Incarto n. 12.2006.198
Lugano 26 novembre 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.206 (contratto di assicurazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 18 marzo 2005 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 72'000.- oltre interessi dal 27 febbraio 2004, previa ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, domande alle quali si è opposta la convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 6 ottobre 2006;
appellante l’attrice con atto di appello del 30 ottobre 2006, con cui chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 72'000.- oltre interessi dal 27 febbraio 2004, in via subordinata la riforma del giudizio pretorile e la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di almeno fr. 10'110.80 oltre interessi dal 27 febbraio 2004, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni del 30 novembre 2006, postula la reiezione dell’appello, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 5 dicembre 2002 AP 1 ha stipulato con AO 1 un contratto d’assicurazione mista denominato polizza di previdenza __________ che prevedeva il versamento all’assicurata di fr. 225'000.- alla scadenza del contratto il 1° dicembre 2029, oppure (ai suoi aventi causa) nel caso di decesso prima del 1° dicembre 2029 (doc. B). Il contratto stabiliva inoltre che in caso di incapacità al guadagno di almeno il 66 2/3% AO 1 avrebbe versato all’assicurata una rendita annua di fr. 36'000.- (dopo un periodo di attesa di 24 mesi), esentandola dal pagamento dei premi (dopo un periodo di attesa di 3 mesi). Con scritto del 10 giugno 2003 l’assicurata ha chiesto alla compagnia assicuratrice la sospensione del pagamento dei premi, trovandosi in stato di inabilità al lavoro dal 18 marzo 2003. Il 14 novembre 2003 la compagnia assicuratrice ha rifiutato la richiesta di sospensione dei premi e la richiesta di prestazioni per incapacità di guadagno, per il motivo che il sinistro era già avvenuto al momento della conclusione del contratto, che era quindi nullo ai sensi dell’art. 9 LCA. Il 16 gennaio 2004 AO 1 ha confermato il rifiuto di prestazioni assicurative, chieste nel luglio 2003, l’assicurata non avendo risposto correttamente alle domande sullo stato di salute n. 9 e 10, che formavano parte integrante della proposta di assicurazione (doc. O).
B. AP 1 ha convenuto davanti alla Pretura di Lugano il 18 marzo 2005 AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di almeno fr. 72'000.- oltre interessi legali dal 27 febbraio 2004, a titolo di due rendite annuali per incapacità e ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con risposta 1° giugno 2005 la convenuta si è opposta alla petizione, affermando che il contratto era nullo fin dall’inizio, poiché quando è stato concluso, il 5 dicembre 2002, l’attrice era già stata vittima di un infortunio (avvenuto il 28 novembre 2002). Nei successivi allegati scritti di replica e di duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive prese di posizione.
C . Statuendo il 6 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la petizione, e ha concesso all’attrice il beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio, condannandola, e per essa lo Stato, al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'100.- e delle spese di fr. 145.-, così come alla rifusione di fr. 2'300.- alla convenuta a titolo di ripetibili.
D. L’attrice è insorta con appello 30 ottobre 2006, con il quale chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna della convenuta al pagamento di almeno fr. 72'000.- oltre interessi, subordinatamente la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di condannare la convenuta al pagamento di almeno fr. 10'110.80 oltre interessi, in entrambi i casi con protesta di spese e ripetibili. La convenuta, dal canto suo, postula con le osservazioni 30 novembre 2006 la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di prima sede.
e considerato
in diritto: 1. Nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto che il contratto d’assicurazione non era nullo ai sensi dell’art. 9 LCA, visto che la richiesta di prestazioni dell’attrice non si basava sull’incidente verificatosi prima della conclusione della polizza, bensì su un’altra circostanza, indipendente dalla prima. Ha poi accertato che l’attrice è incorsa in reticenza per aver risposto negativamente alle domande n. 9 e n. 10 della proposta di assicurazione, in quanto non poteva essere ragionevolmente messo in dubbio il fatto che le patologie diagnosticate dal dr. med. M__________ nelle sue due visite, ovvero una sindrome mista ansioso depressiva, una sindrome ansiosa generalizzata e un’agorafobia potessero rientrare sotto il termine generico di “disturbi o malattie psichiche” oppure sotto quello ancora più generico di “altre malattie o disturbi non elencati”. Da qui l’impossibilità della proponente di dare in buona fede una risposta erronea a tali domande. I doc. 13 e 14, prosegue il primo giudice, hanno pieno valore probatorio e sono stati ottenuti in base ad un’autorizzazione rilasciata alla compagnia assicuratrice dall’assicurata. Infine il primo giudice ha considerato che la rescissione del contratto era tempestiva, poiché la convenuta ha ottenuto informazioni chiare e complete solo dopo aver ricevuto il rapporto 7 gennaio 2004 allestito dal dr. med. M__________, così che la rescissione del contratto effettuata il 16 gennaio 2004 rientra nel termine di quattro settimane previsto dall’art. 6 LCA.
2. L’appellante è convinta che l’apprezzamento del Segretario assessore sulla rescissione del contratto per reticenza sia sbagliato. Essa sostiene che il suo importante grado di inabilità al lavoro, attestato dal 18 marzo 2003 (cfr. doc. D) era sufficiente per esonerarla dal pagamento dei premi, di modo che la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto procurarsi notizie più particolareggiate nelle quattro settimane successive e che essa ha quindi perso la facoltà di recedere dal contratto già dall’agosto 2003. L’attrice rimprovera al primo giudice, inoltre, di aver ecceduto nell’apprezzamento delle prove per aver ritenuto probanti i documenti 13 e 14, che non possono essere considerati alla stregua di un certificato medico, a maggior ragione in assenza di altri riscontri probatori sulle ipotesi emesse dai loro redattori. Infine, nel caso in cui la Camera ritenesse nullo il contratto di assicurazione, l’appellante chiede che la convenuta sia condannata a versarle fr. 10'110.80 a titolo di indebito arricchimento, per i premi pagati nel 2003.
3. L’art. 4 cpv. 1 LCA dispone che il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non equivoche. L'art. 6 LCA dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 LCA, ha sottaciuto o ha dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere, l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto cognizione. Il termine di quattro settimane previsto dall’art. 6 LCA é unanimemente considerato un termine di perenzione, per cui il suo mancato ossequio comporta l’estinzione del diritto dell’assicuratore di chiedere il recesso dal contratto (DTF 119 V 283; Nef, Basler Kommentar VVG, n. 25 ad art. 6 LCA). Questo termine inizia a decorrere solo dal momento in cui l’assicuratore è informato su tutti i punti che concernono la reticenza e ne ha conoscenza effettiva, dei semplici dubbi essendo insufficienti (DTF 119 V 283; Nef, op. cit. ni 21 seg. ad art. 6 LCA), e agisce in tempo utile l’assicuratore che, quando ha sospettato una reticenza, ha tentato di ottenere delle indicazioni precise ed è receduto dal contratto appena le ha ricevute (DTF 118 II 333). Il termine, in altre parole, inizia a decorrere quando tutte le questioni mediche sono state chiarite (Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Lausanne 2000, ad art. 6 pag. 150). È però evidente che se l’assicurazione rifiuta scientemente di prendere conoscenza degli elementi costitutivi della reticenza, essa commette un abuso di diritto che è assimilabile alla conoscenza effettiva stessa (DTF 118 II 340 consid. 3c).
4. Nella fattispecie l’attrice ha sottoscritto il 29 novembre 2002 la proposta di assicurazione e alle domande n. 9 e 10 ha risposto che non aveva sofferto, tra le altre malattie menzionate nella proposta, di disturbi o malattie psichiche e che non aveva dovuto interrompere totalmente o parzialmente il lavoro per un periodo superiore a due settimane (doc. 2). L’appellante ha chiesto prestazioni assicurative per inabilità al lavoro dovuta a malattia il 23 luglio 2003 (doc. M). Il 25 agosto 2003 l’assicurata ha compilato la notifica d’incapacità al lavoro/guadagno, con la quale ha autorizzato la compagnia assicuratrice a raccogliere tutte le informazioni e i documenti necessari per la verifica del diritto a prestazioni, e alla domanda n. 6 ha risposto di non aver avuto malattie o infortuni negli ultimi 5 anni e di non aver avuto attuali conseguenze sullo stato di salute (doc. R). Il medico curante dr. med. F__________ ha inviato alla compagnia assicuratrice il proprio rapporto medico il 10 settembre 2003, nel quale attestava l’insorgenza di uno stato depressivo il 18 marzo 2003 e una ricaduta il 2 maggio 2003 e segnalava che la paziente aveva anche consultato una o due volte lo psichiatra dr. med. U__________ (doc. R, 6). Il rapporto e i certificati rilasciati dal medico curante nel 2003 (doc. 7) indicano un’inabilità al lavoro per esaurimento psico-fisico del 100% dal 18 marzo al 30 aprile 2003, del 75% dal 1° al 31 maggio 2003, dell’80% dal 1° al 30 giugno 2003, del 100% dal 1° luglio al 31 agosto 2003 e dell’80% fino al 30 settembre 2003. Nulla da questi atti consentiva alla compagnia assicuratrice di avere dubbi o sospetti su un’eventuale reticenza dell’assicurata. In seguito l’assicurazione ha ricevuto dal dr. med. R__________ il rapporto 17 ottobre 2003 (doc. 9, dermatite seborroica e verruche volgari ai piedi), dalla dr. med. L__________ il rapporto 22 ottobre 2003 (doc. 10, tosse parossistica), dal dr. med. S__________ il rapporto 4 novembre 2003 (doc. 11, artropatia temperomandibolare) e dal dr. med. U__________ il rapporto 18 novembre 2003 (doc. 13; sindrome ansioso-depressiva). In seguito a quest’ultima comunicazione la compagnia assicuratrice ha chiesto un rapporto anche al dr. med. M__________, che ha indicato nel questionario sottoscritto il 7 gennaio 2004 di aver eseguito due visite medico-fiduciarie nel 1996 e nel 1999, con la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva nel 1996 e di sindrome ansiosa generalizzata nel 1999, in entrambi i casi con un’incapacità di lavoro superiore a due settimane (doc. 14).
La sola diagnosi di disturbi psichici contenuta nei certificati medici allestiti dal medico curante e trasmessi alla compagnia assicuratrice nel 2003 non era tale da suscitare dubbi su un’eventuale reticenza, anche perché il loro estensore si è limitato a indicare lo stato di malattia, la diagnosi e il grado d’incapacità lavorativa, senza menzionare disturbi della salute preesistenti. In simili circostanze si deve ritenere che solo il 7 gennaio 2004, quando è venuta a sapere che l’attrice era stata curata per disturbi psichici già nel 1996 e nel 1999, contrariamente a quanto da essa indicato nella proposta di assicurazione del 29 novembre 2002 e nel questionario del 25 agosto 2003, la convenuta ha avuto tutte le informazioni necessarie per avvalersi della reticenza. In precedenza, infatti, nulla permetteva di dubitare della fedefacenza delle risposte date dall’assicurata, che aveva negato di aver sofferto di malattie o disturbi psichici negli ultimi 5 anni.
5. Secondo l’appellante a torto il primo giudice ha qualificato di certificati medici i documenti 13 e 14, che non attesterebbero alcuna circostanza diretta acquisita dal medico. A torto. Il fatto che nel suo rapporto (doc. 13) il dr. med. U__________ sottolinei che si trattava solo di un’ipotesi di diagnosi non è rilevante ai fini del giudizio, poiché la compagnia assicuratrice non si è fondata su tale documento per recedere dal contratto, ma sul rapporto 7 gennaio 2004 redatto dal dr. med. M__________ (doc. 14). L’appellante equivoca sui termini quando rileva che quest’ultimo medico non l’ha mai avuta in trattamento. Il dr. med. M__________, infatti, ha visitato la paziente in qualità di medico fiduciario di una cassa malati nel 1996 e nel 1999 e ha accertato l’esistenza di un’incapacità lavorativa per disturbi psichici durata più di due settimane in entrambi i casi, come risulta in modo chiaro e iniquivocabile dal rapporto 7 gennaio 2004. È ben vero, come afferma l’appellante, che un certificato medico è un mezzo di prova come un altro, la cui efficacia probatoria può venir meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti e affidabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. 2000-2004, ad art. 90 n. 70). Nella fattispecie, tuttavia, non vi sono agli atti risultanze tali da far ritenere inaffidabile il rapporto 7 gennaio 2004 e l’attrice medesima ha impedito ulteriori accertamenti rifiutando di svincolare dal segreto professionale i medici citati come testi dalla convenuta (verbale 14 novembre 2005, pag. 2). La circostanza decisiva attestata da quest’ultimo rapporto, di cui la convenuta non aveva notizia in precedenza, consiste non nella diagnosi, già indicata dal medico curante, ma nel fatto che l’interessata era già stata in cura per tali affezioni prima del 2003, contrariamente a quanto essa aveva indicato nella proposta di assicurazione e nella notifica di incapacità lavorativa. La rescissione del contratto, intervenuta il 16 gennaio 2004 è quindi avvenuta entro le 4 settimane prescritte dalla legge ed è tempestiva.
6. Da ultimo l’appellante solleva in subordine il tema della restituzione dei premi di assicurazione pagati nel 2003, qualora la Camera accertasse la nullità del contratto. Ciò non è il caso, per cui non vi è motivo di esaminare la domanda subordinata, per altro manifestamente irricevibile, siccome fondata su pretese per indebito arricchimento, mai formulate in prima sede (art. 321 lett. b CPC).
7. Ne discende che l’appello, infondato, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede dall’appellante deve essere respinta, per carenza della probabilità di buon esito del rimedio fin dall’inizio. La tassa di giustizia e le spese restano a carico dell’appellante, che rifonderà a controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello 30 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.
3. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.b) spese fr. 50.totale fr. 550.sono a carico dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.
4. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).