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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.09.2008 12.2007.179

29 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,767 mots·~19 min·4

Résumé

Werklieferungsvertrag - contratto d'appalto - difetti - rappresentanza - onere della prova - ratifica del contratto

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.179

Lugano 29 settembre 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.281 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 maggio 2004 da

AO 1  rappr. da  RA 2   

contro

AP 1  rappr. da  RA 1 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 41'820.55 più interessi ed accessori, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 24 luglio 2007 ha accolto, salvo che per gli accessori, modificando inoltre la data di decorrenza degli interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 31 agosto 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 5 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con conferma d’ordine 17 giugno 2002 (doc. A) AP 1, rappresentata dalla direzione dei lavori __________ e da B__________ - __________ (in seguito: B__________), quest’ultima firmataria del relativo documento, ha commissionato ad AO 1 la fornitura, entro il successivo 10 luglio, del sistema di alimentazione di soccorso, ossia dell’impianto ausiliario d’illuminazione, nell’ambito della ristrutturazione del complesso alberghiero __________ a __________. L’opera in questione, regolarmente fornita, è poi stata installata da __________ e messa in esercizio da __________.

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 41'820.55 più interessi ed accessori, rilevando che la mercede fatturata per le prestazioni da lei svolte non era stata corrisposta. La convenuta si è opposta alla petizione sostenendo da una parte di non essere vincolata dall’agire di B__________, che non era stata autorizzata a rappresentarla, e dall’altra di non essere in ogni caso debitrice della controparte, sia perché la fornitura era risultata difettosa, sia perché non erano state adempiute le condizioni di pagamento previste nel doc. A, ovvero l’esecuzione del collaudo finale dell’opera e il deposito di una garanzia assicurativa o bancaria pari al 10% della liquidazione finale.

                                   3.   Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione, tranne che per gli accessori, e modificando la data di decorrenza degli interessi. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che in occasione della sottoscrizione del doc. A B__________ aveva agito in rappresentanza della convenuta, che la difettosità della fornitura non era stata provata e che la convenuta non poteva prevalersi del mancato collaudo dell’opera, comunque avvenuto da parte di terzi i quali avevano confermato la funzionalità dell’impianto, rispettivamente essa nelle particolari circostanze, stante la sua insistenza a non ritenersi controparte contrattuale e la sua inadempienza nel versare gli acconti pattuiti, era malvenuta a lamentare la mancata prestazione da parte dell’attrice della garanzia bancaria o assicurativa.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa censura il giudizio con cui il primo giudice aveva concluso per l’esistenza di un valido potere di rappresentanza in capo a B__________; mantiene la propria versione dei fatti in merito alla difettosità dei lavori; come pure ribadisce l’inesigibilità della pretesa attorea, siccome l’opera non era stata collaudata e neppure era stata prestata la garanzia prevista negli accordi contrattuali.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   Né le parti né il giudice di prime cure hanno ritenuto di dover qualificare la natura giuridica del contratto alla base della lite, che, in considerazione delle prestazioni affidate all’attrice nel doc. A, ossia la fornitura di un impianto d’illuminazione speciale realizzato sulla base delle esigenze particolari della committenza (cfr. doc. I° n. 5, 10 e 26), costituisce un cosiddetto “Werklieferungsvertrag” (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 82, 121 segg.), retto sostanzialmente dalle norme sul contratto d’appalto (Gauch, op. cit., m. 82 e 123). Nonostante la conferma d’ordine preveda tra l’altro che la norma SIA 118 sia parte integrante degli accordi contrattuali, la stessa non può però trovare concreta applicazione. Da un punto di vita processuale, oltre al fatto che essa sia portata a conoscenza del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87; II CCA 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203), occorre in effetti che almeno la parte che si prevale dell’applicazione della norma faccia valere in causa l'accordo della sua applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Rep. 1993 p. 199; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 2 ad art. 85; II CCA 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.157, 29 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 18 giugno 2001 inc. n. 12.2000.203, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110). Nel caso di specie entrambe le condizioni fanno difetto, la norma SIA 118 non essendo stata versata agli atti dell’incarto e nessuna delle parti avendo mai preteso che la stessa potesse entrare in linea di conto. Ne consegue che la vertenza dev’essere giudicata esclusivamente giusta gli art. 363 segg. CO.

                                   7.   In base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. L’onere della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla parte che se ne prevale (art. 8 CC), per cui nelle cause, come quella in esame, promosse dal terzo contro il rappresentato, spetta al primo l’onere di provare le circostanze a sostegno dell’applicazione della norma (II CCA 31 agosto 2005 inc. n. 12.2004.208, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29). Nel caso di specie, pacifico a questo stadio della lite che B__________, nella sua qualità di progettista e direttrice dei lavori degli impianti elettrici (cfr. pure doc. I° n. 28), abbia sottoscritto la conferma d’ordine di cui al doc. A in nome e per conto della convenuta, si tratta di stabilire se essa fosse al beneficio di una procura da parte della convenuta. Il Pretore ha risolto la questione in modo affermativo basandosi sulla testimonianza del titolare di B__________, il quale aveva riferito che l’amministratore unico della convenuta, __________, lo aveva autorizzato verbalmente a deliberare a favore dell’attrice durante una riunione di cantiere, in situazione di emergenza, dopo aver scelto fra le offerte che erano state chieste a 3 diverse ditte, precisando che tale autorizzazione era poi stata formalizzata in un apposito verbale trasmesso in seguito per posta alla convenuta (teste M__________ __________ p. 2 seg.). Secondo il giudice di prime cure, il teste era credibile e la sua deposizione appariva logica, lineare, non contraddittoria e in massima parte aveva trovato riscontro negli atti di causa, atteso che dai documenti prodotti da B__________ risultava, accluso al suo scritto datato 10 giugno 2002 (doc. I° n. 6), che essa aveva effettivamente inviato per conoscenza alla convenuta il verbale di cantiere del 27 maggio 2002 attestante l’autorizzazione, concessa 4 giorni prima nell’ambito di una riunione di cantiere, a deliberare in favore dell’attrice (doc. B). A suo giudizio, il conferimento di una procura a B__________ era pure indirettamente confermato dal fatto che la convenuta non aveva reagito quando, il 27 giugno 2002 (doc. I° n. 8), B__________ le aveva trasmesso il preavviso di pagamento n. 27 relativo all’acconto di fr. 10'400.- a favore dell’attrice per le opere eseguite, rispettivamente quando, il 27 agosto 2002 (doc. I° n. 9), le aveva inviato un aggiornamento dei preavvisi a quel momento inevasi, tra cui vi era nuovamente quello relativo all’acconto a favore dell’attrice. In questa sede la convenuta, oltre a contestare l’effettiva spedizione del verbale di cantiere di cui al doc. B ed il valore probatorio dei documenti su cui il primo giudice si era basato, ritiene che la testimonianza del titolare di B__________ andava valutata con grande cautela, visto il suo indiscutibile interesse nella lite  -egli, a dipendenza dell’esito della causa, potendo infatti essere reso responsabile ai sensi dell’art. 39 CO -, ed era in ogni caso smentita dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale da L__________ __________, assistente del direttore generale dei lavori, ciò che, nella migliore, per l’attrice, delle ipotesi, imponeva di decidere a suo sfavore, essendo la stessa gravata dell’onere della prova. Le censure devono essere disattese. L’argomentazione secondo cui i documenti sui quali il Pretore si era basato, in particolare il doc. B e i doc. I° n. 6, 8 e 9, sarebbero privi di forza probatoria siccome erano stati allestiti dallo stesso teste M__________ __________ ed oltretutto erano stati prodotti solo dopo la sua deposizione, è irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Lo steso dicasi anche per la tesi secondo cui il verbale di cantiere del 27 maggio 2002 non sarebbe mai stato spedito alla convenuta, ritenuto che in sede conclusionale quest’ultima mai aveva preteso che la lettera datata 10 giugno 2002 cui era accluso quel documento (doc. I° n. 6), rinvenuta nel corso dell’istruttoria, non fosse mai stata inviata, essa a quel momento essendosi al contrario limitata ad affermare che agli atti del processo non vi era alcun documento o prova scritta che attestasse l’esistenza di poteri di rappresentanza a favore di B__________ (p. 3). Dovendosi con ciò ammettere l’invio alla convenuta del verbale di cantiere contenente l’autorizzazione a B__________ a deliberare in favore dell’attrice, invio che al pari di quelli aventi per oggetto i preavvisi di pagamento (doc. I° n. 8 e 9) e la comunicazione della messa in esercizio dell’impianto (doc. I° n. 15) - dei quali per inciso non è stata contestata la spedizione - non ha provocato alcuna reazione da parte della convenuta, che se del caso avrebbe dovuto notificare eventuali osservazioni per scritto entro 7 giorni (doc. B), ben si può concludere da un lato per la veridicità di quanto contenuto in quegli scritti e dall’altro per la fedefacenza della deposizione di M__________ __________, il quale pure aveva confermato l’invio del doc. B e l’esistenza di un’autorizzazione verbale a deliberare le opere (cfr. pure doc. H e doc. I° n. 17), e ciò nonostante il suo incontestabile interesse nella causa. Quanto alla deposizione del teste L__________ __________, assistente del direttore generale dei lavori, la stessa non consente ancora di escludere che in occasione della riunione di cantiere del 23 maggio 2002 l’amministratore unico della convenuta possa effettivamente aver autorizzato B__________ a firmare la conferma d’ordine di cui al doc. A. Pur avendo riferito (ad 8) che M__________ __________ non aveva alcuna procura a concludere contratti per conto della convenuta, il teste ha in effetti relativizzato questa sua categorica affermazione, aggiungendo che questo almeno era quanto egli sapeva, non escludendo con ciò implicitamente che le parti potessero aver adottato una diversa soluzione nel caso specifico. Neppure determinante appare poi il fatto che egli abbia riferito di non essere a conoscenza che B__________ aveva affidato dei lavori a terzi (ad 18) o ancora il fatto che egli avesse dichiarato che l’amministratore unico della convenuta non gli aveva mai riferito di aver incaricato B__________ di affidare lavori all’attrice (ad 16), ciò non escludendo che un tale incarico potesse comunque essere stato dato a sua insaputa. Quanto al fatto che l’amministratore unico della convenuta, contattato da un rappresentante dell’attrice per ottenere il saldo delle opere appaltate, abbia a sua volta risposto di essere all’oscuro del contratto concluso tramite B__________, lo stesso non migliora in alcun modo la posizione di quella parte già in quanto queste sue affermazioni non sono in ogni caso state confermate né in sede testimoniale né in occasione di un interrogatorio formale. Per il resto, sull’aspetto della procura, la convenuta si è limitata a ricopiare il proprio allegato conclusivo, il che però non costituisce una valida contestazione del giudizio impugnato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309).

                                   8.   Ma quand’anche, per ipotesi, si volesse concludere per il mancato conferimento di una procura a B__________ in occasione della riunione di cantiere del 23 maggio 2002, non vi è chi non veda come l’atteggiamento tenuto successivamente dalla convenuta possa in ogni caso essere inteso quale ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO. Già si è detto che costei non aveva avuto da ridire quando le erano stati inviati la lettera datata 10 giugno 2002 cui era accluso il verbale di quella riunione di cantiere (doc. I° n. 6), i preavvisi di pagamento per le opere eseguite dall’attrice (doc. I° n. 8 e 9) e la comunicazione della messa in esercizio dell’impianto (doc. I° n. 15). Se a questo si aggiunge che essa nell’agosto 2002 aveva dato ordine che le luci d’emergenza nel frattempo fornite, necessarie per poter ottenere le autorizzazioni della polizia del fuoco (cfr. doc. I° n. 1, 4 e 21), fossero oggetto di un’accurata verifica (doc. I° n. 2) e si era in seguito adoperata, commissionando tale incarico a C__________ Sagl (appello p. 10, doc. I), per far sì che l’impianto ottenesse le auspicate autorizzazioni amministrative, poi ottenute nel dicembre 2002 (cfr. doc. I), ben si può ritenere che l’opera in questione sia stata accettata, almeno per atti concludenti. Il fatto che lo stesso amministratore unico della convenuta, pur avendo rilevato come l’impianto non fosse mai stato ordinato o autorizzato, avesse comunque espresso la sua disponibilità a pagare la mercede pattuita (doc. 3) a condizione che il precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti della società (doc. F) fosse ritirato e fossero eseguiti vari lavori volti ad eliminare il presunto malfunzionamento dell’impianto, che per altro - come vedremo - non era imputabile all’attrice cui in effetti era stata affidata unicamente la fornitura dello stesso, conferma a sua volta che il contratto era comunque stato ratificato per atti concludenti.

                                   9.   Prendendo posizione in merito all’eccezione di difettosità dell’opera sollevata dalla convenuta, il Pretore ha dapprima evidenziato che, per quest’ultima, i problemi consistevano nel fatto che i gruppi AO 1 montati sui quadri elettrici (gli allarmi quadri) non erano mai stati messi in funzione e che le luci dei corridoi non funzionavano (risposta p. 4). A suo giudizio, gli unici concreti riferimenti istruttori a tali malfunzionamenti emergevano dalla testimonianza di L__________ __________ (ad 23), il quale si era però limitato a confermare la mancata messa in funzione di quanto sopra. Sennonché, poiché dalla testimonianza di Lu__________ __________ __________ (p. 7 seg.) si evinceva che il malfunzionamento non concerneva l’impianto delle luci di soccorso, bensì l’apparecchiatura delle scale e dei corridoi, fornita sì dall’attrice, ma nell’ambito di un altro rapporto contrattuale, il giudice di prime cure ha ritenuto che il raffronto delle due testimonianze non permetteva di avallare la tesi della convenuta, che risultava per altro poco condivisibile visto che oggetto del contratto in discussione era unicamente la fornitura del sistema di alimentazione di soccorso e non la sua installazione o messa in esercizio. Di qui la sua conclusione che la difettosità dell’opera non era stata dimostrata. In questa sede la convenuta si limita a mantenere la propria versione dei fatti in merito alla difettosità dei lavori, ribadendo che la testimonianza di L__________ __________ (ad 23) costituiva una valida prova in tal senso. La censura dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la convenuta non avendo assolutamente spiegato per quali ragioni la diversa conclusione a cui era giunto il giudice di prime cure, che pure si era fondato su quella medesima prova, sarebbe errata o non condivisibile e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).

                                10.   La convenuta, come detto, si era infine opposta alla petizione prevalendosi del mancato adempimento da parte dell’attrice delle condizioni di pagamento previste nel doc. A, ovvero l’esecuzione del collaudo finale dell’opera e il deposito di una garanzia assicurativa o bancaria pari al 10% della liquidazione finale. A scanso di equivoci, va subito precisato che queste condizioni di pagamento (doc. A) valgono in realtà solo per il saldo della mercede eccedente l’acconto di fr. 10'400.-, che doveva essere prestato entro 30 giorni dalla firma della conferma d’ordine, e quindi il loro inadempimento, se effettivamente accertato, più che l’integrale reiezione della petizione potrebbe al più giustificare la sua reiezione per l’importo di fr. 31’420.55.

                              10.1   In merito alla mancata esecuzione del collaudo, il giudice di prime cure ha rilevato che agli atti era stato versato un certificato di collaudo antincendio allestito da C__________ Sagl (doc. I), dal quale non risultava alcuna mancanza all’impianto fornito dall’attrice, ciò che equivaleva ad un collaudo, per cui non poteva essere condivisa la critica mossa all’attrice di non aver eseguito il controllo finale dell’impianto, la cui funzionalità era per altro stata confermata anche dal tecnico che ne aveva curato la messa in esercizio per conto di __________ (teste __________ p. 5, doc. C). Con il gravame la convenuta osserva che il doc. I non poteva essere considerato un vero e proprio collaudo, essendo stato allestito, oltretutto senza l’effettuazione di verifiche concrete ma solo sulla base di informazioni ricevute e di giudizi di apparenza, unicamente nell’ottica dell’antincendio, tanto più che esso nemmeno faceva testo di un collaudo al sistema di alimentazione di soccorso fornito dall’attrice. La questione della rilevanza nella fattispecie del doc. I può in realtà rimanere indecisa. La convenuta, sempre in sede di appello (p. 10), ha in effetti dato atto, basandosi sulla testimonianza di L__________ __________ (ad 22), che le luci di emergenza erano state collaudate già prima della verifica di C__________ Sagl e meglio il 23 agosto 2002, in occasione del controllo di cui al doc. C, poco importando se su quel documento “per il cliente” avesse firmato un dipendente della ditta __________ (teste L__________ __________ ad 20 e __________ p. 5). Dall’istruttoria di causa risulta in ogni caso che l’opera era perfettamente funzionante (testi M__________ __________ p. 3, __________ p. 5 e Lu__________ __________ __________ p. 6 seg., doc. I° n. 20), che la sua messa in esercizio era stata comunicata il 10 settembre 2002 a B__________, ausiliaria della convenuta, la quale ne aveva preso atto (doc. I° n. 7) rimettendo per altro 3 giorni dopo una copia di tale comunicazione alla convenuta stessa (doc. I° n. 15), che la sua difettosità non era stata dimostrata (cfr. consid. 9), che tutti gli impianti, tra cui anche quello fornito dall’attrice, avevano poi superato i controlli della polizia del fuoco nel dicembre 2002 (doc. H) e che l’intero albergo era quindi stato inaugurato (cfr. doc. I° n. 22), il che implica pure che lo stabile fosse privo di difetti. Alla luce di quanto precede, quand’anche si volesse misconoscere la validità del collaudo effettuato il 23 agosto 2002, la convenuta sarebbe comunque malvenuta a voler trattenere il saldo della mercede asserendo la mancanza di un formale collaudo che in realtà si sarebbe rivelato e si rivelerebbe tutt’ora una semplice e vana formalità, anche perché, avendo a quel tempo contestato di aver stipulato il contratto con l’attrice (doc. 1 e 2), essa implicitamente aveva persino negato la sua competenza e disponibilità a partecipare a una tale verifica.

                              10.2   Quanto alla mancata prestazione della garanzia bancaria o assicurativa prevista dal doc. A, il Pretore ha evidenziato che la stessa dipendeva dalle concrete circostanze del caso, caratterizzate in particolare dalle reiterate dichiarazioni della convenuta di non aver mai stipulato alcun contratto con l’attrice (doc. 1 e 2) e dal conseguente suo rifiuto di corrispondere il previsto acconto di fr. 10'400.-, così che in definitiva la pretesa inesigibilità del credito appariva illegittima, essendo la convenuta stessa, e per prima, inadempiente in relazione al versamento del citato acconto, non essendosi essa nemmeno dichiarata disposta ad onorarlo malgrado l’avvenuta completa fornitura e l’accertata corretta installazione e messa in funzione dell’impianto. In questa sede la convenuta dichiara di non riuscire a comprendere la logica del ragionamento del giudice di prime cure, che invero, nonostante quanto da lei preteso, non si basa affatto su generiche “concrete circostanze”, sicché la sua contestazione dev’essere disattesa già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), ritenuto che essa non ha spiegato le ragioni per cui l’assunto pretorile riassunto qui sopra sarebbe errato. Ma, in ogni caso, la conclusione del Pretore meritava di essere confermata anche nel merito. La garanzia pattuita nel doc. A altro non è in effetti che quella prevista dall’art. 181 della norma SIA 118 ed ha lo scopo di garantire la responsabilità dell’appaltatore per i difetti che potrebbero essere segnalati durante l’esame in comune o durante il periodo di garanzia (cpv. 1; Gauch, op. cit., n. 2701). Nel caso di specie, al considerando precedente già si è detto che l’opera era stata collaudata, che essa era funzionante e che nemmeno vi era la dimostrazione della sua difettosità. In tali circostanze, non essendo stata provata l’esistenza di difetti segnalati in occasione dell’esame in comune dell’opera né successivamente durante il periodo di garanzia, che nel frattempo è ormai giunto a scadenza, ben si può ritenere che la garanzia, che per le sue finalità doveva essere prestata solo fino a quando i difetti da essa garantiti erano estinti (art. 181 cpv. 3 norma SIA 118 per analogia), non ha più motivo di essere fornita, per cui la convenuta è malvenuta a pretendere ancora di trattenere il saldo della mercede prevalendosi della mancata prestazione della stessa. Si aggiunga che, avendo essa negato sino ad oggi di aver stipulato un contratto con l’attrice, essa implicitamente aveva persino negato la sua competenza a ricevere detta garanzia, del resto mai pretesa prima della causa.

                                11.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 41'820.55, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 31 agosto 2007 di AP 1 è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.     900.b) spese                                                      fr.       50.-

                                         Totale                                                           fr.     950.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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