Incarto n. 12.2006.169
Lugano 12 ottobre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 4 settembre 2006 presentato da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la sentenza 26 luglio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti rappr. dall’ RA 2
preso atto dello scritto 3 ottobre 2007, congiuntamente sottoscritto dai patrocinatori delle parti, mediante il quale comunicano che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiedono, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura, con tassa di giudizio a carico dell’appellante e compensazione delle ripetibili;
considerato che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto, oltre che del valore di causa di fr. 14'969'545.54, della buona volontà delle parti nel risolvere la vertenza;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,
decreta:
1. L’appello 4 settembre 2006 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio per complessivi fr. 1'000.- (tassa di giudizio fr. 800.-, spese fr. 200.-) già anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
§ Compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).