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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.07.2008 12.2007.134

14 juillet 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,177 mots·~11 min·3

Résumé

Interveniente in lite - appello - mandato di gestore d'immobili - onerosità

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.134

Lugano 14 luglio 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.143 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 4 settembre 2003 da

 AO 1 rappr. da RA 2  

contro

AO 2 rappr. da RA 3   causa in cui, su denuncia di lite della convenuta, sono intervenuti:  AP 1  AP 2 entrambi rappr. da RA 1  

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'245.70 oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 8 maggio 2007 ha integralmente accolto;

appellanti gli intervenienti con atto di appello 29 maggio 2007, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 23 agosto 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Il 13 ottobre 1998 (doc. C) AG __________, il cui pacchetto azionario era detenuto da AP 1 e AP 2, ha acquistato da V__________ __________ e P__________ __________ alcune quote di comproprietà di un condominio a __________ (part. n. __________, __________ e __________). Il 31 marzo 2000 le azioni della società, che nel frattempo aveva modificato la sua ragione sociale in AO 2 (doc. A), sono poi state cedute a G__________ __________, ritenuto che nella relativa convenzione (doc. 1) i venditori dichiaravano di assumersi i debiti sorti prima del 30 aprile 2000.

                                   2.   Con la petizione in rassegna AO 1, asserendo di aver amministrato per conto di AO 2, così richiesto da AP 1, dal 13 ottobre 1998 al 15 giugno 2000, gli immobili acquistati a __________, ha chiesto la condanna della società al pagamento di fr. 17'245.70 più interessi (fr. 15'000.- per onorari e fr. 2'245.70 per spese e prestazioni diverse, cfr. doc. I).

                                         La convenuta, la cui ragione sociale è frattanto stata modificata in AO 2, si è opposta alla petizione e così pure hanno fatto AP 1 e AP 2, ai quali quest’ultima ha denunciato la lite.

                                   3.   Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione. Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato l’assenza di un contratto scritto tra le parti, ha in sostanza concluso per l’esistenza tra loro di un contratto di mandato a carattere oneroso. L’istruttoria aveva in effetti permesso di accertare che AP 1 e AP 2, pur non essendo iscritti a registro di commercio, dirigevano di fatto la società e in tale veste avevano presentato l’attore come amministratore dell’immobile, rispettivamente avevano lasciato che questi si presentasse come tale. Era inoltre stato provato che l’attore aveva effettivamente svolto delle mansioni amministrative inerenti all’immobile in questione, occupandosi ad esempio della ricerca di inquilini, dell’acquisto e della sostituzione delle bucalettere nonché della trasmissione delle tabelle dei canoni locativi. Il lungo periodo in questione (ottobre 1998 - giugno 2000) e la presenza costante dell’attore sul luogo di proprietà della convenuta permettevano di escludere che si trattasse unicamente di favori occasionali, frutto solo di un’amicizia con AP 1, tanto più che era escluso che egli avesse agito di sua spontanea volontà o a titolo meramente gratuito. Quanto all’entità della remunerazione, secondo la perizia giudiziaria la somma di fr. 750.- mensili pretesa dall’attore per 20 mesi poteva essere considerata adeguata, anche perché la plausibilità dell’importo stimato era suffragata dalla documentazione parziale versata agli atti.

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto, gli intervenienti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   5.   Preliminarmente, ancorché la questione non sia stata formalmente sollevata dall’appellato, si tratta di esaminare se gli intervenienti siano legittimati ad impugnare la sentenza pretorile nonostante la parte che aveva loro denunciato la lite, e che è risultata soccombente, non abbia ritenuto di farlo. Il quesito dev’essere risolto affermativamente. La dottrina e la giurisprudenza riconoscono in effetti anche all’interveniente in via accessoria, rispettivamente alla parte cui la lite è stata denunciata, la facoltà di appellare indipendentemente dalla parte assistita (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, p. 94 seg. e 121 seg.; II CCA 16 settembre 1998 inc. n. 12.98.70).

                                   6.   Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente il suo annullamento o la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307). Sembrerebbe perciò scontato presumere che l’appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È pertanto ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte unicamente le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità del gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella trascrizione, testuale o quasi, dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace ai medesimi principi, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 25 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.192, 20 giugno 2008 inc. n. 12.2007.112, 7 luglio 2008 inc. n. 12.2007.143).

                                         Ora, nel caso di specie si ha che l'appello degli intervenienti, se si prescinde dalla sua parte introduttiva e finale - contenente le domande d’appello e volta a dimostrare la ricevibilità in ordine dell’allegato, rispettivamente a riassumere i fatti e la sentenza oggetto di impugnazione -, è perlopiù costituito dalla letterale trascrizione, sia pure in un diverso ordine espositivo e con l’aggiunta di qualche modifica redazionale, di parte delle conclusioni da loro presentate al Pretore il 30 marzo 2007 (il 2° capoverso del punto 6 corrisponde al 2° capoverso del punto 2 delle conclusioni, il 5° capoverso del punto 6 corrisponde al 7° capoverso del punto 3 delle conclusioni, la prima parte del 6° capoverso del punto 6 corrisponde al 3° capoverso del punto 4 delle conclusioni, il 2° capoverso del punto 7 corrisponde al 2° capoverso del punto 3 delle conclusioni, i capoversi da 3° a 5° del punto 7 corrispondono ai capoversi da 4° a 6° del punto 3 delle conclusioni, i capoversi da 6° a 8° del punto 7 corrispondono ai capoversi da 8° a 10° del punto 3 delle conclusioni) e in tale misura, per i motivi testé esposti, è irricevibile. Le poche novità presenti nell’atto d’appello non fanno che ribadire quanto stabilito dal Pretore (il 1° capoverso del punto 6) e in tal senso non giustificano la riforma della sua decisione, oppure mirano a precisare quanto riesposto in sede conclusionale (il 1° capoverso del punto 7) e in tal senso sono dunque pure irricevibili, oppure ancora espongono per la prima volta argomentazioni mai sollevate negli allegati preliminari (l’ultima parte del 6° capoverso del punto 6 e il 9° capoverso del punto 7), dal che la loro irricevibilità (art. 78 e 321 cpv. 1 lett. b CPC), oppure ancora finalmente criticano, e solo in tale misura non potrebbero essere sanzionate con l’irricevibilità, alcune considerazioni sviluppate nel giudizio di prime cure (il 3° e 4° capoverso del punto 6). Sennonché nemmeno queste ultime giustificano la riforma della sentenza pretorile nel senso auspicato dagli intervenienti. In quei punti essi si sono in effetti limitati a censurare, siccome priva di riscontri oggettivi, l’affermazione del Pretore secondo cui il lungo periodo in cui l’attore aveva svolto in suo mandato e la sua presenza costante sul luogo permettevano di escludere che si sarebbe trattato unicamente di favori occasionali, frutto di un amicizia con AP 1. Sennonché, la lunga durata del mandato - che la convenuta nel doc. 3 aveva per altro ammesso di aver affidato all’attore - è stata senz’altro provata: la data del conferimento del relativo incarico corrisponde a quella in cui, nell’ottobre 1998, gli inquilini sono stati informati della nomina del nuovo amministratore dello stabile (cfr. doc. E e gli analoghi documenti riscontrati nel raccoglitore di cui al doc. F per gli inquilini __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________; cfr. pure le testimonianze dei testi __________ ad 12 seg., __________ ad 19 seg., 23 e 26, __________ ad 14 seg. e 17, __________ ad 12-14, __________ ad 16, 18 seg. e 21, __________ ad 14 seg., __________ p. 6 segg. e __________ ad 12 e 17), mentre la sua revoca è pacificamente avvenuta nel luglio 2000 ad opera di Pe__________ __________ (cfr. doc. H e I; cfr. pure testi __________ ad 15 e __________ ad 14). Quanto alla presenza constante dell’attore a __________, la stessa - come specificato dal Pretore - risultava chiaramente dalle numerose testimonianze dei testi che avevano confermato la sua facile reperibilità telefonica e la sua presenza nelle vicinanze dell’immobile (testi __________ ad 14, 18 seg., __________ ad 23 seg., __________ ad 24 seg., __________ ad 21 seg., __________ ad 22, __________ ad 22 seg., __________ ad 21 seg., __________ p. 8, __________ ad 22 e __________ ad 25 seg.). Per il resto, gli intervenienti nemmeno hanno provato che il mandato d’amministratore d’immobili svolto dall’attore, che per il suo contenuto e la sua estensione è di regola svolto da professionisti, oltretutto vincolati da tariffe (cfr. perizia giudiziaria), ed è perciò usualmente presunto essere a carattere oneroso (Fellmann, Berner Kommentar, n. 373 segg. ad art. 394 CO), dovesse eccezionalmente essere espletato a titolo gratuito in virtù dei rapporti di amicizia tra le parti, circostanza questa che è anzi stata smentita dal fatto che il contabile di AP 1 aveva riferito che quest’ultimo gli aveva comunicato che l’attore si sarebbe presentato per incassare le sue spettanze, che gli chiedeva così di voler verificare (teste __________ ad 17 seg.); anzi, nel già menzionato doc. 3 la convenuta aveva dato atto che per le prestazioni dell’attore, se effettivamente svolte, avrebbe dovuto essere versato un corrispettivo.

                                   7.   Ma, a prescindere da quanto precede, si osserva in ogni caso che gli intervenienti, con il loro appello, non hanno censurato l’assunto del Pretore secondo cui essi, pur non essendo iscritti a registro di commercio, dirigevano di fatto la società e avevano presentato l’attore come amministratore dell’immobile, rispettivamente avevano lasciato che questi si presentasse come tale; neppure hanno messo in discussione l’accertamento del primo giudice secondo cui l’attore aveva effettivamente svolto tutta una serie di mansioni amministrative inerenti all’immobile in questione, per altro ampiamente documentate nel doc. F; e nemmeno hanno poi censurato l’assunto del Pretore secondo cui la somma di fr. 750.- mensili pretesa dall’attore per tali prestazioni poteva essere considerata adeguata; pure incontestata, infine, è la retribuzione per le spese e prestazioni diverse esposte dall’attore, implicitamente riconosciuta dal primo giudice. Già solo per questo motivo, la sentenza impugnata avrebbe dunque meritato integrale conferma.

                                   8.   Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 17'245.70, seguono la soccombenza (art. 148 CPC; Rep. 1989, 171).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 29 maggio 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    400.b) spese                                                      fr.      50.-

                                         Totale                                                           fr.    450.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 600.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione:

- - -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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