Incarto n. 12.2006.194
Lugano 19 luglio 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.1537 (procedura di locazione e affitto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 13 dicembre 2004 da
AO 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente l’accertamento dell’inesistenza di un diritto di ritenzione della convenuta, l’ordine a quest’ultima di restituire all’istante tutti i beni di sua proprietà con la comminatoria dell’art. 292 CPC e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'508.80 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2004, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 12 ottobre 2006, caricando la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese all’istante, condannata inoltre a rifondere alla convenuta fr. 400.- per ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello del 23 ottobre 2006 postula la modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili, nel senso di aumentare a fr. 1'800.- l’indennità per ripetibili in suo favore;
mentre l’istante ha proposto nelle osservazioni dell’8 novembre 2006 la reiezione dell’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l'istanza in rassegna, l’istante ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza di un diritto di ritenzione in favore della convenuta, la restituzione di tutti i beni di sua proprietà da questa trattenuti, da lei valutati in fr. 10'000.- (pag. 4) e il versamento di un importo di fr. 16'508.80 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno quale perdita di guadagno, domanda avversata dalla convenuta;
che con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto tutte le domande e ha caricato la tassa di giustizia e le spese all’istante, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta fr. 400.- per ripetibili;
che con l’appello la convenuta insorge contro l’ammontare delle ripetibili in suo favore e chiede di riformare il dispositivo pretorile nel senso di aumentare a fr. 1'800.l’indennità per ripetibili in suo favore, sostenendo che l’indennità attribuita dal primo giudice è irrisoria rispetto al valore di causa e alle prestazioni fornite dal patrocinatore;
che l'istante con le sue osservazioni ha proposto la reiezione dell’appello;
che, per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che nel caso di specie il primo giudice ha stabilito in fr. 400.- le ripetibili, calcolate in base a criteri minimi, riferendosi ai principi posti dall’art. 414 CPC e agli art. 9 e 15 TOA;
che l’appellante contesta tale risultato, rilevando che la vertenza riguardava l’esistenza del suo diritto di ritenzione e il risarcimento del danno asseritamente subito dall’istante in seguito alla ritenzione dei beni di sua proprietà, e che il valore di causa era di fr. 26'508.80 (fr. 10'000.- valore dei beni oggetto della ritenzione secondo l’istanza, fr. 16’508.80 risarcimento della perdita di guadagno), sicché le ripetibili devono essere di almeno fr. 1'800.-;
che nella fattispecie l’attività svolta dai patrocinatori delle parti ha assunto un’importanza oggettivamente senza comune proporzione con l’effettivo valore degli strumenti estetici trattenuti in virtù del diritto di ritenzione vantato dalla convenuta per un credito di fr. 2'500.- (oggetti ritenuti valutati in fr. 1'302.- secondo la stima dell’UE, doc. A), anche considerando la loro rilevanza per l’attività di un’estetista indipendente quale è l’istante;
che infatti i patrocinatori delle parti hanno partecipato all’udienza di discussione del 10 febbraio 2005, all’audizione testimoniale di due testi il 28 aprile 2005 e all’interrogatorio formale del socio della convenuta il 30 agosto 2005 e il patrocinatore di quest’ultima ha inoltrato un memoriale conclusivo;
che l’art. 414 CPC, al quale si è riferito il primo giudice, indica le regole da seguire per il calcolo delle spese e delle ripetibili in caso di determinazione della pigione, di contestazione della disdetta e in materia di protrazione della locazione, e non si attaglia di conseguenza, se non al suo cpv. 1, alla fattispecie, nella quale occorreva statuire sul diritto di ritenzione esercitato a garanzia di arretrati della pigione (fr. 2'500.-, doc. A) su strumenti estetici del valore stimato di fr. 1'302.- e sulla domanda di risarcimento del danno in fr. 16'508.80 vantata dall’istante per l’impossibilità di svolgere la sua professione di estetista indipendente;
che tenuto conto di un valore complessivo davanti al primo giudice di fr. 26'508.80 (valore dei beni oggetto del diritto di ritenzione, istanza pag. 4, oltre a fr. 16'508.80 per risarcimento della perdita di guadagno), l’onorario presumibile del patrocinatore di parte convenuta può essere calcolato in fr. 2'120.- sulla base di una percentuale dell’8%, vista la semplicità della vertenza (art. 9 TOA, 8 al 15%), ridotto in seguito al 30% in considerazione della procedura speciale (art. 15 TOA: 30-50%), anch’essa semplice, per un totale di fr. 636.-;
che l’importo di fr. 400.- attribuito dal primo giudice si rivela pertanto inferiore di 1/3 all’onorario stabilito secondo i minimi della tariffa ed è frutto di un eccesso di apprezzamento che non può essere condiviso;
che a ogni modo anche l’importo di fr. 636.- è manifestamente insufficiente a remunerare in modo adeguato il patrocinatore della convenuta per le sue comparse in udienza (il 10 febbraio, il 28 aprile e il 30 agosto 2005), per la preparazione delle stesse, la redazione di due allegati e i necessari colloqui con la cliente;
che le ripetibili sono stabilite tenuto conto del valore litigioso, delle prestazioni fornite e del tempo impiegato dal patrocinatore della convenuta (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 luglio 2006 4P.116/2006), come anche delle spese e dei disborsi (spese di cancelleria, telefoniche, ecc.) indispensabili;
che nel caso concreto le ripetibili possono essere stimate in fr. 1'800.- (almeno 9 ore di prestazioni dell’avvocato a fr. 200.-orari);
che l’appello si rivela pertanto fondato e deve essere accolto, con conseguente modifica del pronunciato di prima sede sulle ripetibili;
che gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza dell’istante, la quale rifonderà alla convenuta un’equa indennità per ripetibili di appello;
la tassa di giustizia e le ripetibili sono calcolate sulla base di un
àvalore litigioso di fr. 1'400.- (fr. 1'800.rivendicati con l’appello dedotti fr. 400.- attribuiti dal primo giudice);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 ottobre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
1. invariato
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- già anticipate dall’istante sono poste integralmente a suo carico. L’istante rifonderà inoltre alla convenuta fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 20.-), già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’istante, la quale rifonderà alla convenuta fr. 400.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che nella fattispecie il valore litigioso è di fr. 1'400.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).