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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.01.2007 12.2006.75

25 janvier 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,205 mots·~16 min·3

Résumé

decreto - terzo considerato erroneamente quale parte dal giudice

Texte intégral

Incarto n. 12.2006.75

Lugano 25 gennaio 2007/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.144 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 - promossa con petizione 3 marzo 2006 da

  AO 1   rappr. da  RA 2   

contro

 AP 1  rappr. da  RA 1 

chiedente:

A. in via principale:

1.  La petizione è accolta, pertanto AP 1 è condannata a consegnare in proprietà ad AO 1 le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di sua spettanza (rispettivamente il certificato azionario che le incorpora) entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

2.  È fatto ordine all’AO 2, nella misura in cui le 12 azioni di spettanza di AP 1 sono depositate presso di lui, di consegnarle (rispettivamente di consegnare il certificato azionario che le incorpora) in proprietà ad AO 1 entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

3.  I due assegni depositati presso l’avv. R__________ __________ e destinati alla signora AP 1 sono liberati a favore del signor AO 1.

4.  Nella misura in cui nel frattempo le azioni siano state depositate in Pretura, esse verranno consegnate direttamente dalla Pretura in proprietà ad AO 1 entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

5.  Gli ordini di cui ai dispositivi 1 e 2 vengono intimati alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________, e all’AO 2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.

6.  Protestate tasse spese e ripetibili.

B. in subordine

1.  La petizione è accolta, pertanto AP 1 è condannata a consegnare all’avv. R__________ __________ le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di sua spettanza (rispettivamente il certificato azionario che le incorpora) entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

2.  È fatto ordine all’AO 2, nella misura in cui le 12 azioni di spettanza di AP 1 sono depositate presso di lui, di consegnarle (rispettivamente di consegnare il certificato azionario che le incorpora) all’avv. R__________ __________ entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

3.  Nella misura in cui nel frattempo le azioni siano state depositate in Pretura, esse verranno consegnate direttamente dalla Pretura all’avv. R__________ __________ entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della presente sentenza.

4.  Gli ordini di cui ai dispositivi 1 e 2 vengono intimati alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________, e all’AO 2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.

5.  Protestate tasse spese e ripetibili.

C. in via ulteriormente subordinata

1.  La petizione è accolta, pertanto AP 1 è condannata a consegnare in proprietà ad AO 1 le 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA di sua spettanza (rispettivamente il certificato azionario che le incorpora), previa contemporanea consegna da parte di AO 1 dell’importo di fr. 300'000.-.

2.  È fatto ordine all’AO 2, nella misura in cui le 12 azioni di spettanza di AP 1 sono depositate presso di lui, di consegnarle (rispettivamente di consegnare il certificato azionario che le incorpora) in proprietà ad AO 1, previa contemporanea consegna all’AO 2, per la signora AP 1, oppure direttamente alla signora AP 1 dell’importo di fr. 300'000.-.

3.  I due assegni depositati presso l’avv. R__________ __________ e destinati alla signora AP 1 sono liberati a favore del signor AO 1.

4.  Nella misura in cui nel frattempo le azioni siano state depositate in Pretura, esse verranno consegnate direttamente dalla Pretura in proprietà ad AO 1, previa contemporanea consegna alla Pretura, per la signora AP 1, dell’importo di fr. 300'000.-.

5.  Gli ordini di cui ai dispositivi 1 e 2 vengono intimati alla signora AP 1, al di lei patrocinatore RA 1, __________, e all’AO 2 con la comminatoria dell’art. 292 CP, a tenore del quale “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con l’arresto o con la multa”, nonché con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.

6.  Protestate tasse spese e ripetibili.

Ed ora sulla domanda processuale 6 marzo 2006 con cui la convenuta ha chiesto in via principale lo stralcio integrale delle domande petizionali A2, B2 e C2 e lo stralcio parziale, nella misura in cui sono dirette nei confronti degli RA 1 e AO 2, delle domande A5, B5 (recte: B4) e C5, e in via subordinata il ritorno della petizione all’attore affinché provveda ad emendarla indicando quali convenuti anche RA 1 e AO 2, richiesta avversata dall’attore, e che il Segretario assessore con decisione 21 marzo 2006 ha parzialmente accolto, stabilendo da una parte che la frase “al di lei patrocinatore RA 1” contenuta nelle domande di causa A5, B4 e C5 era stralciata con la precisazione che la sentenza sarebbe naturalmente stata intimata anche a quest’ultimo, ed ordinando dall’altra l’intimazione della petizione all’AO 2 con assegnazione del termine per presentare la risposta;

appellante la convenuta con atto di appello 24 marzo 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che da una parte, ammesso lo stralcio delle parole “al di lei patrocinatore RA 1” contenute nelle domande di causa A5, B4 e C5, sia accertato che quest’ultimo non è parte in causa, con la precisazione che la sentenza andrà intimata alla convenuta tramite il suo patrocinatore, e che dall’altra sia accertato che l’AO 2 non è parte al processo e quindi siano stralciate integralmente le domande petizionali A2, B2 e C2 e lo siano parzialmente, nella misura in cui sono dirette nei confronti dell’AO 2, le domande A5, B5 e C5, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 10 maggio 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 27 marzo 2006 con cui il Segretario assessore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   Con la petizione in rassegna AO 1, dopo aver ottenuto varie misure cautelari, ha convenuto in giudizio AP 1 al fine di ottenere la consegna di 12 azioni al portatore della F__________ __________ SA, che essa gli avrebbe a suo tempo venduto per fr. 300'000.-, senza però mai avergliele rimesse in proprietà. Tra le domande di causa, formulate in via principale, in via subordinata ed in via ancor più subordinata, ve n’erano alcune (A2, B2 e C2) che facevano ordine all’AO 2, nella sua veste di eventuale possessore delle azioni in questione, di astenersi da determinati comportamenti, ed altre (A5, B4 e C5) che comminavano a lui e all’RA 1, attuale patrocinatore della convenuta, sanzioni penali in caso di disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP).

                                   2.   Con la domanda processuale qui in esame, avversata dall’attore, la convenuta ha chiesto che fosse preliminarmente chiarita la posizione processuale degli RA 1 e AO 2, che, pur non essendo stati formalmente convenuti in giudizio, erano i destinatari delle domande di causa A2, A5, B2, B4, C2 e C5. A suo dire, qualora questi non dovessero essere considerati parti, si sarebbe imposto lo stralcio integrale delle domande A2, B2 e C2 e lo stralcio parziale, nella misura in cui erano dirette nei loro confronti, delle domande A5, B4 e C5; mentre nel caso in cui essi fossero da considerare quali parti in causa, la petizione avrebbe dovuto essere ritornata all’attore affinché provvedesse ad emendarla indicando anche costoro quali convenuti.

                                   3.   Con la decisione qui impugnata il Segretario assessore ha parzialmente accolto la domanda processuale, omettendo di prelevare tassa di giustizia o spese e di assegnare ripetibili. Egli ha dapprima stabilito che a fronte dell’emendamento postulato dall’attore con le sue osservazioni, la frase “al di lei patrocinatore RA 1” contenuta nelle domande di causa A5, B4 e C5 poteva senz’altro essere stralciata con la precisazione che la sentenza sarebbe però naturalmente stata intimata anche a quest’ultimo (dispositivo n. 1.1). Quanto alla posizione dell’AO 2, ritenuto che l’attore persisteva a mantenere le domande formulate nei suoi confronti, egli ha concluso per la sua qualità di parte e gli ha di conseguenza intimato la petizione con assegnazione del termine di 30 giorni per presentare la risposta (dispositivo n. 1.2).

                                   4.   Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso che da una parte, ammesso lo stralcio delle parole “al di lei patrocinatore RA 1” contenute nelle domande di causa A5, B4 e C5, sia accertato che quest’ultimo non è parte in causa, con la precisazione che la sentenza andrà intimata alla convenuta tramite il suo patrocinatore, e che dall’altra sia accertato che anche l’AO 2 non è parte al processo e quindi siano stralciate integralmente le domande petizionali A2, B2 e C2 e lo siano parzialmente, nella misura in cui sono dirette nei confronti dell’AO 2, le domande A5, B4 e C5, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   5.   Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                   6.   La domanda di modifica del dispositivo n. 1.1 può essere evasa senza particolari disquisizioni. La richiesta deve in effetti essere respinta siccome irricevibile per due motivi: innanzitutto per il fatto che la stessa, in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non è stata assolutamente motivata nell’appello; e poi per il fatto che la modifica in questione non comporta nella sostanza un diverso esito della contestazione, sicché la richiesta d’appello, che non fa che ribadire, in termini forse più chiari, quanto già stabilito dal primo giudice, risulta in definitiva inammissibile (II CCA 23 novembre 2000 inc. n. 12.2000.123, 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.47, 6 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.35) in mancanza del necessario interesse all’impugnazione (sul concetto di gravamen, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 segg. ad art. 307).

                                   7.   Ben più complesso è invece il giudizio sulla domanda di modifica del dispositivo n. 1.2, che l’attore ha avversato sia per motivi d’ordine che di merito.

                                7.1   L’attore ritiene che, su questo punto, il gravame sia irricevibile, in quanto la decisione impugnata costituirebbe una semplice ordinanza, non appellabile, e siccome la convenuta non sarebbe legittimata a censurare quel giudizio, che non riguardava direttamente lei ma l’AO 2. Non è così.

                                         Che il giudizio di prime cure costituisca in realtà un vero e proprio decreto, di per sé appellabile, e non una semplice ordinanza appare indiscutibile. Nonostante la decisione di intimare la petizione all’AO 2 e quella di assegnargli un termine per presentare la risposta rappresentino semplici ordinanze siccome atti disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 94; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, p. 297), è in effetti chiaro che esse sono state rese per il fatto, implicitamente stabilito con il giudizio impugnato, che a costui andava riconosciuta la posizione di parte nel processo, questione questa che, vista oltretutto la sua importanza (Olgiati, op. cit., ibidem), è senz’altro tale da toccare la sostanza del procedimento civile (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; Olgiati, op. cit., ibidem; cfr. pure l’elencazione, non esaustiva, di cui all’art. 97 n. 5 CPC).

                                         Quanto alla legittimazione della convenuta ad impugnare un dispositivo che concerne più che altro l’AO 2, si osserva che la dottrina generale concede la legittimazione all’appello alle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 4 ad art. 307), a condizione beninteso che la decisione tocchi in qualche modo i loro diritti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5, 6 e 8 ad art. 307). Nel caso concreto, ritenuto che la qualità di parte dell’AO 2 è senz’altro tale da pregiudicare la posizione processuale della parte convenuta, si pensi alla maggior complessità di una causa in cui sono coinvolte più persone e soprattutto all’impossibilità di assumerlo quale teste rispettivamente di sottoporlo all’interrogatorio formale, prova esperibile solo nei confronti della parte avversa (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 271), la legittimazione ad appellare può senz’altro esserle riconosciuta.

                                7.2   L’attore ritiene in ogni caso infondate nel merito le censure sollevate dalla controparte avverso il querelato giudizio.

                                         Egli ha senz’altro ragione laddove rileva che la convenuta non potrebbe prevalersi del fatto che l’AO 2 non sia stato interpellato prima dell’emanazione della decisione qui impugnata: l’incidente vedeva in effetti opposta la convenuta, che aveva presentato la domanda processuale, all’attore, fermo restando che la qualità di parte dell’AO 2 non dipendeva dall’eventuale presa di posizione di quest’ultimo.

                                         È invece fondato l’assunto della convenuta che rimprovera al giudice di prime cure un duplice errore, da una parte quello di aver accertato che l’AO 2 era parte del processo e dall’altra quello di aver pertanto ritenuto di dovergli intimare la petizione per la risposta. A fronte delle esplicite dichiarazioni di volontà dell’attore, che sia in petizione (p. 10) sia nelle sue osservazioni alla domanda processuale (p. 3), pur essendosi poi rimesso sulla questione alla decisione del giudice, aveva chiaramente lasciato intendere di non voler convenire in giudizio l’AO 2, non ritenendolo necessario, il Segretario assessore, atteso che la causa incoata era retta dalla massima dispositiva e dal principio attitatorio, avrebbe dovuto concludere che questi non era parte al procedimento e non invece adottare, oltretutto d’ufficio, la soluzione opposta che - a suo dire - meglio avrebbe garantito la posizione processuale dell’attore (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 86): il fatto che in occasione del precedente procedimento cautelare egli abbia pure agito in tal senso, senza che la convenuta abbia avuto da ridire, avendolo anzi essa stessa suggerito, non espone quest’ultima al rimprovero di un comportamento contraddittorio e dunque costituivo dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), anche perché, a ben vedere, le due procedure erano distinte ed oltretutto in sede cautelare, diversamente da quanto avviene nel merito (Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 23 ad art. 285), le domande possono di principio essere indirizzate anche a terzi (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 31 ad art. 376). Quanto poi alla soluzione concretamente adottata dal giudice di prime cure, la stessa, pur non configurando un caso di ultrapetizione, visto che l’ipotesi di intimare la petizione al terzo era stata ventilata dall’attore nelle sue osservazioni alla domanda processuale (p. 3), è nondimeno erronea, l’unica soluzione praticabile essendo quella, proposta dalla convenuta e prevista applicando per analogia gli art. 45 e 47 CPC (che disciplina la questione in caso di litisconsorzio necessario), di ritornare la petizione all’attore per i necessari emendamenti.

                                7.3   Il buon fondamento della censura della convenuta non comporta tuttavia ancora la riforma del dispositivo in questione così come da lei postulato. Se in effetti la richiesta di accertamento del fatto che l’AO 2 non è parte del procedimento è giustificata, così non si può però dire della richiesta di stralciare integralmente le domande petizionali A2, B2 e C2 e di stralciare parzialmente, nella misura in cui sono dirette nei suoi confronti, le domande A5, B4 e C5. Questa seconda richiesta non è in effetti il corollario del fatto che l’AO 2 non è stato formalmente convenuto in causa, bensì la conseguenza della sua carente legittimazione passiva. Sennonché la sede per statuire sulla legittimazione passiva è la sentenza finale o tutt’al più il giudizio preliminare, anch’esso sentenza (Rep. 1996 n. 67), eventualmente emesso in applicazione dell’art. 181 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 181; II CCA 7 settembre 2005 inc. n. 10.2000.10; ICCTF 28 febbraio 2006 4C.351/2005) e non invece la decisione, emanata nella forma di un decreto, nell’ambito di una domanda processuale volta ad accertare se tutte le parti convenute avevano partecipato alla procedura (in merito alla sostanziale differenza tra esame e decisione del presupposto processuale della partecipazione di tutti i convenuti e quella di un’eccezione di carenza di legittimazione, cfr. Rep. citato).

                                   8.   La convenuta rimprovera infine al Segretario assessore di non  essersi pronunciato sulle spese e sulle ripetibili, nonostante essa gliene avesse fatto esplicita richiesta. La censura, che configura un motivo di revisione (art. 340 lett. a CPC), dev’essere respinta siccome irricevibile nella misura in cui ha per oggetto la tassa di giustizia e le spese giudiziarie, la convenuta non avendo in effetti subito alcun pregiudizio dal loro mancato prelevamento (II CCA 28 aprile 1995 inc. n. 12.95.132). Per quanto riguarda le ripetibili essa può invece essere ammessa, nonostante la convenuta non abbia indicato l’ammontare dell’importo di cui postulava l’attribuzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 808 ad art. 309 e m. 9 ad art. 340; II CCA 28 aprile 1995 inc. n. 12.95.132, 11 giugno 1996 inc. n. 12.96.63, 6 febbraio 2001 inc. n. 12.2001.26). Visto l’esito della contestazione, ben si giustifica il riconoscimento a suo favore di un’indennità ripetibile parziale di fr. 750.-.

                                   9.   Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che, in riforma del dispositivo n. 1.2, è accertato che l’AO 2 non è parte del procedimento, e che, nell’ambito del nuovo dispositivo n. 1.3, alla convenuta possono essere attribuiti fr. 750.per ripetibili della procedura di primo grado.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 300'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che concretamente l’appellato dev’essere considerato maggiormente soccombente.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 24 marzo 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 21 marzo 2006 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:

                                         1.2   È accertato che l’AO 2 non è parte del processo.

                                         1.3   Non si prelevano né tasse né spese. L’attore rifonderà alla convenuta fr. 750.- per ripetibili.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia                          fr.            950.b)  spese                                            fr.              50.-

                                         T otale                                            fr.         1’000.da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per la rimanenza sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 300.- per ripetibili parziali.

                                  III.   Intimazione:

-      -      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).