Incarto n. 12.2007.111
Lugano 23 ottobre 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.136 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 agosto 2003 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 488'992.oltre a interessi al 5% dal 23 gennaio 2003, domanda avversata dal convenuto il quale ha chiesto la reiezione della petizione, e che il Pretore ha respinto con decisione del 24 aprile 2007;
appellante l’attrice che con atto di appello del 15 maggio 2007 chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare la tempestività della notifica delle pretese avvenuta il 23 gennaio 2003, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata la riduzione delle ripetibili accollate all’attrice a fr. 13'000.-, con protesta delle ripetibili di appello;
a
mentre il convenuto con osservazioni 10 agosto 2007 postula la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Nel luglio 1999 __________ ha accusato delle parestesie-disestesie nel versante laterale dell’avambraccio destro, poi estesesi progressivamente agli arti inferiori e al tronco. Esperiti i necessari accertamenti medici, il dott. __________ ha diagnosticato una mielopatia cervicale e ha indicato a __________ la necessità di un intervento chirurgico che avrebbe richiesto il ricovero in ospedale per alcuni giorni. Il 14 dicembre 1999 __________ è stato quindi ammesso al servizio cantonale di neurochirurgia dell’Ospedale civico di L__________ e il giorno seguente è stato operato dal dott. __________, che lo ha sottoposto a una decompressione di alcune vertebre e stabilizzazione tramite una gabbia di Harms. A seguito di una serie di complicazioni sorte dopo questo primo intervento, si sono resi necessari altri interventi chirurgici, esami, accertamenti e terapie, che qui non mette conto di elencare, che hanno comportato la permanenza di __________ in ospedale all’incirca per quattro mesi.
B. Il 5 dicembre 2000 __________ ha inoltrato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità una richiesta di prestazioni invalidità. L’11 dicembre 2000 l’Ufficio AI ha inviato all’interessato un formulario complementare alla richiesta di prestazioni, al fine di valutare le possibili responsabilità di terzi e un eventuale regresso in relazione alla richiesta di prestazioni di invalidità. __________ ha ritornato il formulario compilato il 13 dicembre 2000, che in data 19 dicembre 2000 è stato trasmesso, unitamente alla domanda di prestazioni AI, al competente servizio regresso.
C. Il caso di __________ è stato pure segnalato all’assicurazione responsabilità civile dell’EOC,__________ assicurazioni. Nell’ambito di questa procedura, le parti hanno concordato di far allestire una perizia extragiudiziaria da parte della Federazione dei medici svizzeri (in seguito FMH). L’incarico è stato formalizzato il 16 ottobre 2001 dalla FMH al dott. __________ M__________ e al dott. __________ B__________ dell’I__________ di B__________, Neurochirurgische Klinik, i quali hanno reso il loro referto il 26 marzo 2002, poi comunicato alle parti in causa con scritto del 7 maggio 2002 della FMH (doc. F). Nel frattempo, l’11 dicembre 2001 l’Ufficio dell’AI ha accertato un grado di invalidità di __________ dell’80% a partire dal 1° dicembre 2000 e ha trasmesso alla cassa cantonale di compensazione la delibera per il calcolo della rendita. Con decisione del 25 gennaio 2002, l’Ufficio dell’AI ha emanato la propria decisione formale, con la quale sono state fissate le rendite per l’interessato nonché le rendite completive per la moglie e per la figlia (doc. D).
D. Il 23 gennaio 2003 l’AP 1 ha notificato all’EOC le sue pretese ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 della legge cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (in seguito Lresp) facendo valere un danno di fr. 466'474.- (doc. A). Con scritto del 28 marzo 2003, Z__________ Compagnia di Assicurazioni, l’assicurazione responsabilità civile dell’EOC, ha respinto le pretese rilevando che la notifica era già perenta il 12 dicembre 2001.
E. L’AP 1 ha quindi convenuto in giudizio l’EOC davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 488'992.- oltre a interessi al 5% dal 23 gennaio 2003, aumentati in replica a fr. 525'029.-. Queste domande sono state avversate dal convenuto, il quale ha chiesto la loro integrale reiezione, eccependo tra l’altro l’eccezione di perenzione.
F. All’udienza preliminare la procedura è stata limitata all’esame della questione della perenzione eccepita dal convenuto. Con decisione del 24 aprile 2007 il Pretore ha respinto la petizione, ritenendo fondata l’eccezione di perenzione. Ha posto a carico dell’attrice le spese processuali e l’ha condannata al versamento di fr. 20'000.- a titolo di ripetibili.
G. Avverso la decisione del Pretore, il 15 maggio 2007 l’AP 1 ha presentato appello chiedendo in via principale l’accertamento della tempestività della notifica delle pretese del 23 gennaio 2003, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. In via subordinata ha postulato in parziale accoglimento dell’appello la riduzione delle ripetibili alla controparte a fr. 13'000.-, con protesta delle spese processuali e delle ripetibili della procedura di appello. Dei motivi si dirà nei considerandi. Con osservazioni del 10 agosto 2007 il convenuto ha postulato la reiezione dell’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che la notifica di pretese del 23 gennaio 2003 fosse tardiva in considerazione del fatto che l’attrice già al momento in cui ha riconosciuto ad __________ un grado di invalidità del l’80%, l’11 dicembre 2000, era a conoscenza del danno patito. Inoltre, da quel momento e fino al giorno della notifica delle pretese, a mente del giudice di prime cure, non è intervenuta alcuna modifica significativa dello stato di salute dell’assicurato, per cui la situazione poteva ritenersi stabile e l’attrice era quindi in grado di conoscere il danno in tutte le sue componenti. Donde la perenzione dell’azione in risarcimento del danno patito e la reiezione dell’azione.
2. Le conclusioni del primo giudice sono contestate dall’appellante, la quale ritiene, tra l’altro, di essere venuta a conoscenza del danno unicamente al momento in cui il dott. F__________, medico curante dell’assicurato, si è espresso definitivamente sull’invalidità permanente, totale e definitiva di quest’ultimo, ossia il 23 gennaio 2003, atteso che fino a quel momento lo stato di salute del paziente non poteva ritenersi ancora stabilizzato e quindi il processo che aveva provocato il danno non poteva ritenersi concluso, ciò che comporta la non decorrenza del termine di perenzione annuale. Tanto più che le parti si erano accordate su una perizia extragiudiziaria per far accertare eventuali responsabilità dei medici. In ogni caso, in concreto determinante sarebbe semmai per il computo del termine annuale di perenzione, non già la data della prima decisione di riconoscere un grado di invalidità dell’80%, resa l’11 dicembre 2001 dall’Ufficio AI, bensì quella della successiva decisione di erogazione della rendita, con l’indicazione degli importi della rendita per l’assicurato e delle rendite completive per la moglie e la figlia, ossia il 25 gennaio 2002.
3. Pacifica è nella fattispecie l’applicazione della Lresp per l’operato del primario e dei medici dell’Ospedale civico di L__________ che hanno curato il paziente. La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 III 163 consid. 3c; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3; Brehm, in Berner Kommentar, 3a edizione, Berna 2006, n. 227 e segg. ad art. 60). L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435). Resta d’altra parte sottinteso che la conoscenza del danno ai sensi della citata dottrina e giurisprudenza comprende anche la consapevolezza del nesso causale naturale: solo quando è conosciuta la causa del danno può essere individuato il suo responsabile, per la determinazione del quale, in talune circostanze, si può rendere necessaria una perizia. La parte lesa, in questo caso, avrà conoscenza certa della persona responsabile solo al momento della ricezione della perizia (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2.; Brehm, op. cit., n. 61a ad art. 60).
4. Come accennato in narrativa, le parti, annunciato il caso dell’assicurato all’assicurazione RC del convenuto e avveratasi necessaria la verifica dell’operato dei medici che hanno trattato il paziente, hanno affidato il compito di chiarire la situazione a due periti per il tramite della FMH. Il referto peritale è stato inviato alle parti il 7 maggio 2002 (doc. F), ossia dopo l’intervenuta decisione dei competenti Uffici cantonali AI di riconoscimento dell’invalidità dell’interessato, l’11 dicembre 2001, e di fissazione degli importi delle rendite, il 25 gennaio 2002. Se già al momento della comunicazione del riconoscimento dell’invalidità pari all’80% a partire dal 1° dicembre 2000 ad __________ si sarebbe eventualmente potuto considerare come accertato e conosciuto il danno per l’attrice, come sostenuto dal Pretore, non altrettanto chiaro poteva ritenersi in quel momento il nesso tra gli interventi medici, la sopravvenuta invalidità dell’interessato e il danno patito dall’attrice, subingressa nei diritti dell’assicurato ai sensi dell’art. 52 LAI e dell’art. 48ter LAVS. Infatti, proprio perché non vi era certezza sul fatto se nella fattispecie i medici avessero commesso una violazione dell’arte medica, dalla quale sarebbe insorta l’invalidità per il paziente, l’attrice non poteva sapere se tra le azioni o omissioni dei medici e la subìta invalidità vi fosse un legame di causalità naturale (e per finire causale) senza attendere il risultato della perizia extragiudiziaria. Come sopra rilevato, l’esistenza di un nesso naturale e causale è infatti condizione necessaria, oltre al danno, per fondare e motivare un’azione di responsabilità nei confronti del convenuto. In quest’ottica, il solo fatto di aver accertato, con la decisione dell’11 dicembre 2001, il verificarsi delle condizioni per ammettere l’assicurato al beneficio di prestazioni AI e la susseguente fissazione degli importi in suo favore non determina ancora un danno sul quale poter fondare un’azione giudiziaria nei confronti del convenuto, proprio perché il nesso causale tra la possibile violazione dell’arte medica e le prestazioni di invalidità erogate non era ancora stato chiarito al momento delle decisioni dell’Ufficio AI. Nella fattispecie la perizia extragiudiziaria è stata intimata alle parti il 7 maggio 2002 (doc. F). Avendo l’attrice inoltrato le proprie pretese il 23 gennaio 2003 (doc. A), il termine annuale di cui all’art. 25 Lresp non era ancora venuto a scadenza, per cui il Pretore avrebbe dovuto respingere l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto e istruire la causa anche nel merito. Visto che già per questi motivi la decisione pretorile deve essere annullata, le altre censure presentate dall’appellante possono rimanere indecise.
5. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). L’accoglimento dell’atto di appello impone la riforma della decisione anche per quanto riguarda il dispositivo delle spese processuali e delle ripetibili di primo grado, che devono essere ridotte, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione pretorile non pone più fine alla lite (II CCA 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.53, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.145).
5.1. L'indennità per gli onorari di patrocinio va calcolata in base alla vTOA (tariffa dell'ordine degli avvocati) in vigore al momento dell’apertura della procedura giudiziaria (art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili) - che non vincola in ogni caso il giudice ma ha solo valore indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App, m. 66 ad art. 150). In presenza di una lite terminata per l’accoglimento di un’eccezione preliminare, come nel caso qui in esame, l’ammontare delle ripetibili va calcolato in applicazione dell’art. 11 vTOA (II CCA 24 ottobre 2007 inc. 12.2006.173, 23 ottobre 1997 inc. n. 12.97.235, 12 agosto 1999 inc. n. 12.99.122; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 36 ad art. 150), ovvero secondo la nota formula (pubblicata in BOA n. 1 p. 15; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem) che media l’onorario per valore (art. 9 vTOA) con quello orario (art. v10 TOA), tanto più che anche il Tribunale federale ritiene che le ripetibili debbano essere stabilite in considerazione del valore litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore come pure delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006).
5.2. L’art. 9 vTOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 500'000.- e fr. 1’500'000.-, un onorario normale variante dal 4% al 7%. Non si può ritenere che la causa qui oggetto di giudizio fosse semplice e con ciò tale da giustificare l’applicazione della percentuale minima del 4%: per le tematiche affrontate, tutto sommato circostanziate, essa impone per contro di far capo ad una fatturazione medio-bassa, sicché appare giustificato applicare una percentuale del 5%, con un onorario per valore di fr. 26'251.45 (valore di causa di fr. 525'029.- indicato in replica). In merito al dispendio orario profuso dal patrocinatore dell’attrice, va innanzitutto osservato che egli è intervenuto unicamente dopo l’inoltro dell’allegato di petizione. Ha tuttavia affrontato nella replica (19 pagine) non solo la questione dell’eccezione preliminare ma anche il merito della lite; egli ha inoltre partecipato all’udienza preliminare limitata all’esame dell’eccezione e ha infine allestito l’allegato conclusionale scritto (di 10 pagine). La quantificazione in 30 ore del dispendio di tempo, considerata anche un’adeguata consultazione della cliente appare in ogni caso, in assenza di migliori indicazioni da parte del patrocinatore del convenuto, consono all’effettivo impegno profuso. In considerazione dell’importanza della causa, ben si giustifica inoltre di riconoscere al legale una retribuzione oraria di fr. 250.- (II CCA 20 maggio 1998 inc. n. 12.98.18, 9 luglio 1998 inc. n. 12.98.24, 6 aprile 2001 inc. n. 12.2001.55), con un onorario orario, secondo l’art. 10 vTOA, di fr. 7’500.-. Ne risulta in definitiva un’indennità per ripetibili, secondo la formula (2 x OV x OT)/(OV + OT), arrotondata per difetto di fr. 13'000.-.
6. Visto quanto precede, l’appello è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l’eccezione di perenzione è respinta e gli atti vengono ritornati al Pretore per l’istruttoria di merito. Le spese processuali e le ripetibili di seconda istanza seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 15 maggio 2007 AP 1, è accolto e di conseguenza i dispositivi 1 e 2 della sentenza 24 aprile 2007 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così riformati:
1. L’eccezione di perenzione dell’azione in risarcimento del danno è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr. 100.- sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 13'000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’400.b) spese fr. 100.fr. 2’500.già anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell’appellato che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
III. Intimazione a:
– RA 1;
– RA 2.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).