Incarto n. 12.2006.213
Lugano 7 dicembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.198 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20 marzo 2001 da
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall' RA 1
contro
AO 1 rappr. dall' RA 2
chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 20'000.- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno - importo ridotto in sede di conclusioni a fr. 11'478.-- nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto e che il Pretore ha respinto con sentenza 9 novembre 2006;
appellanti gli attori con atto d’appello 30 novembre 2006 con il quale chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per l'importo di fr. 11'478.-;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP 1 e AP 2 sono proprietari della particella n. 192 di __________, sulla quale sorge un'abitazione utilizzata quale casa di vacanza.
Nel corso del 1998 l'Azienda elettrica comunale di __________ (in seguito ) ha proceduto a lavori di manutenzione lungo il tracciato delle linee elettriche, operazione che ha interessato anche il fondo degli attori - attraversato dall'elettrodotto ad alta tensione - sul quale sono stati tagliati due castagni e una robinia.
A seguito di quest'intervento, gli attori sono intervenuti presso l'azienda elettrica, ritenendo ingiustificato il taglio degli alberi sulla loro proprietà. Una prima causa risarcitoria, da essi promossa con petizione 11 maggio 2000 nei confronti di "AO 1, Azienda Elettrica Comunale", è stata respinta in ordine con sentenza 22 febbraio 2001, alla convenuta mancando la capacità di parte.
2. Con petizione 20 marzo 2001 AP 1 e AP 2, invocati gli art. 41 segg. CO nonché la legislazione cantonale e federale sulle foreste, hanno chiesto la condanna del AO 1 al pagamento dell'importo di fr. 20'000.- oltre accessori - nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Gli attori hanno sostenuto che il taglio degli alberi in questione non era necessario perché non costituivano alcun pericolo per la linea elettrica ed inoltre tale intervento, oltre ad avere causato una maggiore insolazione della casa, ha pure modificato la configurazione del terreno, causando scoscendimenti di materiale e creando una situazione di pericolo.
3. Con risposta 2 maggio 2001 il AO 1 ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo di aver agito con pieno diritto al taglio degli alberi in questione e negando che da tale operazione sia derivato un pregiudizio al fondo degli attori, che avevano essi medesimi segnalato all'__________ l'esistenza di una situazione di pericolo derivante dagli alberi che crescevano sul loro fondo. Richiamato poi l'art. 60 CO, il convenuto ha pure sollevato l'eccezione di prescrizione.
Con le conclusioni gli attori hanno ridotto la pretesa a fr. 11'478.-, mentre i convenuto ha confermato la richiesta di respingere la petizione.
4. Con sentenza 9 novembre 2006 il Pretore, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha respinto la petizione.
5. Con atto d'appello 30 novembre 2006 gli attori chiedono la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere la petizione.
6. L'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte.
L’art. 61 CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle disposizioni degli art. 41 seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato legislativamente la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle pubbliche funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp).
La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3 c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435).
7. Il Pretore, risolvendo la vertenza in applicazione della Lresp, ha ritenuto che la pretesa risarcitoria degli attori fosse prescritta. Considerato che, dopo aver esperito il sopralluogo per constatare lo stato del terreno il 15 aprile 1998, vi era stato uno scambio di corrispondenza nell'ambito del quale parte attrice aveva già indicato tutti gli elementi del danno il cui risarcimento ha poi chiesto con la causa giudiziaria, il primo giudice ha individuato negli scritti 28 maggio e 17 giugno la notifica del danno ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 Lresp. Egli ha poi rilevato che da luglio 1998 a maggio 1999 nulla è più accaduto, mentre successivi interventi scritti non hanno modificato la situazione. La petizione essendo stata introdotta solo il 22 marzo 1991, vale a dire dopo la decorrenza del termine di 9 mesi dalla notifica prescritta dagli art. 19 e 25 Lresp, il Pretore ha concluso che la pretesa risarcitoria era ormai prescritta.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata, adducendo che il termine di prescrizione non aveva iniziato a decorrere il 17 giugno 1998 perché a quel momento essi non avevano ancora a disposizione tutti gli elementi del danno e quindi non erano ancora in grado di valutarlo, rilevando che lo stesso ha potuto essere quantificato solo mediante referto tecnico. A torto. La data in cui sono stati tagliati gli alberi non è certa, ma non è contestato che è situata all'inizio del 1998. È invece certo che, a seguito dell'intervento di AP 1, le parti hanno effettuato un sopralluogo il 15 aprile 1998, tant'è che, con scritto del successivo 22 aprile l'__________, fatto riferimento al sopralluogo, si è dichiarata disposta, per risolvere la pendenza, a tagliare la legna e ad accatastarla nel punto che avrebbe dovuto essere indicato dagli appellanti (doc. B). Il 28 maggio 1998 gli appellanti sono nuovamente intervenuti, tramite il proprio legale, lamentandosi del taglio abusivo di alberi, adducendo che ciò aveva causato danni ingenti alla proprietà e un concreto pericolo di smottamento del terreno (doc. C). Con scritto 17 giugno il legale degli appellanti ha poi precisato le pretese dei suoi assistiti indicando che essi "in sostanza chiedono avantutto il ripristino della situazione quo ante con la rimessa nel terreno di nuove piante di caratteristiche equivalenti a quelle tagliate. In pari tempo si chiede il loro risarcimento al valore commerciale da determinarsi, se possibile, tra le parti". Inoltre faceva presente che "... l'attuale legname sparso sul sedime deve essere tagliato ed accatastato secondo le modalità che dovranno essere meglio specificate in separata sede" (doc. D). Con la petizione 20 marzo 2001 gli attori hanno quindi chiesto il risarcimento di un danno di fr. 20'000.-, così suddiviso: fr. 2'000.- per la pulizia del fondo, fr. 3'000.- per il valore delle piante soppresse e per il ripristino della piantagione con piante identiche, fr. 5'000.- per pregiudizio causato al sito e fr. 10'000.- per lavori di ripristino e contenimento del fondo. Trattandosi indubbiamente dei medesimi elementi di danno già oggetto delle precedenti notifiche, a ragione il Pretore ha ritenuto che gli attori erano a conoscenza dell'esistenza del danno al più tardi il 17 giugno 1998 e che già a quel momento essi erano in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare l'entità del danno. Che essi ne abbiano chiesto l'accertamento peritale solo nell'ambito del processo non è circostanza atta a far venir meno la conoscenza del danno, la cui entità gli appellanti avrebbero potuto agevolmente far stabilire già al momento in cui ne hanno conosciuto gli elementi.
Di conseguenza la sentenza impugnata, che accerta l'intervenuta prescrizione, dev'essere confermata.
8. Di transenna si osserva che la petizione sarebbe comunque da respingere anche nel merito. Il perito giudiziario ha infatti accertato che il taglio degli alberi era indicato per ragioni di sicurezza e giustificato nella sua estensione per ragioni di costo (perizia pag. 3). Ciò è stato confermato anche dal responsabile dell'__________ __________ che ha proceduto al taglio degli alberi e dal forestale __________ (verbale 27 settembre 2001 pag. 6 e 4). Tenuto conto che il beneficiario di una servitù, anche solo apparente, “può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio” (art. 737 cpv. 1 CC), è perlomeno discutibile che nella situazione concreta il taglio degli alberi rivesta carattere illecito, senza che sia necessario esaminare se non sia ancora da ritenere che, avendo uno degli attori segnalato una situazione di pericolo per la presenza di quegli alberi (teste Sarinelli, verbale 27 settembre 2001, pag. 2), non fosse da ritenere implicita la sua autorizzazione - se non addirittura la richiesta - di procedere al taglio.
Per quanto concerne invece il danno, il perito ha quantificato in fr. 1'600.- le spese di ripristino (perizia pag. 3, complemento di perizia pag. 1), ritenendo inoltre che l'intervento dell'__________ non aveva causato un deprezzamento del fondo. Gli appellanti contestano l'operato del perito, al quale però non muovono alcuna seria critica, limitandosi in sostanza a sostituire alla sua valutazione il proprio apprezzamento, senza portare alcun elemento che permetta di scostarsi dalle conclusioni della perizia, con la conseguenza che la domanda risarcitoria potrebbe comunque essere accolta solo in minima parte.
9. Neppure le critiche rivolte all'operato del primo giudice, al quale gli appellanti rimproverano di non aver accertato in via preliminare l'eccezione di prescrizione procedendo invece ad una lunga e dispendiosa istruttoria dell'intera causa è suscettibile di indurre a diversa conclusione. A prescindere dal fatto che gli appellanti sono malvenuti a sollevare tale critica, ritenuto che essi neppure hanno ritenuto di dover chiedere una decisione preliminare sull'eccezione, la questione non ha evidentemente influenza alcuna sulla decorrenza della prescrizione, già intervenuta prima dell'avvio della causa.
Per i motivi che precedono, l'appello, manifestamente infondato, è respinto. La tassa di giustizia, commisurata al valore di causa di fr. 11'478.-, è posta a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale l'appello non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 30 novembre 2006 di AP 1 e AP 2 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.b) spese fr. 50.totale fr. 650.sono poste a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario