Incarto n. 12.2006.224
Lugano 28 novembre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.209 della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 7 aprile 2003 da
AP 1 rappr. dall'a RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44'328.- oltre interessi - poi ridotto a fr. 32'518.- in sede di conclusioni - nonché il disconoscimento del debito di fr. 12'135.75 oltre accessori di cui al PE no 919551 dell'UE di Lugano, debito estinto per compensazione;
domande avversate dal convenuto e che il Pretore con sentenza 7 dicembre 2006 ha parzialmente accolto, disconoscendo il debito limitatamente a fr. 12'571.- e respingendo le ulteriori domande dell'attore;
appellante l'attore con atto di appello 20 dicembre 2006 con cui chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di condannare il convenuto al pagamento dell'importo di fr. 23'767.- oltre accessori, importo parzialmente compensato con il credito vantato da controparte nei suoi confronti e quindi di disconoscere il debito di fr. 17'135.75 di cui al PE no __________ dell'UE di Lugano;
mentre con osservazioni 26 gennaio 2007 l'appellato postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. AO 1, venditore, e AP 1, acquirente, hanno stipulato, in data 12 aprile 2002, un contratto di compravendita avente per oggetto l'intero pacchetto azionario della M__________ __________ SA. Il prezzo era stabilito in fr. 350'000.-, importo questo interamente versato, al quale era da aggiungere l'utile d'esercizio della società dal 1 gennaio al 31 marzo 2002, da calcolare sulla base del bilancio e conto economico provvisori al 31 marzo e da versare entro il 15 giugno 2002.
AP 1 non avendo versato l'utile d'esercizio, pari a fr. 17'135.76, il venditore ha fatto spiccare nei suoi confronti il PE no __________ dell'UE di Lugano. Stante l'opposizione interposta dall'escusso, il creditore ne ha chiesto il rigetto. L'istanza è stata accolta dal Pretore che, con sentenza 18 marzo 2003, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione limitatamente alla somma di fr. 12'135.75.
2. Con petizione 7 aprile 2003 AP 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44'328.- oltre interessi - poi ridotto a fr. 32'518.- in sede di conclusioni - nonché il disconoscimento del debito di fr. 12'135.75 oltre accessori di cui al PE no __________, debito estinto per compensazione. A mente dell'attore il bilancio provvisorio sul quale è stato calcolato l'utile non sarebbe corretto, il venditore, precedente amministratore della società, avendo omesso di comunicare alla fiduciaria che teneva la contabilità alcune posizioni, per complessivi fr. 44'328.- che incidono sull'esercizio contabile. Tra questi, oltre all'importo di fr. 5'521.- per costi privati del convenuto importo già considerato dal Pretore nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione - vi sarebbero tra l'altro fr. 12'000.- pari alle spettanze dell'ex dipendente E__________ __________ e fr. 7'566.- quali provvigioni alla __________.
3. Con risposta 30 luglio 2004 il convenuto si è opposto alla petizione. Sollevate varie eccezioni poi abbandonate in corso di causa e che quindi non appare necessario riprendere in questa sede, il convenuto ha contestato gli argomenti addotti dall'attore, rilevando che le parti avevano stabilito di procedere a vari accantonamenti per complessivi fr. 39'000.- destinati appunto a garantire possibili variazioni di bilancio. Per quanto riguarda in particolare l'indennità versata all'ex dipendente E__________ rileva invece che al momento della firma del contratto non era ancora in essere alcuna procedura giudiziaria né si poteva presumere che ne sarebbe nata una. Eccepisce comunque la tardività della notifica dei pretesi difetti della cosa acquistata, rilevando che l'acquirente ha atteso 2 mesi dalla sottoscrizione del contratto prima di darne comunicazione al venditore.
4. Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande. Con le conclusioni l'attore ha ridotto la propria domanda, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32'518.- oltre accessori, importo parzialmente compensato con l'importo di fr. 12'135.75 per il quale il Pretore aveva concesso il rigetto dell'opposizione. Con le conclusioni il convenuto ha postulato la reiezione della petizione.
5. Statuendo il 7 dicembre 2006, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, disconoscendo il debito di cui all'esecuzione in narrativa per l'importo di fr. 12'571.- oltre interessi, rigettando quindi in via definitiva l'opposizione per fr. 4'564.75 più interessi e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le spese in ragione di 1/6 a carico del convenuto e per i 5/6 dell'attore, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per parziali ripetibili.
6. L'attore insorge contro il citato giudizio con appello 20 dicembre 2006 con cui ne chiede la riforma nel senso di accogliere la petizione per fr. 23'767.- oltre accessori e quindi disconoscere il debito di fr. 17'135.75 oltre accessori di cui al PE __________ dell'UE di Lugano.
L’appellato, con osservazioni 26 gennaio 2007 postula la reiezione del gravame.
considerato
in diritto:
7. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).
Nel caso in esame il debitore, qui attore, sebbene sostenga che gli importi di cui chiede la rifusione diminuiscono l'utile d'esercizio del primo trimestre del 2002, non contesta poi l'esistenza del credito posto in esecuzione, costituito appunto dall'utile d'esercizio di quel trimestre, ma anzi ne ammette l'esistenza, volendolo poi estinguere per compensazione con pretese che egli vanta a sua volta nei confronti del procedente, e per il pagamento delle quali egli ne ha chiesto la condanna. Di conseguenza, oggetto di causa è la sola pretesa dell'attore, che è quindi gravato dall'onere di dimostrarne l'esistenza.
8. Il Pretore ha respinto la petizione nella misura in cui l'attore chiedeva la rifusione dell'indennità versata da M__________ __________ all'ex dipendente __________ __________, rilevando che egli era stato reso attento circa l'esistenza di siffatta pendenza, ma che le parti avevano espressamente rinunciato a introdurre una specifica riserva nel contratto. L'appellante censura il giudizio impugnato, rilevando che il mancato inserimento di una riserva per la questione E__________ era dovuta al fatto che il venditore era convinto che tale questione non costituiva un problema.
Dall'istruttoria risulta che l'esistenza di una causa pendente con un ex dipendente aveva fatto oggetto di una specifica clausola nel contratto di compravendita, in virtù della quale AO 1 se ne assumeva i costi e i rischi. Anche la posizione dell'ex dipendente __________ __________ fu discussa, ma il venditore non ha voluto inserire alcuna clausola al riguardo perché "era assolutamente convinto che la posizione AP 1 non avrebbe costituito alcun problema per M__________, la quale mai avrebbe dovuto versare alcunché a quest'ultimo" (teste __________ __________ M__________, verbale 10 novembre 2005), convinzione del convenuto questa che è stata all'origine del mancato inserimento di una specifica posizione nel bilancio provvisorio (teste __________ T__________, verbale 10 novembre 2005).
È quindi da esaminare se, omettendo di inserire una riserva nel contratto pur sapendo che la posizione E__________ costituiva un rischio, il rischio relativo a questa posizione sia stato assunto dall'appellante. La risposta è negativa. Va qui rilevato che il mancato inserimento di una specifica riserva nel contratto non è avvenuto perché il venditore non voleva assumersi i rischi di tale posizione, bensì perché egli escludeva l'esistenza stessa di un rischio connesso con le rivendicazioni dell'ex dipendente. Tant'è che al punto 3.6 del contratto, il venditore da atto che "salvo la causa civile intentata nei confronti della società dall'ex dipendente signor G__________, di cui al successivo punto 5.1. del presente contratto, non esistono nei confronti della società procedimenti civili, penali amministrativi pendenti o minacciati, né esistono procedure extra-giudiziali". In realtà, v'era invece anche la questione E__________, che a detta di AO 1 non costituiva minaccia, che è poi concretamente emersa il 30 maggio successivo, quando __________ E__________ ha promosso causa nei confronti di M__________ __________, ottenendo il pagamento della somma di fr. 8'780.40 oltre interessi e ripetibili in ragione di fr. 1'030.-, con ulteriori oneri sociali a carico della società per fr. 1'368.- (doc. E, C). In questa situazione è da ritenere che la mancata riserva nel contratto sia da ricondurre alle assicurazioni del venditore in merito all'assenza di rischio, da considerare alla stregua di una qualità della cosa venduta, qualità che però ha fatto difetto e della cui mancanza il venditore è tenuto a rispondere (art. 195 e 205 CO).
L'eccezione di tardività della notifica della pretesa sollevata dal venditore non può essere protetta, ritenuto che il rischio di cui AO 1 aveva escluso l'esistenza ha iniziato a manifestarsi solo con l'avvio della procedura giudiziaria incoata da E__________ con istanza 30 maggio 2002, e le sue conseguenze sono state definitivamente accertate solo con sentenza 22 agosto 2002. La notifica della problematica avvenuta con scritto 10 giugno 2002 (doc. F) è quindi da considerare tempestiva.
9. Di conseguenza, l'appello è accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che la petizione è accolta per l'importo di fr. 23'757.-. Il debito di fr. 17'135.75 di cui al PE no __________ dell'UE di Lugano è quindi completamente estinto per compensazione e l'appellato è tenuto a versare all'appellante la differenza di fr. 6'621.25. Spese e ripetibili di entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali,
pronuncia: 1. L'appello 20 dicembre 2006 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 dicembre 2006 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata come segue:
1. La petizione è parzialmente accolta
§ Di conseguenza il debito di cui al PE no __________ dell'UE di Lugano è disconosciuto.
2. AO 1 è condannato a versare a AP 1 la somma di fr. 6'621.25 oltre interessi al 5% dal 7.4.2003.
3 La tassa di giustizia in complessivi fr. 1'600.- e le spese, da anticipare come di rito, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.b) spese fr. 50.totale fr. 800.anticipate dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-; -. Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).