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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.08.2007 12.2006.200

2 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·4,438 mots·~22 min·7

Résumé

Lavoro - licenziamento in tronco - reato penale contro il datore di lavoro - presunzione d'innocenza - indennità per licenziamento ingiustificato

Texte intégral

Incarto n. 12.2006.200

Lugano 2 agosto 2007/rgc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2005.350 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 7 dicembre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 1  

contro  

AO 1 rappr. da RA 2  

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'879.80 lordi oltre interessi, somma dapprima rettificata, con istanza complementare 16 dicembre 2005, in fr. 9'747.75 e poi quantificata, in sede conclusionale, in fr. 11'494.10;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 23 ottobre 2006 ha respinto, caricando in solido all’istante e alla Cassa disoccupazione __________, che il 12 dicembre 2005 aveva a sua volta inoltrato un’istanza nei confronti della convenuta, pure respinta con quel medesimo giudizio, l’indennità ripetibile di fr. 1'000.-;

appellante l'istante con atto di appello 30 ottobre 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 9'390.75 più interessi e in subordine di indicare separatamente quali sono le ripetibili a suo carico e quelle a carico della Cassa disoccupazione __________, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 20 novembre 2006 postula la reiezione del gravame o in subordine il suo accoglimento limitatamente alla somma di fr. 2'570.50 oltre interessi, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AP 1 è stata assunta da AO 1 in qualità di impiegata dal 1° luglio 2004 in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. A), che prevedeva un salario mensile lordo, dovuto per 13 mensilità, inizialmente di fr. 2'900.-, poi aumentato a fr. 3'100.-.

                                   2.   A seguito dell’assenza per malattia della dipendente dall’8 al 20 febbraio 2005, la Z__________ __________, presso cui costei era stata assicurata dalla sua datrice di lavoro contro la perdita di guadagno, in data 1° marzo 2005 (doc. 3) ha inviato a quest’ultima il conteggio finale, da cui risultava un credito a suo favore di fr. 883.50, ed ha nel contempo comunicato che l’importo sarebbe stato versato sul suo conto corrente postale. Non avendo mai ricevuto la somma, la datrice di lavoro nei mesi seguenti ha chiesto informazioni alla compagnia d’assicurazione, dapprima telefonicamente e il 15 settembre anche per scritto (doc. 5), al che con lettera 30 settembre (doc. I) le è stato risposto, come già anticipatole in occasione del colloquio telefonico di quella stessa data, (i) che i fr. 883.50 erano già stati versati il precedente 2 marzo sul conto corrente postale indicato a suo tempo nel formulario di notifica, conto che però non corrispondeva a quello della datrice di lavoro ma a quello della Banca __________; (ii) che la banca, non avendo un numero di conto su cui girare la somma, e visto che il pagamento era accompagnato dall’indicazione “AP 1 indennità giornaliera”, aveva effettuato una ricerca interna e, appurato che presso di lei vi era un conto intestato a quest’ultima, aveva provveduto ad accreditare a lei il denaro; (iii) che in seguito la somma non le era mai stata retrocessa. Il 5 ottobre, giorno di ricezione dello scritto 30 settembre, la datrice di lavoro ha convocato la dipendente per un colloquio, in esito al quale l’ha licenziata in tronco, rimproverandole in pratica, come risultava dalla lettera di licenziamento di pari data (doc. B), di essersi indebitamente appropriata dell’indennità malattia versata dalla compagnia d’assicurazione, nonostante essa, per il periodo in cui era stata assente per malattia, fosse già stata normalmente pagata (doc. 4). Essa ha pertanto retribuito la dipendente solo fino a quel giorno, trattenendo in compensazione fr. 883.50 (doc. E, 9).

                                   3.   Con l’istanza in rassegna, la dipendente ha contestato la legittimità del licenziamento in tronco ed ha di conseguenza chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 11'879.80 lordi oltre interessi, somma corrispondente allo stipendio fino al termine di disdetta ordinaria (fr. 9'300.-), alla tredicesima pro rata su tale importo (fr. 774.70), all’indennità per licenziamento abusivo (recte: ingiustificato) pari a 2 mensilità (indicata in fr. 6'100.-), dedotte le indennità di disoccupazione nel frattempo percepite (fr. 4'394.90). Alcuni giorni dopo, essa ha rettificato le proprie pretese in fr. 9'747.75, precisando che la somma chiesta a titolo di indennità era stata indicata in modo errato (fr. 6'200.-.) e che le indennità di disoccupazione già percepite, esposte ora al netto degli oneri sociali, erano in realtà superiori (fr. 6'526.95). Con istanza separata, ma di cui è stata chiesta la congiunzione con quella che precede, la Cassa disoccupazione __________, adducendo i medesimi motivi, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr. 6'526.95 più interessi, somma corrispondente alle indennità di disoccupazione da lei anticipate alla dipendente, per le quali essa era surrogata in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LADI.

                                         La convenuta si è opposta ad entrambe le istanze, ribadendo il suo buon diritto di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro; in subordine ha esposto tutta una serie di motivi giustificanti una riduzione delle pretese delle parti avverse.

                                   4.   Esperita l’istruttoria di causa, limitata al richiamo di alcuni documenti dalla Banca __________ e dell’incarto penale conseguente alla querela/denuncia presentata dalla convenuta nei confronti della dipendente per i fatti oggetto della lite (doc. 8), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, fermo restando che l’importo preteso dalla dipendente è stato a quel momento quantificato in fr. 11'494.10 più interessi, essa avendo dedotto dai fr. 11'879.80 chiesti inizialmente, ovvero prima della rettifica, un importo di fr. 385.70, il tutto per tener conto delle osservazioni fatte valere dalla controparte nel suo memoriale di risposta.

                                   5.   Il Segretario assessore, emanando un’unica sentenza, ha respinto entrambe le istanze, caricando in solido alla dipendente ed alla cassa disoccupazione l’indennità ripetibile di fr. 1'000.-. Il giudice di prime cure ha innanzitutto addotto che la dipendente non aveva contestato che i fatti si fossero svolti come indicato in precedenza, né aveva negato di aver prelevato i fr. 883.50 senza nulla dire o chiedere alla convenuta, cui tali soldi spettavano. In sede conclusionale essa aveva invero affermato che la questione si lasciava ricondurre ad un errore imputabile alla banca, misconoscendo che il punto cruciale era invece il fatto che essa nulla aveva detto o intrapreso a ricezione di quell’importo. E neppure era vero quanto da lei pure affermato nelle conclusioni, ovvero che essa fosse venuta a conoscenza dell’errore solo a seguito della ricerca della convenuta, risoltasi il 30 settembre 2005: dall’istruttoria era in effetti emerso che l’accredito, oltretutto non avvenuto sul conto normalmente utilizzato per il versamento del suo salario, era stato comunicato dalla banca alla dipendente, che proprio per quel motivo aveva poi effettuato un prelevamento di fr. 850.-; solo in sede di procedimento penale essa aveva sostenuto di non aver capito il motivo del versamento e di aver dunque detto alla madre di andare in banca ad informarsi e di aver poi ricevuto informazioni secondo cui si trattava di un risarcimento a seguito del fatto che la cappa della cucina era bruciata qualche mese prima, sennonché in sede civile tali allegazioni, che sembravano scuse strampalate (tant’è che l’oggetto asseritamente danneggiato non era neppure di proprietà sua o della madre, ma del locatore), non dimostravano alcunché; e oltretutto nel giustificativo interno presso la Banca __________ figurava quale motivo del versamento “indennità giornaliera” e quindi, a semplice richiesta, la banca avrebbe senz’altro saputo indicare la causale del versamento. Stando così le cose, non avendo la dipendente detto o chiesto nulla al proprio datore di lavoro e nemmeno essendosi essa preoccupata di chiedere informazioni circa il pagamento alla compagnia d’assicurazione, ben si poteva ritenere che il necessario rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente fosse venuto meno, dal che il buon fondamento del licenziamento in tronco.

                                   6.   Con l’appello che qui ci occupa la dipendente chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza per fr. 9'390.75 più interessi, somma corrispondente, tranne per quanto riguarda l’ammontare della tredicesima pro rata (ridotta a fr. 774.-), alla pretesa fatta valere a suo tempo con l’istanza rettificata (fr. 9'747.75), dedotta la remunerazione, pacificamente già avvenuta, relativa ai primi 5 giorni di ottobre 2005 (fr. 356.30). Essa ribadisce innanzitutto che il fatto di non aver verificato l’origine del versamento di fr. 883.50 e di non aver avvisato la convenuta non poteva di principio giustificare un licenziamento in tronco. La disdetta immediata era inoltre ingiustificata siccome non era stato dimostrato che essa sapesse che l’importo consisteva nelle indennità giornaliere per malattia e che le stesse non fossero destinate a lei, bensì alla convenuta: statuendo invece in tal modo, il primo giudice, arbitrariamente, aveva preteso che la prova della buona fede incombesse a lei, quando in realtà era al datore di lavoro che spettava di provare l’esistenza di una causa grave giustificante il licenziamento. Il provvedimento adottato nei suoi confronti era oltretutto tardivo, atteso che la convenuta era già stata informata dei fatti, per telefono, il 30 settembre 2005. Ad ulteriormente comportare il carattere ingiustificato del provvedimento, vi era pure il fatto che lo stesso non era stato preceduto da un formale avvertimento circa le conseguenze del suo atto e che la controparte non le aveva dato modo di spiegarsi e fornire le proprie ragioni e la propria versione dei fatti, e nemmeno, prima di procedere al licenziamento, aveva preteso il rimborso della somma litigiosa. Il giudice non aveva inoltre tenuto conto che l’errore era in realtà imputabile alla banca e che la convenuta aveva atteso ben 7 mesi prima di informarsi sul mancato versamento, tanto più che il fatto che quest’ultimo non fosse avvenuto sul conto usato per la corresponsione del salario poteva a maggior ragione indurla a ritenere che il pagamento non fosse da mettere in relazione al contratto di lavoro. In via subordinata, essa chiede di annullare il dispositivo in materia di ripetibili e di indicare separatamente quali erano le ripetibili a suo carico e quelle a carico della cassa disoccupazione, escludendo che il giudice potesse caricarle in solido ad entrambe.

                                   7.   Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame o in subordine il suo accoglimento limitatamente alla somma di fr. 2'570.50 oltre interessi, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8.Il Segretario assessore, confrontato con le 2 separate istanze presentate contro la convenuta da AP 1 e dalla Cassa disoccupazione __________, ha emanato un unico giudizio, concludendo che le istanze andavano respinte (dispositivo n. 1) e che le istanti erano tenute in solido al pagamento delle ripetibili alla controparte. Tale modo di procedere è chiaramente irrito. Il primo giudice ha di fatto proceduto come se le 2 istanze fossero in realtà una sola e gli istanti si fossero presentati come litisconsorti. Così però non era. In presenza di 2 istanze contro la medesima convenuta, rette dalla medesima procedura e derivanti dal medesimo fatto, egli avrebbe invero potuto procedere alla congiunzione delle cause ai sensi dell’art. 72 CPC, come del resto era stato chiesto a suo tempo dalla cassa disoccupazione. Dagli atti non risulta però che la congiunzione sia stata formalmente ordinata, sicché, di principio, egli avrebbe dovuto provvedere ad aprire 2 incarti distinti e ad emanare 2 sentenze separate. Ma, quand’anche si volesse ammettere che la congiunzione sia stata ordinata implicitamente e dunque si giustificasse l’emanazione di un’unica sentenza, resterebbe comunque il fatto che non era possibile che le 2 cause, che di fatto rimanevano separate (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 seg. ad art. 72; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 52), fossero evase con un unico dispositivo di merito e un unico dispositivo per le spese e le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 72; Olgiati, op. cit., ibidem), tale modo di procedere rendendo quanto meno difficoltosa la singola impugnazione dei 2 giudizi e soprattutto la loro singola riforma o il loro singolo annullamento se, come in concreto - ove solo una delle cause è appellabile, mentre l’altra è inappellabile - le 2 procedure sono soggette a rimedi giuridici diversi e sottoposte ad autorità di ricorso diverse. Per superare questa situazione, non essendo giustificato, già solo per motivi di economia processuale, ritornare gli atti al primo giudice affinché separi formalmente i 2 giudizi, il cui senso è tutto sommato chiaro, questa Camera provvede già sin d’ora a rettificare il giudizio impugnato nel senso che il dispositivo 1 andrà inteso nel senso che l’istanza di AP 1 è respinta (dispositivo 1a) e che lo stesso vale per l’istanza della Cassa disoccupazione __________ (dispositivo 1b), mentre il dispositivo 2 andrà inteso nel senso che AP 1 verserà alla convenuta fr. 600.- per ripetibili (dispositivo 2a) e gli altri fr. 400.- saranno invece a carico della Cassa disoccupazione __________ (dispositivo 2b). Trattandosi di cause distinte, come giustamente specificato nell’appello, è in ogni caso già sin d’ora escluso che vi possa essere solidarietà tra gli istanti per il pagamento delle ripetibili: la solidarietà è data in effetti unicamente in presenza di una dichiarazione in tal senso da parte dei debitori oppure per legge (art. 143 CO), ad esempio in caso di soccombenza dei litisconsorti (art. 148 cpv. 4 CPC), ciò che qui non si è pacificamente verificato.

Sui dispositivi 1b e 2b si pronuncerà la Camera di cassazione civile, presso la quale è pendente il ricorso della Cassa di disoccupazione UNIA (inc. 16.2006.122).

                                   9.   L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve portarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13; II CCA 21 giugno 2007 inc. n. 12.2007.11).

                                10.   A detta della convenuta, la disdetta immediata del rapporto di lavoro con la dipendente sarebbe giustificata per il fatto che essa si era consapevolmente appropriata dell’indennità giornaliera versata dalla compagnia d’assicurazione, commettendo con ciò un illecito penale nei suoi confronti.

                              10.1   Un reato penale commesso ai danni del datore di lavoro costituisce, in principio, un motivo giustificante il licenziamento immediato (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag. 260 n. 7). Un semplice sospetto di reato non è tuttavia sufficiente (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, op. cit., ad art. 337, pag. 261 n. 9). Deve in effetti essere riconosciuta al lavoratore la presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU; Egli, Die Verdachtskündigung nach schweizerischem und deutschem Recht, Berna 2000, pag. 47; Glor, Le congé-soupçon, in DTA 2003 pag. 137 seg.). Il deposito di una denuncia penale da parte del datore di lavoro e i sospetti seri che quest'ultimo può nutrire nei confronti del lavoratore non sono sufficienti a fondare un motivo di disdetta immediata; trattasi in effetti di circostanze unilaterali che non dispensano colui che invoca i giusti motivi di stabilire la realtà oggettiva dei fatti di cui vuole prevalersi (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 366 seg.; II CCA 31 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.82).

                              10.2   Nel caso di specie l’istruttoria di causa non ha innanzitutto permesso di confermare che la dipendente, pur sapendo di essere assicurata contro la perdita di guadagno a seguito di malattia (cfr. la testimonianza di AP 1, in sede penale pag. 1), sapesse anche che la società assicuratrice fosse la Z__________ __________ (in tal senso la testimonianza dell’amministratore unico della convenuta, C__________ __________, in sede penale pag. 3; così pure la testimonianza, in sede penale, di AP 1 pag. 1 e 3, che anzi nega di essere stata a conoscenza della circostanza). E neppure è provato che essa sapesse quale fosse l’ammontare dell’indennità spettantele a seguito della sua assenza per malattia nel febbraio 2005 (in tal senso ancora la testimonianza di C__________ __________, in sede penale pag. 3). Se a questo si aggiunge il fatto che l’estratto conto con cui la Banca __________, il 7 marzo 2005, le aveva comunicato l’avvenuto accredito dei fr. 883.50 sul suo conto, così come del resto anche l’estratto conto di chiusura della relazione bancaria (cfr. incarto penale), si limitava a riportare come giustificativo la menzione “accredito Z__________ __________ __________” (cfr. la documentazione richiamata dalla banca e l’incarto penale), senza cioè menzionare in qualche modo la convenuta o indicare che si trattava di indennità giornaliere, e che poi il versamento era avvenuto su un conto che non corrispondeva a quello che solitamente veniva utilizzato dal datore di lavoro per versare il salario, appare assai arduo ritenere che la dipendente, una volta ricevuta quella somma, dovesse senz’altro concludere che nell’occasione si trattava dell’erroneo pagamento dell’importo di spettanza del suo datore di lavoro a titolo di indennità giornaliera per la sua assenza per malattia avvenuta il mese precedente. Il fatto che la motivazione addotta in sede penale dalla dipendente e dalla madre per tentare di giustificare il trattenimento della somma in questione, cioè l’esistenza di un danno a seguito dell’incendio della cappa della loro cucina avvenuto l’anno precedente, non fosse convincente, poiché - com’era poi risultato - la cappa era di proprietà del locatore e la compagnia d’assicurazione che doveva intervenire era semmai l’A__________ assicurazioni (cfr. la testimonianza di M__________ __________, in sede penale pag. 2 seg.), potrebbe forse smentire la tesi che esse non sapevano, o non avrebbero dovuto sapere, che si trattasse di un pagamento a loro non dovuto, ma in ogni caso non dimostra di per sé ancora, in mancanza di altre prove, che la dipendente sapesse che il denaro in questione fosse in realtà dovuto alla convenuta: significativo è del resto che proprio la mancata conoscenza del fatto che il denaro accreditatole fosse quello di spettanza della convenuta era già stata addotta dalla dipendente quale giustificazione del suo agire il 5 ottobre 2005, in occasione del colloquio con la convenuta che aveva poi portato al suo licenziamento (cfr. la testimonianza di C__________ __________, in sede penale pag. 3). Oltretutto, nonostante sia vero che nel giustificativo interno presso la Banca __________ figurava quale motivo del versamento “indennità giornaliera” (cfr. incarto penale) e quindi teoricamente, a semplice richiesta, la banca avrebbe potuto indicare la causale del versamento, è però altrettanto vero che la convenuta non ha assolutamente provato che la dipendente o la madre abbiano effettivamente formulato quella richiesta alla banca e soprattutto abbiano ottenuto una tale risposta: dalle deposizioni di entrambe, assunte in sede penale, sembrerebbe anzi che quando la madre si era rivolta alla banca per chiedere informazioni, nessuno, a parte riferire che si trattava di soldi versati dalla Z__________ __________, era stato in grado di specificare il motivo di quel versamento (testimonianza di AP 1 pag. 3 e di M__________ __________ pag. 2).

                                         In tali circostanze, alla luce anche della già menzionata presunzione d‘innocenza riconosciuta al lavoratore, ben si può ritenere che in concreto il licenziamento in tronco della dipendente non sia giustificato, la datrice di lavoro convenuta, gravata dell’onere della prova, non essendo in definitiva stata in grado di provare che quest’ultima avesse violato l’obbligo di fiducia derivante dal contratto di lavoro ed in particolare che fosse consapevole del fatto che il denaro a lei versato e da lei trattenuto corrispondesse all’indennità giornaliera dovuta alla sua datrice di lavoro per la sua assenza per malattia avvenuta nel febbraio 2005.

                                11.   In caso di licenziamento immediato ingiustificato, il lavoratore ha in primo luogo diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta (art. 337c cpv. 1 CO). Nella fattispecie alla dipendente deve pertanto essere riconosciuto lo stipendio lordo fino alla fine di dicembre 2005 ovvero fr. 9'300.-, dedotta - come espressamente ammesso nel corso dell’udienza di discussione e nell’appello - la remunerazione, già effettuata, dei primi 5 giorni di ottobre 2005, pari a fr. 356.30. A ciò va in seguito aggiunta la tredicesima pro rata, calcolata su questo medesimo importo, pari a fr. 745.30 (fr. 8.33% su fr. 8'943.70): la riduzione di fr. 29.40 rispetto ai fr. 774.70 chiesti dalla dipendente inizialmente e ancora in questa sede a questo titolo, era per altro da lei già stata ammessa nel corso dell’udienza di discussione e in sede conclusionale, ove per l’appunto essa si era lasciata dedurre fr. 385.70 (ovvero fr. 356.30 + fr. 29.40).

                                12.   Da tali somme devono in seguito essere dedotte le indennità di disoccupazione che la dipendente ha nel frattempo percepito, ritenuto che per le stesse la Cassa disoccupazione __________, che le ha versate, è surrogata per legge nei diritti del lavoratore (art. 29 cpv. 2 LADI). Dagli importi che precedono vanno pertanto tolti fr. 6'526.95 netti, che al lordo ammontano a fr. 7'118.50 (doc. F, G).

                                13.   Giusta l’art 337c cpv. 3 CO il giudice può infine obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore licenziato in tronco in modo ingiustificato un’indennità che non può però superare l’equivalente di 6 mesi di salario del lavoratore. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina e la giurisprudenza ne negano il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità, che costituisce un caso eccezionale, va ammessa solo nel caso in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 21 giugno 2007 inc. n. 12.2007.11).

                                         Nel caso concreto la convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per il solo fatto di aver preteso l’esistenza di motivi gravi giustificanti un licenziamento immediato, sulla base di semplici indizi, che tuttavia non sono poi stati suffragati dalle necessarie prove. Quanto alla dipendente, già si è detto che il suo comportamento, fors’anche un po’ troppo disinvolto (senza però che sia stato provato che tale disinvoltura fosse stata rilevante nei rapporti con la convenuta), non giustificava la misura adottata dal datore di lavoro, tanto più che la stessa convenuta aveva pacificamente ammesso che costei aveva svolto la sue mansioni professionali a “nostra soddisfazione” (cfr. la testimonianza di C__________ __________, in sede penale, pag. 1). In tali circostanze, ritenuto anche la breve durata del rapporto di lavoro, la richiesta di attribuzione di un’indennità pari a 2 mensilità appare congrua e l’importo di fr. 6'200.- postulato a questo titolo può senz’altro essere confermato.

                                14.   Ne discende che, in parziale accoglimento dell’appello, la convenuta è tenuta a pagare alla dipendente la somma di fr. 8'770.50 lordi (fr. 8'943.70 per salari + fr. 745.30 per tredicesima pro rata + fr. 6'200.- per indennità per licenziamento ingiustificato ./. fr. 7'118.50 per indennità disoccupazione già incassate), oltre agli interessi di mora del 5% dalla data del licenziamento sulle pretese salariali, tranne sull’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, che invece è esigibile solo con la sentenza di primo grado (II CCA 27 maggio 1999 inc. n. 12.99.60, 12 settembre 2001 inc. n. 12.2001.113).

                                15.   Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una vertenza derivante da un contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 9'390.75.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello 30 ottobre 2006 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 ottobre 2006 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata e per il resto rettificata, riservato il giudizio da parte della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello sui dispositivi 1b e 2b:

                                         1a.   L’istanza di AP 1 è parzialmente accolta.

                                         §      Di conseguenza AO 1, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, fr. 8'770.50 lordi oltre interessi al 5% dal 6 ottobre 2005 su fr. 2'570.50 e dal 23 ottobre 2006 su fr. 6'200.-.

                                         1b.   L’istanza di Cassa disoccupazione __________ è respinta.

                                         2a.   Tasse e spese di giustizia a carico dello Stato. La convenuta rifonderà a AP 1 fr. 300.- per parti di ripetibili.

                                         2b.   Tasse e spese di giustizia a carico dello Stato. Cassa disoccupazione __________ rifonderà alla convenuta fr. 400.- per ripetibili.

                                   II.   Non si prelevano né tasse, né spese. L’appellata rifonderà all’appellante fr. 350.per parti di ripetibili di appello.

                                  III.   Intimazione:

-; -.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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