Incarto n. 12.2006.205
Lugano 10 giugno 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.109 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 agosto 2002 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 39'528.85 oltre interessi al 6,5% dal 31 gennaio 2002 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di B__________, e alla quale si è opposto il convenuto, la cui azione riconvenzionale del 24 ottobre 2002 - mediante la quale egli postulava la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 77'000.- oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2001 - è in seguito stata stralciata dai ruoli per il mancato versamento della cauzione processuale;
e sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 13 ottobre 2006, respingendo la petizione;
appellante l’attrice con atto di appello 6 novembre 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre il convenuto con osservazioni 27 dicembre 2006 propone la reiezione dell’appello, la concessione di ripetibili e la sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che la procedura di appello è stata sospesa in seguito al fallimento del convenuto, pronunciato il 15 ottobre 2007;
che il 2 giugno 2008 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di B__________ ha comunicato l’ammissione del credito di parte attrice nella graduatoria, diventata definitiva il 10 aprile 2008;
che la parte appellata ha dichiarato di non opporsi allo stralcio della causa;
che l’appello, ormai diventato senza oggetto, va pertanto stralciato dai ruoli;
che la tassa e le spese di giudizio, da anticipare dall'appellante, e le ripetibili, devono essere poste a carico della parte appellata e meglio della sua massa fallimentare, che in definitiva è risultata soccombente nella vertenza, essa avendo in sostanza aderito all’appello;
che il convenuto ha presentato, con le proprie osservazioni, istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che analoga istanza era già stata respinta dal Pretore con decreto 19 settembre 2003, confermato da questa Camera, la quale aveva ritenuto che "oltre ai cespiti d'entrata noti, egli (AO 1) deve giocoforza disporre di entrate o sostanza dissimulate. In tale situazione è quindi da concludere che l'appellante non ha reso sufficientemente verosimile la propria situazione d'indigenza ..." (sentenza 11 novembre 2004 della II CCA), situazione questa rimasta a tutt'oggi immutata;
che non sono quindi date in concreto le condizioni cumulative poste dagli art. 3 e 14 Lag;
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. L’appello è stralciato dai ruoli per acquiescenza della parte convenuta.
2. La tassa di giudizio di fr. 350.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 400.-) da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della massa fallimentare del convenuto, la quale rifonderà all’appellante fr. 1'400.- quale indennità per ripetibili di appello.
3. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
4. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona e all’Ufficio esecuzione di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).