del convenuto (fr. 4'200.-; fr. 6'000.-; fr. 6'000.-), di fr. 392.90 a rimborso dell'acquisto di un biglietto aereo, di fr. 1'251.25 per l'acquisto di una videocamera con accessori. Dalla somma di fr. 18'939.55 il Pretore ha detratto fr. 650.- per un debito che l'attrice aveva nei confronti del convenuto in relazione alla riparazione del suo veicolo e di fr. 240.- che erano stati messi a disposizione del convenuto per l'attrice, in vista di effettuare per suo conto dei pagamenti. Nel computo totale il Pretore ha aggiunto una somma di fr. 109.35 per il rimborso degli interessi scaturenti dal mutuo che l'attrice aveva contratto con __________ di L__________ (cfr. pag. 6 sentenza impugnata consid. 6 e 7).
C. Contro il predetto giudizio il convenuto si è aggravato in appello, sostenendo che il Pretore non ha considerato, a torto, che egli consegnò all'attrice la somma di fr. 20'000.-, nonostante la presenza di numerosi indizi. L’appellante ha soggiunto che l'attrice non ha recato la prova della conclusione di un contratto di mutuo fra le parti, perché ella non ha consegnato alcuna somma di denaro al convenuto. Parimenti dai documenti versati agli atti non è possibile sapere chi abbia corrisposto la somma di fr. 1'095.40 per il pagamento del premio di assicurazione, di fr. 4'200.- in favore di F__________ SA, di fr. 6'000.- a C__________ SA e di fr. 6'000.- a P__________. Anche l'importo di fr. 392.90 per il pagamento del biglietto aereo non poteva essere addebitato al convenuto per il solo fatto che lo stesso fosse intestato a suo nome. In relazione al costo per l'acquisto della videocamera (fr. 1'154.-) e degli accessori (fr. 97.25), il contratto non poteva avere natura di mutuo, ma di donazione, atteso che attrice e convenuto in quel periodo erano legati sentimentalmente. Infine il convenuto ha contestato che gli potessero essere addebitati gli interessi del mutuo ipotecario acceso dall'attrice per far fronte al pagamento di sue fatture, stante che non v'è alcuna prova agli atti, come pure non si può ragionevolmente far capo alla testimonianza di un teste che è stato assunto irritualmente.
Con tempestive osservazioni l'attrice ha ribadito che il convenuto non le ha mai consegnato una somma di fr. 20'000.-, ha posto in evidenza che egli ha potuto incassare il prezzo della compravendita della sua automobile solo nel corso del mese di maggio del 2005, ovvero a un momento in cui l'attrice aveva già estinto i debiti dell'allora compagno. Per far fronte ai pagamenti riconosciuti dal Pretore nella sentenza, costei ha acceso un mutuo di fr. 20'000.- presso __________ SA di L__________. In relazione ai vari pagamenti eseguiti per conto del convenuto, l'attrice si associa alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, di cui chiede la conferma.
e considerando
in diritto:
1. Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità (art. 312 CO). In generale l’attore che chiede la condanna del convenuto all’adempimento di obbligazioni contrattuali è tenuto a dimostrare l’esistenza di validi contratti dai quali si possano evincere gli obblighi del debitore (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, 2000, N. 35 all’art. 183). Il mutuo è un contratto consensuale. L’obbligazione di restituire del mutuatario è un elemento essenziale del contratto. Essa risulta non tanto dal versamento operato dal mutuante, quanto dalla promessa di restituire dedotta dal contratto di mutuo. La consegna di denaro da parte del mutuante non è che una condizione dell’obbligo di restituire. Colui che chiede la restituzione di una somma mutuata deve recare la prova non solo del versamento dei fondi ma, in primo luogo, dell’esistenza di un contratto di mutuo e, di conseguenza, dell’obbligo di restituire che ne deriva (DTF 83 II 210 consid. 2 con rinvii; Cocchi-Trezzini, op. cit., nota 660 e 31 all’art. 183; Schärrer/Maurenbrecher, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. N. 34 all’art. 318 e N. 11 all’art. 312). La consegna del denaro può, secondo le circostanze, costituire un indizio sufficiente per ammettere l’esistenza di un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituire. Non ci si trova nondimeno in presenza a una presunzione di diritto che ha per effetto di capovolgere l’onere probatorio, ma di circostanze che il Giudice può tenere in considerazione nel quadro dell’apprezzamento delle prove (II CCA 29 ottobre 2004 inc 12.2003.147 consid. 6; 22 agosto 2003 inc. 12.2002.174, consid. 1).
2. Nel caso in esame la materia del contendere è incentrata sulla questione a sapere se fra le parti in causa era insorto un contratto di mutuo, come pure se il convenuto avesse lasciato a disposizione dell’attrice una somma di fr. 20'000.-- per liquidare alcune fatture di sua pertinenza.
2.1 Dapprima occorre stabilire se, come pretende l'attrice, fra le parti è stato perfezionato un contratto di mutuo. Come si è ricordato qui sopra, il fatto di ricevere una somma di denaro può, secondo le circostanze, essere un elemento indiziante per configurare un contratto di mutuo, con il relativo obbligo di restituire detta somma, che diventa una prova piena se agli occhi del giudice la consegna del denaro non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l'ipotesi di un mutuo (DTF 83 II 209/210). Diversamente da quanto pretende il convenuto, la consegna di denaro da parte del mutuante al mutuatario non sussiste solo nei casi in cui il mutuante consegna fisicamente nelle mani del mutuatario una somma di denaro. In dottrina è generalmente ammesso – come ha avuto modo di precisare il Pretore che la consegna di denaro del mutuante al mutuatario può avvenire attraverso altre modalità, in specie allorché il mutuante esegue per conto del mutuatario dei pagamenti in favore di terzi addebitando il suo conto bancario o postale o, più in generale, quando un soggetto esegue un pagamento in favore di terzi per estinguere un un debito del mutuatario (Higi, Zürcher Kommentar, N. 53 all'art. 312; Schärrer/ Maurenbrecher, op. cit., N. 7 all’art. 312). Nel caso in esame, tanto con la risposta di causa (pag. 3), quanto con le conclusioni (pag. 2), il convenuto non ha contestato di aver incaricato l’attrice di pagare alcune sue fatture. Costui ha però precisato di averle messo a disposizione per pagare i suoi debiti una somma di fr. 20'000.- ricavata dalla vendita della sua automobile. Questa circostanza è contestata dall'attrice, mentre il Pretore ha ritenuto che il convenuto non ha recato la prova di aver consegnato all'attrice questo importo. In dottrina e giurisprudenza è noto che il debitore che pretende di essere svincolato da un obbligo che gli compete, deve recare la prova dei fatti che consentono di stabilirlo (Weber, Berner Kommentar, N. 117 ad Vorbemerkungen agli art. 68-96; Sprecher, Kurzkommentar OR, N. 2 all'art. 88; Loertscher, Commentaire Romand CO I, N. 1 all'art. 88; TF 4P.260/1999 del 1° febbraio 2000 consid. 2b). Dal fascicolo risulta che il 17 gennaio 2005 il convenuto ha venduto una VW Golf per il prezzo di fr. 20'000.- (Doc. 4). L'acquirente, sentito come teste, ha riferito di aver corrisposto il prezzo in contanti al venditore il giorno della stipula del contratto (cfr. verbale di udienza 31 maggio 2006 pag. 2), ma agli atti non risulta che il convenuto consegnò, rispettivamente girò questa somma all'attrice per provvedere ai suoi pagamenti. Con l'appello il convenuto non aggiunge nulla di più a una affermazione che è rimasta priva di riscontri in causa. Il convenuto non può sostenere che la sua pretesa di fr. 20'000.- possa essere ammessa perché l’attrice non ha presentato l’allegato di replica e, quindi, deve essere considerata acquiescente. Infatti non va confuso quello che è l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare il ben fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi-Trezzini, op. cit., n. 17 all’art. 184).
2.2 Come ha precisato il Pretore, i pagamenti di fr. 4'200.- alla F__________ SA per la fornitura di un impianto idrotermosanitario al convenuto (doc. 5 ed E), di fr. 6'000.- alla C__________ SA per l'acquisto e l'installazione di un televisore nell'abitazione del convenuto (doc. 6 e G), nonché di ulteriori fr. 6'000.- alla P__________ Sagl, quale acconto per una scala, una ringhiera, dei parapetti, una “portina per camino”, e altre piccole forniture e opere (doc. 7 e I), sono tutti avvenuti per posta il 31 gennaio 2005 (cfr. ricevute postali allegate ai doc. citati di parte convenuta), ovvero a un'epoca in cui il convenuto si trovava all'estero. Per sua stessa ammissione costui ha rilevato di essersi recato in Argentina dal 20 gennaio al 20 marzo 2005 (cfr. risposta pag. 2 in fondo). Se così stanno le cose, egli non poteva procedere direttamente al pagamento di queste fatture. Il convenuto, per forza di cose, doveva aver incaricato qualcuno di farlo e dagli atti emerge che solo l'attrice e nessun altro si era occupato di questi pagamenti. Il convenuto non indica infatti altre persone all’infuori dell’attrice nei suoi memoriali. Dagli atti risulta altresì che proprio in quel periodo di tempo l'attrice aveva acceso un mutuo di fr. 20'000.- presso __________ di Locarno, la cui somma è stata prelevata dal suo conto in contanti il 31 gennaio 2005, ovvero proprio il giorno in cui ella eseguì i menzionati pagamenti e comunque prima di recarsi anch'essa in Argentina (cfr. appello pag. 4). Il fatto che il convenuto avesse gli originali delle fatture e delle ricevute di pagamento non è circostanza che permette di adombrare quegli indizi circostanziati e convergenti, che consentono a questa Camera di accertare che l'attrice ha effettivamente anticipato, e quindi mutuato, le predette somme di denaro al convenuto per liquidare i debiti da questi contratti. Posto che il convenuto non ha mai contestato il pagamento di questi importi ai suoi creditori, in difetto di un contratto di mutuo, la pretesa dell'attrice avrebbe potuto essere ammessa, come ha ricordato diligentemente il Pretore, in applicazione dell'art. 422 CO. Infatti se un terzo (gestore) paga dei debiti non contestati nell'interesse del padrone (assente in Argentina), senza l'intenzione di compiere delle liberalità, ma con quella di recuperare questi importi successivamente nei confronti del debitore (Hofstetter, Le mandat et la gestion d'affaires in: TDPS Vol. VII/II,1, pag. 256, nota 14; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. n. 5330), sono dati gli estremi affinché quest'ultimo rifonda al gestore tutte le spese sostenute o lo liberi dalle obbligazioni contratte (art. 422 cpv. 1 CO).
2.3 Per quanto riguarda la rifusione di fr. 1'095.40 riferiti al pagamento del premio di assicurazione per la polizza veicoli a motore n. __________, dagli atti v'è solamente una dichiarazione nella quale G__________ Assicurazioni confermava di aver incassato con valuta 4 febbraio 2005 il premio assicurativo. Col che, in considerazione del fatto che il convenuto non ha mai sostenuto di averlo pagato personalmente, accertato che a quell'epoca egli si trovava in Argentina e ritenuto che nessun’altra persona, all’infuori dell’attrice, ha proceduto al pagamento di questo debito per suo conto, si deve concludere, per i motivi già esposti qui sopra al considerando 2.2, che il convenuto è tenuto a rifondere all'attrice anche questo importo.
2.4 In ordine alla rifusione della somma di fr. 392.90, sborsata dall'attrice per l'acquisto di un biglietto aereo intestato al convenuto (doc. M e N) __________, l'appellante sostiene di non aver mai fruito di questo biglietto, come pure di non averlo mai avuto a disposizione. Il pagamento è stato addebitato sulla carta di credito dell'attrice il 15 marzo 2005, ossia quando il convenuto si trovava in Argentina. Diversamente dai casi precedenti, l'attrice non ha dimostrato con sufficiente verosimiglianza di aver messo a disposizione del convenuto questo biglietto aereo, né vi sono prove che egli ne abbia effettivamente fruito. In causa il convenuto ha parimenti negato di aver incaricato la convenuta di acquistargli il biglietto ed il fatto che le parti all'epoca si frequentassero, non è una circostanza, da sola, sufficiente per configurare l'esistenza di un mutuo. Non vi sono neppure gli estremi per riconoscere una gestione d'affari senza mandato, stante che il pagamento di questo debito è contestato dal convenuto (DTF 86 II 26 consid. 4, Hofstetter, op. cit. loc. cit.). Su questo punto l’appello può quindi essere accolto.
2.5 Da ultimo occorre stabilire se il convenuto sia tenuto a rifondere all'attrice la somma di fr. 1'154.- per l'acquisto di una videocamera Sony (doc. O) e di accessori per fr. 97,25 (doc. D). Al riguardo il convenuto non contesta che i pagamenti sono stati effettuati nel suo interesse (è il possessore e il proprietario di questi apparecchi). L’appellante rimprovera invece al Pretore di non aver considerato che le parti nel gennaio 2005 intrattenevano una relazione sentimentale e che tanto la videocamera, quanto gli accessori gli erano stati regalati dall’attrice. Come ha avuto modo di precisare il Pretore, la donazione non è presunta e il negozio, che deve essere interpretato in favore del donatore, è destinato a proteggere il patrimonio di quest'ultimo (Baddeley, Commentaire Romand CO I, N. 20 all'art. 239). Solo la donazione di beni di famiglia fra coniugi (CEF 29 ottobre 1999 inc. 14.1998.100 consid. 2.2; II CCA 19 giugno 1998 in re S/P) e partners registrati si presume (Liniger, Kurzkommentar OR, N. 17 all'art. 239). Nel caso in esame il convenuto ha negato una convivenza tra le parti e ha addotto che la loro relazione era di natura “amorosa” in un primo momento e solo “occasionalmente sessuale” successivamente (cfr. risposta pag. 1 ad 1). Se così stanno le cose si deve ritenere che la relazione sentimentale/occasionalmente “sessuale” fra le parti non era tale da far pensare a un grado di intimità e di stabilità assimilabile a quella di un matrimonio o di un’unione domestica registrata. Il convenuto non ha neppure preteso che la videocamera gli fu data in una ricorrenza speciale come un compleanno, una promozione o un evento particolare che meritasse di essere ricordato e segnalato. L'acquisto, rispettivamente il pagamento di questi beni è avvenuto in concomitanza con la partenza del convenuto in Argentina. Col che si deve ammettere che fra le parti fosse stato perfezionato un contratto di mutuo o, al più, di una gestione d'affari nell'interesse del padrone per i motivi ricordati qui sopra al considerando 2.2.
2.6 Nessuna altra indennità è dovuta all'attrice. Nel computo di quanto il convenuto era tenuto a rimborsare all'attrice, il Pretore, per errore, ha considerato pure una somma di fr. 109.35 (consid. 7), concernenti il costo di interessi e della tassa di bollo che ha sostenuto l'attrice per accendere il mutuo di fr. 20'000.- presso __________ di L__________, che però egli non aveva accolto al considerando precedente del proprio giudizio (consid. 6). In queste condizioni, in difetto di un appello adesivo da parte dell'attrice, si può escludere questa posizione per i motivi che sono stati addotti dal Pretore nella sentenza impugnata.
3. In conclusione il convenuto dovrà rimborsare all'attrice la somma di complessivi fr. 18'546.65 (fr. 1’095.40 + fr. 4'200.- + fr. 6'000.- + fr. 6'000.- + fr. 1'154.- + fr. 97.25). Da questa somma vanno dedotti gli importi di fr. 240.- che l'attrice aveva a disposizione per eseguire i pagamenti del convenuto, unitamente a fr. 650.- che quest’ultimo ha anticipato all'attrice per la riparazione di un'automobile, per un totale dovuto di complessivi fr. 17'656.65, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005.
4. Visto quanto precede l'appello deve essere parzialmente accolto. Le spese e la tassa di giustizia in sede di appello e davanti al Pretore seguono la reciproca soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. L’appello 13 settembre 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 agosto 2007 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza AP 1, M__________, è tenuto a versare a AO 1, L__________, l’importo di fr. 17'656.65, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005.
1.2 Per tale importo, oltre a spese esecutive, è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF di L__________.
2. Omissis.
3. Le spese di fr. 706.- e la tassa di giustizia di fr. 900.- , da anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico per 1/8 e sono poste a carico di AP 1 per 7/8. Il convenuto rifonderà all’attrice fr. 1'900.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.b) spese fr. 50.totale fr. 500.già anticipate dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 9/10, e per 1/10 sono a carico della parte appellata. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'000.- a titolo di parziali ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).