Incarto n. 12.2006.83
Lugano 12 aprile 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.352 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza di sfratto 6 marzo 2006 da
CC 1composta da: AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti rappr. da RA 1
contro
AP 1
che il Segretario assessore, con decreto 3 aprile 2006, ha accolto ordinando al convenuto di mettere a libera disposizione della parte istante, entro 10 giorni, l'appartamento di 3 1/2 locali nello stabile denominato __________ sito in __________ a __________.
Ed ora sul ricorso 7 aprile 2006 del convenuto, che chiede "di cambiare la sentenza di sfratto e posticipare la data della riconsegna dell¿appartamento a dopo la mia guarigione".
Letti ed esaminati gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto:
che il Segretario assessore, in accoglimento dell¿istanza di sfratto, ha ordinato al convenuto di mettere a libera disposizione dell¿istante, entro 10 giorni, l'appartamento da lui occupato, dopo aver preso atto che il contratto di locazione tra le parti, di durata determinata, era giunto a scadenza il 31 dicembre 2005 e che l¿ente locato non era stato riconsegnato;
che in questa sede il convenuto non contesta il realizzarsi delle condizioni che hanno posto fine alla locazione ma chiede, in definitiva, una proroga del termine per lasciare l'appartamento, evidenziando di essere impossibilitato ad effettuare il trasloco a seguito di un infortunio (frattura del dito medio della mano destra);
che il differimento dell'esecuzione dello sfratto non è previsto dalla nostra legislazione e il termine per l'abbandono fissato dal giudice ha natura meramente ordinatoria e non può formare oggetto di impugnativa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 9 ad art. 508);
che il ricorso (recte: appello) si rivela così irricevibile e come tale la richiesta in esso contenuta va respinta;
che, in ogni caso, il convenuto, che ha subito un infortunio tutto sommato di lieve entità (che dai certificati medici versati agli atti risulta avergli comportato un¿inabilità lavorativa, decorrente dal 27 marzo 2006, di circa 5 settimane), non ha concretamente addotto l¿esistenza di ragioni elementari di umanità ammesse dalla giurisprudenza (malattia grave o decesso dell¿inquilino rispettivamente di un membro della sua famiglia, età avanzata) che avrebbero potuto, eccezionalmente, indurre l'autorità di esecuzione dello sfratto a concedergli un breve termine di moratoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1044 ad art. 508; DB 3/1991, n. 29);
che la particolarità della situazione fa sì che si debba prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 313bis e 506 CPC
dichiara e pronuncia:
1. L¿appello 7 aprile 2006 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario