Incarto n. 12.2006.78
Lugano 1° ottobre 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 28 marzo 2006 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la sentenza 6 marzo 2006 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa promossa nei confronti dell'appellante da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
ricordato che la procedura di appello è stata sospesa con ordinanza 7 settembre 2006 in seguito all’avvio di trattative tra le parti per la composizione stragiudiziale della vertenza, andata a buon fine come risulta dalle lettere 14 e 20 settembre 2007 dei patrocinatori delle parti;
preso atto che le parti hanno concordato di chiedere lo stralcio dai ruoli dell’incarto con carico di tasse e spese all’appellante e compensazione delle ripetibili.
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,
decreta 1. L’appello del 28 marzo 2006 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 200.- (fr. 150.- tassa di giustizia, fr. 50.- spese), già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso come il valore di causa sia di fr. 28'549.50, nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).