Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2006 12.2006.166

14 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·963 mots·~5 min·1

Résumé

mercedi e salari - fallimento di una parte - sospensione del processo?

Texte intégral

Incarto n. 12.2006.166

Lugano 14 settembre 2006/lw    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 8 agosto 2006 da

 AO 1  

contro

AP 1  ora AP 1  rappr. dalla RA 1   

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'000.oltre interessi;

domanda cui la convenuta, preclusa, non si è opposta e che il Pretore con sentenza 1° settembre 2006 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 6 settembre 2006, con cui chiede di annullare la decisione pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio, il tutto senza assegnazione di spese e ripetibili;

mentre l'istante non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 8 agosto 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 12'000.- oltre interessi a titolo di pretese salariali;

                                         che con la sentenza 1° settembre 2006 qui impugnata, il Pretore, preso atto che la convenuta -nel frattempo fallita a seguito della decisione 25 agosto 2006 della Commissione federale delle banche ex art. 33 LBCR (SR 952.0)- non aveva partecipato all’udienza indetta per il 30 agosto 2006 ed era pertanto rimasta preclusa nella lite, ha senz’altro accolto l’istanza;

                                         che con l’appello 6 settembre 2006 che ci occupa, la convenuta, rappresentata dalla Commissione federale delle banche, suo liquidatore, chiede di annullare la decisione pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice per un nuovo giudizio, rilevando in sostanza che il Pretore, preso atto del suo fallimento, avrebbe dovuto ordinare la sospensione della causa ai sensi dell’art. 207 LEF, rispettivamente, quand’anche avesse ammesso l’urgenza della procedura, avrebbe dovuto concedere al suo liquidatore, in base alla dottrina (Wohlfart, Basler Kommentar, N. 35 ad art. 207 LEF), un termine per stabilire se intendeva condurre la procedura in nome proprio oppure cedere tale facoltà ai creditori oppure ancora riconoscere la pretesa della controparte (art. 26 Ordinanza sul fallimento bancario, SR 952.812.32); in ogni caso con l’apertura del fallimento era pure stato revocato il mandato di incaricato delle inchieste ex art. 23 quater LBCR affidato agli __________ e __________, sicché solo la Commissione federale delle banche era ormai autorizzata a rappresentare la società all’udienza, per cui, non avendo questa avuto la possibilità di esprimersi in merito, il primo giudizio andava annullato;

                                         che il gravame, del tutto infondato, può senz’altro essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;

                                         che giusta l’art. 207 cpv. 1 prima frase LEF, salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese;

                                         che nel caso di specie la questione a sapere se il procedimento in esame, retto dalla procedura rapida e semplice per azioni derivanti dal contratto di lavoro (art. 343 CO e 416 segg. CPC), sia di carattere urgente e quindi non soggetto alla sospensione ex art. 207 LEF, come stabilito dal primo giudice (contra: Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 19 ad art. 207), può rimanere indecisa: in effetti, quand’anche si volesse ritenere che lo stesso non sia di carattere urgente e quindi soggetto a quella sospensione, si osserva che la giurisprudenza ha in ogni caso avuto modo di stabilire che una sentenza di merito emanata dal Pretore durante il periodo di obbligatoria sospensione del processo per fallimento di una parte non è nulla e nemmeno annullabile, poiché non vi è pregiudizio irreparabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 106);

                                         che è poi manifestamente a torto che la convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto esprimersi all’udienza tramite il suo liquidatore rispettivamente per non aver il giudice assegnato a quest’ultimo un termine per decidere se continuare la procedura in suo nome, cederne la prosecuzione ai creditori o ammettere la pretesa;

                                         che in questa sede la rappresentante della convenuta afferma di aver informato verbalmente il Pretore, il 29 agosto 2006, del fallimento della società -pubblicato il 1° settembre 2006 sul sito della Commissione federale delle banche e il 6 settembre 2006 sul FUSC- ma non pretende di aver a quel momento instato per la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 207 LEF oppure ex art. 107 CPC, né di aver comunicato che il mandato di incaricato delle inchieste affidato agli __________ e __________ era con ciò stato revocato, né ancora di aver domandato il rinvio dell’udienza indetta per il giorno dopo: in tali circostanze il Pretore poteva dunque legittimamente ritenere che la convenuta avrebbe partecipato all’udienza tramite gli __________ e __________ oppure tramite la Commissione federale delle banche e che in quell’occasione essa, oltre ad esprimersi sul merito della lite, avrebbe formulato le sue eventuali obiezioni d’ordine circa la continuazione della procedura, ciò che invece, non presentandosi all’udienza, ha rinunciato a fare;

                                         che per questo giudizio non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e 417 cpv. 1 lett. e CPC), né si attribuiscono ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’appello 6 settembre 2006 di AP 1 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

-   a -     

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.2006.166 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.09.2006 12.2006.166 — Swissrulings