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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.03.2008 12.2007.108

31 mars 2008·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,496 mots·~12 min·3

Résumé

Contratto di assicurazione - reticenza

Texte intégral

Incarto n. 12.2007.108

Lugano 31 marzo 2008/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.6 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 19 settembre 2003 da

AO 1 RA 2  

contro

AP 1 RA 1  

con cui l'attrice ha chiesto di accertare l'invalidità dell'esclusione di __________ O__________ dalla cerchia delle persone assicurate dalla convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 8'811.– oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 4'592.– oltre interessi;

sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 18 aprile 2007, con cui ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare la tassa di giustizia (fr. 750.–) e le spese (fr. 2'450.–) e a versare all'attrice fr. 1'000.– a titolo di ripetibili, come pure ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice riconvenzionale a pagare la tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 50.–) e a versare a AO 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta con atto di appello 3 maggio 2007, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 12 giugno 2007 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                          1.     Il 7 giugno 2000, __________ O__________ – amministratore unico di AO 1 – ha sottoscritto una proposta di assicurazione d'indennità giornaliera per aziende di E__________ __________. Il proponente ha sottoscritto la risposta “no” al quesito n. 13 “domanda complementare per nuove proposte: tra le persone da assicurare ci sono persone che soffrono di malattie croniche?”. Al momento della sottoscrizione della proposta di assicurazione per se e per gli altri dipendenti della ditta, __________ O__________ aveva invero informato l'agente assicurativo __________ Z__________ di soffrire egli stesso di “qualche piccolo acciacco” e di sottoporsi a dei controlli periodici della pressione e dei valori degli zuccheri (doc. L). La compagnia assicurativa ha dipoi accettato la proposta, con inizio della copertura assicurativa a far tempo dal 1° luglio 2000. Nel seguito AO 1 ha versato in tre occasioni indennità giornaliere a __________ O__________, per complessivi fr. 4'592.–.

                                          2.     Il 18 dicembre 2001, AO 1 ha notificato alla compagnia assicurativa un'inabilità lavorativa di __________ O__________, a far tempo dal 14 dicembre 2001, conseguente ad una labirintite (doc. B). Con successivo certificato medico il Dr. __________ S__________, Primario dell'Ospedale bleniese di __________, ha confermato l'inabilità lavorativa di __________ O__________ al 100% dal 14 dicembre 2001 al 28 gennaio 2002 e al 50% dal 29 gennaio 2002 al 20 febbraio 2002 (doc. C).

                                                  Il 13 febbraio 2002 AP 1 (in seguito AP 1) – nel frattempo subentrata ad E__________ A__________ – ha disposto una visita di controllo di Giorgio Oliva presso il suo medico fiduciario Dr. __________ P__________ (doc. D). La predetta visita ha avuto luogo il 27 febbraio 2002 ed ha determinato un rapporto, di medesima data, del Dr. P__________ all'attenzione dell' AP 1 (doc. 1), ricevuto da quest'ultima il 6 marzo 2002 (cfr. risposta 28 ottobre 2003, pag. 4 verso l'alto).

                                          3.     Con invio raccomandato 14 marzo 2002 – riferito all'avviso di malattia del 18 dicembre 2001 – l' AP 1 ha notificato a AO 1 l'esclusione di __________ O__________ dal contratto assicurativo d'indennità giornaliera, a norma dell'art. 6 LCA, con effetto retroattivo al 1° luglio 2000 e chiesto il rimborso delle indennità giornaliere a lui precedentemente versate per complessivi fr. 4'592.– (doc. E). La decisione è stata motivata con il fatto che “da informazioni ricevute in data 6 marzo 2002” l' AP 1 era venuta “a conoscenza” che __________ O__________ era affetto “da malattia cronica” e che “questo fatto rilevante non” era “stato però menzionato al punto 13 della proposta” firmata da AO 1 il 7 giugno 2000. Con ulteriore invio raccomandato 19 giugno 2002 (doc. G), l' AP 1 ha rilevato “alcuni punti” a suo dire “fondamentali” per la sua “presa di posizione” e meglio che “il signor O__________” presentava “un'ipertensione arteriosa dal 1993 e un diabete mellito dal 1996”, due malattie “a decorso cronico, che necessitavano di misure terapeutiche e delle quali era certamente a conoscenza” al momento della firma della proposta d'assicurazione. Essa ha quindi dichiarato di confermare la sua precedente decisione del 14 marzo 2002, in quanto AO 1 le aveva “taciuto due elementi rilevanti per la valutazione del rischio”.

                                          4.     Con petizione 19 settembre 2003 AO 1 ha contestato l'esclusione di __________ O__________ dalla cerchia delle persone assicurate e chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'811.– oltre interessi, corrispondenti alle indennità giornaliere per il periodo di inabilità lavorativa dal 14 dicembre 2001 al 20 febbraio 2002. Con risposta 28 ottobre 2003 la convenuta si è opposta alla petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 4'592.– oltre interessi, quale rimborso di quanto da lei versato quali indennità giornaliere per precedenti inabilità lavorative. Le posizioni delle parti sono state confermate nelle rispettive repliche e dupliche. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste negli allegati conclusivi.

                                          5.     Con sentenza 18 aprile 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare la tassa di giustizia (fr. 750.–) e le spese (fr. 2'450.–) e a versare all'attrice fr. 1'000.– a titolo di ripetibili, come pure ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando l'attrice riconvenzionale a pagare la tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 50.–) e a versare a AO 1 fr. 400.– a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha dichiarato ammissibile l'azione di accertamento dell'invalidità dell'esclusione di __________ O__________ dalla cerchia delle persone assicurate presso, promossa dall'attrice. Il Segretario assessore ha dipoi ritenuto formalmente inefficace la dichiarazione di recesso dal contratto assicurativo notificata dalla convenuta all'attrice in data 14 marzo 2002. Secondo il primo giudice, in base al testo della notifica in oggetto, l'attrice non era in grado di capire in buona fede che la convenuta le rimproverava di non avere dichiarato che __________ O__________ soffriva di diabete e/o ipertensione.

                                          6.     Con appello 3 maggio 2007, l’ AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L'appellante sostiene che, dalla lettera di recesso dal contratto assicurativo notificata in data 14 marzo 2002, emerge chiaramente quali sono i fatti taciuti dall'attrice e quale è la domanda (n. 13) alla quale quest'ultima ha risposto in modo non corretto. Secondo la ricorrente, l'attrice “poteva e doveva” discernere pienamente il significato dello scritto del 14 marzo 2002 (e cioè che non aveva dichiarato le malattie croniche di cui soffriva __________ O__________, ossia il diabete e l'ipertensione).

                                                  Con le osservazioni all'appello, l'attrice ne chiede la reiezione sulla base delle considerazioni di cui si dirà, se del caso, ai punti seguenti.

                                          7.     La ricorrente dichiara in primo luogo di “presentare appello” contro la decisione con la quale il Segretario assessore, ha ritenuto “ammissibile (cfr. sentenza impugnata, punti 1.1 e 1.2, pag. 4 e 5)” l'azione di accertamento promossa dalla parte attrice [appello, pag. 4 verso il mezzo]. L'appellante non si confronta tuttavia neppure minimamente con i menzionati considerandi del primo giudice, limitandosi alla dichiarazione di appellare. Palesemente non motivato, su questo punto l'appello si avvera irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC, in relazione con il cpv. 2 lett. f CPC).

                                          8.     Per essere valida, la dichiarazione di recesso dell'assicuratore per reticenza dell'assicurato (art. 6 LCA) deve indicare in modo dettagliato il fatto rilevante taciuto o dichiarato inesattamente e menzionare la domanda che è stata oggetto di una risposta inesatta (DTF 129 III 713, consid. 2.1). Tale dichiarazione deve intervenire entro quattro settimane da quando l'assicuratore ha avuto conoscenza della reticenza (art. 6 LCA); trattasi di un termine di perenzione, il cui rispetto deve essere provato dall'assicuratore (DTF 118 II 333, consid. 3).

                                          8.1   Il Segretario assessore ha ritenuto non valida la dichiarazione di recesso dal contratto assicurativo notificata dalla convenuta in data 14 marzo 2002. Secondo il primo giudice, in base al testo della notifica in oggetto, l'attrice non era in grado di capire in buona fede che la convenuta le rimproverava di non avere dichiarato che __________ O__________ soffriva di diabete e/o ipertensione. Egli ha in particolare evidenziato che la dichiarazione di recesso non faceva alcun riferimento al rapporto del Dr. P__________, ma alludeva unicamente all'avviso di malattia 18 dicembre 2001 (relativo ad una labirintite) e a generiche informazioni ricevute in data 6 marzo 2002, di cui tuttavia la convenuta non forniva ragguagli supplementari. Neppure emerge – prosegue il Segretario assessore – che l'attrice avesse avuto altrimenti conoscenza del rapporto 27 febbraio 2002 del Dr. P__________, né che il Dr. S__________ (già medico di __________ O__________), al quale il Dr. P__________ aveva trasmesso copia del suo referto, avesse informato di ciò l'attrice o il suo amministratore, specificando che la notifica della reticenza andava relazionata a tale rapporto medico del 27 febbraio 2002. Infine, conclude il primo giudice, non vanno trascurate le circostanze concrete per cui __________ O__________ era stato sottoposto, su richiesta della convenuta, ad una visita medica da parte del Dr. P__________ e meglio il manifestarsi di una presunta labirintite – definita in termini medici quale importante sintomatologia vertiginosa con instabilità in posizione eretta e nausea – della quale non è dato sapere se fosse cronica o passeggera e se avesse un rapporto diretto con il diabete o l'ipertensione. Detto altrimenti, secondo il Segretario assessore, per l'attrice (e per __________ O__________) non pareva così scontato che la reticenza rimproverata dalla convenuta fosse da mettere in relazione con queste ultime due malattie e non con la labirintite di cui era rimasto vittima qualche mese prima e i cui disturbi erano progressivamente regrediti fino a scomparire in modo completo o con un'altra malattia cronica.

                                          8.2   L'appellante non si confronta con le predette pertinenti considerazioni del primo giudice, limitandosi per lo più a generiche dichiarazioni di contestazione (appello, n. 4 pag. 3-4) o a ribadire quanto già sostenuto in sede di conclusioni, ossia che essa ha rispettato il termine di quattro settimane per il recesso e che la lettera 14 marzo 2002 era “sufficientemente chiara, dettagliata e comprensibile per l'attrice” e che quindi, quest'ultima, “non solo ha capito perfettamente, ma in ogni caso poteva e doveva discernere pienamente il significato dello scritto” (appello, pag. 5 verso il mezzo). L'appello si rivela pertanto, per molti versi, già irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC, in relazione con il cpv. 2 lett. f CPC).

                                          8.3   Comunque, può senz'altro essere condivisa la valutazione del Segretario assessore, che ha ritenuto non valida la dichiarazione di recesso del 14 marzo 2002, in quanto non indica in modo dettagliato il fatto rilevante che sarebbe stato taciuto dall'assicurata. Certo, la predetta dichiarazione fa riferimento alla domanda (n. 13) alla quale l'attrice non avrebbe risposto con esattezza. Essa, quale motivazione, adduce tuttavia in modo generico il fatto che l'attrice avrebbe sottaciuto essere __________ O__________ persona “affetta da malattia cronica”, ciò con riferimento “all'avviso di malattia del 18 dicembre 2001”. A ragione il primo giudice ha evidenziato che l'avviso di malattia in questione concerneva una labirintite e che __________ O__________ era stato sottoposto, su richiesta della convenuta, ad una visita medica da parte del Dr. P__________ per il manifestarsi di quest'ultima malattia, che la ricorrente medesima esclude essere una malattia cronica (appello, pag. 5 verso il basso). Lo stesso Dr. P__________, sentito come testimone, ha confermato che il suo “compito era quello di verificare la capacità lavorativa di __________ O__________, a partire dal 14 dicembre 2001, giorno in cui questo paziente presentava diversi problemi di equilibrio ed era stato ricoverato all'ospedale di Acquarossa” (verbale 2 giugno 2004, pag. 6 nel mezzo). Diversamente da quanto sostiene l'appellante, in simili circostanze – vista la genericità della motivazione – l'attrice non poteva in buona fede capire a quale “malattia cronica” l' AP 1 potesse fare riferimento nella dichiarazione di recesso del 14 marzo 2002. Dagli atti neppure risulta che il Dr. S__________, medico curante di __________ O__________, che – secondo l'appellante avrebbe ricevuto il rapporto 27 febbraio 2002 del Dr. P__________ – abbia conferito con l'attrice o con __________ O__________ sui contenuti della relazione medica del fiduciario dell'assicurazione, aiutandoli a comprendere che, forse, la compagnia assicurativa, menzionando l'affezione “da malattia cronica” non faceva riferimento alla labirintite. Del resto solo con lettera 19 giugno 2002 (doc. G) – e quindi manifestamente tardivamente (a norma dell'art. 6 LCA), in quanto già dal 6 marzo 2002 (data di ricezione da parte sua della relazione del Dr. P__________) [cfr. risposta 28 ottobre 2003, pag. 4 verso l'alto] ella disponeva delle informazioni in questione – la convenuta ha reso noto all'attrice i “punti fondamentali” per la sua “presa di posizione” e meglio l'aver “taciuto due elementi rilevanti per la valutazione del rischio”: la presenza di “un'ipertensione arteriosa dal 1993 e un diabete mellito dal 1996”. Con quest'ultima lettera la convenuta ha di fatto lei stessa ammesso che detti elementi erano “fondamentali” per la decisione di recesso dalla copertura assicurativa. Essi andavano pertanto indicati già nella decisione del 14 marzo 2002, pena l'invalidità della medesima. La decisione del Segretario assessore – che, per quanto detto sopra, di certo non “pecca di eccessivo formalismo” – merita pertanto conferma.

                                          9.     Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. Gli oneri processuali e le ripetibili, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'403.–, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   L'appello 3 maggio 2007 di __________ è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in

                                         a) tassa di giustizia             fr.  550.–

                                         b) spese                               fr.    50.–

                                                                                       fr.  600.–

                                         già anticipati dall'appellante, sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 800.– di ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).

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