Incarto n. 12.2006.206
Lugano 9 luglio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire – quale autorità giudiziaria competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato stesso – il ricorso per nullità presentato il 6 novembre 2006 da
RI 1 rappr. dall' RA 1
contro il lodo arbitrale 4 ottobre 2006 della Commissione speciale di ricorso istituita ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 71 del Regolamento organico cantonale per il personale occupato presso le Case per anziani (ROCA), la quale ha statuito sul ricorso contro la decisione 19 maggio 2006 della Commissione paritetica cantonale nella vertenza che oppone la ricorrente alla
CO 1 ora rappr. dall' RA 2
chiedente la nullità del loro arbitrale impugnato e la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi a RI 1;
ricorso cui si oppone la convenuta con osservazioni 20 novembre 2006;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
considerato in fatto e in diritto:
1. RI 1 ha lavorato dal 1993 come terapista-animatrice alle dipendenze della casa per anziani CO 1 di __________. Il 31 luglio 2005 essa è stata vittima di un incidente della circolazione stradale, a seguito del quale è stata ricoverata in ospedale per 78 giorni. Durante il periodo di degenza ospedaliera, la CO 1 ha decurtato di fr. 20.- al giorno, in virtù dell'art. 27 cpv. 1 OAINF, lo stipendio corrisposto alla lavoratrice (doc. E allegato al ricorso 27 febbraio 2006). Quest'ultima ha sottoposto il 27 febbraio 2006 la fattispecie alla Commissione paritetica cantonale (in seguito CPC), sostenendo da un lato di aver diritto, sulla base dell'art. 43 cfr. 1 ROCA, all'intero stipendio per i primi 6 mesi di impedimento al lavoro, dall'altro che la quota-parte di tredicesima ammonta a fr. 1'888.60 e non, come calcolato dalla CO 1, a fr. 1'573.80. Essa ha quindi chiesto il rimborso di complessivi fr. 1'874.80 oltre interessi. Con decisione 19 maggio 2006 la CPC ha respinto il ricorso, considerando l'art. 27 cpv. 1 OAINF prevalente sull'art. 43 cfr. 1 ROCA.
2. RI 1 ha adito la Commissione speciale di ricorso (in seguito CSR) – tribunale arbitrale competente per dirimere le vertenze derivanti dal rapporto di lavoro (art. 71 cfr. 3 ROCA) – chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi, ovvero al versamento dei fr. 20.- detratti giornalmente dal suo stipendio. Con lodo arbitrale 4 ottobre 2006 la CSR ha respinto il gravame, ritenendo che non era intenzione delle parti contrattuali al ROCA sovraindennizzare il lavoratore impedito ad adempiere le sue funzioni da malattia o infortunio. Considerato che durante l'ospedalizzazione la dipendente aveva risparmiato le spese di sostentamento, si giustificava pertanto la riduzione dello stipendio di complessivi fr. 1'560.-.
3. Con ricorso per nullità 6 novembre 2006 RI 1 ha adito questa Camera, chiedendo l'annullamento della decisione 4 ottobre 2006 della CSR e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi, con protesta di tasse spese e ripetibili. Nelle proprie osservazioni 20 novembre 2006 la controparte propone l'irricevibilità del gravame, in subordine la sua reiezione.
4. Il rimedio di diritto previsto dall'art. 36 CIA nei confronti di un lodo arbitrale è di carattere straordinario. Come un ricorso per cassazione, esso è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 3 ad art. 36 CIA; Forni, Il Concordato intercantonale sull'arbitrato nella giurisprudenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino in: Rep. 1984 pag. 12 seg.; Rep. 1994 pag. 407; II CCA 28 agosto 2002 inc. n. 12.2001.194). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente. In caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon, op. cit., pag. 501).
5. La ricorrente lamenta la violazione di una norma imperativa di procedura ai sensi dell'art. 25 CIA e quindi l'esistenza del motivo di nullità previsto dall'art. 36 lett. d CIA. Essa intravede tale violazione anzitutto nel fatto che la CPC, violando il suo diritto di essere sentita, non ha motivato la sua decisione. Quanto alla motivazione del lodo arbitrale da parte della CSR, essa sarebbe "fin troppo succinta". La ricorrente si lamenta inoltre dell'assenza di un'udienza di discussione e dell'istruttoria, così come del fatto che la decisione della CPC sarebbe stata presa senza la necessaria maggioranza semplice dei suoi membri (ricorso, pag. 5 in fondo seg.).
5.1 Il diritto di essere sentiti in procedura arbitrale ai sensi dell'art. 25 CIA scaturisce dallo stesso diritto direttamente tutelato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., ha una portata ad esso almeno pari e la sua violazione equivale al diniego formale di giustizia (Jolidon, op. cit., n. 51 ad art. 25 CIA). Dal profilo del contenuto, tale diritto significa in concreto che le parti devono avere la possibilità di illustrare compiutamente le proprie tesi, di far valere i loro mezzi di attacco e di difesa dal profilo pratico e giuridico, incluse le offerte di prova, di partecipare all'assunzione delle prove e di prendere posizione sulle stesse per quanto ciò possa risultare rilevante per la decisione (DTF 115 Ia 11 consid. 2c; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1993, 2ª edizione, p. 208). La violazione del diritto di essere sentiti deve tuttavia essere fatta valere, pena la sua perenzione, non appena la parte eccipiente ne abbia avuta conoscenza, senza attendere l'emanazione del lodo (DTF 119 II 386 consid. 1a, 116 II 639 consid. 4c, 113 Ia 67 consid. 2a; II CCA 11 maggio 2006 inc. 12.2005.64; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, n. 2 ad art. 25 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 208 e 214; Jolidon, op. cit., n. 7 ad art. 25 CIA e n. 35 e 72 ad art. 36 CIA).
5.2 La ricorrente sostiene che la decisione 19 maggio 2006 della CPC non è motivata. A torto. La CPC ha spiegato, ancorché in modo succinto (tre righe) di aver ritenuto prevalente l'art. 27 cpv. 1 OAINF sull'art. 43 ROCA. Ciò era sufficiente a comprendere i motivi per cui la CPC si era pronunciata in un modo piuttosto che in un altro, offrendo così la possibilità di impugnazione relativa al merito della causa (cfr. Petralli-Zeni, Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi ricorrenti, in RtiD I-2004, p. 674 in alto con riferimenti). Nemmeno si può condividere la tesi della ricorrente secondo la quale anche il lodo arbitrale 4 ottobre 2006 della CSR non sarebbe sufficientemente motivato. Come già detto (sopra, consid. 2), il Tribunale arbitrale ha illustrato compiutamente la sua posizione, specificando che non era intenzione delle parti contrattuali al ROCA sovraindennizzare il lavoratore impedito da malattia o infortunio ad adempiere le sue funzioni. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato.
5.3 Nel caso precipuo, è vero che, come indicato nel ricorso, nelle sue "controsservazioni" 21 agosto 2006 la ricorrente ha chiesto alla CSR di voler acconsentire alla sua audizione e a quella della sua legale (pag. 13). È però altrettanto vero che il Tribunale arbitrale, al termine dello scambio degli allegati, aveva comunicato alle parti, il 29 agosto 2006, di aver già esaminato a fondo l'incarto ma che, in considerazione del fatto che era necessario un esame ancor più approfondito e che un membro era assente durante il mese di settembre, si sarebbe riunito per emettere il lodo a inizio ottobre, senza accennare a udienza e audizione della ricorrente. Dal carteggio processuale non emerge – e nemmeno la ricorrente lo invoca – che dopo tale comunicazione essa abbia obiettato alcunché. In tali circostanze, si può ritenere perento il diritto della dipendente di censurare in questa sede l'assenza di istruttoria sulle prove da lei indicate nelle controosservazioni. Non torna pertanto conto esaminare se le medesime sarebbero eventualmente state rilevanti per l'esito della lite. Stessa argomentazione vale per la mancanza di udienza lamentata dalla ricorrente, dato che essa si è potuta esprimere sia con il ricorso che con le sue "controsservazioni" e nemmeno sostiene, d'altra parte, di non aver potuto far valere compiutamente le sue tesi e pronunciarsi su quelle di controparte. Al riguardo, non giova alla ricorrente argomentare che in ogni caso il tribunale deve tutelare il lavoratore "quantomeno dal punto di vista procedurale". La procedura arbitrale deve rispettare i principi di semplicità, di rapidità e di gratuità e l'arbitro deve stabilire d'ufficio i fatti e apprezzare liberamente le prove (Wyler, Droit du travail, Berna 2003, pag. 468). Non risulta che nella fattispecie la procedura arbitrale sia stata difforme a quanto prescritto dall’art. 343 CO, né che la ricorrente abbia insistito per avere un’istruttoria sulle prove da lei offerte. Al riguardo le censure della ricorrente sono quindi infondate.
5.4 Nella fattispecie, la CPC ha deciso a parità di voti (5 favorevoli, 5 contrari), sicché non era riunito il requisito della maggioranza semplice prescritto dall’art. 68 cfr. 1 ROCA. Tuttavia, secondo il cfr. 4 del disposto testé menzionato, "se la CPC nell'esame di una vertenza non riesce ad esprimere una maggioranza, il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica potrà chiedere alla CSR di pronunciarsi". Il lodo arbitrale può essere impugnato con un ricorso per nullità unicamente se il vizio invocato ha influito negativamente sull'esito della vertenza (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 341 in alto). La ricorrente non ha subìto alcun pregiudizio dal fatto che la decisione della CPC non era stata presa a maggioranza, poiché ha comunque avuto la possibilità di adire la CSR, che si è pronunciata sulla questione. La ricorrente chiede pertanto a torto l'annullabilità del lodo arbitrale in virtù dell'art. 36 lett. d CIA.
6. La ricorrente ritiene che il lodo sarebbe in ogni caso arbitrario per tutta una serie di motivi. Prima di passare in rassegna le singole censure ricorsuali, va rilevato, a titolo di premessa, che a questa Camera, investita di un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett. f CIA, compete unicamente di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondata su una valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove o perché essa viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, rispettivamente quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, op. cit., n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 345 segg.). Ciò non è dato se la sentenza è semplicemente discutibile, rispettivamente se un'altra soluzione fosse stata concepibile o persino preferibile. In quest'evenienza l'autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in contraddizione palese con la situazione fattuale, non sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L'arbitrio deve infine concernere il risultato della decisione e non solo la sua motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1).
6.1 La ricorrente ritiene anzitutto che l'art. 27 OAINF è applicabile unicamente nella relazione fra l'assicurazione infortuni e il datore di lavoro. Tra quest'ultimo e il lavoratore vige invece l'art. 43 cfr. 1 ROCA, secondo il quale il dipendente ha diritto al salario completo (100%) per i primi 6 mesi dall'infortunio (ricorso, pag. 4). Se non che, la tesi della prevalenza del diritto federale (ossia della OAINF) sul ROCA non è quella assunta dal Tribunale arbitrale, bensì, come affermato dalla stessa ricorrente, dalla controparte. Il Tribunale arbitrale non ha invero applicato l'art. 27 OAINF perché prevalente sull'art. 43 cfr. 1 ROCA, bensì per altri motivi. Secondo la CSR l'art. 43 cfr. 1 ROCA non era stato violato dalla datrice di lavoro, poiché durante l'ospedalizzazione nello stipendio doveva essere computata anche la parte prestata in natura, ossia i costi di sostentamento che la dipendente non doveva affrontare. La decurtazione di fr. 20.- giornalieri non è stata poi adottata in virtù dell'applicazione dell'art. 27 OAINF, ma perché secondo una giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni il principio della partecipazione ai costi di degenza ospedaliera prescrive di tener conto che le persone ricoverate non hanno in generale spese di sostentamento durante tale soggiorno, di modo che nella fattispecie si poteva ritenere che tale parte di stipendio in natura doveva ammontare almeno a fr. 1'560.- (ossia a fr. 20.- per i 78 giorni di degenza). Il ricorso per nullità deve riferirsi alla decisione del Tribunale arbitrale, e non all'atteggiamento della controparte (cfr. II CCA 26 aprile 1999 inc. 12.1998.290 consid. 9). Ne consegue che, con tale censura, la ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione del tribunale arbitrale, di modo che al riguardo il ricorso è finanche irricevibile (art. 329 cpv. 2 lett. e CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio dell'art. 3 cpv. 3 DL concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIA; cfr. anche Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 8 ad art. 329 CPC).
6.2 Secondo la ricorrente, la CSR avrebbe inoltre interpretato in maniera arbitraria l'art. 43 cfr. 1 ROCA. Essa sostiene che tale articolo non indica la possibilità di trattenute da parte del datore di lavoro e non opera alcuna distinzione tra infortunio con o senza ospedalizzazione. Per tacere del fatto che il contratto prevede il versamento in denaro dello stipendio e non la sua corresponsione in natura (ricorso, pag. 5). L'articolo testé menzionato prevede il diritto del dipendente impedito a lavorare per malattia o infortunio non professionale a percepire "l'intero stipendio" per i primi 6 mesi. Nella versione 2006 (validità del contratto dal 1° gennaio 2006), poi, tale articolo prevede il diritto al "salario completo" ("salario netto completo" nel relativo estratto). Durante il procedimento arbitrale entrambe le parti hanno equiparato quanto previsto nel ROCA al diritto a ricevere il "100% dello stipendio" (ricorso 27 febbraio 2006 di RI 1, pag. 4; osservazioni 15 marzo 2006 della convenuta, pag. 3; ricorso 16 giugno 2006 di RI 1, pag. 3; osservazioni 11 luglio 2006 della convenuta, pag. 3). Anche il Tribunale arbitrale ha indicato che secondo l'art. 43 cfr. 1 ROCA il dipendente ha diritto al 100% dello stipendio (pag. 2 in fondo). Gli arbitri hanno tuttavia reputato che in tale importo dev'essere compreso anche quanto risparmiato dalla lavoratrice poiché degente in ospedale (spese di sostentamento). Se non che, come affermato dalla ricorrente, il Regolamento ROCA non prevede alcuna deduzione. Il testo del Regolamento, in entrambe le versioni citate sopra, è peraltro chiaro e sancisce proprio il contrario di quello che il Tribunale arbitrale ha invece deciso, ossia il diritto allo stesso salario cui il dipendente avrebbe diritto se non fosse impedito senza sua colpa di lavorare. Nel lodo arbitrale la CSR "ritiene non fosse intenzione delle parti contrattuali permettere il riconoscimento di un sovraindennizzo sotto qualsiasi forma" (pag. 2). Sulla scorta di quali documenti attestanti simile volontà delle parti la CSR si sia basata non è tuttavia dato di sapere. Anzi, dalla formulazione sembra che tale convinzione non sia suffragata dalla benché minima risultanza. Per tacere del fatto che il principio del divieto del sovraindennizzo, invocato anche dalla convenuta nella sue osservazioni 20 novembre 2006, è proprio al diritto delle assicurazione sociali (art. 69 LPGA) e non è necessariamente applicabile a controversie di diritto privato. La ricorrente ha quindi dimostrato la manifesta arbitrarietà del lodo e il suo ricorso dev'essere pertanto accolto per quanto concerne la richiesta di annullabilità della decisione della CSR.
7. Inammissible è per contro la richiesta della ricorrente che postula la condanna, in sede ricorsuale, della convenuta al pagamento di fr. 1'560.- oltre interessi. Invero, al di fuori della fattispecie prevista dall'art. 40 cfr. 3 CIA o qualora sia data l'incompetenza del Tribunale arbitrale, questa Camera, se ammette il ricorso per nullità, annulla il lodo (cfr. 1; Rüede/Hadenfeldt, op. cit., pag. 354 seg.).
8. Trattandosi di una vertenza derivante da un rapporto di lavoro, ancorché sottratta alla giurisdizione ordinaria, si prescinde dall'incasso di spese e di una tassa di giustizia (II CCA 15 settembre 2004 inc. 12.2003.122 consid. 7). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC; loc. cit.).
dichiara e pronuncia:
I. Il ricorso per nullità 6 novembre 2006 di RI 1 è accolto.
§ Di conseguenza il lodo arbitrale 4 ottobre 2006 della Commissione speciale di ricorso ai sensi degli art. 68 cfr. 3 e 72 del ROCA sul ricorso 16 giugno 2006 di RI 1 contro la decisione 19 maggio 2006 della Commissione paritetica cantonale delle case per anziani è annullato.
II. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. La CO 1 rifonderà alla ricorrente fr. 400.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Commissione speciale di ricorso ROCA, casella postale 220, Lugano.
terzi implicati
PI 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso calcolato secondo l’art. 51 LTF ammonta a fr. 1'560.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).